Sentenza 26 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/03/2002, n. 4326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4326 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2002 |
Testo completo
ee 65605 043.2 6 /02 REPUBBLICA Oggetto: IVA Accertamento IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA CIVILE R.G.N. 15269/1999 Cron. 19108composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario Delli Priscoli Presidente Rep. Dott. Giovanni Paolini Consigliere Ud. 09.10.2001 Dott. Massimo Oddo Consigliere Dott. Salvatore Di Palma Consigliere Dott. Achille Meloncelli Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto: dalla OS snc, in persona del legale rappresentante pro tempore signor GE Di RI, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Mastroianni, per procura a margine del ricorso, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Luca Fiormonte, in Roma, Via Bafile 5; ricorrente - contro il MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro delle finanze pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale in Roma, Via dei Portoghesi 12, è domiciliato ope legis,
- controricorrente -
KEMA CAS 1961 65605 1 avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Roma 14 maggio 1998, n. 51/33/98, depositata il 19 giugno 1998; udita la relazione sulla causa svolta nell'udienza pubblica del 9 ottobre 2001 dal cons. Achille Meloncelli;
udito per il Ministero delle finanze l'avv. De Bellis;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Gambardella, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo 1.1. La società OS snc ricorre per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale di Roma 14 maggio 1998, n. 51/33/98, depositata il 19 giugno 1998, che ha respinto l'appello della socie- tà contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Latina n. 354/07/97, che a sua volta aveva respinto il ricorso della stessa società con- tro l'avviso di rettifica dell'IVA 1990 n. 825566. 1.2. I presupposti della controversia sono i seguenti. il 19 aprile 1996 la Guardia di finanza di Cisterna adotta un processo ver- bale di constatazione nei confronti della società OS snc, rilevando l'emissione, nel 1990, di fatture per un imponibile di £ 995.119.000 a fronte di operazioni inesistenti;
-il 30 giugno 1992 la società presenta all'Ufficio IVA di Latina dichiara- zione integrativa ex art. 49 L. 30 dicembre 1991, n. 413, per gli anni dal 1984 al 1990, con esclusione del 1985; - l'Ufficio IVA di Latina adotta l'avviso di rettifica IVA n. 825556/96; -· la società ricorre alla Commissione tributaria provinciale di Latina, che con sentenza 13 giugno 1997, n. 354/07/97, respinge il ricorso;
2 - l'appello della società è rigettato dalla Commissione tributaria regionale di Roma con sentenza 14 maggio 1998, n. 51/33/98. 1.3. La sentenza della Commissione tributaria regionale 14 maggio 1998, n. 51/33/98 è così motivata: - risulta pacificamente in causa, a seguito del processo verbale di constata- zione redatto il 19 aprile 1996 dal Comando della Guardia di finanza di Ci- sterna di Latina, che la società OS Snc aveva emesso nel 1990 fatture per un imponibile di lire 995.119.000 a fronte di operazioni inesistenti;
ne deriva che, nell'effettuare la dichiarazione integrativa, la società contri- buente avrebbe dovuto corrispondere per intero la relativa imposta;
- non avendo la società effettuato tale versamento, ne deriva che, non spie- gando alcun effetto il condono richiesto a causa dell'invalidità della dichia- razione integrativa, l'Ufficio ben poteva avvalersi della proroga di due anni concessa dall'art. 57 legge 30 dicembre 1991, n. 413, per notificare l'avviso di rettifica.
2.1. Il ricorso per cassazione è sostenuto con due motivi d'impugnazione.
2.2. La società ricorrente conclude chiedendo che la sentenza impu- gnata sia cassata con ogni conseguenza di legge.
3.1. Il Ministero delle finanze si costituisce in giudizio e resiste con controricorso.
3.2. Il controricorrente conclude chiedendo che il ricorso per cassa- zione sia rigettato, con vittoria di spese, competenze ed onorari. 3 Motivi della decisione 4.1. Con il primo motivo di ricorso la società denuncia la violazione e/o la falsa applicazione degli art. 52, 49 e 44 L. 30 dicembre 1991, n. 413, in relazione all'art. 360, n. 3 e n. 5, cpc.
4.2. Sostiene, al riguardo, la società che l'avviso di rettifica impugna- to costituisce una palese violazione dell'art. 52 L. 30 dicembre 1991, n. 413, che ha escluso esplicitamente le sanzioni amministrative previste dal DPR 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e quelle previste per le violazioni delle disposizioni del DPR 6 ottobre 1978, n. 627, e successive modificazioni, della L. 10 maggio 1976, n. 269, e della L. 26 gennaio 1983, n. 18, nonché gli interessi di mora, nel caso in cui l'imposta resti definita ai sensi e per gli effetti degli art. 44 e 49 L. 30 dicembre 1991, n. 413. In ogni caso l'avviso di rettifica in questione non avrebbe potuto es- sere emesso dall'Ufficio IVA, in quanto la mancanza di contestazioni, da parte dello stesso Ufficio, della validità della dichiarazione integrativa, pro- posta dalla società ricorrente, avrebbe reso del tutto definita la posizione della società.
4.3. Con il primo motivo di ricorso la società denuncia la violazione, anzitutto, dell'art. 52.2 L. 30 dicembre 1991, n. 413, e, poi, dell'art. 52.1. Logica vuole, peraltro, che si esamini preliminarmente la censura rivolta nei riguardi dell'art. 52.1, che è implicita nella formulazione dell'ipotesi che l'Ufficio abbia adottato l'avviso di rettifica dell'IVA 1990 in carenza di po- tere. Tale carenza deriverebbe, secondo la ricorrente, dal fatto che essa ha presentato una dichiarazione integrativa ex art. 49 L. 30 dicembre 1991, n. M 4 413, e dal fatto che sulla domanda di condono l'Ufficio non si sarebbe pro- nunciato per contestarne la validità. Questo primo submotivo è infondato. Infatti, l'art. 52.1 L. 30 dicem- bre 1991, n. 413, dispone che La definizione di cui agli articoli 44 e 49 opera anche nei casi in cui siano state emesse o utilizzate fatture per opera- zioni inesistenti, a condizione che: se la definizione è chiesta dal cedente o prestatore, si sia corrisposto o si corrisponda per intero la relativa impo- sta...>>. La sentenza impugnata specifica chiaramente, nella sua motivazio- ne, che sono fuori di ogni contestazione i seguenti fatti: che la società ha emesso fatture a fronte di operazioni inesistenti;
che la società ha presentato dichiarazione integrativa;
che la società non ha versato l'imposta conseguen- te. Correttamente, pertanto, la Commissione tributaria regionale ha fatto de- rivare da una fattispecie così composta l'effetto voluto dall'art. 52.1 L. 30 dicembre 1991, n. 413, e cioè la non operatività o inefficacia della dichiara- zione integrativa. Dato, poi, l'automatismo che caratterizza l'efficacia positi- va della dichiarazione integrativa, se è fondato ritenere che si renda necessa- ria una pronuncia per il suo rigetto, è altrettanto fondato ritenere che tale pronuncia può essere implicita contenuta nell'avviso di rettifica. Nel caso di specie, dal momento che la dichiarazione integrativa era priva di effetti, per- ché non si è realizzata quella condizione per la sua operatività che è prevista dall'art. 52.1 L. 30 dicembre 1991, n. 413, l'Ufficio ha conservato il potere di rettifica, che esso ha esercitato adottando il relativo avviso, nel quale era implicita anche la dichiarazione di inefficacia della dichiarazione integrati- va. 5 L'infondatezza del primo submotivo del primo motivo di ricorso rende superfluo esaminare il secondo submotivo, riguardante l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 52.2 L. 30 dicembre 1991, n. 413. 5.1. Con il secondo motivo di ricorso per cassazione la società fa va- lere la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 57 L. 30 dicembre 1991, n. 413, in riferimento all'art. 360, n. 3 e n. 5, cpc.
5.2. Sostiene, al riguardo, la società ricorrente che la decisione im- pugnata avrebbe completamente disatteso qualsiasi riferimento all'eccezione di decadenza avanzata dalla società ricorrente: l'avviso di rettifica dell'IVA 1990 sarebbe stato adottato e notificato nel biennio di proroga del termine, entro il quale l'Ufficio può esercitare il potere di accertamento, nonostante sia stata presentata una dichiarazione integrativa.
5.3. Il motivo è infondato. Infatti, data l'inefficacia della dichiara- zione integrativa ex art. 52.1 L. 30 dicembre 1991, n. 413, non solo l'Ufficio conserva potere di rettifica proprio per il dettato dell'art. 52.1, ma il termi- ne per il suo esercizio è prorogato ai sensi dell'art. 57.2 L. 30 dicembre 1991, n. 413. 6. Risultando infondati entrambi i motivi di impugnazione addotti dalla società del suo ricorso, questo deve essere respinto.
7. Sussistono giusti motivi perché le spese processuali relative al giudizio di cassazione siano compensate tra le parti.
PQM
la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese processuali relative al giudizio di cassaizone. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 ottobre 2001. 6 Il relatore ed estensore Meloncell IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio Mr.M 15263/99 Ma lli Il Presidente DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 26 MAR. 2002. IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio 7