Sentenza 21 maggio 2014
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione, la prova dell'impossibilità di provvedere al pagamento della cauzione imposta a norma dell'art. 3-bis della legge 31 maggio 1965 n. 575 (disposizioni contro la mafia), per indisponibilità di mezzi economici non preordinata né colposamente determinata, grava sull'imputato, il quale ha un onere di allegazione che non può dirsi soddisfatto dall'apodittica affermazione di versare in uno stato di indigenza.
Commentario • 1
- 1. Impossidenza e omesso versamento della cauzione: basta allegarla per attivare il dovere di verifica del giudice (Cass. Pen. n. 11242/26)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 27 marzo 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/05/2014, n. 22628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22628 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 21/05/2014
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. NOVIK Adet Toni - Consigliere - N. 696
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROCCHI Giacomo - rel. Consigliere - N. 28371/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LM RA N. IL 30/09/1974;
avverso la sentenza n. 309/2012 CORTE APPELLO di CALTANISSETTA, del 08/11/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/05/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'Ambrosio Vito, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza dell'8/11/2012, confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Caltanissetta nei confronti di LM CO di condanna dell'imputato alla pena di mesi sei di arresto per il reato di cui alla L. n. 575 del 1965, art. 3 bis, comma 4. Ad LM è contestato di non avere versato, entro il termine di trenta giorni dall'esecuzione del decreto del Tribunale di applicazione della misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, la somma di Euro 516,46 a titolo di cauzione. La Corte territoriale rigettava le eccezioni di nullità del giudizio e della sentenza di primo grado fondate sull'erronea dichiarazione di contumacia dell'imputato, sulla tardiva notifica del decreto di citazione a giudizio al difensore e sull'incompetenza territoriale del Tribunale di Caltanissetta, a favore del Tribunale di Gela;
respingeva il motivo di merito, che deduceva l'impossibilità per l'imputato di provvedere al pagamento della cauzione, osservando che l'appellante aveva l'onere di allegare specifici elementi giustificativi dell'inadempimento, così da permettere al Giudice di controllare la loro sussistenza;
rigettava, infine, il motivo di appello che censurava la mancata concessione delle attenuanti generiche, non ravvisando alcuna circostanza che potesse essere valutata a questo fine, trattandosi di imputato che aveva riportato plurime condanne per gravi reati.
2. Ricorre per cassazione il difensore di LM CO, deducendo distinti motivi.
In un primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge processuale e nullità dell'intero giudizio per violazione dei diritti di difesa dell'imputato.
LM, in quanto sottoposto all'obbligo di soggiorno nel Comune di Gela, non poteva essere dichiarato contumace nel giudizio di primo grado: il Tribunale avrebbe dovuto accertare la volontaria assenza dell'imputato, prima di dichiararne la contumacia. Non era onere dell'imputato chiedere al Tribunale l'autorizzazione ad allontanarsi da Gela, ma del Pubblico Ministero e del giudice, sia in relazione alla prima udienza, sia in relazione a quelle successive. Il decreto di citazione a giudizio avrebbe dovuto contenere l'autorizzazione per l'imputato di allontanarsi dal Comune di residenza. La Corte territoriale, pur rigettando il relativo motivo di appello, aveva rinviato l'udienza davanti a sè proprio per permettere all'imputato di presenziare.
In un secondo motivo, il ricorrente deduce violazione della legge penale e nullità dell'intero giudizio di primo grado per la nullità della citazione del decreto di citazione a giudizio, notificato tardivamente al difensore dell'imputato. Il ricorrente richiama il corrispondente motivo di appello e contesta la motivazione della sentenza impugnata.
In un terzo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla responsabilità dell'imputato: i giudici di merito non avevano verificato l'elemento soggettivo della fattispecie.
In un quarto motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
In un ultimo motivo il ricorrente deduce assenza di motivazione in ordine alla richiesta di riapertura del dibattimento al fine di assumere una prova decisiva al fine di decidere. L'esame dell'imputato e la produzione di atti e documenti avrebbero permesso di provare l'impossibilità oggettiva del pagamento della cauzione. La Corte territoriale non aveva motivato sull'istanza. Il ricorrente conclude per l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere rigettato.
La dichiarazione di contumacia dell'imputato è stata validamente effettuata.
L'art. 420 quater c.p.p. richiama, per i casi di impedimento a comparire dell'imputato, il precedente art. 420 ter c.p.p. che impone il rinvio ad altra udienza, impedendo la dichiarazione di contumacia, se l'assenza dell'imputato è dovuta ad impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento. Rispetto a questa previsione, diversa è la posizione dell'imputato detenuto, che può comparire solo se tradotto e per il quale, pertanto, la mancata presentazione dovuta ad omessa traduzione comporta un caso di forza maggiore, a quella dell'imputato sottoposto, come nel caso di specie, all'obbligo di soggiorno in un Comune diverso da quello in cui si celebra il dibattimento: per tale posizione non sussiste un'impossibilità a comparire, ma un ostacolo legale che può essere rimosso con l'autorizzazione ad uscire dal territorio del Comune da parte del Giudice della misura. Il ricorrente sostiene che era onere del P.M. e del Giudice di provvedere a chiedere al Tribunale di autorizzarlo a lasciare Gela:
ma tale impostazione non tiene conto che, se la contumacia è legata alla volontaria assenza dell'imputato al dibattimento e se l'imputato ha piena libertà nello scegliere se comparire o meno davanti al Giudice, l'autorizzazione non poteva essere concessa se non a seguito della sua manifestazione di volontà di comparire all'udienza (e a quelle successive) e, quindi, in conseguenza di una sua richiesta. Questa Corte ha, pertanto, statuito la legittimità della dichiarazione di contumacia pronunciata nei confronti di soggetto sottoposto alla misura di prevenzione personale dell'obbligo di soggiorno che, ritualmente citato, non sia comparso al dibattimento, considerato che quest'ultimo può, ove lo voglia, essere presente in udienza, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente (Sez. 5, n. 38422 del 12/07/2010 - dep. 29/10/2010, La Marca, Rv. 248649); si ha legittimo impedimento solo per l'imputato che, sottoposto a misura di prevenzione dell'obbligo di soggiorno in un comune diverso da quello del luogo di svolgimento del giudizio, non abbia ottenuto, pur avendola richiesta, l'autorizzazione a recarsi in udienza da parte del Tribunale competente in materia di misure di prevenzione (Sez. 6, n. 12806 del 10/11/2011 - dep. 04/04/2012, Buscemi, Rv. 252577).
Anche il motivo di ricorso fondato sulla ritardata notifica al difensore dell'imputato del decreto di citazione è infondato, oltre che generico.
In effetti, di fronte ad un'ampia motivazione della Corte sul corrispondente motivo di appello, il ricorrente si limita a riproporre l'eccezione, senza contrastare puntualmente le argomentazioni della Corte territoriale, la quale esattamente rileva che il mancato rispetto del termine di sessanta giorni non integra una nullità assoluta ai sensi dell'art. 179 c.p.p., prevista solo per l'omessa citazione dell'imputato, osserva che la conoscenza della citazione da parte del difensore era provata dalla presentazione dell'istanza di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento e conclude nel senso che il difensore, a seguito di due consecutivi rinvii dell'udienza, aveva avuto la disponibilità di un termine assai più ampio di quello originariamente non rispettato. Anche i motivi di merito devono essere rigettati: il ricorrente nulla osserva in ordine alla considerazione della Corte circa la mancata indicazione da parte dell'imputato di elementi giustificativi dell'impossibilità di adempiere all'obbligo di versare la cauzione;
in effetti, in tema di misure di prevenzione, la prova dell'impossibilità di provvedere al pagamento della cauzione imposta a norma della L. 31 maggio 1965 n. 575, art. 3 bis, per indisponibilità di mezzi economici non preordinata ne' colposamente determinata, grava sull'imputato, il quale ha un onere di allegazione che non può dirsi soddisfatto dall'apodittica affermazione di versare in uno stato di indigenza (Sez. 5, n. 32615 del 13/07/2007 - dep. 09/08/2007, De Marzo, Rv. 237106).
Adeguatamente motivato è il rigetto del motivo di appello concernente la mancata concessione delle attenuanti generiche. Anche il motivo di ricorso concernente la mancata riapertura dell'istruzione dibattimentale è infondato: come osservato dalla Corte territoriale, la richiesta di produzione documentale era del tutto generica, mentre il mancato espletamento dell'esame dell'imputato è conseguenza della sua assenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2014