Sentenza 9 aprile 1999
Massime • 1
Nel caso in cui il convenuto, nel contestare la propria legittimazione, chiami in causa un terzo deducendo che il medesimo è il legittimato passivo, si verifica estensione automatica della domanda ad un terzo, onde il giudice può direttamente emettere nei confronti di lui una pronuncia di condanna anche se l'attore non ne abbia fatto richiesta, senza con ciò incorrere nel vizio di ultrapetizione. Nella suddetta ipotesi la causa è unica ed inscindibile, con la conseguenza che l'eccezione di incompetenza per territorio derogabile sollevata dal chiamato rimane priva di effetti a causa dell'incontestabilità della competenza nei confronti del convenuto che non ha sollevato la relativa eccezione.
Commentario • 1
- 1. Litisconsorzio alternativo passivo e onere di appello incidentale condizionatoAccesso limitatoPaolalicci · https://www.judicium.it/ · 5 agosto 2024
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 09/04/1999, n. 3474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3474 |
| Data del deposito : | 9 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Manfredo GROSSI - Presidente -
Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Consigliere -
Dott. Giuliano LUCENTINI - Consigliere -
Dott. Giovanni Battista PETTI - Consigliere -
Dott. Bruno DURANTE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AEROVIAGGI SPA, con sede in Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difesa dall'avvocato CESARE DOMENICONI con studio in 90144 PALERMO VIA DOMENICO DI MARCO 9, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IC AE GI NQ PROC GEN DI IC SE, PA MA IC, AGEN VIAGGI CIRRONE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 4/97 del Giudice di pace di NISCEMI, emessa il 20/01/97 e depositata il 22/01/97 (R.G. 26/96);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/12/98 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 20.03.1996 i coniugi CL EP e IS RI, rappresentati dal procuratore generale CL TA, convenivano innanzi al giudice di pace di Niscemi l'agenzia viaggi RR.
Esponevano che avevano prenotato due posti per il volo Catania - Basilea;
che alcuni giorni prima della partenza l'agenzia aveva comunicato che per causa di forza maggiore il viaggio aveva subito variazione nel senso che da Zurigo a Basilea sarebbe stato impiegato il pullman al posto dell'aereo; che all'aereoporto di Zurigo non avevano trovato alcun pullman, sicché avevano dovuto proseguire il viaggio in treno, trasportando il bagaglio a mano.
Chiedevano la condanna dell'agenzia al risarcimento dei danni. Costituitasi in giudizio, la convenuta eccepiva il proprio difetto di legittimazione, evidenziando che ai sensi dell'art. 17 della convenzione di Bruxelles, recepita con L. 1084/1977, il contratto di trasporto si doveva ritenere direttamente concluso dai viaggiatori con l'Aereoviaggi S.p.a., organizzatrice del viaggio. Chiamata in causa, questa ultima riconosceva la propria legittimazione;
eccepiva l'incompetenza territoriale del giudice adito per essere competente il giudice del luogo ove essa aveva sede (il giudice di pace di Palermo) ; contestava la fondatezza della domanda.
Il giudice adito, con sentenza resa il 20.1.1997, rigettava la domanda nei confronti dell'agenzia RR e condannava la società Aereoviaggi al risarcimento dei danni liquidati in lire 1.500.000, considerando che, nel mentre nessuna responsabilità poteva essere attribuita all'agenzia, a responsabilità era, invece, soggetta la società organizzatrice del viaggio.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso l'Aereoviaggi, deducendo quattro motivi.
Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione degli artt. 32, 19 c.p.c., 17 L. 1084/1977 in relazione all'art. 360, n. 2, c.p.c. Premessa la distinzione tra garanzia propria ed impropria, si deduce che nella specie è ravvisabile il secondo tipo di garanzia, per cui avrebbero dovuto essere applicati i generali criteri di competenza previsti dall'art. 19 c.p.c., accogliendo la sollevata eccezione di incompetenza.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione dell'art.112 c.p.c. in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, dello stesso codice per avere la sentenza impugnata pronunciato condanna della chiamata in causa in assenza di richiesta da parte sia degli attori che della stessa chiamante.
I motivi, che si esaminano congiuntamente per connessione, sono privi di fondamento.
Nella specie la convenuta agenzia RR ha contestato la propria legittimazione e, previa autorizzazione del giudice, ha chiamato in causa la società Aereoviaggi, indicandola come unica legittimata passiva.
Ora, nel caso in cui il convenuto, nel contestare la propria legittimazione, chiami in causa un terzo, deducendo che il medesimo è il legittimato passivo, si verifica estensione automatica della domanda al terzo, onde il giudice può direttamente emettere nei confronti di lui una pronuncia di condanna anche se l'attore non ne abbia fatto richiesta, senza con questo incorrere nel vizio di extrapetizione (cfr. Cass. 24. 1.1997, n. 722; Cass. 13.4.1995, n. 4259; Cass. 27.1.1988, n. 723). In tale, caso, peraltro, la causa è unica ed inscindibile, potendo la responsabilità dell'uno comportare esclusione di quella dell'altro, per cui non si può separare il giudizio principale da quello instaurato con la chiamata in causa del terzo senza violare il principio del contraddittorio (cfr. Cass. 13.4.1995, n. 4259)e l'eccezione di incompetenza territoriale derogabile, sollevata dal chiamato, rimane priva di effetti a causa dell'incontestabilità della competenza nei confronti del convenuto, che non ha sollevato l'eccezione (cfr. Cass. 7.2.1995, n. 1387; Cass. 17.1.1992, n. 525). Con il terzo motivo di ricorso si denuncia violazione degli artt. 2697 c.c., 115 c.p.c. in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, stesso codice per avere la sentenza impugnata ravvisato inadempimento e, conseguentemente, condannato al risarcimento dei danni, pur essendo stata fornita prova (mediante la produzione di fattura) della prestazione del servizio sostitutivo e pur essendosi chiesta prova testimoniale tendente a dimostrare l'avvenuta fruizione del servizio stesso da parte degli altri viaggiatori.
Il motivo non coglie nel segno, essendo la "ratio decidendi" della sentenza impugnata che i coniugi CL-IS non hanno potuto fruire del servizio sostitutivo per inefficienza dello stesso e per "negligenza degli addetti ai lavori".
È, infine, infondato il quarto ed ultimo motivo, con il quale si lamenta che le spese siano state poste a carico dell'attuale ricorrente, rappresentando la pronuncia sulle spese corretta applicazione del principio della soccombenza.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, il 4 dicembre 1998. Depositato in Cancelleria il 9 aprile 1999