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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IV, sentenza 16/02/2026, n. 932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 932 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 932/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 09:02 in composizione monocratica:
BONANZINGA FRANCESCA, Giudice monocratico in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3462/2025 depositato il 08/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210069815225000 BOLLO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6091/2025 depositato il
22/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente adiva in giudizio la Regione Siciliana Assessorato all'Economia – Dipartimento Finanze e
Credito, e Agenzia delle Entrate SS, Agenzia della SS prov. Messina impugnando la cartella di pagamento, meglio descritta in atti, emessa dall'Agenzia delle Entrate-SS di Messina
e notificata in data 10.03.2025, relativa alla complessiva di euro 563,18 per Tasse automobilistiche Sicilia riferite all'annualità 2018.
In particolare, eccepiva: 1) il decorso del termine triennale di prescrizione trattandosi di Tassa automobilistica riferita all'anno 2018; 2) l'omessa notifica di atti presupposti 3) la mancata allegazione di essi 4) condanna in solido delle parti resistenti e secondo i parametri medi dm 55/2014.
Si costituiva la Regione Siciliana rilevando il proprio difetto di legittimazione con riguardo ai motivi di opposizione proposti dalla parte ricorrente ed inerenti alla notifica della cartella di pagamento impugnata, in favore dell'Agenzia delle Entrate- SS nelle vesti di agente notificatore.
Si costituisce Agenzia delle Entrate SS rilevando la regolarità delle notifiche degli atti presupposti. In riferimento alla cartella presupposta forniva prova della notifica avvenuta il 16/07/2022, per compita giacenza e successivamente il 10/03/2025 veniva rinotificata allo stesso, con data di emissione a ruolo del 10/03/2021.
Il ricorrente depositava due memorie di repliche. Nella prima, con riferimento a quanto dedotto dalla
Regione, il ricorrente rilevava l'assenza di prova circa la notifica di atti interruttivi della prescrizione e insisteva nella condanna in solido delle parti resistenti. Nella seconda, con riferimento a quanto dedotto da ADER, rilevava la tardiva costituzione in violazione dell'art. 80 T.U. della Giustizia Tributaria D. LGS.
175/2024 e, pertanto, l'inutilizzabilità degli atti prodotti da ADER.
All'udienza del 16.10.2025, in camera di consiglio, la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta infondato, pertanto, va rigettato.
Preliminarmente, priva di fondamento è l'eccezione di inammissibilità della produzione per tardività della costituzione in giudizio. Infatti, il termine per la costituzione in giudizio del resistente di cui all'art. 23 D.Lv.
546/92 (sessanta giorni dalla notifica del ricorso) non è accompagnato da alcuna sanzione di decadenza;
sicchè l'eventuale costituzione tardiva, in assenza di specifica sanzione, non preclude alla parte l'esercizio delle facoltà processuali (cfr. Cass. V, 8/10/07, 21059). In ogni caso, come previsto dall'art. 32 D.Lv. 546/92, la produzione di documenti può essere effettuata fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione.
Questo stesso termine, inoltre, deve ritenersi non preclusivo dell'esame della documentazione eventualmente effettuata ed ammessa, dal momento che, comunque, detta documentazione può essere legittimamente valutata in sede di appello (cfr. Cass. V, 25/3/2011, 6914).
Da ciò ne consegue la piena utilizzabilità degli atti prodotti da ADER.
Ne deriva l'infondatezza dell'eccezione di mancata notifica degli atti presupposti.
ADER, difatti, forniva prova della notifica perfezionatasi per compiuta giacenza in Capizzi, Indirizzo_1
, ove in data 7.6.2022 veniva effettuato un primo tentativo di consegna e in data 13.6.2022 un secondo, entrambi con esito negativo. In data 16.7.2022 risulta perfezionatasi la notifica per compiuta giacenza. Da ciò ne consegue anche l'infondatezza dell'eccezione di intervenuta prescrizione.
L'art. 5 del Decreto-Legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, stabilisce quanto segue: "L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”.
Trattandosi in questo caso, come detto, di tassa automobilistica relativa alla annualità 2018, il cui atto interruttivo veniva notificato il 16.7.2022 e l'atto che qui si impugna in data 19.3.2025 il termine non è decorso.
Per quanto attiene il presunto difetto di allegazione di atti richiamati nel provvedimento impugnato si rappresenta l'infondatezza dell'assunto. Infatti la Corte di Cassazione, chiamata a decidere se l'omessa allegazione, da parte dell'agente della riscossione, sia in sede di cartella, quanto nel successivo giudizio d'opposizione, dell'atto prodromico alla cartella di pagamento, ne potesse inficiare la validità, ha affermato che, secondo la costante giurisprudenza della Corte (per tutte, cfr. Cassazione 16641/2011), la cartella di pagamento, nell'ipotesi in cui faccia seguito all'emissione di un avviso di accertamento divenuto definitivo per mancata impugnazione, acquisisce valenza di mera intimazione di pagamento degli importi accertati e non assume, per converso, la qualifica di nuovo e autonomo atto impositivo. Di conseguenza, ai fini della validità della cartella, non v'è necessità dell'allegazione invocata.
Alla luce di quanto sopra il ricorso va rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, conferma l'atto impugnato e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore di
Regione Sicilia e Agenzia delle Entrate SS che si liquidano in euro 300,00 ciascuno oltre accessori.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 09:02 in composizione monocratica:
BONANZINGA FRANCESCA, Giudice monocratico in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3462/2025 depositato il 08/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210069815225000 BOLLO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6091/2025 depositato il
22/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente adiva in giudizio la Regione Siciliana Assessorato all'Economia – Dipartimento Finanze e
Credito, e Agenzia delle Entrate SS, Agenzia della SS prov. Messina impugnando la cartella di pagamento, meglio descritta in atti, emessa dall'Agenzia delle Entrate-SS di Messina
e notificata in data 10.03.2025, relativa alla complessiva di euro 563,18 per Tasse automobilistiche Sicilia riferite all'annualità 2018.
In particolare, eccepiva: 1) il decorso del termine triennale di prescrizione trattandosi di Tassa automobilistica riferita all'anno 2018; 2) l'omessa notifica di atti presupposti 3) la mancata allegazione di essi 4) condanna in solido delle parti resistenti e secondo i parametri medi dm 55/2014.
Si costituiva la Regione Siciliana rilevando il proprio difetto di legittimazione con riguardo ai motivi di opposizione proposti dalla parte ricorrente ed inerenti alla notifica della cartella di pagamento impugnata, in favore dell'Agenzia delle Entrate- SS nelle vesti di agente notificatore.
Si costituisce Agenzia delle Entrate SS rilevando la regolarità delle notifiche degli atti presupposti. In riferimento alla cartella presupposta forniva prova della notifica avvenuta il 16/07/2022, per compita giacenza e successivamente il 10/03/2025 veniva rinotificata allo stesso, con data di emissione a ruolo del 10/03/2021.
Il ricorrente depositava due memorie di repliche. Nella prima, con riferimento a quanto dedotto dalla
Regione, il ricorrente rilevava l'assenza di prova circa la notifica di atti interruttivi della prescrizione e insisteva nella condanna in solido delle parti resistenti. Nella seconda, con riferimento a quanto dedotto da ADER, rilevava la tardiva costituzione in violazione dell'art. 80 T.U. della Giustizia Tributaria D. LGS.
175/2024 e, pertanto, l'inutilizzabilità degli atti prodotti da ADER.
All'udienza del 16.10.2025, in camera di consiglio, la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta infondato, pertanto, va rigettato.
Preliminarmente, priva di fondamento è l'eccezione di inammissibilità della produzione per tardività della costituzione in giudizio. Infatti, il termine per la costituzione in giudizio del resistente di cui all'art. 23 D.Lv.
546/92 (sessanta giorni dalla notifica del ricorso) non è accompagnato da alcuna sanzione di decadenza;
sicchè l'eventuale costituzione tardiva, in assenza di specifica sanzione, non preclude alla parte l'esercizio delle facoltà processuali (cfr. Cass. V, 8/10/07, 21059). In ogni caso, come previsto dall'art. 32 D.Lv. 546/92, la produzione di documenti può essere effettuata fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione.
Questo stesso termine, inoltre, deve ritenersi non preclusivo dell'esame della documentazione eventualmente effettuata ed ammessa, dal momento che, comunque, detta documentazione può essere legittimamente valutata in sede di appello (cfr. Cass. V, 25/3/2011, 6914).
Da ciò ne consegue la piena utilizzabilità degli atti prodotti da ADER.
Ne deriva l'infondatezza dell'eccezione di mancata notifica degli atti presupposti.
ADER, difatti, forniva prova della notifica perfezionatasi per compiuta giacenza in Capizzi, Indirizzo_1
, ove in data 7.6.2022 veniva effettuato un primo tentativo di consegna e in data 13.6.2022 un secondo, entrambi con esito negativo. In data 16.7.2022 risulta perfezionatasi la notifica per compiuta giacenza. Da ciò ne consegue anche l'infondatezza dell'eccezione di intervenuta prescrizione.
L'art. 5 del Decreto-Legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, stabilisce quanto segue: "L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”.
Trattandosi in questo caso, come detto, di tassa automobilistica relativa alla annualità 2018, il cui atto interruttivo veniva notificato il 16.7.2022 e l'atto che qui si impugna in data 19.3.2025 il termine non è decorso.
Per quanto attiene il presunto difetto di allegazione di atti richiamati nel provvedimento impugnato si rappresenta l'infondatezza dell'assunto. Infatti la Corte di Cassazione, chiamata a decidere se l'omessa allegazione, da parte dell'agente della riscossione, sia in sede di cartella, quanto nel successivo giudizio d'opposizione, dell'atto prodromico alla cartella di pagamento, ne potesse inficiare la validità, ha affermato che, secondo la costante giurisprudenza della Corte (per tutte, cfr. Cassazione 16641/2011), la cartella di pagamento, nell'ipotesi in cui faccia seguito all'emissione di un avviso di accertamento divenuto definitivo per mancata impugnazione, acquisisce valenza di mera intimazione di pagamento degli importi accertati e non assume, per converso, la qualifica di nuovo e autonomo atto impositivo. Di conseguenza, ai fini della validità della cartella, non v'è necessità dell'allegazione invocata.
Alla luce di quanto sopra il ricorso va rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, conferma l'atto impugnato e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore di
Regione Sicilia e Agenzia delle Entrate SS che si liquidano in euro 300,00 ciascuno oltre accessori.