Sentenza 22 ottobre 2002
Massime • 2
In tema di letture dibattimentali (art.512 cod. proc. pen.), sussistono gli estremi della sopravvenuta impossibilità di ripetizione di un atto, nel caso in cui sia impossibile ottenere la comparizione del teste perché irreperibile e manchi la prova che egli si sia volontariamente sottratto al dibattimento.
L'identificazione della persona che propone la querela, ex art.337, comma 4, cod. proc. pen., da parte dell'autorità che la riceve, può ben essere successiva alla sua proposizione, purché avvenga entro i termini di cui all'art.124 cod. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/10/2002, n. 41227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41227 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ROTELLA Mario - Presidente - del 22/10/2002
1. Dott. MALPICA Emilio - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. NICASTRO Francesco - Consigliere - N. 1126
3. Dott. PIZZUTI Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. Fumo Maurizio - Consigliere - N. 010355/2001
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) D'AURIA DARIO N. IL 01/10/1975;
avverso SENTENZA del 13/10/2000 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. FUMO MAURIZIO;
Udito il PG nella persona del Sost. Proc. Gen. Dr. Luigi Ciampoli, che ha chiesto il rigetto del ricorso, osserva quanto segue. Avverso la sentenza in epigrafe riportata hanno proposto ricorso i difensori dell'imputato deducendo:
- erronea applicazione dell'art. 512 bis cpp e manifesta illogicità di motivazione circa la ritualità della acquisizione delle dichiarazioni della PO, atteso che furono acquisiti i verbali delle dichiarazioni rese dalla cittadina nigeriana PO YC (denunzia- querela e sommarie informazioni rese alla Pg), la quale risulta - come da certificato acquisito in atti - pacificamente residente e domiciliata in Italia (prima in Cesano Boscone e poi in Torino). Si tratta dunque di dichiarazioni illegittimamente acquisite in violazione dell'art. 512 bis cpp ed in palese contrasto con l'art.111 Cost. La Corte di merito ha tentato di superare il problema ricorrendo alla rinnovazione del dibattimento (ritenendo evidentemente di non poter decidere allo stato degli atti), ma poi apoditticamente ha concluso che era divenuto impossibile ottenere la presenza in aula della donna;
- inosservanza degli artt. 120, 124, 542 cp e 111, 129, 136, 142, 337, 373 cpp, atteso che la presunta PO non è stata identificata, come vuole la legge, al momento della presentazione della querela. La esibizione di un documento di riconoscimento avvenne solo successivamente, in data 1.3.1997, quando fu ascoltata dalla Pg, ma la certezza documentale sulla identità del querelante va fornita nel momento stesso in cui l'atto viene ricevuto dalla autorità competente. Dunque la querela in atti è inficiata da invalidità assoluta che la rende insanabilmente nulla, anche perché non è possibile ritenere che la integrazione delle formalità della querela sia stata effettuata tempo dopo in sede di s.i.t. Trattasi indubbiamente di atti distinti ed autonomi con finalità ovviamente diverse.
Il ricorso è infondato e merita rigetto. Il ricorrente va condannato alle spese.
La sentenza impugnata da atto che non è stato possibile rintracciare la PO, nonostante la certificazione anagrafica attestante la sua residenza in Torino. Nessuna opposizione per altro, si legge sempre nel provvedimento impugnato, è stata proposta con riferimento alla acquisizione dei verbali recanti le dichiarazioni della donna. Così stando le cose, è evidente che il giudice di merito ha fatto in realtà applicazione del dettato dell'art. 512 cpp, piuttosto che di quello di cui all'art. 512 bis dello stesso codice. Invero, non di lettura di dichiarazioni rese da persona residente all'estero trattasi, ma di lettura di atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione. In tale ottica si comprende (e si giustifica perfettamente) la parziale rinnovazione della istruttoria dibattimentale, disposta proprio per ascoltare la PO, le cui dichiarazioni sono state, evidentemente, ritenute indispensabili ai fini della decisione. Poiché tuttavia non è stato possibile ottenerne, la comparizione (e mancando la prova che la stessa si sia volontariamente sottratta al dibattimento), correttamente è stata data lettura del contenuto delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari e correttamente tale materiale probatorio è stato utilizzato dal giudicante.
Quanto alla seconda censura, va rilevato come, nel termine di tre mesi dalla consumazione del reato, la istanza di punizione sia stata presentata ed integrata. Invero i fatti per i quali si procede si sono verificati il 12.1.97, la querela (formalmente incompleta) è stata proposta il 20.1.97, la donna è stata ascoltata quale persona informata sui fatti il 1.3.97. La corretta e completa identificazione della PO è dunque avvenuta successivamente (ma nei termini di cui all'art. 124 cp), mediante la esibizione della CI., i cui estremi risultano riportati in verbale. È evidente che la querela, da un lato, ed il verbale di s.i.t., dall'altro, sono atti diversi per struttura e finalità; ciò non toglie che, in occasione della redazione del secondo, possano essere forniti quei dati integrativi necessari per il perfezionamento della istanza di punizione avanzata entro i termini di legge, nell'ambito del medesimo procedimento, dalla stessa persona. In sintesi, le formalità di cui all'art. 337 del codice di rito, e segnatamente la identificazione della persona che propone la querela, ben possono essere successive alla proposizione stessa, purché, comunque, la istanza di punizione risulti formalmente completa entro il termine che la legge prescrive per la sua presentazione.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2002