Sentenza 17 gennaio 2014
Massime • 1
Il rinvio operato dal secondo comma dell'art. 629 cod. pen. all'ultimo capoverso dell'art. 628 cod. pen., quanto alle circostanze aggravanti applicabili al delitto di estorsione, deve intendersi riferito, dopo le modifiche apportate dalla legge n. 94 del 15 luglio 2009, all'attuale terzo comma della disposizione normativa prevista per il delitto di rapina e non al comma quarto concernente il concorso fra circostanze attenuanti ed aggravanti (In motivazione, la Corte ha precisato come la "ratio legis" consista nell'esigenza di creare nuove ipotesi aggravate, ferme restando le aggravanti già codificate in precedenza e non in quella di "abrogare" la fattispecie aggravata di cui all'art. 629).
Commentario • 1
- 1. Ambito del rinvio alle aggravanti dell’estorsione ex art. 629, co. 2, c.p., all’art. 628 c.p.Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 15 luglio 2025
A cosa deve intendersi riferito il rinvio operato alle aggravanti applicabili al delitto di estorsione, dall'art. 629, comma secondo, cod. pen., all'art. 628, ultimo comma, cod. pen.? Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon. 1. La questione: omessa valutazione di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti Il GUP del Tribunale di Napoli aveva riconosciuto l'imputato responsabile dei diversi fatti di estorsione pluriaggravata a lui ascritti e, ritenute in suo favore le circostanze …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/01/2014, n. 18742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18742 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CAMMINO Matilde - Presidente - del 17/01/2014
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - SENTENZA
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 180
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CERVADORO Mirella - rel. Consigliere - N. 1217/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZU NE N. IL 14/08/1956;
avverso la sentenza n. 3019/2002 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 17/07/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/01/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA CERVADORO;
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, nella persona del Dott. PRATOLA G. Luigi, il quale ha concluso chiedendo che l'annullamento con rinvio per l'aggravante con l'arma. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 27.2.2002, il Gup del Tribunale di Rimini dichiarò UB VE responsabile dei reati di cui agli artt. 110, 629 e 699 c.p., e concesse le attenuanti generiche, esclusa l'aggravante dell'uso delle armi, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, ridotta la pena per la scelta del rito, lo condannò alla pena di anni tre mesi sei di reclusione ed Euro 1200 di multa. Avverso tale pronunzia propose gravame l'imputato, e la Corte d'Appello di Bologna, con sentenza del 17.7.2012, in parziale riforma della decisione di primo grado dichiarava non doversi procedere in relazione al reato di cui al capo b) per essere lo stesso estinto per prescrizione e per l'effetto rideterminava la pena in anni tre mesi quattro di reclusione ed Euro 1200 di multa.
Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato deducendo: 1) erronea applicazione dell'art. 629 c.p., e mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in ordine alla sussistenza del reato di cui all'art. 629 c.p., in luogo del reato di cui all'art. 393 c.p., all'elemento psicologico del reato, all'ingiusto profitto e alla mancata conoscenza da parte dell'imputato che il debito originario ammontasse a L. 12.800.000 anziché a L. 13.800.000; 2) erronea applicazione dell'art. 629 c.p., e mancanza e manifesta illogicità di motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in ordine alla sussistenza del reato di cui all'art. 629 c.p., in luogo del reato di cui all'art. 610 c.p., in mancanza di danno alcuno della parte offesa del reato;
3) erronea qualificazione del fatto come delitto consumato anziché tentato in quanto la somma di L.
5.000.000 non proveniva dal Ciardi bensì dai Carabinieri;
4) violazione dell'art. 62 c.p., n. 4, per il diniego dell'attenuante nonostante il livello scarso di lesione patrimoniale e di aggressione della sfera morale della parte offesa;
5) violazione dell'art. 629 c.p., comma 2, e art. 2 c.p., comma 4. L'art. 629, comma 2, rinvia alle circostanza aggravanti indicate nell'art. 628 c.p., u.c., il quale a sua volta fa riferimento non a tutte le circostanze indicate al comma 3 dello stesso articolo bensì unicamente a quelle indicate ai numeri 3, 3bis, 3 ter, e 3 quater: fra esse non compaiono le aggravanti dell'uso dell'arma e dell'azione con più persone riunite indicate dall'art. 628, comma 3, n.
1. Infatti, in forza della novella del 2009, art. 628, u.c., è il quarto e non il terzo, e le circostanze alle quali fa riferimento art. 629, comma 2, possono essere solo quelle indicate nell'attuale art. 628 c.p. comma 4; 6) erroneo riconoscimento dell'aggravante di aver commesso il fatto con l'uso di arma;
7) erroneo riconoscimento dell'aggravante di aver commesso il fatto in più persone riunite.
Chiede pertanto l'annullamento della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La tesi difensiva richiamata dal ricorrente al primo motivo di ricorso in ordine alla ravvisabilità della diversa ipotesi dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni si fonda su un presupposto, ossia quello della riconducibilità delle condotte contestate ad un diverso e legittimo credito di tale Adriano, che aveva dato incarico all'imputato di provvedere alla sua riscossione;
quelle subordinate di cui al secondo e terzo motivo nella ravvisabilità del reato di violenza privata e comunque del reato tentato e non consumato di estorsione si fondano invece sul fatto che non vi è stato danno alcuno per la vittima del reato, in quanto il danaro consegnato non era stato fornito dal Ciardi e comunque è stato oggetto di immediata restituzione.
I motivi sono infondati.
Premesso che, ai fini dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni, non basta che l'agente sia soggettivamente convinto del proprio buon diritto, ma è necessario che ad esso l'ordinamento astrattamente accordi azione giudiziaria (v., tra le tante e di recente, Cass. Sez. 2^, Sentenza n. 12329/2010 Rv. 247228), la Corte d'Appello ha ritenuto correttamente che nella fattispecie non sia ravvisabile il reato di cui all'art. 393 c.p.. Con adeguata motivazione priva di evidenti vizi logici, la Corte ha quindi rilevato che, invero, lo UB era cessionario del credito, e non mero incaricato all'esazione dello stesso, come sostenuto nell'atto d'appello. E che fosse cessionario del credito lo si evinceva chiaramente dalle sue stesse dichiarazioni, nonché dalle dichiarazioni del creditore AD (v. pag. 4 della sentenza), sicché - non essendo la cessione avvenuta con le modalità previste dal codice civile - la pretesa non sarebbe stata azionabile davanti al Giudice civile. In sentenza, è stato poi osservato che, anche qualora si volesse ritenere che l'imputato e i suoi correi non fossero stati cessionari, ma meri incaricati dell'esazione del credito, così come sostenuto dalle difese, non sarebbe stato comunque ravvisabile l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 393 c.p.. La somma richiesta era superiore al debito originario, e non risultando in alcun modo dimostrato, in assenza di pattuizione di interessi, a quale titolo fosse stata richiesta la somma di un milione in più ( 13.800.000 anziché 12.800.000), il profitto doveva comunque ritenersi ingiusto. A riguardo, la Corte territoriale ha quindi richiamato il principio costantemente formulato da questa Corte, per il quale la connotazione di ingiustizia contrassegna comunque sempre l'azione intimidatoria del soggetto che operi per il soddisfacimento del credito di un terzo per un profitto anche proprio, sovrapponendo l'interesse personale a quello del creditore (v., di recente, Cass. Sez. 5^, Sent. n. 22003/2013 Rv. 255651), nonché la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale l'accidentalità delle modalità violente e minacciose, nella struttura del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, assume valenza esclusivamente strumentale alla realizzazione del preteso diritto, e ciò comporta che il fatto esuli dai limiti di tipicità della predetta fattispecie incriminatrice, integrando viceversa quella estorsiva, laddove la condotta si manifesti in forme sproporzionate di violenza ed intimidazione, rivelatrici del reale intento del soggetto agente di conseguire un profitto di per sè ingiusto (Sez. 5^, Sent. n. 19230/2013 Rv. 256249; Sez. 6^, Sent. n. 41365/2010 Rv. 248736; Sez. 2^, Sent. n. 35610/2007 Rv. 237992). In questa prospettiva, la condotta veniva quindi correttamente inquadrata nell'ipotesi estorsiva sotto entrambi i profili, osservandosi nella sentenza impugnata che la condotta intimidatoria aveva assunto forme sproporzionate all'entità della pretesa (appostamento sotto l'abitazione del debitore, accesso all'abitazione medesima, presenza minacciosa di più persone definite albanesi che non avrebbero esitato a passare a vie di fatto "spezzando le gambe al debitore") e che, altresì, la richiesta di somme maggiori di quelle dovute dava luogo ad un profitto proprio dei soggetti materialmente agenti.
Non essendo, poi, in contestazione che l'uso della violenza o della minaccia fosse diretto a costringere il soggetto passivo a consegnare una somma di danaro con conseguente danno economico, ma limitandosi l'imputato a contestare il verificarsi di un danno in considerazione della restituzione della somma, e della non appartenenza della stessa al Ciardi, correttamente la Corte d'appello, in accordo con la giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo, Cass. Sez. 2^, Sent. n. 5668/2013 Rv. 255242), ha escluso la configurabilità nella condotta accertata dell'ipotesi criminosa della violenza privata, in presenza della consegna del danaro e quindi di un danno patrimoniale. Nel caso di specie, non ha poi rilevanza alcuna che il denaro oggetto della dazione sia stato immediatamente restituito e neppure il fatto che il danaro non provenisse direttamente dal soggetto passivo, in quanto fornito da un terzo soggetto (circostanza peraltro non desumibile dalle sentenze di merito, e priva di qualsivoglia allegazione da parte del ricorrente, sicché per tale parte il motivo sarebbe anche inammissibile), dal momento che il terzo ha comunque agito per conto del destinatario dell'estorsione, nei cui confronti si era verificata la coazione esercitata dall'agente (v. Cass. Sez. 2^, Sent. n. 27601/2009 Rv. 244671, non massimata sul punto). Esattamente la Corte territoriale, ha escluso poi la derubricazione del delitto contestato nell'ipotesi del tentativo, dal momento che secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte non esclude la consumazione del delitto di estorsione la circostanza che la consegna del danaro all'estorsore da parte della vittima avvenga in presenza delle forze dell'ordine preventivamente allertate e appostate, ma intervenute dopo il conseguimento del possesso del danaro stesso, sia pure per una breve frazione temporale, da parte dell'estorsore, in quanto la consumazione del reato deve rapportarsi al momento e nel luogo in cui si è verificato l'ingiusto profitto con l'altrui danno (v., da ultimo, Cass. Sez. 2^, Sent. n. 5663/2012 Rv. 254691).
2. Anche il quarto motivo è infondato. Per giurisprudenza di questa Corte ai fini della configurabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità in riferimento al delitto di estorsione, che ha natura di reato plurioffensivo in quanto lede non solo il patrimonio ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della vittima, è necessaria una valutazione globale del pregiudizio subito dalla parte lesa (v. di recente Sez. 2^, Sent. n. 45985/2013 Rv. 257755), e nella sentenza impugnata l'attenuante è stata ritenuta non concedibile non solo in riferimento all'entità della somma concretamente estorta, ma anche alle altre modalità dell'azione, obiettivamente grave per qualità e grado dell'offesa arrecata.
3. Parimenti infondati sono il quinto, e il settimo motivo. La L. 15 luglio 2009, n. 94, ha apportato numerose modifiche al codice penale prevedendo, altresì, alcune ipotesi aggravate per il reato di rapina e, per l'effetto, anche per il reato di estorsione di cui all'art. 629, comma 2.
Invero l'incidenza che le aggravanti presenti nel reato di rapina hanno sul reato di estorsione è dovuta all'espresso richiamo dell'art. 629, comma 2, "all'ultimo capoverso" dell'art. 628 c.p.. Proprio in forza della introduzione delle aggravanti su descritte, il legislatore ha aggiunto altresì un ulteriore comma all'art. 628, il comma 4, con il quale regola il concorso tra circostanze attenuanti e le aggravanti di cui ai numeri 3, 3 bis, 3 ter e 3 quater. In pratica la novella legislativa del luglio del 2009 oltre a prevedere ulteriori ipotesi aggravate (per il reato di rapina) ha anche aggiunto un ulteriore comma all'art. 628, il comma 4 (attualmente ultimo "capoverso" del precitato art. 628 c.p.), concernente il concorso tra circostanza attenuanti ed aggravanti. Tale aggiunta normativa ha determinato che l'ultimo capoverso dell'art. 628 c.p., non sia più costituito dal comma 3 (numeri 1, 2 e 3) - concernente le ipotesi aggravate - ma dal neointrodotto comma 4 (attuale ultimo capoverso) che regola il concorso di circostanze. Alle sostanziali modifiche testuali e strutturali dell'art. 628 c.p., il legislatore non ha correlato, invece, la modifica del testo dell'art. 629 c.p., comma 2, che, tutt'ora, fa riferimento all'ultimo capoverso dell'art. 628 c.p., che, concerne il concorso tra circostanze attenuanti ed aggravanti e non più - come nella vecchia formulazione - le circostanze aggravanti indicate nell'art. 628, comma 3.
È pacifico, comunque, che la volontà del legislatore non fosse quella di "abrogare" la fattispecie aggravata di cui all'art. 629, bensì quella di creare nuove ipotesi aggravate, ferme restando le aggravanti già codificate in precedenza;
la chiara volontà del legislatore non trova, poi, limiti insormontabili nella interpretazione letterale della norma, dal momento che il richiamo effettuato dall'art. 629, comma 2 "all'ultimo capoverso" dell'art. 628 è estremamente chiaro nel suo significato intrinseco e non può lasciare spazio ad una diversa interpretazione della norma: il riferimento non è all'art. 628, comma 4, - che concerne il concorso tra circostanza aggravanti ed attenuanti e non prevede nuove o diverse circostanze aggravanti - bensì al comma 3 e quindi alle circostanze aggravanti, tra cui quelle di cui al numero 1 ritenute non applicabili dal ricorrente.
La stessa sentenza delle Sezioni Unite (Sentenza n. 21837/2012 Rv. 252518), con la quale è stato ritenuto che, nel reato di estorsione, la circostanza aggravante speciale delle più persone riunite richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia, ha indicato che "l'ultimo capoverso" di cui all'art. 629 c.p., comma 2, nel quale si stabilisce che la pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da Euro 1.032 a Euro 3.098 "se concorre taluna delle circostanze indicate dell'articolo precedente" vada oggi inteso come l'attuale terzo comma.
Le minacce sono state profferite in presenza, non importa se meramente passiva, di CA e Gyrki, e pertanto correttamente è stata ritenuta la sussistenza dell'aggravante della pluralità di persone, pluralità "che ebbe un ruolo decisivo nella intimidazione".
4. Il sesto motivo è inammissibile.
Con la sentenza del 27 febbraio 2002 il Giudice dell'udienza preliminare escluse l'aggravante dell'uso delle armi in relazione al reato di estorsione, e nessun motivo d'appello dell'attuale ricorrente aveva quindi ad oggetto l'aggravante in questione, aggravante che, in ricorso, erroneamente è stata censurata in quanto ritenuta sussistente dalla Corte territoriale.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2014