Sentenza 7 novembre 2013
Massime • 1
In tema di patteggiamento, il giudice che sostituisca la pena detentiva con quella pecuniaria, deve motivare sulle ragioni che giustificano la scelta del tipo di pena erogata, l'idoneità della pena sostitutiva al reinserimento sociale del condannato, la positiva presunzione di adempimento delle prescrizioni imposte, secondo quanto detta l'art. 58 della stessa legge. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la sentenza di patteggiamento che aveva disposto la sostituzione della pena detentiva senza alcuna motivazione sul punto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/11/2013, n. 48574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48574 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUSCO Carlo G. - Presidente - del 07/11/2013
Dott. BLAIOTTA Rocco M. - Consigliere - SENTENZA
Dott. VITELLI CASELLA Luca - Consigliere - N. 1542
Dott. MONTAGNI Andrea - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DELL'UTRI Marco - rel. Consigliere - N. 20095/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Torino;
nei confronti di:
AR ON n. il 13.5.1982;
avverso la sentenza n. 49/2013 pronunciata dal Tribunale di Casale Monferrato il 22.2.2013;
sentita nella camera di consiglio del 7.11.2013 la relazione fatta dal Cons. dott. Marco Dell'Utri;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del dott. L. Riello, che ha richiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti per l'ulteriore corso. RITENUTO IN FATTO
1. - Con atto del 19.3.2013, il procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Casale Monferrato del 22.2.2013, con la quale, sulla congiunta istanza del pubblico ministero e dell'imputato, è stata applicata, nei confronti di ON AR (alias ON AR), ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena di dieci mesi di reclusione ed Euro 104,00 di multa (pena sostituita con la misura della libertà controllata per la durata di venti mesi L. n. 689 del 1981, ex art. 53), in relazione al reato di furto in concorso dallo stesso commesso in Rosignano Monferrato, il 5.12.2012.
Con il ricorso proposto, il procuratore generale torinese censura la sentenza impugnata nella parte in cui (dopo aver giudicato le circostanze attenuanti generiche concesse all'imputato equivalenti alla recidiva e alle aggravanti contestate) ha erroneamente disposto la riduzione della pena-base per la scelta del rito oltre la misura consentita dalla legge;
nonché per aver disposto la sostituzione della pena inflitta all'imputato con la misura della libertà controllata, senza articolare alcuna adeguata motivazione a sostegno della misura prescelta, in violazione della L. n. 689 del 1981, artt. 58 e 59. Sulla base di tali motivi d'impugnazione, il procuratore ricorrente ha invocato l'annullamento della decisione impugnata, con l'eventuale adozione delle statuizioni consequenziali.
Ha depositato memoria il procuratore generale presso la corte di cassazione, concludendo per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. - Il ricorso è fondato.
Premessa l'illegalità della pena applicata all'imputato con la sentenza impugnata in questa sede - stante l'erroneità del calcolo mediante il quale detta pena è stata concretamente determinata, avendo il giudice a quo ridotto, per la scelta del rito, la pena-base individuata nella misura di un anno e sei mesi di reclusione ed Euro 156,00 di multa, in quella di dieci mesi di reclusione ed Euro 104,00 di multa in violazione dei limiti di riduzione previsti dalla legge, rileva la corte come la pronuncia del giudice a quo risulti altresì viziata per la radicale omessa motivazione in relazione alla disposta sostituzione della pena detentiva applicata e in relazione alla stessa scelta e alla misura della sanzione sostitutiva, secondo i canoni di cui alla L. n. 689 del 1981, artt. 58 e 59. Al riguardo, è appena il caso di richiamare il principio statuito da questa corte di legittimità (che il collegio condivide e fa proprio per la corretta interpretazione del dato normativo specificamente in rilievo), ai sensi del quale, nell'esercizio del potere discrezionale di sostituzione della pena detentiva, il giudice - nell'osservanza dei criteri e dei parametri indicati nella L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 57, comma 3 - deve in ogni caso specificamente indicare i motivi che giustificano la scelta del tipo di pena erogata, l'idoneità della pena sostitutiva al reinserimento sociale del condannato, la positiva presunzione di adempimento delle prescrizioni imposte, secondo quanto detta l'art. 58 della Legge medesima. Tale obbligo di specifica motivazione, pur nell'adattamento connesso alla limitata funzione assegnata al giudice in caso di patteggiamento ex art. 444 c.p.p., deve ricevere sufficiente e idoneo adempimento, in aggiunta all'analogo obbligo di giustificazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, alla sussistenza ed alla valenza delle circostanze del reato nonché alla conformità della pena (v. Cass., Sez. 6, n. 6110/1994, Rv - 199403). L'accertata nullità della sentenza impugnata per l'omessa motivazione sul punto indicato, nel travolgere il patto d'identico contenuto originariamente concluso tra il pubblico ministero e l'imputato ai fini della richiesta di applicazione della pena, comporta il conseguente annullamento senza rinvio della sentenza e la contestuale trasmissione degli atti al tribunale di Vercelli per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Vercelli per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 novembre 2013. Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2013