Cass. civ., sez. I, sentenza 04/06/2001, n. 7520
CASS
Sentenza 4 giugno 2001

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L'ordinanza emessa, ex art. 373 cod. proc. civ., nel procedimento di sospensione dell'esecuzione della sentenza di appello non può essere legittimamente inquadrata tra i provvedimenti che devono contenere la liquidazione delle spese, trattandosi di una pronuncia soltanto provvisoria, la cui efficacia è condizionata all'esito del giudizio di cassazione, e di fronte alla quale non esiste una parte definitivamente soccombente: spetta, pertanto, alla Corte di cassazione liquidare le spese di detto procedimento, insieme con quelle del giudizio di legittimità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 04/06/2001, n. 7520
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7520
    Data del deposito : 4 giugno 2001

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