TRIB
Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 27/11/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Giulia Paoli Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi
, nata in [...] il [...] Parte_1
rappresentata e difesa dall' avv. De CA AR e domiciliata presso il suo studio in Trento via Oss Mazzurana, giusta delega allegata al ricorso
E
, nata a [...] il [...] Controparte_1
rappresentato e difeso dall' avv. Toldo Roberta e domiciliato presso il suo studio in Rovereto via Paoli n.33, giusta delega allegata al ricorso per ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto dagli stessi il 17.12.2008 in Avio reso atto che all'udienza del 22.10.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di scioglimento del loro matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà;
- vista la domanda contestuale di separazione e divorzio consensuale proposta dalle parti;
- ritenuto che con sentenza di data 30.10.2024 questo Tribunale ebbe ad omologare la separazione consensuale dei coniugi, dopo che gli stessi, all'udienza del 22.09.2024 erano comparsi avanti al giudice competente;
- ritenuto che sia decorso il termine di legge previsto quale condizione di procedibilità per la domanda qui proposta;
- ritenuto che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del Codice
Civile di e , trascritto al n. 6 Parte I Serie Parte_1 Controparte_1
/ del Registro degli atti di matrimonio del Comune di Avio per l'anno 2008 alle seguenti condizioni:
1) la signora continuerà a vivere nell'immobile familiare, con Pt_1
i relativi arredi e corredi, facendosi carico del pagamento delle utenze domestiche.
I coniugi, ai fini della tutela economico patrimoniale della famiglia ed anche la fine di regolamentare i rapporti patrimoniali nascenti dal matrimonio, concordano di definire ogni questione relativa alla titolarità e possesso della casa famigliare nel modo seguente:
L'abitazione coniugale, attualmente in comproprietà fra i coniugi in ragione di 1/2 ind. ciasc., individuata in CC Avio PT 3018 II PM 2 PM 3
PED 817 (doc. 1), viene assegnata in proprietà esclusiva alla signora la quale si accollerà per intero i ratei non ancora scaduti Parte_1
pag. 2 di 10 relativi al mutuo acceso presso la “Cassa Rurale Bassa Valsugana Banca di
Credito Cooperativo” con sede in Ala (TN) via Malfatti n. 2 con atto di data 04.09.2008, rep. nr. 31766 Dott. – Notaio in Rovereto, Controparte_2
registrato il 29.09.2008 al n. 3127 serie 1t, garantito da ipoteca iscritta sub
GN 577/1 e 3577/2 (doc. 2).
Il signor trasferisce quindi alla signora Controparte_1 Pt_1
che accetta, la quota (1/2) della suddetta realità. Per effetto del
[...]
trasferimento di cui sopra le suddette realità divengono quindi di esclusiva proprietà della signora come stanno e giacciono, con tutti Parte_1
i diritti, usi, servitù, azioni, ragioni, accessioni, pertinenze e dipendenze inerenti, con possesso e godimento immediati, carico di imposte e tasse da oggi, garanzia di proprietà e libera disponibilità, con promessa di difesa in caso di evizione, da servitù prediali, diritti di prelazione da altri oneri pregiudizievoli.
Il signor dichiara e la signora prende atto che lo stato di CP_1 Pt_1
fatto degli immobili oggetto del presente atto è conforme, sulla base delle vigenti disposizioni in materia catastale, ai dati catastali sopra riportati ed alle planimetrie che individuano gli stessi, depositate in Catasto che si allegano al presente atto sub doc. 3 e che l'intestazione catastale delle suddette realità in oggetto è conforme alle risultanze dell'Ufficio del
Catasto di Rovereto.
Le parti, previo richiamo alle sanzioni penali ai sensi degli artt. 3 e 76 del
DPR 28 dicembre 2000 n. 445, dichiarano inoltre che al fine della conclusione del presente contratto non si sono avvalse dell'opera di alcun mediatore o agente immobiliare.
pag. 3 di 10 I dati e le planimetrie catastali sopra citati sono conformi allo stato di fatto degli edifici trasferiti sopra citati e comunque che non sussistono difformità tali da influire sul calcolo della rendita catastale o tali da necessitare il deposito di nuova planimetria catastale e ciò a prescindere dall'eventuale descrizione tavolare.
L'inizio della costruzione degli edifici oggetto del presente atto è successiva al primo settembre 1967: il signor dichiara che su CP_1
quanto oggetto del presente atto non sono state effettuate altre opere da realizzarsi sulla base di un qualsiasi titolo edilizio. A tutt'oggi non sono state apportate modifiche o varianti per le quali necessitavano licenze o concessioni in sanatoria e che l'immobile non presenta irregolarità urbanistiche e non è stato oggetto di provvedimenti sanzionatori ai sensi della normativa urbanistica vigente.
L'immobile è stato dichiarato agibile ed abitabile con certificato di abilità;
è stato rilasciato il certificato di prestazione energetica rilasciato in data
17.09.2025. La parte cedente garantisce il funzionamento degli impianti e la conformità degli stessi rispetto alle norme vigenti in materia di sicurezza al momento della costruzione dell'edificio e/o al momento della modifica successiva degli impianti stessi.
Le parti convengono che l'intavolazione dell'emananda sentenza di omologazione di divorzio sarà fatta a cura e spese della signora Pt_1
con istanza presentata entro e non oltre dieci giorni dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di omologa. Copia di detta istanza dovrà essere trasmessa all'avv. Roberta Toldo successivamente al deposito.
In ogni caso, i ricorrenti si obbligano, per quanto possa occorrere, ad addivenire a tutti gli atti notarili e/o di altra natura che fossero comunque pag. 4 di 10 necessari per il completo trasferimento delle realità sopra individuate in capo alla signora intervenendo nei relativi atti a semplice Pt_1
richiesta della parte interessata e prestando all'uopo ogni necessario consenso.
La cessione delle suddette realità è convenuta con il pieno possesso dalla data dell'udienza per la comparizione delle parti ex art. 473.bis.51 co.3
c.p.c. e da tale data graveranno a carico della signora tutte le Pt_1
realità imposte e tasse. Viene allegato al presente atto sub doc. 4 l'APE relativo a quanto oggetto del presente atto, dandosi atto che dalla data del rilascio ad oggi non sono intervenute modifiche degli strumenti urbanistici relativi.
Ogni onere e costo relativo alla stipula degli eventuali atti notarili di trasferimento immobiliare, se ed in quanto necessari, e per l'intavolazione di detti trasferimenti, resteranno a carico della signora Pt_1
Resta fermo che tutti gli atti di trasferimento posti in essere in attuazione del presente accordo sono esenti da qualsiasi imposta di bollo, di registro, ipotecaria, catastale, ai sensi dell'art. 19 della Legge 6 marzo 1987 n. 74 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154 depositata il 10 maggio
1999, trattandosi di trasferimenti esperiti in seno al procedimento consensuale di scioglimento del matrimonio e con la specifica finalità di regolazione dei rapporti patrimoniali della famiglia.
Ai sensi della Legge Tavolare le parti eleggono domicilio speciale per la notifica del decreto tavolare in unico esteso presso lo studio dell'avv.to
AR De CA (via Oss Mazzurana n. 72), autorizzandola all'intavolazione dell'emananda sentenza di omologa;
pag. 5 di 10 COLLOCAMENTO FIGLI MINORI- CONTRIBUTO ORDINARIO
E SPESE STRAORDINARIE
2) Il padre si impegna a versare direttamente alla signora la Pt_1
somma € 200,00 (duecentoeuro) mensili a titolo di concorso al mantenimento ordinario in favore di ciascuno dei figli (totale euro
600,00) entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla madre. Il contributo al mantenimento ordinario sarà soggetto alla rivalutazione
ISTAT annuale senza obbligo di comunicazione da parte della madre.
3) Riccardo, e verranno affidati in modo condiviso Per_1 Per_2
ad entrambi i genitori con l'impegno da parte di entrambi di educarli ed istruirli, con collocazione prevalente ed individuazione della residenza anagrafica presso la madre, signora che continuerà Pt_1
ad abitare presso l'immobile in comproprietà con il signor CP_1
4) La signora usufruirà in via esclusiva degli assegni familiari Pt_1
nonché di ogni altro assegno, beneficio o bonus che la legge dovesse prevedere in ragione dei figli minori;
- I genitori eserciteranno di comune accordo la responsabilità genitoriale sui figli minori e si impegnano ad effettuare una volta al mese un incontro congiunto al fine di discutere delle problematiche inerenti i minori onde individuare e pervenire ad una soluzione educativa unitaria nell'interesse dei minori stessi;
-I genitori, qualora impegnati in nuove relazioni sentimentali, si impegnano a introdurre il compagno/la compagna ai figli con modalità di pag. 6 di 10 comunicazione idonee, concordate tra gli stessi, e tali da non turbare il loro equilibrio;
- I genitori concordano per un collocamento come di seguito indicato:
° In particolare, i figli staranno con il papà dal venerdì pomeriggio, al termine della scuola, sino alla domenica sera (dopo cena) e, nella settimana successiva in cui il weekend sarà di spettanza della mamma, due pomeriggi a settimana, dal termine della scuola sino dopo cena. I coniugi concordano nell'individuare l'ora del prelievo dall'abitazione paterna (21.00 circa) il momento del prelievo/consegna dei bambini. I genitori concordano altresì che ogniqualvolta la turnistica lavorativa del sig. comprenderà la CP_1
notte tra il venerdì ed il sabato egli si recherà a prendere i figli presso la loro residenza il sabato mattina ad ore 8.00 e provvederà quindi ad accompagnare a scuola il lunedi mattina. Qualora per ragioni di lavoro il padre non potesse rispettare le visite del weekend, le stesse saranno recuperate nei giorni infrasettimanali con pernotto.
° Il padre si impegna a coadiuvare i figli nello svolgimento dei compiti quotidiani sino al termine dell'orario di lavoro della madre nella settimana in cui la sua turnazione lavorativa glie lo consentirà;
- Sono consentiti, previo accordo tra i genitori con preavviso di almeno due giorni, i cambi dei periodi di spettanza dei minori;
- il padre comunicherà alla madre il weekend precedente il proprio orario lavorativo;
- Appena possibile e comunque entro il 30 maggio di ogni anno i genitori daranno reciproca comunicazione delle rispettive settimane di vacanza, avendo cura di evitare sovrapposizioni. Ciascun genitore potrà tenere con sè i figli per un periodo consecutivo o non di 3 settimane.
pag. 7 di 10 > Le festività di Natale e Pasqua saranno suddivise tra i coniugi in egual misura avendo cura di concordare le stesse entro la fine del mese precedente la relativa festività, con impegno dei coniugi ad alternare le stesse di anno in anno.
- I genitori si impegnano a concordare le scelte più importanti che riguardano entrambi i figli, collaborando nei compiti di cura e accudimento anche in rapporto ai rispettivi impegni di lavoro, informandosi direttamente delle questioni che riguardano i figli, gruppi sportivi, catechesi, di classe
….
5) Le spese straordinarie dei figli rimarranno a carico dei genitori in pari misura. Tali spese, seguendo le linee guida del Consiglio
Nazionale Forense, vengono così intese:
* le spese mediche, che non richiedono un accordo preventivo: visite specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche, cure dentistiche urgenti presso strutture private, ticket per trattamenti sanitari erogati dal
SSN, farmaci prescritti dal medico curante;
* le spese mediche che richiedono uno specifico accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, cure termali e fisioterapiche, percorsi di carattere psicologico, trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
* le spese scolastiche, che non prevedono un preventivo accordo: tasse e rette asilo nido e scolastiche fino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici, libri di testo e materiale di corredo scolastico, gite scolastiche senza pernottamento;
lezioni private e assistenza compiti;
pag. 8 di 10 * le spese scolastiche, che prevedono un preventivo accordo ove superiori a euro 150,00 per singolo esborso per ciascuno dei figli: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari o parauniversitari, costi relativi a corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, viaggi di studio per apprendimento lingua estera;
* Attività ludico-sportiva: I genitori si impegnano a far svolgere a ciascun figlio almeno un'attività sportiva, con preferenza di quelle già in essere nonché a proseguire con le lezioni private/assistenza compiti in corso. Le attività sportive ulteriori rispetto a quella prescelta, con relativa attrezzatura, dovranno essere concordate tra i coniugi con preventivo accordo.
* Grest estivi: i genitori si impegnano a far svolgere a ciascun figlio grest estivi con ripartizione della spesa al 50% ciascuno.
* I genitori si impegnano a consegnare in modo alternato tra di loro a titolo di paghetta mensile in favore di ciascuno dei figli brevi manu o a mezzo di carta ricaricabile l'importo settimanale di euro 25,00 a decorrere dal compimento dei 15 anni nonché a ricaricare il cellulare di ciascuno di loro.
* In relazione alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, whatsapp, mail, fax, pec, ecc..), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro due giorni dalla data del ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Laddove non venisse raggiunto l'accordo sulle spese straordinarie e si trattasse di scelte riguardo la salute, la scuola e tutte le attività di istruzioni e culturali inerenti pag. 9 di 10 la vita dei figli, entrambe le parti si impegnano a presentare ricorso avanti il
Presidente del Tribunale ovvero a cura del genitore più diligente.
* Il conteggio delle spese straordinarie sostenute da ciascuno dei genitori dovrà essere effettuato mensilmente presentando copia delle rispettive ricevute di pagamento indicando la causale della relativa spesa nonché, nel caso di vestiario acquistato dal genitore collocatario, con fotografia del bene acquistato. Tali spese saranno corrisposte a richiesta da parte del genitore anticipatario, con versamento entro sette giorni dalla richiesta documentata mediante bonifico bancario.
6) restano validi e fermi tutti gli impegni contrattuali reciprocamente assunti dalle parti in sede di separazione laddove agli stessi non fosse ancora stata data esecuzione/attuazione.
7) spese legali del procedimento integralmente compensate tra le parti, con rinuncia dei legali alla solidarietà ex L.P.F..
8) Con ordine di annotazione delle emanande pronunce sullo stato al competente Ufficiale di Stato civile.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio, addì 27.11.2025.
Il Presidente
Dott. Giulio Adilardi
pag. 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Giulia Paoli Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi
, nata in [...] il [...] Parte_1
rappresentata e difesa dall' avv. De CA AR e domiciliata presso il suo studio in Trento via Oss Mazzurana, giusta delega allegata al ricorso
E
, nata a [...] il [...] Controparte_1
rappresentato e difeso dall' avv. Toldo Roberta e domiciliato presso il suo studio in Rovereto via Paoli n.33, giusta delega allegata al ricorso per ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto dagli stessi il 17.12.2008 in Avio reso atto che all'udienza del 22.10.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di scioglimento del loro matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà;
- vista la domanda contestuale di separazione e divorzio consensuale proposta dalle parti;
- ritenuto che con sentenza di data 30.10.2024 questo Tribunale ebbe ad omologare la separazione consensuale dei coniugi, dopo che gli stessi, all'udienza del 22.09.2024 erano comparsi avanti al giudice competente;
- ritenuto che sia decorso il termine di legge previsto quale condizione di procedibilità per la domanda qui proposta;
- ritenuto che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del Codice
Civile di e , trascritto al n. 6 Parte I Serie Parte_1 Controparte_1
/ del Registro degli atti di matrimonio del Comune di Avio per l'anno 2008 alle seguenti condizioni:
1) la signora continuerà a vivere nell'immobile familiare, con Pt_1
i relativi arredi e corredi, facendosi carico del pagamento delle utenze domestiche.
I coniugi, ai fini della tutela economico patrimoniale della famiglia ed anche la fine di regolamentare i rapporti patrimoniali nascenti dal matrimonio, concordano di definire ogni questione relativa alla titolarità e possesso della casa famigliare nel modo seguente:
L'abitazione coniugale, attualmente in comproprietà fra i coniugi in ragione di 1/2 ind. ciasc., individuata in CC Avio PT 3018 II PM 2 PM 3
PED 817 (doc. 1), viene assegnata in proprietà esclusiva alla signora la quale si accollerà per intero i ratei non ancora scaduti Parte_1
pag. 2 di 10 relativi al mutuo acceso presso la “Cassa Rurale Bassa Valsugana Banca di
Credito Cooperativo” con sede in Ala (TN) via Malfatti n. 2 con atto di data 04.09.2008, rep. nr. 31766 Dott. – Notaio in Rovereto, Controparte_2
registrato il 29.09.2008 al n. 3127 serie 1t, garantito da ipoteca iscritta sub
GN 577/1 e 3577/2 (doc. 2).
Il signor trasferisce quindi alla signora Controparte_1 Pt_1
che accetta, la quota (1/2) della suddetta realità. Per effetto del
[...]
trasferimento di cui sopra le suddette realità divengono quindi di esclusiva proprietà della signora come stanno e giacciono, con tutti Parte_1
i diritti, usi, servitù, azioni, ragioni, accessioni, pertinenze e dipendenze inerenti, con possesso e godimento immediati, carico di imposte e tasse da oggi, garanzia di proprietà e libera disponibilità, con promessa di difesa in caso di evizione, da servitù prediali, diritti di prelazione da altri oneri pregiudizievoli.
Il signor dichiara e la signora prende atto che lo stato di CP_1 Pt_1
fatto degli immobili oggetto del presente atto è conforme, sulla base delle vigenti disposizioni in materia catastale, ai dati catastali sopra riportati ed alle planimetrie che individuano gli stessi, depositate in Catasto che si allegano al presente atto sub doc. 3 e che l'intestazione catastale delle suddette realità in oggetto è conforme alle risultanze dell'Ufficio del
Catasto di Rovereto.
Le parti, previo richiamo alle sanzioni penali ai sensi degli artt. 3 e 76 del
DPR 28 dicembre 2000 n. 445, dichiarano inoltre che al fine della conclusione del presente contratto non si sono avvalse dell'opera di alcun mediatore o agente immobiliare.
pag. 3 di 10 I dati e le planimetrie catastali sopra citati sono conformi allo stato di fatto degli edifici trasferiti sopra citati e comunque che non sussistono difformità tali da influire sul calcolo della rendita catastale o tali da necessitare il deposito di nuova planimetria catastale e ciò a prescindere dall'eventuale descrizione tavolare.
L'inizio della costruzione degli edifici oggetto del presente atto è successiva al primo settembre 1967: il signor dichiara che su CP_1
quanto oggetto del presente atto non sono state effettuate altre opere da realizzarsi sulla base di un qualsiasi titolo edilizio. A tutt'oggi non sono state apportate modifiche o varianti per le quali necessitavano licenze o concessioni in sanatoria e che l'immobile non presenta irregolarità urbanistiche e non è stato oggetto di provvedimenti sanzionatori ai sensi della normativa urbanistica vigente.
L'immobile è stato dichiarato agibile ed abitabile con certificato di abilità;
è stato rilasciato il certificato di prestazione energetica rilasciato in data
17.09.2025. La parte cedente garantisce il funzionamento degli impianti e la conformità degli stessi rispetto alle norme vigenti in materia di sicurezza al momento della costruzione dell'edificio e/o al momento della modifica successiva degli impianti stessi.
Le parti convengono che l'intavolazione dell'emananda sentenza di omologazione di divorzio sarà fatta a cura e spese della signora Pt_1
con istanza presentata entro e non oltre dieci giorni dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di omologa. Copia di detta istanza dovrà essere trasmessa all'avv. Roberta Toldo successivamente al deposito.
In ogni caso, i ricorrenti si obbligano, per quanto possa occorrere, ad addivenire a tutti gli atti notarili e/o di altra natura che fossero comunque pag. 4 di 10 necessari per il completo trasferimento delle realità sopra individuate in capo alla signora intervenendo nei relativi atti a semplice Pt_1
richiesta della parte interessata e prestando all'uopo ogni necessario consenso.
La cessione delle suddette realità è convenuta con il pieno possesso dalla data dell'udienza per la comparizione delle parti ex art. 473.bis.51 co.3
c.p.c. e da tale data graveranno a carico della signora tutte le Pt_1
realità imposte e tasse. Viene allegato al presente atto sub doc. 4 l'APE relativo a quanto oggetto del presente atto, dandosi atto che dalla data del rilascio ad oggi non sono intervenute modifiche degli strumenti urbanistici relativi.
Ogni onere e costo relativo alla stipula degli eventuali atti notarili di trasferimento immobiliare, se ed in quanto necessari, e per l'intavolazione di detti trasferimenti, resteranno a carico della signora Pt_1
Resta fermo che tutti gli atti di trasferimento posti in essere in attuazione del presente accordo sono esenti da qualsiasi imposta di bollo, di registro, ipotecaria, catastale, ai sensi dell'art. 19 della Legge 6 marzo 1987 n. 74 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154 depositata il 10 maggio
1999, trattandosi di trasferimenti esperiti in seno al procedimento consensuale di scioglimento del matrimonio e con la specifica finalità di regolazione dei rapporti patrimoniali della famiglia.
Ai sensi della Legge Tavolare le parti eleggono domicilio speciale per la notifica del decreto tavolare in unico esteso presso lo studio dell'avv.to
AR De CA (via Oss Mazzurana n. 72), autorizzandola all'intavolazione dell'emananda sentenza di omologa;
pag. 5 di 10 COLLOCAMENTO FIGLI MINORI- CONTRIBUTO ORDINARIO
E SPESE STRAORDINARIE
2) Il padre si impegna a versare direttamente alla signora la Pt_1
somma € 200,00 (duecentoeuro) mensili a titolo di concorso al mantenimento ordinario in favore di ciascuno dei figli (totale euro
600,00) entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla madre. Il contributo al mantenimento ordinario sarà soggetto alla rivalutazione
ISTAT annuale senza obbligo di comunicazione da parte della madre.
3) Riccardo, e verranno affidati in modo condiviso Per_1 Per_2
ad entrambi i genitori con l'impegno da parte di entrambi di educarli ed istruirli, con collocazione prevalente ed individuazione della residenza anagrafica presso la madre, signora che continuerà Pt_1
ad abitare presso l'immobile in comproprietà con il signor CP_1
4) La signora usufruirà in via esclusiva degli assegni familiari Pt_1
nonché di ogni altro assegno, beneficio o bonus che la legge dovesse prevedere in ragione dei figli minori;
- I genitori eserciteranno di comune accordo la responsabilità genitoriale sui figli minori e si impegnano ad effettuare una volta al mese un incontro congiunto al fine di discutere delle problematiche inerenti i minori onde individuare e pervenire ad una soluzione educativa unitaria nell'interesse dei minori stessi;
-I genitori, qualora impegnati in nuove relazioni sentimentali, si impegnano a introdurre il compagno/la compagna ai figli con modalità di pag. 6 di 10 comunicazione idonee, concordate tra gli stessi, e tali da non turbare il loro equilibrio;
- I genitori concordano per un collocamento come di seguito indicato:
° In particolare, i figli staranno con il papà dal venerdì pomeriggio, al termine della scuola, sino alla domenica sera (dopo cena) e, nella settimana successiva in cui il weekend sarà di spettanza della mamma, due pomeriggi a settimana, dal termine della scuola sino dopo cena. I coniugi concordano nell'individuare l'ora del prelievo dall'abitazione paterna (21.00 circa) il momento del prelievo/consegna dei bambini. I genitori concordano altresì che ogniqualvolta la turnistica lavorativa del sig. comprenderà la CP_1
notte tra il venerdì ed il sabato egli si recherà a prendere i figli presso la loro residenza il sabato mattina ad ore 8.00 e provvederà quindi ad accompagnare a scuola il lunedi mattina. Qualora per ragioni di lavoro il padre non potesse rispettare le visite del weekend, le stesse saranno recuperate nei giorni infrasettimanali con pernotto.
° Il padre si impegna a coadiuvare i figli nello svolgimento dei compiti quotidiani sino al termine dell'orario di lavoro della madre nella settimana in cui la sua turnazione lavorativa glie lo consentirà;
- Sono consentiti, previo accordo tra i genitori con preavviso di almeno due giorni, i cambi dei periodi di spettanza dei minori;
- il padre comunicherà alla madre il weekend precedente il proprio orario lavorativo;
- Appena possibile e comunque entro il 30 maggio di ogni anno i genitori daranno reciproca comunicazione delle rispettive settimane di vacanza, avendo cura di evitare sovrapposizioni. Ciascun genitore potrà tenere con sè i figli per un periodo consecutivo o non di 3 settimane.
pag. 7 di 10 > Le festività di Natale e Pasqua saranno suddivise tra i coniugi in egual misura avendo cura di concordare le stesse entro la fine del mese precedente la relativa festività, con impegno dei coniugi ad alternare le stesse di anno in anno.
- I genitori si impegnano a concordare le scelte più importanti che riguardano entrambi i figli, collaborando nei compiti di cura e accudimento anche in rapporto ai rispettivi impegni di lavoro, informandosi direttamente delle questioni che riguardano i figli, gruppi sportivi, catechesi, di classe
….
5) Le spese straordinarie dei figli rimarranno a carico dei genitori in pari misura. Tali spese, seguendo le linee guida del Consiglio
Nazionale Forense, vengono così intese:
* le spese mediche, che non richiedono un accordo preventivo: visite specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche, cure dentistiche urgenti presso strutture private, ticket per trattamenti sanitari erogati dal
SSN, farmaci prescritti dal medico curante;
* le spese mediche che richiedono uno specifico accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, cure termali e fisioterapiche, percorsi di carattere psicologico, trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
* le spese scolastiche, che non prevedono un preventivo accordo: tasse e rette asilo nido e scolastiche fino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici, libri di testo e materiale di corredo scolastico, gite scolastiche senza pernottamento;
lezioni private e assistenza compiti;
pag. 8 di 10 * le spese scolastiche, che prevedono un preventivo accordo ove superiori a euro 150,00 per singolo esborso per ciascuno dei figli: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari o parauniversitari, costi relativi a corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, viaggi di studio per apprendimento lingua estera;
* Attività ludico-sportiva: I genitori si impegnano a far svolgere a ciascun figlio almeno un'attività sportiva, con preferenza di quelle già in essere nonché a proseguire con le lezioni private/assistenza compiti in corso. Le attività sportive ulteriori rispetto a quella prescelta, con relativa attrezzatura, dovranno essere concordate tra i coniugi con preventivo accordo.
* Grest estivi: i genitori si impegnano a far svolgere a ciascun figlio grest estivi con ripartizione della spesa al 50% ciascuno.
* I genitori si impegnano a consegnare in modo alternato tra di loro a titolo di paghetta mensile in favore di ciascuno dei figli brevi manu o a mezzo di carta ricaricabile l'importo settimanale di euro 25,00 a decorrere dal compimento dei 15 anni nonché a ricaricare il cellulare di ciascuno di loro.
* In relazione alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, whatsapp, mail, fax, pec, ecc..), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro due giorni dalla data del ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Laddove non venisse raggiunto l'accordo sulle spese straordinarie e si trattasse di scelte riguardo la salute, la scuola e tutte le attività di istruzioni e culturali inerenti pag. 9 di 10 la vita dei figli, entrambe le parti si impegnano a presentare ricorso avanti il
Presidente del Tribunale ovvero a cura del genitore più diligente.
* Il conteggio delle spese straordinarie sostenute da ciascuno dei genitori dovrà essere effettuato mensilmente presentando copia delle rispettive ricevute di pagamento indicando la causale della relativa spesa nonché, nel caso di vestiario acquistato dal genitore collocatario, con fotografia del bene acquistato. Tali spese saranno corrisposte a richiesta da parte del genitore anticipatario, con versamento entro sette giorni dalla richiesta documentata mediante bonifico bancario.
6) restano validi e fermi tutti gli impegni contrattuali reciprocamente assunti dalle parti in sede di separazione laddove agli stessi non fosse ancora stata data esecuzione/attuazione.
7) spese legali del procedimento integralmente compensate tra le parti, con rinuncia dei legali alla solidarietà ex L.P.F..
8) Con ordine di annotazione delle emanande pronunce sullo stato al competente Ufficiale di Stato civile.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio, addì 27.11.2025.
Il Presidente
Dott. Giulio Adilardi
pag. 10 di 10