Sentenza 22 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/01/2003, n. 927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 927 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2003 |
Testo completo
dizeti REPUBBLICA ITALIANA R.G. n° 4832/2000 Cron.1340 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 308 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 009 27 /03 Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati Dott. Giovanni LOSAVIO - Presidente - 66 Vincenzo PROTO - Consigliere - Mario Rosario MORELLI 66 Mario ADAMO 66 -> Giuseppe SALME' rel. 66 -> ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da LA NALCA s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Cavour 275, presso l'avv. Emanuele Ricci che la rappresenta e difende, in unione con l'avv. Paolo Maniscalco, per procura speciale in calce al ricorso, ricorrente
contro
COMUNE di ROMA, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via del Tempio di Giove 21, presso l'Avvocatura comunale, 429 cons. Giuseppe Salmè 2002 rappresentato e difeso dall'avv. Marco Brigato per procura speciale a margine del controricorso controricorrente NE/22/99 -avverso la sentenza della corte d'appello di Roma del 18 gennaio 1999. Sentita la relazione della causa svolta dal cons. Giuseppe Salmè alla pubblica udienza del 18 febbraio 2002; sentito l'avv. Ricci;
sentito il p.m., in persona del sost. proc. gen. dott. Fulvio Uccella che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo Con atto di citazione del 22 dicembre 1986 la società INALCA ha convenuto in giudizio davanti al tribunale di Roma il comune di Roma, chiedendo la restituzione delle somme versate nel periodo dal 1981 al 1986 per diritti di visita sanitaria e relativi servizi accessori su carni macellate in altri comuni, sostenendo che l'art. 61 del t.u. delle legge sanitarie consente ai comuni di percepire compensi esclusivamente per le visite veterinarie e solo quando tali visite sono richieste dai privati nel loro interesse e non nell'interesse pubblico, come invece era avvenuto nella specie. Il comune ha chiesto il rigetto della domanda. Il tribunale, dopo avere dichiarato il difetto di giurisdizione sul capo relativo alla richiesta di restituzione delle somme versate a titolo di compenso per la visita veterinaria, con sentenza non definitiva del 6 marzo 1991, ha rigettato anche il cons. Giuseppe Salme capo relativo ai compensi per servizi accessori con sentenza definitiva del 16 marzo 1996. Tale pronuncia è stata confermata dalla corte d'appello di Roma, la quale ha affermato che i compensi relativi ai servizi accessori resi dal comune (scarico e carico delle carni, conservazione in condizioni d'igiene e refrigerazione opportuni), che pure sono indispensabili per poter effettuare la visita veterinaria delle carni, non faceva carico sull'ente territoriale, il quale, ai sensi dell'art. 61 del t.u. delle leggi sanitarie, aveva il diritto di rivalersi sul privato anche per i costi della visita stessa, in quanto richiesta nell'interesse dell'operatore economico. Ma, se il diritto a compenso per i servizi accessori non trovava giustificazione nella citata disposizione del t.u. delle leggi sanitarie, non poteva che discendere da un rapporto di natura contrattuale. L'operatore economico avrebbe la possibilità di scegliere se servirsi dei servizi comunali o utilizzare proprie strutture e propria mano d'opera. La scelta di utilizzare i servizi comunali, senza mai sollevare eccezioni o formulare riserve, e il versamento di oltre mezzo miliardo di lire per compensi, era resa necessaria dal fatto che la società INALCA, non aveva a Roma proprie idonee attrezzature e non aveva la possibilità di ricorrere a strutture di terzi a minor prezzo. Da questa scelta volontaria deriverebbe la conclusione di un contratto a prestazioni corrispettive ai sensi degli articoli 1327 e 1336 c.c., essendo sufficiente per il perfezionamento l'adesione all'offerta pubblica di servizi formulata dal Comune mediante la semplice utilizzazione dei servizi. Peraltro a tale contratto la INALCA aveva A cons. Giuseppe AN 3 sempre dato puntuale esecuzione pagando alle scadenze le fatture rimesse dal Comune. Avverso la sentenza della corte d'appello di Roma la società INALCA ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, illustrato con memoria. Resiste con controricorso il Comune di Roma. Motivi della decisione 1. Deducendo la violazione e falsa applicazione degli articoli 61 t.u. leggi sanitarie, 1321, 1325, 1327 e 1336 c.c. e vizio di motivazione la ricorrente sostiene che, secondo l'orientamento di questa Corte, deve ritenersi illegittima l'imposizione da parte dei comuni di oneri diversi dai diritti di visita veterinaria, quali i compensi per l'utilizzazione di attrezzature o di mezzi impiegati o per le operazioni accessorie alla visita o alle prestazioni di terzi ai quali tali operazioni sono affidate. La stessa corte territoriale ammette che l'art. 61 t.u. leggi sanitarie non consente di imporre oneri per le prestazioni accessorie alla visita sanitaria, ma poi, in modo del tutto incoerente, afferma che da ciò "ovviamente" deriva che il fondamento di tale onere non può che essere contrattuale. Non risponderebbe a logica e a senso comune che gli operatori economici possano utilizzare le proprie strutture e la propria mano d'opera, perché non è normale che tali operatori si debbano dotare di proprie strutture frigorifere presso ogni veterinario comunale. Né sussisterebbe alcuna prova della conclusione di un accordo contrattuale, anche perché non sarebbe chiaro chi sarebbe il proponente e chi l'accettante e non sussisterebbero i presupposti per identificare un'offerta al cons. Giuseppe Salme 4 pubblico da parte dei Comuni. Peraltro gli autisti dei veicoli che trasportano la carne da sottoporre a visita non sarebbero legittimati a concludere contratti per le imprese. Irrilevante sarebbe anche la mancata contestazione dell'illegittimità delle pretese economiche del Comune. Infine, rileva la ricorrente, non essendo possibile distinguere tra la funzione di tutela della salute pubblica, espletata con la visita veterinaria, e i servizi accessori, non sarebbe possibile ipotizzare rispetto a una fattispecie unitaria, contemporaneamente una soggezione alla potestà amministrativa e l'assunzione della veste di contraente. Le spese per l'organizzazione del servizio di visita veterinaria delle carni dovrebbero essere quindi tratte dalle entrate legittime dell'ente territoriale, perché anche rispetto alle prestazioni accessorie varrebbe la regola della riserva di legge in materia tributaria. Il ricorso è fondato. E' costante orientamento di questa Corte che è illegittima, da parte dei comuni che gestiscono il pubblico macello, l'imposizione di ulteriori contribuzioni a carico degli operatori economici che introducano, nel territorio comunale, carni fresche macellate altrove in occasione della visita sanitaria (cui dette carni devono essere nuovamente sottoposte) in aggiunta ai diritti percepiti per detta visita (ex art. 61 t.u. n. 1265/34), che costituisce espletamento di una pubblica funzione di tutela della salute pubblica, non essendo legittimamente ipotizzabile una separazione fra pubblica funzione e servizi ad essa accessori conseguente all'inserimento di questi ultimi in un collaterale ed autonomo rapporto wcow བ ་ ༽ རི མ ས cons. Giuseppe Salme 5 ་ འ ཀ བ privatistico (e non potendo il cittadino, in relazione ad una fattispecie unitaria di soggezione alla potestà amministrativa di tutela della salute, assumere, parallelamente, la diversa veste di contraente per l'utilizzazione dei mezzi e delle attività impiegate dalla p.a. per l'espletamento di detta funzione); è, pertanto, del tutto legittima la domanda di risarcimento del danno proposta dall'operatore nei confronti del comune (in relazione alle somme indebitamente versate), da quantificarsi con riferimento proprio alla entità delle somme corrisposte per le attività accessorie che sarebbero dovute rimanere a carico della p.a. (Cass. n. 3682/2001, 15190/2000, 2241/1998, 3482/1998, 2236/1998, 9733/1997, за малота перпупова 9733/1996). la La corte territoriale non si è attenuto a questi principi e pertanto deve essere cassata. Il giudice del rinvio, che si designa in altra sezione della corte d'appello di Roma, provvederà anche sulle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
la Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese di questo giudizio ad altra sezione della corte d'appello di Roma. Così deciso in Roma il 18 febbraio 2002, nella camera di consiglio della prima sezionesezione civile. Il presidente Il relatore Flower AL CANCELLIERE DICASSAZIONECORTE SUPREMA DI CASSAZIONE D e co PiteBeneue Pascalliop Primp Sezione Chile 2003Dusun 2 2 12 y hacten C h cons. Giuseppe Salme 6 IL CANCHULIERE