Cass. pen., sez. I, sentenza 01/12/2020, n. 5397
CASS
Sentenza 1 dicembre 2020

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Il mero rifiuto di consegnare il documento di riconoscimento al pubblico ufficiale che ne faccia richiesta integra la contravvenzione prevista dal combinato disposto degli artt. 221 T.U.L.P.S. e 294 del relativo regolamento di esecuzione, e non, invece, la contravvenzione - più gravemente punita ai sensi dell'art. 17 del testo unico - prevista dall'art. 4, comma secondo, del testo unico in rapporto al predetto art. 294 del regolamento, che sanziona la diversa condotta di chi previamente omette di dotarsi del documento di identità essendo ritenuto pericoloso o sospetto e, solo in un secondo momento, si rende inadempiente all'obbligo di esibirlo all'autorità, né quella prevista dall'art. 651 cod. pen., che sanziona l'ulteriormente diversa condotta, rispetto ad entrambe le precedenti, di chi rifiuti di fornire indicazioni sulla propria identità personale. (Conf. n. 6864 del 1993, Rv. 195412).

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  • 1Rifiuto di fornire le generalità o documento identità alla polizia: Cassazione
    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 30 giugno 2021

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 01/12/2020, n. 5397
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5397
Data del deposito : 1 dicembre 2020

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