Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/11/2013, n. 48574
CASS
Sentenza 7 novembre 2013

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In tema di patteggiamento, il giudice che sostituisca la pena detentiva con quella pecuniaria, deve motivare sulle ragioni che giustificano la scelta del tipo di pena erogata, l'idoneità della pena sostitutiva al reinserimento sociale del condannato, la positiva presunzione di adempimento delle prescrizioni imposte, secondo quanto detta l'art. 58 della stessa legge. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la sentenza di patteggiamento che aveva disposto la sostituzione della pena detentiva senza alcuna motivazione sul punto).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/11/2013, n. 48574
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 48574
    Data del deposito : 7 novembre 2013

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