Sentenza 29 maggio 2002
Massime • 1
In tema di detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici, la detenzione di una scheda contraffatta (pic card) per la decrittazione delle trasmissioni a pagamento (pay-tv) configura il reato di cui all'art. 615 quater cod. pen., ma non rientra nella previsione di cui all'art. 171 octies della Legge n. 248 del 2000 che invece concerne la tutela del diritto di autore, con la conseguenza che tra le due previsioni non sussiste alcun rapporto di specialità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/05/2002, n. 24847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24847 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARRONE FRANCO - Presidente - del29/05/2002
1. Dott. CASINI CARLO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. NICASTRO FRANCESCO - Consigliere - N. 1509
3. Dott. MARINI PIER FRANCESCO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. SICA GIUSEPPE - Consigliere - N. 001081/2002
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) MM EN N. IL 14/07/1980
2) MM MA OS N. IL 06/02/1944
avverso ORDINANZA del 19/09/2001 TRIB. LIBERTÀ di REGGIO CALABRIA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARINI PIER FRANCESCO
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dott. Vito Monetti, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza 19.9.2001, il Tribunale di Reggio Calabria ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di LI IC e LI RO avverso il decreto di convalida del sequestro probatorio emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palmi, avente ad oggetto una sciabola, una scheda per pay-tv contraffatta ed un contratto di abbonamento "D+". Con particolare riguardo alla detenzione della scheda (una c.d. pic card), il giudice collegiale ha ritenuto correttamente ipotizzata la violazione dell'art. 615 quater Cod. pen. (accesso abusivo a sistema informatico), negando rispetto a tale norma il rapporto di specialità dell'art. 171 octies della Legge 18.8.2000 n. 248, atteso che le due norme si differenzierebbero non soltanto per la distinta previsione di elementi specializzanti (l'art. 615 cod. pen. prevedendo condotte di abuso, e la legge n. 248 del 2000 prevedendo finalità fraudolente), ma anche per la diversità del bene giuridico tutelato e, cioè, nella prima ipotesi il c.d. domicilio informatico e, nel secondo caso, il diritto d'autore; nella fattispecie, dunque, non rileverebbe il sopravvenuto DLGS 15.11.2000 n. 373 che ha trasformato in illeciti amministrativi condotte disegnate dall'art. 171 octies.
Avverso l'ordinanza del Tribunale i LI propongono ricorso per cassazione, denunciando inosservanza degli artt. 15 e 2 comma 2 cod.pen., sul rilievo che il DLGS 15.11.2000 n. 373 avrebbe depenalizzato sia le condotte già punite con l'art. 615 quater cod.pen. sia quelle punite dall'art. 171 octies L. 248/2000, ivi compresa dunque quella di abusiva detenzione della c.d. pic card che, peraltro, quale dispositivo idoneo ad eludere i sistemi di protezione alle trasmissioni televisive criptate ed a consentire, quindi, l'accesso in forma intellegibile ad un servizio protetto senza l'autorizzazione del fornitore, sarebbe comunque idonea alla lesione del c.d. domicilio informatico, impedendo dunque il ritenuto concorso formale fra i reati;
dovrebbe trovare applicazione, pertanto, la normativa di depenalizzazione secondo il principio di successione delle leggi penali nel tempo.
I ricorsi sono infondati.
Occorre preliminarmente precisare che con l'articolo 4 della legge 23.12.1993 n. 547, il legislatore ha dettato un sistema completo di norme in tema di criminalità informatica, considerando i sistemi informatici e telematici alla stregua del domicilio;
ha, quindi, punito sia l'accesso abusivo a tali sistemi (art. 615 ter cod.pen.), sia la detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso agli stessi (art. 615 quater cod.pen.) sia infine la diffusione di programmi aventi per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico, con riferimento ai dati o ai programmi in essi contenuti o ad essi pertinenti o l'interruzione o l'alterazione del suo funzionamento (art. 615 quinquies). L'art. 615 quater, dunque, reprime una serie di condotte prodromiche alla possibile realizzazione del delitto di abusivo accesso in un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, come è reso evidente dalla collocazione sistematica della norma nella sezione concernente i delitti contro l'inviolabilità del domicilio e, poiché la c.d. pic card è mezzo idoneo all'accesso ad un tale sistema protetto, perché "naturalmente strumentale" alla decrittazione attraverso la decodifica dei segnali trasmessi per via telematica, la sua abusiva detenzione a tanto finalizzata, è potenzialmente lesiva dell'inviolabilità dello speciale domicilio caratterizzato da un sistema protetto di comunicazioni ed informazioni riservate.
L'art. 171 octies introdotta dall'art.17 Legge 248/2000, viceversa, è norma integrativa della tutela del diritto di autore, adeguatrice, al passo con la tecnologia, degli strumenti di contrasto dei fenomeni di c.d. pirateria, come reso evidente, dall'inserimento della norma nel corpus della legge fondamentale in materia (Legge 22.4.1941 n.163), intendendo esteso il diritto d'autore a chi produce e trasmette programmi criptati;
essa ha inteso, più specificamente, tutelare le emittenti di trasmissioni televisive ad accesso condizionato, anticipatamente rispetto al fatto di concreta captazione e, eventualmente, di ulteriore utilizzazione delle immagini. Le due norme, pertanto, non si sovrappongono, ne' peraltro si differenziano per la sola diversità del bene giuridicamente tutelato, perché diverse sono anche le condotte illecite disegnate;
l'art. 615 quater cod.pen. infatti, sanziona il fatto, commesso al fine di procurare a sè o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, dell'abusiva acquisizione dei mezzi necessari per accedere al sistema informatico altrui ovvero quello di procurare ad altri tali mezzi, o, comunque, le informazioni utili ad eludere le barriere protettive, mentre, invece, l'art. 171 octies della L. 248/2000 descrive fatti tutti identicamente caratterizzati dal dato di aggressione a fini fraudolenti del diritto dell'emittente la trasmissione criptata, vero e proprio diritto d'autore. Non è fondato, infine, il richiamo dei ricorrenti alla sopravvenuta depenalizzazione di cui all'art. 6 DLGS 15.11.2000 n. 373. Il decreto, invero, è stato emanato in attuazione della direttiva 98/84 CE sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato: tale direttiva risulta espressamente dettata dalla necessità di adeguare, fra tutti gli Stati membri, le misure di tutela contro i dispositivi illeciti che forniscono l'accesso non autorizzato a servizi protetti, con la dichiarata finalità - come è detto in premessa - di più efficace difesa dei prestatori di servizi "contro i dispositivi illeciti che consentono l'accesso senza pagamento del servizio" e che vengono immessi sul mercato, "ai fini di un profitto economico diretto o indiretto". Il decreto, perfettamente uniformandosi alla previsione della direttiva, ha previsto, all'art. 4, una serie di attività illecite, assoggettandole poi a semplice sanzione amministrativa (art. 6), estrinsecantisi in una tipologia di condotte di utilizzo dei dispositivi illeciti - per essi intesi "l'apparecchiatura o il programma per elaboratori elettronici concepiti o adattati al fine di rendere possibile l'accesso ad un servizio protetto in forma intellegibile senza l'autorizzazione del fornitore del servizio"(art. 1 lett. g) - caratterizzate dalla comune finalità commerciale (ipotesi lett. a e b dell'art. 4), ovvero nell'impiego di comunicazioni commerciali per promuovere tali dispositivi. La normativa, pertanto, diretta a contrastare il fenomeno dell'accesso al servizio protetto mediante dispositivi decodificatori "senza l'autorizzazione del fornitore del servizio", disciplina specifiche e distinte fattispecie di sfruttamento e pirateria che si collocano su un piano diverso da quello dell'intrusione nel domicilio virtuale del titolare del diritto d'autore, mantenuta nell'area della rilevanza penale.
Legittimamente, dunque, è stato disposto il sequestro probatorio anche della scheda (o pic card) contraffatta, risultando astrattamente configurabile il reato ipotizzato ed allo stesso riferibile la cosa sequestrata, quale necessaria all'accertamento del fatto.
I ricorsi, pertanto, debbono essere rigettati, conseguendone a carico dei ricorrenti la condanna in solido del pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte, rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 29 maggio 2002.
Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2002