Sentenza 29 gennaio 2003
Massime • 3
In tema di risarcimento danni da inadempimento contrattuale, derivante dal mancato utilizzo di un bene immobile oggetto di ristrutturazione, a causa della cattiva esecuzione dei lavori e della necessità di provvedere al loro rifacimento, può ritenersi che il danno sia in re ipsa, senza necessità di prova, essendo configurabile esso nella perdita della disponibilità del bene da parte del dominus e nella impossibilità di conseguire l'utilità normalmente ricavabile da esso; in tal caso l'ammontare del risarcimento del danno può essere correttamente determinato facendo riferimento al cosiddetto "danno figurativo " e quindi al valore locativo del cespite.
Nel caso in cui il terzo sia stato chiamato in causa dal convenuto, che contesta la propria legittimazione passiva, in qualità di soggetto effettivamente e direttamente obbligato alla prestazione pretesa dall'attore, la domanda attrice si estende automaticamente nei confronti del terzo, senza che sia necessaria a questo scopo un'espressa istanza. Ne consegue che la pronuncia di condanna del giudice, resa nei confronti del terzo pur in mancanza di una esplicita domanda in tal senso dell'attore, non incorre nel vizio di ultrapetizione.
Mentre nell'incarico di redazione di un progetto relativo alla costruzione di un edificio è ravvisabile una obbligazione di risultato, risolvendosi l'attività del professionista nel mettere a disposizione del proprio cliente un determinato bene avente un'autonoma utilità , nella direzione dei lavori di esecuzione dell'opera progettata va ravvisata invece un'obbligazione di mezzi, concretandosi essa in un complesso di attività strumentali rispetto all'obiettivo finale della realizzazione dell'edificio a regola d'arte in conformità al progetto. Ne consegue che i termini di decadenza e di prescrizione di cui all'art. 2226 cod. civ. sono applicabili al contratto avente per oggetto la redazione del progetto e non a quello con cui viene conferito l'incarico della direzione dei lavori, e ciò anche quando le due attività siano svolte dallo stesso professionista, in quanto nella direzione dei lavori manca il compimento dell'"opus" dalla cui consegna soltanto possono farsi decorrere i due suddetti termini.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/01/2003, n. 1294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1294 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PONTORIERI Franco - Presidente -
Dott. RIGGIO Ugo - Consigliere -
Dott. SCHETTINO Olindo - Consigliere -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - rel. Consigliere -
Dott. DEL CORE Sergio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FL OL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CAMPO MARZIO 69, presso lo studio dell'avvocato DANTE CONTI, che lo difende unitamente all'avvocato FRANCO NARDELLI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IG LV, PA IT in IG, elettivamente domiciliati in ROMA VLE ANGELICO 45, presso lo studio dell'avvocato FAUSTO BUCCELLATO, che li difende unitamente all'avvocato SERGIO DE CARNERI, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
contro
PA MO, SAPE COSTR SNC IN Liquidazione (in persona liq. PERINI ROMEO);
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 05604/00 proposto da:
SAPE SNC IN LIQ. in persona del liquidatore PERINI ROMEO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato GIORGIO FUGANTI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
nonché
contro
IG LV, PA IT, elettivamente domiciliati in ROMA VLE ANGELICO 45, presso lo studio dell'avvocato FAUSTO BUCCELLATO, che li difende unitamente all'avvocato SERGIO DE CARNERI, giusta delega in atti;
- controricorrenti al ricorso incidentale -
contro
PA MO, FL OL;
- intimati -
avverso la sentenza n. 371/99 della Corte d'Appello di TRENTO, depositata il 23/11/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/07/02 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito l'Avvocato CONTI DANTE, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale;
udito l'Avvocato BUCCELLATO FAUSTO (per IG), difensore del resistente che ha chiesto il rigetto di entrambi i ricorsi;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con scrittura 17/3/1990 SI EM e GO LV appaltavano alla s.n.c. SA la ristrutturazione di un edificio sito in Ranzo diviso in quattro porzioni di cui la seconda e la terza di proprietà GO e la quarta di proprietà SI. Il foglio "patti e condizioni" era firmato anche dall'ing. RO SA. Dopo l'inizio dei lavori il legale del SI contestava al GO, al SA ed all'impresa SA che il livello dell'ultimo solaio era superiore di 60 cm. rispetto alla situazione precedente. Anche il legale del GO contestava al SA ed alla SA difformità nell'esecuzione dell'opera. Con atto 26/10/1990 il SI conveniva in giudizio i coniugi GO LV e SI IT chiedendone la condanna a demolire il solaio tra le due proprietà con il ripristino dell'originaria situazione, oltre al risarcimento dei danni.
I convenuti si costituivano chiedendo l'autorizzazione alla chiamata in causa della impresa SA e del direttore dei lavori, ossia dell'ing. SA.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituivano con separati atti il SA e la SA chiedendo il rigetto delle domande proposte nei loro confronti. Alla prima udienza l'attore estendeva la propria domanda ai chiamati.
Con altro atto 24/3/1993 i coniugi GO convenivano in giudizio il SA e la SA chiedendone la condanna alla restituzione delle somme da essi corrisposte ed il risarcimento dei danni. Si costituivano i convenuti resistendo anche a questa domanda. Le due cause venivano riunite dall'adito tribunale di Trento che con sentenza 9/4/1998: condannava il SA al pagamento in favore del SI di L. 952.000 e di L.
1.000.000 a titolo di risarcimento danni;
condannava il SA e la SA al pagamento in favore del SI di L. 16.100.000, di L. 7.500.000, di L.
1.000.000 e di L. 2.913.120; dichiarava la risoluzione per inadempimento dei contratti d'opera e di appalto intervenuti tra i coniugi GO, il SA e la SA;
condannava il SA al rimborso in favore dei GO di L. 999.564; condannava la SA al rimborso in favore dei GO di L.
4.000.000 e di L. 17.700.000; condannava il SA e la SA al pagamento in favore dei GO delle somme nel dettaglio indicate in sentenza a titolo di risarcimento danni. Avverso la detta sentenza la SA ed il SA proponevano separati gravami ai quali resistevano i GO ed il SI. La corte di appello di Trento, con sentenza 23/11/1999, rigettava i gravami osservando: che i GO avevano chiamato in causa il SA e la SA al fine della propria liberazione per essere i chiamati unici responsabili del fatto dedotto in giudizio dal SI;
che i chiamati erano pertanto divenuti contraddittori anche nei confronti dell'attore il cui difensore aveva esteso la domanda contro i chiamati;
che erano infondate le eccezioni di prescrizione e di decadenza sollevate dal SA atteso che il rapporto intercorso tra quest'ultimo, quale progettista e direttore dei lavori, ed il SI configurava un contratto di prestazione d'opera intellettuale in ordine al quale non era applicabile l'articolo 2226 c.c.; che il SA aveva ricoperto anche il ruolo di direttore dei lavori come risultava dalla documentazione in atti;
che la responsabilità del SA andava configurata anche se il committente aveva accettato il progetto;
che l'opera era stata effettuata in modo maldestro tanto da rendere necessaria la demolizione e poi la ricostruzione dei solai;
che la SA non poteva invocare alcuna scusante essendo tenuta ad eseguire a regola d'arte il progetto ed a controllare la congruità e la completezza dello stesso segnalando al committente eventuali errori riscontrati;
che, pertanto, la SA non aveva rispettato gli impegni contrattualmente assunti;
che il c.t.u. aveva debitamente quantificato il danno da maggiore spesa per la costruzione e la ricostruzione per cui non era ravvisabile l'asserita locupletazione;
che non risultava acquisita alcuna utilità da quanto mal realizzato;
che il danno per il mancato utilizzo dell'immobile poteva essere determinato in base ad elementi presuntivi e, quindi, al valore locativo del bene. La cassazione della sentenza della corte di appello di Trento è stata chiesta da RO SA, con ricorso affidato a tre motivi, nonché dalla s.n.c. SA con separato ed autonomo ricorso sorretto da quattro motivi. GO LV e SI IT hanno resistito con controricorso. SI EM non ha svolto attività difensiva in sede di legittimità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi vanno riuniti a noma dell'articolo 335 c.p.c. trattandosi di impugnazioni proposte avverso la stessa sentenza. In relazione ai due ricorsi occorre osservare che, per il principio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza, dopo la notifica del primo ricorso (principale) tutte le altre impugnazioni devono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e, perciò, nel caso del ricorso per cassazione, nell'atto contenente il controricorso indipendentemente dalla forma espressa dalla parte ed ancorché proposto con atto a sè stante:
tale modalità non è però essenziale per cui si verifica la conversione di ogni ricorso successivo al primo in ricorso incidentale. Nel caso in esame dei due ricorsi, proposti come impugnazioni autonome, quello del SA è stato notificato per primo in data 6/3/2000 per cui è da riguardare come principale, mentre quello della società SA (notificato il 7/3/2000) si converte in ricorso incidentale.
Con il primo motivo di ricorso SA RO denuncia violazione degli articoli 102, 105, 112 e 269 c.p.c. per aver la corte di appello ritenuto estensibile al terzo chiamato, ossia ad esso ricorrente, la domanda risarcitoria dell'attore SI EM rivolta nei confronti dei convenuti coniugi GO i quali - al contrario di quanto affermato dalla corte di merito - avevano solo chiesto di essere manlevati dai chiamati in causa senza individuare in questi ultimi i soggetti obbligati verso il SI. I GO, pertanto, non hanno radicato un rapporto processuale diretto tra l'attore ed i terzi.
Il motivo è infondato.
Occorre premettere che, come questa Corte ha avuto modo di chiarire, nel caso in cui il terzo sia stato chiamato in causa dal convenuto nella qualità di soggetto effettivamente e direttamente obbligato alla prestazione pretesa dall'attore, la domanda attrice si estende automaticamente nei confronti del terzo senza necessità di un'espressa istanza (sentenze 4/3/2000 n. 2471; 9/4/1999 n. 3474;
23/11/1998 n. 11855; 9/1/1998 n. 135). In particolare il convenuto che contesta di essere legittimato passivo della domanda attorea e chiede la chiamata in causa del soggetto che afferma obbligato in sua vece, non propone un'implicita domanda di garanzia nei confronti del terzo (in quanto tale domanda presuppone la non contestazione della legittimazione passiva) che pertanto se avvenuta si pone in rapporto di alternatività all'azione di garanzia (19/3/1999 n. 2524). È altresì pacifico nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui l'interpretazione della domanda e l'apprezzamento della sua reale portata costituiscono operazione riservata al giudice del merito il cui giudizio, risolvendosi in un accertamento di fatto, è censurabile in cassazione esclusivamente sotto il profilo del controllo della motivazione che sorregge sul punto la decisione impugnata (sentenza 3/3/2001 n. 3094; 19/8/2000 n. 11010; 10/5/2000 n. 5945). La domanda giudiziale, per essere correttamente interpretata, va considerata non solo nella sua formulazione letterale, ma anche nel suo contenuto sostanziale, avendo riguardo alle finalità perseguite dalla parte (sentenze 18/12/2000 n. 15907; 3/7/2000 n. 8879; 28/1/2000 n. 961). Nel caso di specie la corte di appello - con ampia e convincente motivazione immune da vizi logici e da errori di diritto - ha affermato che i GO, convenuti in giudizio dall'attore SI EM, avevano chiamato in causa l'ing. SA e l'impresa SA ritenendo infondata la domanda proposta nei loro confronti. In proposito la corte di merito ha precisato che, come risultava dalla lettura dell'atto di chiamata in causa, i GO avevano chiamato in causa i terzi essenzialmente al fine della propria liberazione indicando "nei chiamati i responsabili unici del fatto dedotto in giudizio".
L'atto di chiamata in causa è stato quindi correttamente interpretato dal giudice di secondo grado tenendo conto non solo della formula adottata dai GO e del tenore di quanto svolto nell'atto, ma anche dello scopo cui la parte istante mirava con la sua richiesta come desumibile dalla situazione dedotta in causa e dalle vicende rappresentate dai chiamanti nonché dal provvedimento sollecitato in concreto.
Avverso la detta interpretazione dell'atto di chiamata in causa il ricorrente SA non ha indicato il vizio logico del ragionamento decisorio che deve quindi ritenersi ineccepibile per cui va affermata l'insussistenza delle violazioni delle norme di diritto indicate nel motivo di ricorso in esame e che presuppongono una diversa interpretazione dell'atto di chiamata in causa come predisposto dai chiamanti GO.
Con il secondo motivo di ricorso il SA denuncia violazione dell'articolo 2727 c.c., nonché contraddittorietà e carenza di motivazione in relazione ad un aspetto decisivo della controversia. Il ricorrente sostiene che l'esistenza di un rapporto contrattuale tra esso SA ed i coniugi GO è stata desunta dalla corte di appello, in assenza di prove dirette, da una semplice presunzione ricavata da circostanze non decisive.
Il motivo non è fondato posto che con la censura in esame il ricorrente prospetta una diversa lettura del quadro probatorio, dimenticando che l'interpretazione e la valutazione delle risultanze processuali sono affidate al giudice del merito e costituiscono accertamento di fatto incensurabile in sede di legittimità se sorretto, come nella specie, da sufficiente motivazione scevra da vizi logici e giuridici, onde la sentenza impugnata non è suscettibile di cassazione per il solo fatto che gli elementi considerati dal giudice del merito siano, secondo l'opinione di parte ricorrente, tali da consentire una diversa valutazione conforme alla tesi da essa sostenuta. Nel caso in esame il conferimento all'ing.
SA (e l'accettazione da parte del professionista) dell'incarico di direttore dei lavori - in aggiunta a quello di progettista - è stato ritenuto provato dalla corte di appello sulla base di specifici elementi probatori, ossia dai documenti prodotti e relativi al "foglio patti e condizioni" allegato al contratto di appalto ed alla relazione tecnica illustrativa per la ristrutturazione dei cementi armati. Trattasi di atti firmati dal SA non solo come progettista ma anche come direttore dei lavori.
Bisogna altresì aggiungere che, come è noto, in tema di prova presuntiva sono incensurabili in sede di legittimità l'apprezzamento del giudice del merito circa lo stesso ricorso a tale mezzo di prova e la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravita e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione: l'unico sindacato in proposito riservato al giudice di legittimità è sulla coerenza della relativa motivazione che, come appunto nella specie, deve essere congrua dal punto di vista logico ed immune da errori di diritto (nei sensi suddetti, tra le tante, sentenze di questa Corte 19/9/2000 n. 12422;
13/4/1995 n. 4219; 10/1/1995 n. 237).
Con il terzo motivo il ricorrente, denunciando violazione dell'articolo 2226 c.c., deduce che la corte di appello ha errato nel ritenere inapplicabile al rapporto tra esso SA ed i SI e GO la prescrizione e la decadenza di cui al citato articolo. Tale decisione è la diretta conseguenza dell'errore commesso dal giudice di secondo grado nel ritenere dimostrato il ruolo svolto da esso ricorrente di direttore dei lavori in aggiunta a quello pacifico di progettista degli stessi.
Dal rigetto del secondo motivo del ricorso principale del SA deriva logicamente il rigetto anche del connesso e conseguenziale terzo motivo. Dal riconosciuto ruolo ricoperto dal ricorrente come direttore dei lavori - in aggiunta a quello di progettista - deriva l'inapplicabilità nel caso di specie dei termini di prescrizione e decadenza di cui all'articolo 2226 c.c. e che si riferiscono al contratto avente per oggetto la redazione del progetto e non a quello con cui viene conferito l'incarico della direzione dei lavori (neppure quando le due attività siano svolte dallo steso professionista) in quanto, come ineccepibilmente affermato dalla corte di appello, nella direzione dei lavori manca il compimento dell'opus dalla cui consegna possono farsi decorrere i due suddetti termini. Mentre infatti nella progettazione di un edificio è ravvisabile una obbligazione di risultato, nella direzione dei lavori va ravvisata invece un'obbligazione di mezzi concretandosi essa in un complesso di attività strumentali rispetto all'obiettivo finale della realizzazione dell'edificio a regola d'arte in conformità del progetto (sentenze di questa Corte 30/5/2000 n. 7180; 22/3/1995. n. 3264; 1/12/1992 n. 12820; 21/10/1991 n. 11116). Con il primo motivo di ricorso la società SA denuncia omessa o insufficiente motivazione circa la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di risoluzione del contratto ex articolo 1453 c.c. Ad avviso della ricorrente la corte di appello avrebbe dovuto dichiarare l'assoluta carenza di responsabilità da parte dell'appaltatore sia perché non vi è stata alcuna inadempienza agli obblighi nascenti dal contratto, sia perché comunque gli asseriti inadempimenti non potrebbero essere imputati all'appaltatore a titolo di colpa essendosi egli limitato ad eseguire gli ordini provenienti dal committente tramite il proprio direttore dei lavori.
Il motivo è inconsistente atteso che, come è noto, costituisce apprezzamento di fatto incensurabile - se sonetto da motivazione esauriente e coerente - la valutazione discrezionale effettuata dal giudice del merito circa la gravita dell'inadempimento ai fini della pronuncia di risoluzione contrattuale. Nella specie la corte di appello, con motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici, ha ritenuto grave il comportamento della impresa appaltatrice SA la quale, pur avendo ricevuto istruzioni dal direttore dei lavori e pur avendo realizzato il progetto predisposto dal tecnico dei committenti, era comunque tenuta sia a controllare la congruità e la completezza di detto progetto segnalando ai committenti gli eventuali errori riscontrati, sia a non realizzare un'opera in modo talmente errato da rendere necessari l'abbattimento e la ricostruzione dei solai.
In proposito è sufficiente ribadire il principio comunemente recepito nella giurisprudenza di legittimità secondo cui l'appaltatore che debba eseguire un progetto fornitogli dal committente è responsabile verso quest'ultimo dei vizi dell'opera derivanti dallo stesso progetto sia nel caso in cui, pur essendosi accorto di tali errori, non li abbia denunziati tempestivamente al committente, sia se non li abbia rilevati ma avrebbe potuto e dovuto riconoscerli con la normale diligenza nei limiti delle sue cognizioni tecniche. L'autore è invece esentato da responsabilità se dimostri (il che nella specie non si è verificato) di aver manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto a eseguire il progetto come "nudus minister" per le insistenze del committente a rischio del medesimo (sentenza 2/8/2001 n. 10550). L'appaltatore, infatti, essendo tenuto alla realizzazione di un'opera tecnicamente idonea a soddisfare le esigenze del committente risultanti dal contratto, ha il conseguente dovere di rendere edotto il committente medesimo di eventuali obiettive situazioni o carenze del progetto, rilevate o rilevabili con la normale diligenza, ostative all'utilizzazione dell'opera ai fini pattuiti (sentenza 9/11/1990 n. 14598). Con il secondo motivo la SA, denunciando falsa applicazione dell'articolo 1223 c.c. ed omessa o insufficiente motivazione, sostiene che la corte di appello non ha compreso il motivo di gravame avverso la decisione del tribunale con il quale essa società era stata condannata a rimborsare ai committenti la spesa da loro affrontata per la demolizione e la ricostruzione dei solai. La corte di merito ha rigettato il detto motivo di gravame osservando che il consulente aveva ben quantificato il danno in questione. Tale osservazione è però errata in quanto il giudice di primo grado non aveva condannato i convenuti a risarcire il maggior costo per la ricostruzione, bensì l'intero costo della ricostruzione con ciò procurando ai committenti un ingiustificato arricchimento.
La censura va disattesa.
La corte di appello ha riportato nell'impugnata sentenza (a pagina 20) la parte della decisione di primo grado con la quale il tribunale aveva determinato in L. 23.800.000 il maggior costo di costruzione per i GO ed ha poi specificato (a pagina 21) il motivo di gravame con il quale la SA aveva sostenuto l'erronea determinazione del quantum per aver il tribunale aggiunto, alla condanna della restituzione del versato, le spese per la demolizione dei solai e per la loro ricostruzione così determinando una indebita locupletazione per i committenti. Tale censura è stata espressamente esaminata dal giudice di secondo grado e ritenuta infondata sul rilievo che il c.t.u. aveva esattamente quantificato il danno per la "maggiore spesa per la costruzione o ricostruzione" e non per il costo di tale ricostruzione: il giudice di appello ha quindi coerentemente escluso la ravvisabilità del prospettato indebito arricchimento.
Del tutto insussistente è pertanto il lamentato vizio di motivazione: la corte di appello, al contrario di quanto sostenuto dalla ricorrente, ha ben inteso il motivo di gravame concernente il punto in questione ed ha ritenuto infondato tale censura confermando la decisione del tribunale in ordine al danno subito dai committenti GO per la cattiva esecuzione dell'opera appaltata con conseguente necessità di provvedere a demolire ed a ricostruire quanto realizzato con una "maggiore spesa" secondo l'ammontare determinato dal c.t.u. Con il terzo motivo la società SA denuncia falsa applicazione dell'articolo 1223 c.c., in materia di risarcimento del danno per inadempimento, per aver la corte di appello confermato la decisione del tribunale con la quale i convenuti erano stati condannati a pagare ai GO L. 13.500.000 ed al SI L.
7.500.000 a titolo di danno per il mancato godimento di due appartamenti. La detta decisione è invece errata non avendo il SI ed i GO assolto all'onere, sugli stessi incombente, di fornire la prova rigorosa del danno subito per la mancata disponibilità dell'immobile.
Neppure questo motivo può essere accolto in quanto la corte di appello per determinare il danno subito dai committenti per l'inadempimento dell'appaltatore e del direttore dei lavori - pregiudizio rappresentato dal mancato utilizzo dell'immobile a causa della cattiva esecuzione delle opere appaltate - si è adeguata al principio più volte affermato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui il danno per il ritardo nella consegna di un immobile (fattispecie analoga a quella in esame) è determinabile con riferimento al valore locativo del bene per il periodo della mancata disponibilità del cespite che costituisce di per sè un danno indipendentemente dalle modalità con le quali il danneggiato intendeva utilizzare l'appartamento. Del pari questa Corte ha avuto modo di precisare che, in caso di occupazione senza titolo di un cespite immobiliare altrui, il danno per il proprietario usurpato è in re ipsa (senza necessità di prova) ricollegandosi al semplice fatto della perdita della disponibilità del bene (il che si è appunto verificato nella specie) da parte del dominus ed all'impossibilità per costui di conseguire l'utilità normalmente ricavabile dal bene medesimo in relazione alla natura normalmente fruttifera di esso. La determinazione del risarcimento del danno ben può essere operata dal giudice facendo riferimento al cosiddetto danno "figurativo" e, quindi, al valore locativo del cespite (sentenze 5/11/2001 n. 13630; 7 giugno 2001, n. 7692; 18 febbraio 1999 n. 1373). I detti principi possono ritenersi applicabili nel caso in esame relativo al risarcimento del danno - da inadempimento contrattuale - rappresentato dal mancato utilizzo del bene immobile oggetto dei lavori di ristrutturazione appaltati alla ricorrente impresa SA. Con il quarto motivo la SA denuncia violazione dell'articolo 2041 c.c. deducendo che nell'atto di appello essa ricorrente si era lamentata del fatto che non le era stato riconosciuto alcun compenso per le prestazione regolarmente eseguite ed utilizzate dai committenti. La corte territoriale ha liquidato l'argomento affermando che non era stata acquisita l'utilità di quanto effettuato dall'appaltatore. Detta spiegazione è illogica non potendo essere ritenute inutili le opere precedenti alla errata installazione dei solai. I committenti hanno beneficiati delle opere di demolizione del fabbricato e per le quali deve essere riconosciuto all'appaltatore il giusto compenso. Anche questo motivo, al pari degli altri, è da disattendere ponendosi in contrasto con quanto insindacabilmente accertato in fatto dalla corte di appello in merito alla mancata acquisizione di validi elementi probatori a sostegno dell'asserito vantaggio che i committenti avrebbero conseguito dai lavori eseguiti dalla impresa appaltatrice prima della realizzazione dei solai e relativi alla demolizione delle strutture interne del fabbricato ed al consolidamento dei muri perimetrali. Al riguardo la corte territoriale ha ritenuto che le risultanze istruttorie - la cui valutazione è rimessa al giudice del merito - non consentivano di riconoscere una qualsiasi utilità "ai fini della ricostruzione ad opera d'arte" a quanto mal realizzato dall'appaltatore. Alle dette valutazioni della corte di appello la società ricorrente contrappone le proprie, ma della maggiore o minore attendibilit?' di esse rispetto a quelle compiute dal giudice di secondo grado non è certo consentito discutere in questa sede di legittimità. Peraltro la SA non ha neanche indicato quali sarebbero gli elementi probatori dai quali ricavare l'illogicit?' della decisione impugnata e dell'iter argomentato del giudice del merito. In definitiva devono essere rigettati i ricorsi proposti dal SA e dalla SA con la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento in favore dei GO - costituitisi a differenza dell'altro intimato SI EM il quale non ha svolto attività difensiva in questa sede di legittimità - delle spese del giudizio di cassazione liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta;
condanna i ricorrenti in solido al pagamento in favore di GO LV e SI IT delle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Ero 125,00, oltre Ero 3.000,00 a titolo di onorari.
Così deciso in Roma, il 4 luglio 2002.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2003