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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. II, sentenza 29/01/2026, n. 763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 763 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 763/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SPAMPINATO BIAGIO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 184/2025 depositato il 10/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 293 802024000038 44 000 BOLLO 2015
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 293 802024000038 44 000 BOLLO 2016
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 293 802024000038 44 000 BOLLO 2017
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 293 802024000038 44 000 BOLLO 2018
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 293 802024000038 44 000 BOLLO 2019
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 293 802024000038 44 000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente come in atti, Ricorrente_1 impugnava comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29380202400003844000 per omesso pagamento di tasse automobilistiche anni di imposta 2015-2020, per l'importo totale pari a € 3.561,93, notificato in data 05/11/2024 da Agenzia delle Entrate-Riscossione-Agente per la Riscossione per la Provincia di Catania.
Con il ricorso, notificato all'Agente della riscossione, a mezzo pec del 17/12/2024, deduceva l'omessa notifica degli atti presupposti e la prescrizione;
chiedeva, pertanto, l'accoglimento del ricorso.
In data 14/04/2025 e 29/12/2025 si costituiva Agenzia delle Entrate-Riscossione, per resistere al ricorso, eccependo, preliminarmente, il difetto di contraddittorio con gli Enti impositori (art. 14, comma 6bis, d. lgs.
n. 546/1992) e, quanto al merito, il proprio difetto di legittimazione passiva e l'avvenuta notificazione delle cartelle di pagamento sottostanti all'atto impugnato.
In data 27/01/2026 la causa viene definita in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si può prescindere dalla necessità di integrare il contraddittorio con gli Enti impositori, in quanto il ricorso è infondato già sulla base della documentazione depositata dall'Agente della riscossione.
Sono infatti agli atti copie delle relate di notifica, degli avvisi di ricevimento e delle distinte di postalizzazione relativi alle cartelle di pagamento sottostanti alla comunicazione odiernamente impugnata: cartella n.
29320200034029945000, notificata l'08/11/2022; cartella n. 29320210044856037000, notificata il
16/05/2023; cartella n. 29320210112631508000, notificata il 07/06/2022; cartella n. 29320210157502889000, notificata il 10/06/2022; cartella n. 29320220029566416000, notificata l'11/07/2022; cartella n.
29320230011584037000, notificata il 27/06/2023. Ne consegue che è infondata la censura relativa all'omessa notificazione degli atti prodromici rispetto a quello oggi avversato, mentre la censura relativa alla prescrizione dei crediti contestati è, per un verso, tardiva, in quanto non risulta che il contribuente abbia tempestivamente impugnato le predette cartelle (art. 19, comma 3, d. lgs. n. 546/1992) e, per altro verso, infondata, atteso che la notificazione della comunicazione preventiva oggi opposta (05/11/2024) è avvenuta
(rispetto alle sottostanti cartelle) nell'osservanza del termine triennale previsto dall'art. 5, comma 51, d. l. n.
953/1982, conv. in l. n. 53/1983. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Sez. 2^, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 300,00, da distrarre in favore del difensore antistatario dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, che ne ha fatto rituale richiesta.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SPAMPINATO BIAGIO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 184/2025 depositato il 10/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 293 802024000038 44 000 BOLLO 2015
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 293 802024000038 44 000 BOLLO 2016
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 293 802024000038 44 000 BOLLO 2017
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 293 802024000038 44 000 BOLLO 2018
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 293 802024000038 44 000 BOLLO 2019
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 293 802024000038 44 000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente come in atti, Ricorrente_1 impugnava comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29380202400003844000 per omesso pagamento di tasse automobilistiche anni di imposta 2015-2020, per l'importo totale pari a € 3.561,93, notificato in data 05/11/2024 da Agenzia delle Entrate-Riscossione-Agente per la Riscossione per la Provincia di Catania.
Con il ricorso, notificato all'Agente della riscossione, a mezzo pec del 17/12/2024, deduceva l'omessa notifica degli atti presupposti e la prescrizione;
chiedeva, pertanto, l'accoglimento del ricorso.
In data 14/04/2025 e 29/12/2025 si costituiva Agenzia delle Entrate-Riscossione, per resistere al ricorso, eccependo, preliminarmente, il difetto di contraddittorio con gli Enti impositori (art. 14, comma 6bis, d. lgs.
n. 546/1992) e, quanto al merito, il proprio difetto di legittimazione passiva e l'avvenuta notificazione delle cartelle di pagamento sottostanti all'atto impugnato.
In data 27/01/2026 la causa viene definita in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si può prescindere dalla necessità di integrare il contraddittorio con gli Enti impositori, in quanto il ricorso è infondato già sulla base della documentazione depositata dall'Agente della riscossione.
Sono infatti agli atti copie delle relate di notifica, degli avvisi di ricevimento e delle distinte di postalizzazione relativi alle cartelle di pagamento sottostanti alla comunicazione odiernamente impugnata: cartella n.
29320200034029945000, notificata l'08/11/2022; cartella n. 29320210044856037000, notificata il
16/05/2023; cartella n. 29320210112631508000, notificata il 07/06/2022; cartella n. 29320210157502889000, notificata il 10/06/2022; cartella n. 29320220029566416000, notificata l'11/07/2022; cartella n.
29320230011584037000, notificata il 27/06/2023. Ne consegue che è infondata la censura relativa all'omessa notificazione degli atti prodromici rispetto a quello oggi avversato, mentre la censura relativa alla prescrizione dei crediti contestati è, per un verso, tardiva, in quanto non risulta che il contribuente abbia tempestivamente impugnato le predette cartelle (art. 19, comma 3, d. lgs. n. 546/1992) e, per altro verso, infondata, atteso che la notificazione della comunicazione preventiva oggi opposta (05/11/2024) è avvenuta
(rispetto alle sottostanti cartelle) nell'osservanza del termine triennale previsto dall'art. 5, comma 51, d. l. n.
953/1982, conv. in l. n. 53/1983. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Sez. 2^, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 300,00, da distrarre in favore del difensore antistatario dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, che ne ha fatto rituale richiesta.