Sentenza 18 novembre 2008
Massime • 1
In caso di annullamento con rinvio di una sentenza predibattimentale di non doversi procedere, il giudice di rinvio va individuato in quello di primo grado perchè si è fuori dai casi di ricorso "per saltum" e il dibattimento di primo grado non è stato celebrato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/11/2008, n. 47386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47386 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 18/11/2008
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - N. 2028
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 024587/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO;
nei confronti di:
1) RO IO, N. IL 01/03/1972;
avverso SENTENZA del 17/02/2003 TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. VISCONTI SERGIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DI POPOLO Angelo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza predibattimentale in data 17.2.2003, emessa a norma degli artt. 129 e 469 cod. proc. pen., il G.M. del Tribunale di Busto Arsizio ha prosciolto RO IO dal reato di furto aggravato di una borsa di colore blu e di una giacca a vento dell'Arma dei Carabinieri, sottraendole da una autovettura nella notte tra il 4 e il 5 luglio 1998 (artt. 110 e 624 c.p., art. 625 c.p., nn. 1 e 2, art. 61, n. 10), perché il fatto non sussiste.
Il giudice di merito ha ritenuto inammissibile la richiesta di acquisizione delle dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari dal coimputato TU AN, collaboratore di giustizia, evaso però dagli arresti domiciliari e resosi irreperibile. Il G.M. ha ritenuto non ravvisarsi l'ipotesi di cui all'art. 111 Cost., comma 5, che ammette l'acquisizione delle dichiarazioni in caso di "accertata impossibilità di natura oggettiva", tale non potendosi ritenere la volontaria sottrazione del soggetto al contraddittorio dibattimentale. Considerato, poi, che l'unica prova a carico del RO era costituita dalla chiamata in correità del collaborante, che aveva partecipato al furto, che non poteva disporsi l'accompagnamento coattivo consentito dall'art. 513 c.p.p., comma 2, e art. 210 c.p.p., comma 2, la impossibilità di acquisire le dichiarazioni del TU rendeva l'accusa del tutto sfornita di prova, per cui non si poteva non pervenire alla declaratoria di proscioglimento.
Avverso la succitata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio, chiedendone l'annullamento. Il P.M. ricorrente ha assunto la piena acquisibilità delle dichiarazioni del TU, in base all'art.513 c.p.p., comma 2, in quanto l'impossibilità dipendeva da fatti o circostanze imprevedibili al momento delle dichiarazioni, come peraltro ritenuto dallo stesso giudice di merito. Inoltre, il P.M. ha precisato che la sentenza della Corte di Cassazione citata nella sentenza impugnata, e cioè la n. 24102 del 2001, afferma proprio il principio contrario a quello sostenuto dal G.M. del Tribunale di Busto Arsizio, e cioè che la irreperibilità configura una ipotesi di oggettiva impossibilità di formazione della prova in contraddittorio prevista dall'art. 111 Cost.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso del P.M. è fondato e va accolto. Infatti, l'art. 513 c.p.p., comma 2, dispone che, se non è possibile ottenere la presenza della persona che ha reso le dichiarazioni ex art. 210 c.p.p., comma 1, "si applica la disposizione dell'art. 512 c.p.p.
qualora la impossibilità dipenda da fatti o circostanze imprevedibili al momento delle dichiarazioni". La disposizione di cui all'art. 512 c.p.p. prevede che sia data lettura degli atti assunti nel corso delle indagini preliminari quando, per fatti o circostanze imprevedibili, ne è diventata impossibile la ripetizione. Sul punto, la giurisprudenza recente e costante di questa Corte si è orientata nel senso che la "irreperibilità", che pure è conseguenza di un atto volontario, non determina automaticamente la inutilizzabilità delle precedenti dichiarazioni, ma è un dato neutro che assume valenza ai fini dell'art. 526 c.p.p., comma 1 bis, solo qualora sia connotata dalla volontà di sottrarsi all'esame desumibile o da prova diretta o da presunzione collegata all'avvenuta citazione per il dibattimento (Cass. Sez. 1, 20.6.2006 n. 23571 riv. 234281; Cass. Sez. 1, 29.3.2007 n. 18848 riv. 236820; Cass. Sez. 2, 18.10.2007 n. 43331 riv. 238198). Nella specie, il giudice di merito, lungi dal valutare se si sia verificata una circostanza di fatto che legittimi l'inutilizzabilità della lettura delle dichiarazioni rese dal TU nel corso delle indagini preliminari, formula una petizione di principio e generalizzata, secondo la quale la "irreperibilità" costituisce un atto volontario del dichiarante, per cui, applicando l'art. 111 Cost., comma 4, tale risoluzione del dichiarante impedisce di provare la responsabilità dell'imputato sulle base delle predette dichiarazioni.
Nella specie, invece, il P.M., nell'articolato ricorso espone come l'iniziale "collaborazione" del UT sia stata piena, incondizionata ed estremamente proficua, tanto da guadagnarsi la fiducia degli inquirenti e del giudice che sostituiva la misura coercitiva della custodia in carcere con gli arresti domiciliari. Senonché il TU, applicata la misura attenuata, ha tradito la fiducia concessagli, dandosi alla ruga e facendo perdere le proprie tracce.
La equiparazione dei criteri di cui all'art. 513 c.p.p. a quelli di cui all'art. 512 c.p.p. rende rilevabile anche la sussistenza di una giurisprudenza di legittimità favorevole a ritenere la "irreperibilità" (in questo caso del testimone), come ipotesi di oggettiva impossibilità di formazione della prova in contraddittorio prevista dal citato art. 111 Cost., comma 5, così legittimandosi la lettura degli atti (ex plurimis Cass. Sez. 1, 9.10.2002 n. 37119 riv. 222913; Cass. Cass. Sez. 5, 22, 10.2002 n. 41227 riv. 223189; Cass. Sez. 2, 25.11.2003 n. 4290 riv. 228151). Nella specie, non vi è dubbio che, in base all'orientamento giurisprudenziale citato, la questione oggetto del contrasto tra giudice del merito e P.M. vada riesaminata, tenendosi peraltro conto della circostanza che, almeno sotto un profilo logico, appare davvero poco credibile che la "irreperibilità" del TU sia stata causata dalla volontà di sottrarsi all'esame in un procedimento del tutto marginale per un delinquente del suo calibro (imputato di tentato omicidio, porto di armi ed altro), e cioè per l'accertamento di un furto pluriaggravato, e che invece non sia stata determinata da altri fattori, come, ad esempio, la ripresa di attività criminali ovvero il non volere comunque tollerare alcuna punizione, anche se con i benefici previsti da un collaboratore di giustizia. La sentenza impugnata va quindi annullata ex art. 623 cod. proc. pen., e tale valutazione sarà effettuata dal giudice di rinvio, in primo luogo, in base ad elementi fattuali, se di sicura individuazione, e diversamente secondo criteri logici. Il giudice di rinvio va individuato in quello di primo grado (Tribunale di Busto Arsizio), trattandosi di sentenza predibattimentale, e quindi impugnabile solo con ricorso per cassazione (Cass. Sezioni unite 19.12.2001 n. 3027). Esula, pertanto, la fattispecie dai casi di ricorso per saltum in cassazione, nel qual caso sarebbe stata applicata a dazione di cui all'art. 569 c.p.p., comma 4, con rinvio alla Corte d. Appello, in quanto in tali casi è
stato già celebrato un dibattimento di primo grado. Nel caso di sentenza predibattimentale del giudice di primo grado, come nella specie, invece, non è stato celebrato neppure il dibattimento di primo grado.
P.Q.M.
La Corte annulla sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Busto Arsizio.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2008