Sentenza 1 dicembre 2020
Massime • 1
Il mero rifiuto di consegnare il documento di riconoscimento al pubblico ufficiale che ne faccia richiesta integra la contravvenzione prevista dal combinato disposto degli artt. 221 T.U.L.P.S. e 294 del relativo regolamento di esecuzione, e non, invece, la contravvenzione - più gravemente punita ai sensi dell'art. 17 del testo unico - prevista dall'art. 4, comma secondo, del testo unico in rapporto al predetto art. 294 del regolamento, che sanziona la diversa condotta di chi previamente omette di dotarsi del documento di identità essendo ritenuto pericoloso o sospetto e, solo in un secondo momento, si rende inadempiente all'obbligo di esibirlo all'autorità, né quella prevista dall'art. 651 cod. pen., che sanziona l'ulteriormente diversa condotta, rispetto ad entrambe le precedenti, di chi rifiuti di fornire indicazioni sulla propria identità personale. (Conf. n. 6864 del 1993, Rv. 195412).
Commentario • 1
- 1. Rifiuto di fornire le generalità o documento identità alla polizia: CassazioneRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 30 giugno 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/12/2020, n. 5397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5397 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2020 |
Testo completo
053 97-2 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano IN CALCE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ANNOTAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: Presidente - Sent. n. sez. 582/2020 FILIPPO CASA UP 01/12/2020- TERESA LIUNI R.G.N. 33029/2019 PALMA TALERICO Relatore - STEFANO APRILE - DANIELE CAPPUCCIO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VY DA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 16/11/2018 del TRIBUNALE di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
lette le conclusioni scritte depositate in data: - 12/11/2020 dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIOVANNI DI LEO, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione;
- 29/11/2020 dall'avv. Maria DEL GROSSO, difensore di VY, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione;
RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Roma ha condannato alla pena di euro 200 di ammenda, con i doppi benefici, NI VY per il reato di cui agli articoli 4 e 17 TULPS (R.d. n. 773 del 1931), così riqualificata l'originaria contestazione del reato di cui agli articoli 81, primo comma, 651 cod. pen. (capo - fatto commesso in data 13/4/2015), assolvendola dai delitti di minaccia nei B confronti dei pubblici ufficiali (capi A e C). La responsabilità dell'imputata è stata affermata sulla base delle dichiarazioni dei pubblici ufficiali (ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza appartenenti al Commissariato di P.S. Roma - Trevi Campo Marzio) che hanno riferito che, mentre erano intenti ad attraversare sulle strisce pedonali una strada cittadina, venivano pericolosamente schivati da un veicolo che si fermava pochi metri dopo e dal quale scendeva una donna, successivamente identificata nell'imputata, che esclamava «non vi permettete di prendere la targa» e, nonostante fosse stata invitata ad esibire un documento, si rifiutava, risalendo a bordo del veicolo e allontanandosi. Il Tribunale ha riqualificato la condotta originariamente contestata alla stregua dell'articolo 651 cod. pen. in quella di cui all'articolo 4 T.U.L.P.S., precisando che l'imputata non era stata invitata a declinare le proprie generalità, ma a esibire il documento di riconoscimento, come anche risulta dall'imputazione che riporta la risposta dell'imputata «io non vi do nessun documento» e che conteneva quindi l'esatta indicazione della contestazione in relazione alla quale l'imputata ha potuto difendersi.
2. Ricorre NI VY, a mezzo del difensore avv. Maria Del Grosso, che chiede l'annullamento della sentenza impugnata, formulando quattro motivi di ricorso.
2.1. Il primo motivo denuncia la violazione della legge processuale, in riferimento all'articolo 521 cod. proc. pen., per mancanza della correlazione tra imputazione e sentenza perché la fattispecie alla quale è approdato il Tribunale nel riqualificare l'originaria contestazione ha un «diverso elemento materiale e diversa obiettività giuridica».
2.2. Il secondo motivo denuncia la violazione di legge, in relazione all'articolo 4 TULPS., e il vizio della motivazione con riguardo agli elementi costitutivi del reato perché il giudice ha omesso di motivare in ordine alla condizione soggettiva (essere persona pericolosa o sospetta) che costituisce il presupposto dell'intimazione di dotarsi di un documento di identità da parte dell'autorità di pubblica sicurezza. 2 2.3. Il terzo motivo denuncia la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo al ragionevole dubbio in relazione alla prova della responsabilità perché la condotta viene attribuita all'imputata soltanto in quanto proprietaria dell'autoveicolo coinvolto nella vicenda.
2.4. Il quarto motivo di ricorso denuncia la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio determinato in misura prossima al massimo edittale, senza tenere conto della incensuratezza e della scarsa gravità del fatto, nonché dell'intervenuto pagamento della sanzione amministrativa. Del resto, sono state apoditticamente negate le circostanze attenuanti generiche.
3. Il procedimento, essendo stata ravvisata una causa di inammissibilità, è stato assegnato alla Settima Sezione per l'udienza del 9/01/2020. 3.1. Il difensore dell'imputata ha depositato in data 19/12/2019 una memoria con la quale ha ribadito i motivi di ricorso e ha chiesto l'assegnazione alla Sezione ordinaria.
3.2. All'udienza del 9/01/2020 la Settima Sezione ha disposto la restituzione alla Sezione Prima per la trattazione in pubblica udienza.
3.3. Fissata la trattazione del ricorso per l'udienza del 17/3/2020, il procedimento veniva rinviato ex lege in forza del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, e successivi. In forza dei provvedimenti emessi a norma dell'art. 83, commi 6 e 7, DL n. 18 del 2020, e successivi, il ricorso veniva quindi fissato per l'udienza 18/5/2020, poi per l'udienza 3/11/2020, con regolare avviso alle parti, nel rispetto del termine di legge tenuto conto dei sopra richiamati provvedimenti di fissazione. All'udienza del 3/11/2020 il Collegio, sull'accordo delle parti, rinviava all'odierna udienza in attesa della pronuncia delle Sezioni unite sulla questione della sospensione della prescrizione a seguito dei citati provvedimenti emergenziali.
3.3. Il Collegio, riunitosi nel Palazzo di giustizia di Roma, ha proceduto alla trattazione scritta ex art. 23 DL n. 137 del 2020, sulla base delle trascritte conclusioni delle parti. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è parzialmente fondato, sicché si deve pronunciare l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per prescrizione del reato.
2. Va anzitutto esaminato il terzo motivo di ricorso che contesta l'attribuibilità della condotta all'imputata. Si tratta però di un motivo inammissibile perché generico, laddove non si confronta con la sentenza impugnata, che ha evidenziato che alla corretta e compiuta identificazione dell'imputata si è giunti allorquando la medesima, invitata al Commissariato per essere identificata, oltre a ricevere senza fare osservazioni la contestazione della violazione amministrativa concernente la mancata precedenza ai pedoni che attraversavano in corrispondenza dell'attraversamento pedonale, specificamente evidenziato dalle strisce bianche impresse sul manto stradale, ribadiva le presuntuose affermazioni già fatte in occasione dell'evento con riguardo al suo rapporto con una nota giornalista e alle conseguenze che i poliziotti avrebbero potuto subire qualora la vicenda fosse stata, come era sua intenzione, divulgata gli organi di stampa. 3. È inammissibile perché generico e comunque manifestamente infondato il primo motivo di ricorso, perché si limita a dedurre la violazione dell'articolo 521 cod. proc. pen., senza indicare quali siano i caratteri differenziali tra le due fattispecie (art. 651 cod. pen. e art. 4 TULPS) e soprattutto senza specificare in cosa sia errata la sentenza la quale ha evidenziato, per procedere alla riqualificazione del fatto, che la contestazione fa univoco e specifico riferimento al rifiuto di consegnare il documento di identità. Va anzitutto ricordato che la giurisprudenza di legittimità ha stabilito il seguente principio di diritto: «l'attribuzione all'esito del giudizio di appello, pur in assenza di una richiesta del pubblico ministero, al fatto contestato di una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione non determina la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., neanche per effetto di una lettura della disposizione alla luce dell'art. 111, secondo comma, Cost., e dell'art. 6 della Convenzione EDU come interpretato dalla Corte europea, qualora la nuova definizione del reato fosse nota o comunque prevedibile per l'imputato e d non determini in concreto una lesione dei diritti della difesa derivante dai profili 4 di novità che da quel mutamento scaturiscono» (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264438). Occorre preliminarmente rilevare come il motivo di ricorso sia, nella sostanza, privo del requisito della specificità, in quanto il ricorrente non ha prospettato alcuna concreta emergenza alla stregua della quale poter apprezzare che la censurata riqualificazione dei fatti abbia in qualche modo vulnerato la sua difesa e, soprattutto, l'esercizio del diritto alla prova.
3.1. Nel merito, comunque, la doglianza è manifestamente infondata. La giurisprudenza della Corte di Strasburgo, infatti, pur nella estrema varietà degli accenti dovuta all'intervento casistico tipico di quella Corte, ha in più occasioni escluso la violazione dei parametri convenzionali in tutti i casi in cui la prospettiva della nuova definizione giuridica fosse nota o comunque prevedibile per l'imputato, censurando, in concreto, le ipotesi in cui la riqualificazione dell'addebito avesse assunto le caratteristiche di atto a sorpresa. Accanto a ciò, la stessa Corte non ha mancato di sottolineare come il diritto di difesa e quello al contraddittorio non fossero vulnerati nei casi in cui i fatti costitutivi del nuovo reato fossero già presenti nella originaria imputazione: e ciò, evidentemente, anche nella ipotesi in cui la nuova definizione giuridica non fosse stata di per sé prevedibile per l'imputato (v. fra le tante, sentenze 1° marzo 2001, DA c. Ungheria;
3 luglio 2006, VE c. Francia;
7 gennaio 2010, EV c. Bulgaria;
12 aprile 2011, AD NT c. Romania;
3 maggio 2011, KI c. Grecia;
15 gennaio 2015, MI c. Slovenia, nella quale ultima si è in particolare rilevato come l'imputato fosse pienamente a conoscenza degli elementi fattuali posti alla base della contestazione originaria, dai quali era possibile desumere l'oggetto della contestazione così come modificata nel corso del dibattimento). La violazione, dunque - secondo la impostazione tutt'altro che formalistica della Corte di Strasburgo - deve aver comportato un concreto e non meramente ipotetico regresso sul piano dei diritti difensivi, attraverso un mutamento della cornice accusatoria che abbia effettivamente comportato una novazione dei termini dell'addebito tali da rendere la difesa menomata proprio sui profili di novità che da quel mutamento sono scaturiti.
3.2. Ebbene, dall'esame della imputazione originariamente contestata alla ricorrente, emerge con chiarezza l'intero quadro di riferimento fattuale su cui si è 5 articolato il contraddittorio e il diritto alla prova, mutando esclusivamente, a seguito della riqualificazione operata in sentenza, il nomen iuris della disposizione incriminatrice. Il perimetro della difesa della ricorrente, dunque, tenuto conto del connotato strutturale che qualifica la condotta, si è potuto sviluppare integralmente, essendo stati i fatti riqualificati in termini identici rispetto agli elementi tipizzanti della originaria fattispecie. Il ricorso, del resto, non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato che ha evidenziato che l'imputata ha potuto difendersi dalla specifica contestazione che gli era stata mossa proprio con riguardo al rifiuto di fornire il documento d'identità che gli agenti di pubblica sicurezza le avevano chiesto di esibire.
4. Con riguardo alla qualificazione giuridica del fatto, se è indubbia e puntuale l'indicazione della condotta che si assume sanzionata, consistita nel rifiuto di fornire il documento di identità alla richiesta degli agenti di pubblica sicurezza, è errata l'indicazione delle disposizioni normative applicabili nel caso di specie, ricorrendo gli artt. 294 Reg. TULPS (approvato con R.d. 6 maggio 1940, n. 635) e 221 TULPS, anziché gli artt. 4 e 17 TULPS, come invece ritenuto dal giudice di merito. L'articolo 294 Reg. T.U.L.P.S. prevede che: «La carta di identità od i titoli equipollenti devono essere esibiti ad ogni richiesta degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza». Tale disposizione, che contiene un chiaro e univoco precetto concernente l'obbligo di esibire la carta d'identità a fronte della richiesta degli agenti di pubblica sicurezza, è sanzionata dall'art. 221 TULPS il quale al secondo comma stabilisce: Salvo quanto previsto dall'articolo 221-bis, le contravvenzioni alle disposizioni di tali regolamenti sono punite con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a euro 103». Orbene, siccome l'articolo 221-bis TULPS non prevede una sanzione amministrativa per la violazione dell'articolo 294 del Regolamento, deve concludersi che ad essa è applicabile la suddetta sanzione penale prevista dall'art. 221 TULPS. 6 Tale sanzione è inferiore a quella stabilita dall'articolo 17 TULPS, il che si giustifica anche in ragione della minore gravità della condotta rispetto a quella di chi omette di dotarsi del documento di identità essendo ritenuto pericoloso o sospetto ex art. 4, secondo comma, TULPS, sicché sul punto la sentenza impugnata contiene un errore che determina l'annullamento senza rinvio per prescrizione del reato.
4.1. La giurisprudenza di legittimità, salvo talune oscillazioni derivanti dall'apparente confusione esistente con la condotta descritta dall'art. 4, secondo comma, TULPS, è da tempo orientata nel senso di ritenere che «il rifiuto di consegnare il documento di riconoscimento al pubblico ufficiale integra gli estremi del reato di cui all'art. 221 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e 294 del relativo regolamento e non il reato di cui all'art. 651 del codice penale» (Sez. 6, n. 6864 del 03/05/1993, Scaduto, Rv. 195412;) La fattispecie in discorso, caratterizzata dal semplice rifiuto di esibire il documento di cui si è in possesso, va, in effetti, tenuta distinta da quella, apparentemente simile, in cui è però presente un elemento specializzante costituito dall'inottemperanza all'invito impartito alla persona sospetta o pericolosa di munirsi di un documento di identità a norma dell'art. 4, secondo comma, TULPS, il che determina l'applicazione della più grave sanzione di cui all'art. 17 TULPS.
4.2. In ordine a tale ultima fattispecie (art. 4 TULPS) si è affermato, invero lapidariamente, che «il rifiuto di consegnare il documento di riconoscimento al pubblico ufficiale integra ove ne ricorrono le altre condizioni legali (persona - pericolosa o sospetta) - gli estremi del reato di cui agli artt. 4 TULPS e 294 del relativo regolamento» (Sez. 6, n. 34 del 18/10/1995 dep. 1996, Cozzella, Rv. 203852; Sez. 6, n. 14211 del 12/03/2009, Trovato, Rv. 243317; Sez. 1, n. 2021 del 15/11/2019 dep. 2020, Chianello, Rv. 278068; in senso conforme, ma con una più ampia motivazione: Sez. 6, n. 6799 del 21/11/2019 dep. 2020, Valletta, Rv. 278349). Sez. 6 Valletta ha, però, chiarito la particolarità della condotta materiale prevista e punita dagli artt. 4, secondo comma, e 17 TULPS, sottolineando che l'accertato antecedente della richiesta di documento di identità al quale il ricorrente ha opposto il suo rifiuto - non individua la sussistenza dei presupposti ovvero che ci si trovi in presenza di una persona pericolosa o sospetta e che, - 7 al - che presiedono la pertanto, ci siano ragioni di ordine pubblico da tutelare correlativa tutela penale». Si comprende, quindi, che la disposizione dell'art. 4, secondo comma, TULPS ha un contenuto precettivo specifico e anche diacronicamente complesso in quanto prevede un requisito soggettivo e una condotta che si sviluppa in due momenti distinti. Vi è, anzitutto, l'invito, rivolto al soggetto sospetto o pericoloso, di munirsi del documento di identità e, quindi, l'inadempimento dell'obbligo di esibirlo all'autorità. -4.3. Balza, perciò, all'occhio la radicale differenza da sempre riconosciuta dalla citata giurisprudenza di legittimità - tra la fattispecie di cui all'art. 4 TULPS e quella dell'art. 651 cod. pen., che sanziona il solo rifiuto di fornire indicazione sulla propria identità personale, nonché di entrambe con la diversa ipotesi contravvenzionale del rifiuto, opposto dal soggetto che ne è titolare, di esibire il documento di identità richiesto dall'autorità di pubblica sicurezza, prevista dall'art. 294 Reg. TULPS. Risultano, in effetti, ben distinte le tre diverse fattispecie che attengono alla questione dell'identificazione del soggetto da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, nell'ambito delle quali il semplice rifiuto di esibire il documento di identità, da parte del soggetto che ne dispone, è prevista dall'art. 294 Reg. TULPS e sanzionata dall'art. 221 TULPS. D'altra parte, la diversa locuzione verbale, «munirsi entro un dato termine, della carta di identità e di esibirla ad ogni richiesta ...» (art. 4, secondo comma, TULPS), piuttosto che «la carta di identità od i titoli equipollenti devono essere esibiti ad ogni richiesta ...» (art. 294 Reg. TULPS), rende evidente la diversa condotta materiale presa di mira dal legislatore che ha, infatti, previsto una sanzione più grave per la prima ipotesi, in quanto l'ordine di munirsi del documento è impartito a una persona sospetta o pericolosa, sicché l'inadempimento sanzionato attiene più alla pericolosità dell'autore che non si munisce del documento che alla mancata esibizione del documento di identità, obbligo che invece grava su tutti consociati a fronte di un invito legalmente dato dall'autorità di pubblica sicurezza a norma dell'art. 294 Reg. TULPS. 8 Ж 4.4. È, perciò, parzialmente fondato il quarto motivo di ricorso sul trattamento sanzionatorio, in ragione dei diversi limiti edittali previsti dall'articolo 221 T.U.L.P.S. Tale disposizione stabilisce un trattamento sanzionatorio sensibilmente più contenuto rispetto a quello previsto dall'articolo 17 del medesimo decreto poiché la forbice edittale è quella dell'arresto fino a due mesi o dell'ammenda fino a euro 103 anziché l'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda fino a euro 206. 5. La sentenza di proscioglimento per prescrizione è obbligata in quanto, in forza del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, e successivi (DL n. 18 e n. 23 del 2020), la prescrizione è stata sospesa unicamente nel periodo dal 9/3/2020 al 11/05/2020 (Corte costituzionale - udienza del 18 novembre 2020). Trattandosi di un procedimento iscritto in data anteriore all'emanazione del citato decreto-legge, non opera, quindi, l'ulteriore sospensione fino all'udienza di trattazione e comunque fino al 31/12/2020, come recentemente chiarito dalle Sezioni unite di questa Corte all'udienza del 26 novembre 2020, ricorrente Sanna. Opera, infatti, anzitutto la sospensione dal 9 marzo all'11 maggio 2020, in quanto nel suddetto periodo era stata originariamente fissata udienza (17/3/2020) e questa è stata rinviata ad una data successiva al termine del medesimo periodo, nonché la sospensione dal 12 maggio al 30 giugno 2020 perché in tale periodo era stata fissata udienza (18/5/2020) e ne è stato disposto il rinvio a data successiva (3/11/2020) al termine del medesimo periodo (30/6/2020) in esecuzione del provvedimento emesso dal capo dell'ufficio giudiziario ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. g). Sicché la prescrizione risulta sospesa, nel caso di specie, dal 9 marzo al 30 giugno 2020, con conseguente decorso del termine massimo in data 3 agosto 2020, in quanto il reato è stato commesso in data 13/4/2015.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 1° dicembre 2020. Il Consigliere estensore Il Presidente Stefano Aprile De Casa 9 DEPOSITATA IN CANCELLERIA 14 FEB 2021 IL CANCELLIERE CORTE DI CASSAZIONE Corte di Cassazione - Sezione I PENALE - U.R.P. CENTRALE norchimanzi 5430/21 depositate if 3/3/2021: opone lala corretione dell'enore unteniale contenuto In sentent-commento n. 5397/21 pronunciata espa Senione all' uchenta del 1° dicembre 2020, • 2 leffe a profina 1: "29/11/2020 dall' uocato na Sel Grosso, difensore di VY, che ha concluzo نا l'annullame who renta avis par prescrizione"; deve ece EF : "24/11/2020 dale Avvocato Maria Del Grosso, penzure di VY, the the concluse phe una sentenzi assoluzione ai reuz deli art. 129, comma 2, cod. proc. йна ha il M 1813121 L DIRETTORE E N O E U T S B I Z A S