Sentenza 4 giugno 2001
Massime • 1
L'ordinanza emessa, ex art. 373 cod. proc. civ., nel procedimento di sospensione dell'esecuzione della sentenza di appello non può essere legittimamente inquadrata tra i provvedimenti che devono contenere la liquidazione delle spese, trattandosi di una pronuncia soltanto provvisoria, la cui efficacia è condizionata all'esito del giudizio di cassazione, e di fronte alla quale non esiste una parte definitivamente soccombente: spetta, pertanto, alla Corte di cassazione liquidare le spese di detto procedimento, insieme con quelle del giudizio di legittimità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 04/06/2001, n. 7520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7520 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORRADO CARNEVALE - Presidente -
Dott. GIOVANNI LOSAVIO - Consigliere -
Dott. WALTER CELENTANO - Consigliere -
Dott. LAURA MILANI - rel. Consigliere -
Dott. SALVATORE SALVAGO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RU OC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ODERISI DA GUBBIO 18, presso l'avvocato RU G., rappresentato e difeso dall'avvocato ROTTOLA ALESSANDRO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
RD ZO, DE ON LE, IE EN;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^. 12912/99 proposto da:
IE EN, DE ON LE, RD ZO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DI MONTEVERDE 6, presso l'avvocato LEONI P., rappresentati e difesi dall'avvocato PASCALE ZO, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
RU OC;
- intimato -
avverso il provvedimento del Tribunale di POTENZA, depositato il 28/03/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/02/2001 dal Consigliere Dott. Laura MILANI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Rottola, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza 19.3.1999 il presidente del tribunale di Potenza liquidava, ex art. 814 c.p.c., il compenso dovuto agli arbitri in virtù del lodo pronunciato nella controversia tra RO RU e la s.a.s. Auletta.
Considerato il valore della controversia compreso nello scaglione tra L.
1.000.000.000 e L. 5.000.000.000, e ritenuta, per la complessità e rilevanza delle questioni trattate, l'applicabilità del massimo della tariffa, ma non dell'aumento fino al doppio, il presidente del tribunale di Potenza determinava in complessive L. 352.000.000 il compenso dovuto agli arbitri avv.ti Vincenzo Lombardi, Raffaele De Bonis e Lorenzo Ciliento, ed in complessive L. 12.150.000 le spese della procedura arbitrale, ponendone il pagamento a carico solidale delle parti RO RU e s.a.s. Auletta.
Avverso tale ordinanza, notificata in data 8.4.1999, RU RO ha proposto ricorso, notificato in data 12 maggio 1999. Hanno resistito con controricorso gli arbitri, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso principale per tardività e proponendo a loro volta ricorso incidentale. Il ricorrente principale ha presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, il ricorso principale e l'incidentale devono essere riuniti, ex art. 335 c.p.c. Quanto al ricorso principale, lo stesso risulta tempestivo, in quanto proposto nel termine di sessanta giorni dalla notifica del provvedimento impugnato, vertendosi nella specie in tema di ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. avverso ordinanza avente contenuto decisorio e carattere definitivo, non soggetta a particolari mezzi di impugnazione o a reclamo, e non essendo pertanto applicabile il termine di dieci giorni previsto dall'art. 739 c.p.c. per la diversa ipotesi del reclamo (v. Cass. 126/1995; S.U. 5615/1998). Ricorso principale.
1. Con il primo motivo il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 814, 2^ comma, c.p.c., deduce l'inapplicabilità del procedimento disciplinato dalla suddetta norma, vertendosi nella specie in tema di arbitrato irrituale, ed essendo tale procedura applicabile soltanto in materia di arbitrato rituale.
La censura è infondata.
È certamente esatto il rilievo dell'inapplicabilità all'arbitrato irrituale della procedura prevista dall'art. 814, 2^ comma, c.p.c., ma l'eccezione non è pertinente, poiché in questo caso si è in presenza di un arbitrato da qualificarsi indubbiamente rituale. Giova premettere in proposito che, dovendosi verificare il presupposto processuale della "potestas iudicandi" del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, questa Corte deve procedere all'esame diretto del contenuto della clausola compromissoria, essendo necessario accertare d'ufficio l'ammissibilità o meno dell'impugnazione (v. Cass. 8937/2000; 2733/2000; 833/1999;
6248/1998, ecc.).
Nella specie, la clausola compromissoria (art. 15 della scrittura 28.6.1995) è così formulata: "Le parti congiuntamente stabiliscono che eventuali controversie che dovessero riguardare l'interpretazione e l'esecuzione del presente contratto verranno risolte da un apposito collegio arbitrale composto da tre membri, dei quali due di nomina delle parti, il terzo con funzione di presidente sarà nominato di comune accordo dai primi due arbitri;
in caso di disaccordo, alla nomina del terzo arbitro con funzioni di presidente provvederà il presidente del tribunale di Potenza si richiesta di una delle parti. Gli arbitri giudicheranno con equità e senza formalità ed il giudizio sarà inappellabile".
Ad avviso del ricorrente, il riferimento all'assenza di formalità, all'equità, all'inappellabilità dimostrerebbe il carattere irrituale dell'arbitrato.
L'assunto non può essere condiviso.
In tema di arbitrato irrituale, non possono essere ritenuti elementi decisivi alla legittima configurabilità dell'istituto (onde escludere la sussistenza della diversa figura dell'arbitrato rituale) nè il conferimento agli arbitri della potestà di decidere secondo equità, ovvero in veste di amichevoli compositori (non essendo tale specificazione del criterio di definizione della controversia incompatibile con l'arbitrato rituale, nel quale ben possono gli arbitri essere investiti, ex art. 822 c.p.c., dell'esercizio di poteri equitativi), ne' la preventiva attribuzione alla pronuncia arbitrale del carattere dell'inappellabilità (carattere ipotizzabile anche con riferimento al lodo da arbitrato rituale, ex art. 829 c.p.c., con il solo effetto dell'esclusione della deducibilità
dell'"error in iudicando"), ne' la previsione di esonero degli arbitri da formalità di procedura (previsione non incompatibile con l'istituto dell'arbitrato rituale, giusta il disposto dell'art. 816 c.p.c.), dovendosi per converso valorizzare, ai fini di una corretta lettura della volontà delle parti, espressioni terminologiche congruenti con l'attività del "giudicare" e con il risultato di un "giudizio" in ordine ad una "controversia", caratterizzanti la previsione dell'arbitrato rituale (Cass. 833/1999 cit.). Ora, la clausola compromissoria in esame presenta gli elementi essenziali per l'individuazione dell'arbitrato rituale, come il riferimento alla "risoluzione" delle "controversie", che caratterizza la funzione del "giudice" super partes e non del mandatario incaricato dalle parti di ricercare un accordo negoziale, eventualmente di natura conciliativa o transattiva, e come le modalità stabilite per la nomina degli arbitri, che ricalcano - con il previsto ricorso all'autorità giudiziaria - quelle indicate dall'art. 810 c.p.c. D'altro lato - come s'è visto - non vale a smentire la natura rituale dell'arbitrato il riferimento all'equità, all'assenza di formalità di procedura e all'inappellabilità, che non contrastano con il "giudizio" arbitrale, essendo tutte caratteristiche espressamente previste nella normativa relativa all'arbitrato rituale.
Gli ulteriori motivi possono essere congiuntamente esaminati, attinendo tutti alla sostanza decisoria del provvedimento impugnato e presentando tutti elementi comuni di valutazione.
Con i successivi motivi, dunque, il ricorrente rispettivamente:
2^) deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e 15 c.p.c., contesta il valore della controversia, così come determinato dal presidente del tribunale di Potenza, e sostiene che tale valore deve ritenersi individuato in L. 400.000.000;
3^) deduce assoluto difetto di motivazione, o motivazione meramente apparente, in ordine alla ritenuta applicabilità dei massimi tariffari, contestando l'affermata notevole complessità ed importanza delle questioni trattate;
4^) deducendo "omessa e insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia", censura il provvedimento impugnato per avere determinato, senza alcun riscontro esplicativo, un compenso a favore degli arbitri di gran lunga superiore a quello dagli stessi arbitri liquidato in sede di emissione del lodo.
Per l'appropriato esame delle suddette censure occorre tener presenti, da un lato, il potere attribuito al presidente del tribunale adito ai sensi dell'art. 814, 2^ comma, c.p.c. e, d'altro lato, i limiti del ricorso ex art. 111 Cost. Sotto il primo profilo, il presidente del tribunale è dotato di ampi poteri discrezionali, non essendo vincolato ad alcun parametro normativo ed essendo libero di scegliere, secondo il suo prudente apprezzamento, i criteri equitativi di valutazione più adeguati all'oggetto ed al valore della controversia, nonché alla natura ed all'importanza dei compiti attribuiti agli arbitri, facendo eventualmente - ma non necessariamente - ricorso, quale utile termine di riferimento, alle tariffe di alcune categorie professionali (Cass. 6507/1997; 131/1999).
Sotto il secondo profilo, sono noti i limiti del ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., circoscritti alla "violazione di legge", da intendersi come legge regolatrice del rapporto sostanziale controverso o legge regolatrice del processo, alla quale la inosservanza del dovere di motivazione su questioni di fatto è riconducibile solo nei casi di assoluta carenza di motivazione o di motivazione apparente perché sviluppata con argomentazioni non idonee a rivelare la "ratio decidendi" o fra loro logicamente inconciliabili, restando esclusa ogni verifica della sufficienza e della razionalità delle motivazioni in rapporto alle risultanze probatorie (Cass. 6513/2000; 631/2000; 131/1999 cit.; 6507/1997 cit.).
Alla luce di questi principi, tutte le censure si palesano inammissibili.
Il valore della controversia è stato determinato dal presidente del tribunale previo esame del lodo arbitrale, come espressamente menzionato in motivazione: la diversa opinione manifestata dal ricorrente ha solo il valore di una contestazione di fatto, non censurabile in questa sede.
Ed invero, il presidente del tribunale, adito a norma dell'art. 814 c.p.c. per la liquidazione del compenso agli arbitri, ben può
procedere all'esame ed all'interpretazione della clausola compromissoria e del lodo arbitrale, se tale attività è volta ad individuare il limite della competenza degli arbitri al fine della determinazione del valore della controversia;
la suddetta interpretazione non è censurabile in sede di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. (v. Cass. 6937/2000). Il terzo ed il quarto motivo concernono l'entità concreta della liquidazione del compenso, con riferimento all'applicabilità dei massimi tariffari ed alla maggiorazione rispetto al compenso liquidato dagli stessi arbitri.
Appare evidente, con riferimento ai ricordati limiti del ricorso ex art. 111 Cost., l'incensurabilità in questa sede dell'apprezzamento del presidente del tribunale, espresso nell'esercizio del potere discrezionale attribuitogli per legge.
Ricorso incidentale.
Gli arbitri:
1) deducendo violazione della legge n. 1051/57, del d.m.
5.10.1994 n. 585, della deliberazione del consiglio nazionale forense del
29.9.1994 e dell'art. 115 c.p.c, nonché insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, lamentano che il presidente del tribunale di Potenza, avendo ritenuto la "notevole complessità ed importanza" delle questioni trattate, non abbia applicato il secondo comma dell'art. 4 della tariffa forense in materia stragiudiziale che, proprio per le questioni qualificate di notevole complessità ed importanza, stabilisce l'aumento degli onorari fino al doppio.
2) richiedono che il ricorrente venga condannato anche al pagamento delle spese del giudizio di reclamo, da lui proposto dinanzi allo stesso presidente del tribunale di Potenza e dal medesimo dichiarato improponibile, con rimessione della liquidazione delle spese a questa Corte.
Il primo motivo si rivela inammissibile, in quanto rivolto contro l'esercizio del potere discrezionale di cui - come dianzi rilevato - il presidente del tribunale è investito nel procedimento di liquidazione ex art. 814, 2^ comma, c.p.c. Nell'ambito di tale potere discrezionale, il giudice, non vincolato - come già precisato - ad alcun parametro normativo e libero di scegliere criteri equitativi di valutazione, ha ritenuto che la complessità e l'importanza della controversia comportassero - da un lato - l'applicazione dei massimi tariffari, ma non fossero - d'altro lato - tali da giustificare l'aumento degli onorari fino al doppio: e tale determinazione discrezionale non è sindacabile in questa sede. Il secondo motivo è inammissibile come censura, non essendo rivolto avverso il provvedimento impugnato, ma rappresenta una richiesta di liquidazione delle ulteriori spese relative al procedimento di sospensione dell'esecuzione ex art. 373 c.p.c., promosso dal RU con istanza dichiarata improponibile dal presidente del tribunale di Potenza.
La richiesta è fondata e va accolta, poiché il provvedimento pronunciato sull'istanza di sospensione dell'esecuzione, di carattere formalmente e sostanzialmente ordinatorio, non può contenere la liquidazione delle spese, che va effettuata dalla Corte di cassazione in sede di liquidazione delle spese del processo dinanzi alla stessa instaurato con il ricorso (Cass. 3780/1987).
P.Q.M.
La Corte Riunisce i ricorsi e li rigetta.
Condanna il ricorrente al pagamento, a favore dei resistenti, delle spese della presente fase del giudizio, che liquida in complessive L. 6.365.000, di cui L.
6.000.000 per onorari, nonché al pagamento delle spese del giudizio incidentale di sospensione, che liquida in complessive L. 1.500.000.
Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2001