Cass. civ., sez. II, sentenza 29/01/2003, n. 1294
CASS
Sentenza 29 gennaio 2003

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In tema di risarcimento danni da inadempimento contrattuale, derivante dal mancato utilizzo di un bene immobile oggetto di ristrutturazione, a causa della cattiva esecuzione dei lavori e della necessità di provvedere al loro rifacimento, può ritenersi che il danno sia in re ipsa, senza necessità di prova, essendo configurabile esso nella perdita della disponibilità del bene da parte del dominus e nella impossibilità di conseguire l'utilità normalmente ricavabile da esso; in tal caso l'ammontare del risarcimento del danno può essere correttamente determinato facendo riferimento al cosiddetto "danno figurativo " e quindi al valore locativo del cespite.

Nel caso in cui il terzo sia stato chiamato in causa dal convenuto, che contesta la propria legittimazione passiva, in qualità di soggetto effettivamente e direttamente obbligato alla prestazione pretesa dall'attore, la domanda attrice si estende automaticamente nei confronti del terzo, senza che sia necessaria a questo scopo un'espressa istanza. Ne consegue che la pronuncia di condanna del giudice, resa nei confronti del terzo pur in mancanza di una esplicita domanda in tal senso dell'attore, non incorre nel vizio di ultrapetizione.

Mentre nell'incarico di redazione di un progetto relativo alla costruzione di un edificio è ravvisabile una obbligazione di risultato, risolvendosi l'attività del professionista nel mettere a disposizione del proprio cliente un determinato bene avente un'autonoma utilità , nella direzione dei lavori di esecuzione dell'opera progettata va ravvisata invece un'obbligazione di mezzi, concretandosi essa in un complesso di attività strumentali rispetto all'obiettivo finale della realizzazione dell'edificio a regola d'arte in conformità al progetto. Ne consegue che i termini di decadenza e di prescrizione di cui all'art. 2226 cod. civ. sono applicabili al contratto avente per oggetto la redazione del progetto e non a quello con cui viene conferito l'incarico della direzione dei lavori, e ciò anche quando le due attività siano svolte dallo stesso professionista, in quanto nella direzione dei lavori manca il compimento dell'"opus" dalla cui consegna soltanto possono farsi decorrere i due suddetti termini.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 29/01/2003, n. 1294
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1294
Data del deposito : 29 gennaio 2003

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