Sentenza 19 gennaio 2017
Massime • 1
Ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di appartenenti ad associazione di tipo mafioso, non è necessaria alcuna particolare motivazione in ordine all'attualità della pericolosità, una volta che l'appartenenza risulti adeguatamente dimostrata e non sussistano elementi dai quali desumere che essa sia venuta meno per effetto del recesso personale ovvero della disintegrazione del sodalizio stesso; la presunzione della pericolosità non è tuttavia assoluta ed è destinata ad attenuarsi, facendo risorgere la necessità di una specifica motivazione, quando più gli elementi rilevatori dell'inserimento nel sodalizio siano lontani nel tempo rispetto al momento del giudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/01/2017, n. 28624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28624 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2017 |
Testo completo
28624-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 19/01/2017 Composta da: Sent. n. sez. 49/2017 -Presidente. ANIELLO NAPPI REGISTRO GENERALE ENRICO VITTORIO STANISLAO N.24200/2016 SCARLINI ANTONIO SETTEMBRE ALFREDO GUARDIANO Rel. Consigliere - GIUSEPPE RICCARDI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CA AR nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 04/05/2016 della CORTE APPELLO di CATANIA sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI;
lette/sentite le conclusioni del PG Udit i difensor Avv.; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Piero Gaeta, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. RA NA ricorre per cassazione avverso il decreto emesso il 04/05/2016 dalla Corte di Appello di Catania, che confermava il decreto di applicazione della sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno, per la durata di anni tre, emesso dal Tribunale di Catania. Con un primo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'attualità della pericolosità sociale del proposto, fondata sulla mera appartenenza ad un'associazione mafiosa, accertata con sentenza non definitiva, e su due ulteriori procedimenti connessi, senza considerare il ruolo marginale del RA e la circostanza che i fatti risalgano al 2009. Con un secondo motivo deduce la violazione di legge in relazione all'art. 3, comma 1, d.lgs. 159/2011, avendo imposto la cauzione senza accertare la capacità economica del proposto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e va rigettato.
2. primo motivo è infondato. Va premesso che la misura di prevenzione è stata applicata sulla base delle ritenuta appartenenza del RA alla categoria di indiziato di appartenere ad associazioni di tipo mafioso di cui all'art. 4, lett. a), d.lgs. 159/2011. 2.1. In ordine agli elementi che hanno fondato la valutazione di pericolosità, va rammentato che, ai fini della formulazione del giudizio di pericolosità, funzionale all'adozione di misure di prevenzione, è legittimo avvalersi di elementi di prova e/o indiziari tratti da procedimenti penali, benché non ancora conclusi e, nel caso di processi definiti con sentenza irrevocabile, anche indipendentemente dalla natura delle statuizioni terminali in ordine all'accertamento della penale responsabilità dell'imputato, sicché anche una sentenza di assoluzione, pur irrevocabile, non comporta la automatica esclusione della pericolosità sociale (ex multis, Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266364; Sez. 5, n. 32353 del 16/05/2014, Grillone, Rv. 260482). Pertanto, legittimamente il decreto impugnato ha, nel rispetto dei principi richiamati, fondato il giudizio di pericolosità dell'odierno ricorrente sulla base dei fatti accertati con la sentenza di condanna (non ancora irrevocabile) per la ER partecipazione all'associazione mafiosa denominata "Cosa nostra" catanese, con il ruolo, tutt'altro che marginale (come apoditticamente affermato in ricorso), di autista e uomo di fiducia del capo mafia Aiello Vincenzo, e dei reati di porto e detenzione illecite di armi e di estorsione, entrambi aggravati dall'art. 7 1. 203 del 1991, anch'essi oggetto di procedimenti penali in corso.
2.2. In merito alle doglianze relative alla consistenza indiziaria ed alla valutazione dell'attualità della pericolosità, dunque, oltre ad evidenziare che la Corte territoriale ha congruamente ritenuto che l'attualità della pericolosità dovesse essere desunta dalla circostanza che il coinvolgimento nell'attività criminale emerge almeno fino al 2010, allorquando il proposto veniva ristretto in stato di custodia cautelare, va rammentato che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 10, comma 3, d.lgs. 159/2011 (e del precedente art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575). Ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, con il ricorso per cassazione è possibile esclusivamente denunciare, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n. 1423 del 56 (ora art. 10, comma 2, d.lgs. 159/2011), il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246, che, in motivazione, ha ribadito che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato;
Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365; Sez. 6, n. 50946 del 18/09/2014, Catalano, Rv. 261590). Nel caso di specie il vizio radicale di motivazione in realtà non si rinviene. Il decreto impugnato è corredato di motivazione adeguata, attinente alle questioni proposte con l'appello, e logicamente coerente, nel quadro di un ragionamento unitario, articolato in argomentazioni saldamente connesse sulla base di concetti razionalmente ordinati ed espressi. Non ricorre, quindi, in concreto un caso di motivazione inesistente o puramente apparente. Oltre ai limiti specifici del giudizio di cassazione avente ad oggetto le misure di prevenzione, vanno altresì rammentati i limiti generali del sindacato di legittimità, che non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica della sentenza e non può, quindi, estendersi all'esame e alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto al quale la Corte di Cassazione 3 GR non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa (ex multis, Sez. U., n. 6402 del 02/07/1997, Dessimone). Tanto premesso, devono pertanto ritenersi inammissibili le doglianze proposte, aventi ad oggetto la valutazione probatoria della consistenza indiziaria posta a fondamento del giudizio di pericolosità sociale e della sua attualità, risolvendosi le censure in una mera 'contestazione probatoria'. Del resto, la valutazione in concreto dell'attualità della pericolosità costituisce una questione di fatto, il cui accertamento esula dal controllo di legittimità (Sez. 6, n. 15107 del 17/12/2003, dep. 2004, Criaco, Rv. 229305).
2.3. Con riferimento alla necessità di una valutazione di attualità della pericolosità sociale, peraltro, va evidenziato che, secondo un primo orientamento interpretativo, ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di appartenenti ad associazioni di tipo mafioso, non è necessaria alcuna particolare motivazione in punto di attuale pericolosità, una volta che l'appartenenza risulti adeguatamente dimostrata e non sussistano elementi dai quali ragionevolmente desumere che essa sia venuta meno per effetto del recesso personale, non essendo dirimente a tal fine il mero decorso del tempo dall'adesione al gruppo o dalla concreta partecipazione alle attività associative (Sez. 2, n. 3809 del 15/01/2013, Castello, Rv. 254512; Sez. 5, n. 43490 del 18/03/2015, Nirta, Rv. 264927). Secondo un più recente orientamento, che pur non ponendosi in contrasto con il primo, lo integra, specificando alcuni profili relativi alla verifica in concreto della pericolosità, in tema di misure di prevenzione personali, la valutazione del requisito di attualità della pericolosità sociale deve essere effettuata per tutte le categorie dei soggetti indicati nell'art. 4 d.lgs. n. 159 del 2011, che possono essere assoggettati a misure di prevenzione personali, con la conseguenza che, non essendo ammissibile una presunzione di pericolosità derivante esclusivamente dall'esito di un procedimento penale, è onere del giudice verificare in concreto la persistenza della pericolosità del proposto, specie nel caso in cui sia decorso un apprezzabile periodo di tempo tra l'epoca dell'accertamento in sede penale e il momento della formulazione del giudizio sulla prevenzione (Sez. 6, n. 50128 del 11/11/2016, Agui', Rv. 268215); ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di appartenenti ad associazioni di tipo mafioso, la presunzione di attualità della pericolosità sociale non è assoluta ed è destinata ad attenuarsi, facendo risorgere la necessità di una puntuale motivazione sul punto, nel caso in cui gli elementi rivelatori dell'inserimento del proposto nel sodalizio siano lontani nel tempo rispetto al momento del giudizio (Sez. 6, n. 51666 del 11/11/2016, Rindone, Rv. 268087). S 4 Al riguardo, va rilevato che l'art. 6 del d.lgs. 159/2011, nel prevedere che la misura di prevenzione personale possa essere applicata nei confronti delle persone indicate al precedente art. 4 "quando siano pericolose per la sicurezza pubblica", richiede una verifica della pericolosità del proposto, che, essendo logicamente ulteriore rispetto alla appartenenza ad una delle categorie di pericolosità generica o qualificata - indicate dall'art. 4, deve ritenersi avere ad oggetto l'attualità della stessa. Pertanto, va affermato il principio secondo cui, ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di appartenenti ad associazioni di tipo mafioso, non è necessaria alcuna particolare motivazione in punto di attualità della pericolosità, una volta che l'appartenenza risulti adeguatamente dimostrata e non sussistano elementi dai quali ragionevolmente desumere che essa sia venuta meno per effetto del recesso personale ovvero della disintegrazione del sodalizio stesso, non essendo dirimente a tal fine il mero decorso del tempo dall'adesione al gruppo o dalla concreta partecipazione alle attività associative (Sez. 2, n. 3809 del 15/01/2013, Castello, Rv. 254512; Sez. 5, n. 43490 del 18/03/2015, Nirta, Rv. 264927); tuttavia, la presunzione non è assoluta ed è destinata ad attenuarsi, facendo risorgere la necessità di una puntuale motivazione sull'attualità della pericolosità, quanto più gli elementi rivelatori dell'inserimento nel sodalizio siano lontani nel tempo rispetto al momento del giudizio (Sez. 5, n. 1831 del 17/12/2015, dep. 2016, Mannina, Rv. 265863). Tanto premesso, il decreto impugnato risulta immune da censure, avendo formulato il giudizio di attualità della pericolosità sul rilievo che le attività criminose risalgono al 2010, epoca dalla quale il RA è in stato di custodia cautelare;
peraltro, aggiunge la Corte territoriale, il periodo di detenzione, avuto riguardo alla spiccata pericolosità sociale del proposto (condannato alla pena di otto anni ed otto mesi di reclusione), non è di durata tale da far ritenere venuta meno l'attualità della pericolosità sociale, in assenza di altri specifici elementi ulteriori. Del resto, il decreto impugnato fa salva la rivalutazione dell'attualità della pericolosità al momento dell'esecuzione della misura di prevenzione, allo stato sospesa proprio in ragione dello stato di detenzione, nel solco di quanto affermato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 291 del 2013 (in tal senso, di recente, Sez. 1, n. 38775 del 19/07/2016, Fantauzzi, Rv. 267800: "In tema di misure di prevenzione personali, nella ipotesi in cui l'esecuzione della misura sia stata sospesa per concomitante applicazione nei confronti del sottoposto della misura cautelare in carcere, il giudice della prevenzione, ai fini del ripristino della misura preventiva, deve rivalutare nuovamente l'attualità della pericolosità soltanto se la detenzione carceraria si sia protratta per un apprezzabile periodo GR temporale, potenzialmente idoneo ad incidere sullo stato di pericolosità sociale precedentemente delibato").
3. Il secondo motivo è inammissibile, essendo generico e manifestamente infondato. Premesso che il provvedimento con il quale il giudice della prevenzione impone una cauzione non è impugnabile (Sez. 2, n. 4834 del 16/01/2013, Lo Russo, Rv. 255200), va evidenziato, quanto al difetto di specificità, che la doglianza è stata proposta sulla base di una apodittica impossibilità del proposto di adempiere all'obbligo di versare una cauzione, senza alcuna articolazione di specifici elementi di prova;
peraltro, la motivazione con la quale la Corte di Appello ha rilevato la congruità della cauzione imposta, sulla base del fatto che gli affiliati ai clan mafiosi continuano a percepire uno 'stipendio' anche durante il periodo di detenzione, loro assicurato dall'organizzazione criminale, non risulta oggetto di specifica censura (Sez. 1, n. 22628 del 21/05/2014, Alma, Rv. 262266: "in tema di misure di prevenzione, la prova dell'impossibilità di provvedere al pagamento della cauzione imposta a norma dell'art.
3-bis della legge 31 maggio 1965 n. 575 (disposizioni contro la mafia), per indisponibilità di mezzi economici non preordinata né colposamente determinata, grava sull'imputato, il quale ha un onere di allegazione che non può dirsi soddisfatto dall'apodittica affermazione di versare in uno stato di indigenza").
4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 19/01/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Riccardi Aniello Nappi Giuseppe Riccard addi 08 GIU 2017 IL FUNZIONARIO GIUD. Carmela/La6.