Cass. civ., sez. II, sentenza 02/08/2001, n. 10550
CASS
Sentenza 2 agosto 2001

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

L'appaltatore che debba eseguire un progetto fornitogli dal committente è responsabile verso quest'ultimo dei vizi dell'opera derivanti dallo stesso progetto sia nel caso in cui, pur essendosi accorto di tali errori, non li abbia denunziati tempestivamente al committente, sia se non li abbia rilevati ma avrebbe potuto e dovuto riconoscerli con la normale diligenza nei limiti delle sue cognizioni tecniche. L'autore è invece esentato da responsabilità se dimostri di aver manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto a eseguire il progetto come "nudus minister" per le insistenze del committente a rischio del medesimo.

La procura rilasciata a margine del ricorso per cassazione con riferimento esplicito al "presente procedimento" deve ritenersi validamente conferita per il giudizio di legittimità e deve ritenersi speciale, nel senso richiesto dall'art. 365 cod. proc. civ. pur in assenza di un espresso richiamo a detto giudizio, dovendo eventuali dubbi al riguardo, esser superati in favore della specialità, alla stregua del principio di conservazione dell'atto giuridico di cui è espressione in materia processuale l'art. 159 cod. proc. civ., nulla rilevando altre indicazioni o la facoltà concessa al difensore di "conciliare o transigere" ovvero di "rinuncia agli atti", trattandosi di espressioni superflue che non eliminano il collegamento tra procura e ricorso per cassazione, specie quando vi siano elementi favorevoli come l'elezione di domicilio in Roma, ove ha appunto sede la Corte di Cassazione.

Commentario1

  • 1Il divieto di interposizione di manodopera e gli appalti cosiddetti endoaziendali
    Domenico Giardino · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/

    Sommario: 1. Il divieto di interposizione di manodopera – 2. L'appalto nel codice civile e nel d.lgs. n. 276/2003 – 3. Gli appalti endoaziendali. Condizioni di legittimità 1. Il divieto di interposizione illecita di manodopera Nel nostro ordinamento, sin dall'emanazione del codice civile, era possibile scorgere un divieto di interposizione di manodopera nell'art. 2127. [1] Tale dettame, tuttavia, era limitato e circoscritto alla sola ipotesi di lavoro a cottimo. Inoltre, il codice civile – postulando ex art. 2094 la definizione di datore di lavoro formale – non impediva la configurabilità di più datori di lavoro, ovvero la scissione di alcune posizioni giuridiche, le quali – sebbene …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 02/08/2001, n. 10550
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10550
Data del deposito : 2 agosto 2001

Testo completo