Sentenza 5 marzo 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 05/03/2003, n. 3265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3265 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2003 |
Testo completo
4 ) 7 O 0 32 65/03 3 L E . L C N O , S A 1 P I 9 I 9 D 1 - 1 E 1 - C 1 I 2 D R REPUBBLICA ITALIANA . T U % S I 9 G 3 A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E R E N A 6 . 4 D T . E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE S T T I ( T N R E S A SEZIONE TERZA CIVILE E composta dai Signori Magistrati: dott. Vittorio DUVA Presidente R.G. 23746/9 dott. Renato PERCONTE LICATESE Consigliere Rep. Cron. H4M dott. Michele LO PIANO Consigliere rel. dott. Fabio MAZZA Consigliere U .
2.10.2002 dott. Antonio SEGRETO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da OL GI - AM NN IA, clettivamente do- miciliati in Roma, Via Cola di Rienzo n. 252, presso lo studio del- l'avv. Bruno Caputo, difesi dall'avv. Luigi Kogoj Nicasio, giusta de- Well lega in atti. ricorrenti
contro
OL LL, elettivamente domiciliata in Roma, Via Rido!- fino Venuti n. 42, presso lo studio dell'avv. Antonio Cauti, difesa dall'avv. Pasquale De Siati, giusta delega in atti. controricorrente nonché contro 1844/2002 Oggetto: Risarcimento danni S.A.R.P. Assicurazioni S.p.A. (in l.c.a.) - R.A.S. S.p.A. intimati avverso la sentenza n. 256/99 del Giudice di Pace di AN, em29- sa l' settembre 1999 c depositata il 14 settembre 1999 (RG. 433/98); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 2 ot- tobre 2002 dal relatore consigliere dott. Michele Lo Piano;
udito l'avv. Antonio Cauti delegato dall'avv. Pasquale De Siati); udito il P.M., nella persona del sost. proc. gen. dott. Marco Pivetti. che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Svolgimento del processo OL LL convenne in giudizio, davanti al Gindice di pace di AN, OL GI e AM NN IA. Espose che la propria autovettura era rimasta danneggiata a seguito di una crrata manovra effettuata da un camion condotto dal OL e di proprietà della AM. Chiese di essere risarcita per i danni riportati dal proprio vei- colo. I convenuti si costituirono in giudizio e chiesero di essere au- torizzati a chiamare in causa la S.A.R.P. Assicurazioni S.p.A., posta in liquidazione, con la quale il camion era assicurato per la respon- sabilità civile e la R.A.S. Assicurazioni S.p.A., quale impresa doci. gnata. Dei chiamati si costitui soltanto la S.A.R.P. in liquidazione, che, oltre ad eccepire la improponibilità della domanda, ne dedusse 2 l'infondatezza poiché il sinistro cra avvenuto in area privata e quindi non era operante, in relazione ad esso, la legge 24 dicembre 1969 n. 990. 11 Giudice di pace accolse la domanda proposta dalla OL nei confronti del OL e della AM, mentre respinse domanda da costoro proposta nci confronti dei chiamati in causa, per il rilievo che l'incidente era avvenuto in un'area privata non aperta al pubblico transito e non era operante quindi la legge n. 990 del 1969; condanno i convenuti alla rifusione delle spese in favore della Moli- nari e della S.A.R.P. Assicurazioni S.p.A. in liquidazione. Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso Gio- vagnoli GI e AM NN IA. Ha resistito con controricorso OL LL, mentre gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede. Motivi della decisione Con il controricorso si eccepisce la inammissibilità del ricorso sotto duc distinti profili. Sotto un primo profilo si eccepisce la inammissibilità del ri- corso in quanto, vertendosi in ipotesi di decisione equitava pro- nunciata ai sensi dell'art. 113, comma secondo, c.p.c., secondo l'attuale formulazione, ne consegue l'insindacabilità del giudizio equitativo del Giudice di pace pur quando risulti applicata una norma di diritto, previa implicita od esplicita dichiarazione della sua corrispondenza a regole di equità. La Corte osserva che l'eccezione della controricorrente attica al merito del ricorso, poiché investe il limite del controllo di legit- timità sulle sentenze del giudice di pace emesse nelle cause di valore inferiore a £ 2.000.000 e pertanto di essa sarà tenuto conto in occa- sione dell'esame delle censure svolte con il detto ricorso. Sotto un secondo profilo si deduce che i ricorrenti hanno vie- lato l'art. 366 n. 3 c.p.c. (secondo cui «ll ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità l'esposizione sommaria dei fatti della conusa»); si afferma che i ricorrenti hanno omesso di riportare nella narrativa del ricorso di avere proposto istanza, ai sensi dell'art. 373 c.p.c., per la sospensione della sentenza impugnata, precludendo alla Corte di Cassazione «la conoscenza di un elemento di valutazione della fattispecie processuale utile sia ai fini del giudizio sia in ordi- ne alla regolazione delle spese relative al suddetto procedimento ex u art. 373 cp.c. da liquidarsi nella presente sede contestualmente n alle spese del giudizio di legittimità», Si osserva, da parte di questo collegio, che è corretta l'affer- mazione secondo cui spetta alla Corte di Cassazione liquidare le spe- se del procedimento ex art. 373 c.p.c., insieme con quelle del giudi- zio di legittimità (v. Sez. 1, sent. n. 7520 del 04-06-2001, Rubina c Lombardi rv 547226). Ciò tuttavia non comporta necessariamente che dell'avvenuto svolgimento del procedimento di sospensione ex art. 373 c.p.c. deb- ba essere fatta menzione nel ricorso, se non altro in base alla consi- derazione che la introduzione del procedimento di sospensione o fa sua conclusione può avvenire anche successivamente alla proposi- 4 zione del ricorso medesimo. Il che è avvenuto nella specie, atteso che il ricorso per cassa- zione (redatto il 7 dicembre 1999) è stato notificato tra il 7 ed il 9 di- cembre 1999, mentre l'ordinanza del Giudice di pace, con la quale si é provveduto in ordine alla istanza di sospensione è stata cmossa o depositata il 15 dicembre 1999, e quindi in data successiva alla pro- posizione ad alla notifica del ricorso. Con il primo motivo del ricorso si denuncia: Violazione, erro- nea falsa applicazione degli artt. 1 e 18 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, dell'art. 2 del d.P.R. 24 novembre 1970 n. 973, del- l'art. 2043 c.c. Si deduce che, nel caso di specie, in base alla giurisprudenza di legittimità, doveva essere ritenuta applicabile la legge n. 990 del nu 1969, atteso che l'area nella quale era avvenuto l'incidente, sebbene di proprietà privata, era aperta alla circolazione pubblica. La censura non può trovare accoglimento. Deve osservarsi che, non eccedendo il valore della controver- sia i due milioni di lire, il giudice di pace ha necessariamente deciso secondo equità (quand'anche abbia fatto riferimento a norme di dirit- to, posto che in tal caso deve ritenersi che egli abbia implicitamente considerato la regola di diritto conforme all'equità) a norma dell'art. 113, secondo comma, c.p.e., nel testo risultante dalle modifiche ap- portate dall'art. 21, 1. 21 novembre 1991, n. 374. Si tratta di equità sostitutiva» della regola di diritto, in linea con la valutazione più h- bera, più elastica e più semplice che si richiede nelle controversie di S minor valore (come del resto accade nel caso, previsto dall'art. 114 c.p.c., in cui le parti abbiano concordemente domandato, in materia di diritti disponibili, una decisione diversa da quella secundom jes). Secondo l'orientamento ormai consolidato di questa corte (a seguito di Cass., sez. um., n. 716/99), unico limite del giudizio di cquità è costituito, per quanto concerne il diritto sostanziale, dal do- vere del giudice di pace di conformarsi alle norme costituzionali e del diritto comunitario, in quanto di rango superiore alla legge ordi- naria. Pertanto la sentenza equitativa del giudice di pace può essere impugnata con ricorso per cassazione per violazione di legge so- stanziale, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., soltanto per far valere il superamento di questo limite. Al di là di siffatta ipotesi, l'ammissi- им bilità del ricorso per violazione di legge è concettualinente preclusa dalla non configurabilità - a proposito del giudizio equitativo - della violazione di una regola (posta dalla legge) che presuppone invece un giudizio secondo diritto. Nella specie è dedotta la violazione di norme di legge ordina- ria e non è neppure prospettato che la motivazione sia meramente apparente ovvero insanabilmente e radicalmente contradditoria sul punto. Il primo motivo dunque non può essere accolto. Con il secondo motivo si denuncia: Contraddittoria motiva- zione. Si deduce testualmente: Pur non trattandosi di area privato, 6 la polizza della signora AM prevede la copertura dei sinishi occorsi anche in aree private. Quand'anche questo dovesse essere considerato del tutto irrilevante in ordine alla possibilità di porta attrice di procedere solo nei confronti di conducente-proprietario, quand'anche avesse implicazioni in presenza di una Compagnia assicuratrice posta in liquidazione coatta amministrativa, non può avere rilevanza nel rapporto cliente-compagnia, per cui la condan- na dei convenuti nei confronti della chiamata in causa S.A.R.P. ap- pare in ogni caso - aberrante. - Invero nella sentenza viene riconosciuto che in caso di clauso- la assicurativa, come quella ricorrente nella specie, che prevede la copertura assicurativa anche se il sinistro è avvenuto in area privată, Cull la garanzia, se non è operativa nei confronti del danneggiato, lo è pe- rò nei confronti tra assicurato e assicuratore. La censura sembra investire il capo della sentenza impugnata che ha condannato i ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di merito in favore della S.A.R.P. Assicurazioni in l.c.a. In quanto tale la censura non può trovare accoglimento atteso che il Giudice di pace non ha violato la norma processuale (art. 91. primo comuna, c.p.c.) secondo cui le spese dei procedimento sono poste a carico della parte soccombente. Nel ricorso vengono svolte altre considerazioni in un capitolet to intitolato: Un'ultima considerazione. In esso testualmente si legge: triste, oltre che deprimerte, dovere intrattenere la Suprema Corte su una fuccenda del genere. 7 Gli è però che nella fattispecie l'equità è degenerata in the grOTO- sissima iniquità. Un danno, forse anche sovraquantificato dall'et- trice, di meno di £ 2.000.000 diventa per i convenuti soccomberi un esborso di decine di milioni (anche perché si è ritenuto di dovere notificare la sentenza immediatamente corredata di precetto. Il Giudice di puce di AN ha ritenuto (summa iniuria, niente jus solo summa iniuria) di calcare la mano, anche nelle spese, contro i due «colpevoli»: colpevole l'uno di avere fano una manovra millı- metricamente errata in un'area molto trafficata, colpevole l'altra di avere pagato un premio ad una Compagnia finita in liquidazione coutta amministrativa. Quando, invece, anche con un murina di buon senso che nella funzione di Giudice di puce non guasta, preso atto in modo non peregrino delle situazioni di fuito, conscio del- l'ampia copertura assicurativa e del rapporto assicurato- assicuratore, avrebbe potuto stimolare una utile conciliazione. La Corte in relazione a quanto sopra esposto si limita a rileva- re che le considerazioni svolte dai ricorrenti non sono idonee ad cs- sere inquadrate in alcuna delle censure che sono ammesse contro le sentenze equitative del Giudice di pace, secondo il costante orienta- mento giurisprudenziale, successivo alla ricordata sentenza delle se- zioni unite di questa stessa Corte. Non deve emettersi alcun provvedimento sulle spese in ordine al rapporto processuale intercorso con le parti intimate che non len- no svolto attività difensiva in questa sede. Ricorrono giusti motivi per dichiarare compensate le spese del processo di Cassazione e del procedimento ex art. 373 c.p.c. fro OL GI e AM NN IA, da un lato, e OL LL, dall'altro.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, sezione terza civile, rigetta il ricorso e di- chiara compensate tra OL GI e AM NN IA, da un lato, e OL LL, dall'altro, le spese del processo di Cassazione e del procedimento ex art. 373 c.p.c.. Cosi deciso, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di Cassazione, il giorno 2 ottobre 2002. Il Presidente Vittorio Даша Il Consigliere est. Сигороно IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA EN B ista Oggi .... -5 MAR. 2009 IL CANCELLIERE CT Innocenzo Battista ESENTE DA REGISTRAZIONE & BOLLO ARTT. 46 E 39 L. 21-11-1991, N.374 (IST.NE GIUDICE DI PACE)