Sentenza 9 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/02/2002, n. 1847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1847 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2002 |
Testo completo
RE01 847 / 02 Aula 'B' IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Ravoro malattia professionale Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 8628/99Dott. Giovanni PRESTIPINO Presidente Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO Consigliere Cron. 4584 Dott. Donato FIGURELLI Consigliere Rep. Rel. Consigliere Ud. 22/11/01 Dott. Federico ROSELLI Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI ha pronunciato la seguente S E N TENZA sul ricorso proposto da: INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO + GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati CATANIA ANTONINO, RASPANTI RITA, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
RA RAIMONDO, FF.SS. SPA;
- intimati 2001 avverso la sentenza n. 38/98 del Tribunale di MESSINA, 4544 depositata il 24/04/98 R.G.N. 83/95; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/11/01 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito l'Avvocato CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA/che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Ritenuto che, con ricorso al Pretore di Messina, DO RA chiedeva che il datore di lavoro Ente Ferrovie dello Stato fosse condan- nato a [...] una rendita per ipoacusia professionale;
che costituitosi il convenuto, il Pretore accoglieva la domanda con decisione del 7 novembre 1994; che, proposto appello dalla s.p.a. Ferrovie dello Stato, succeduta all'Ente, il Tribunale Osservava che l'art. 2, comma 13, d.l. 1° ottobre 6081996 n. 510, conv. in 1. 8 novembre 1996 n. aveva posto a carico dell'NA tutte le rendite verificatesi prima del 31relative a malattie dicembre 1995, onde, rigettato l'appello, condan- nava l'Istituto, frattanto chiamato in causa, al pagamento della rendita, quale successore a titolo particolare nel diritto controverso (art. 111 cod. proc. civ.); che contro questa sentenza ricorre per cassazione l'NA, mentre gli intimati RA e s.p.a. Ferrovie dello Stato non si sono costituiti;
Considerato che
con l'unico motivo di ricorso l'NA, deducendo la violazione degli artt. 127 3 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, 2, commi 13 e 15 1. n. 608 del 1996, 91, 100, 101, 111, 113, 132 cod. proc. civ. e vizi di motivazione, sostiene la sua estraneità al rapporto assicurativo in questione e quindi l'illegittimità della sua condanna a corrispondere la rendita per malattia profes- sionale;
che il motivo non è fondato;
che a norma dell'art. 2, comma 13, d.l. n. 510 del 1996 conv. in 1. n. 608 del 1996, "a decorrere dal 1° gennaio 1996 il personale ferroviario in attività di servizio è assicurato all'NA secondo la normativa vigente e l'Ente Ferrovie S.p.a. tenuto al versamento dei relativi premi in base alla tariffa approvata con il decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 30 marzo 1994. Dalla medesima data sono poste a carico dell' NA tutte le rendite e tutte le atre prestazioni, comprese quelle relative agli eventi infortunistici e alle manifestazioni di malattie professionali verificatisi entro il 31 dicembre 1995 e non ancora definiti entro tale data); che tale norma ha dato luogo, per le obbligazioni nate da malattie verificatesi prima del 31 dicembre 1995, ad una successione dell'NA 4 alla s.p.a. Ferrovie dello Stato nel diritto controverso, e precisamente nel lato passivo;
che a norma dell'art. 111, primo e quarto comma, cod. proc. civ., se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie, ma la sentenza spiega i suoi effetti anche contro il successore;
che pertanto esattamente il successore NA è stato chiamato in causa ed anche contro di esso è stata emessa la sentenza di condanna (Cass. 3 marzo 1999 n. 3085, 17 agosto 2000 n. 10916, 23 ottobre 2000 n. 13948, 13 giugno 2001 n. 7994); che il comma 15 dell'art. 2 d.l. cit., invocato dal ricorrente, disciplina gli effetti patrimoniali della successione ed è perciò privo di incidenza nella presente controversia;
che sulle spese non si deve provvedere poiché gli intimati non si sono costituiti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Così deciso in Roma il 22 novembre 2001 H Cous. extensore: reduico Roselli Je Presidente: Join of 3 3 5 0 1 . . N A T S R S 3 I A A 7 ' D - T L , , 8 L - O A E 1 L S D 1 L E I P O S S B E I N I G N E D S G G E A I O L T A S A O D O A T P L E T , L M I I E O R I R D A T D D S I O E G T E R N E S E Dhill 2 0 0 2