Sentenza 21 settembre 2017
Massime • 1
La mancata concessione ad un testimone della facoltà di astensione dal rendere dichiarazioni ex art. 199 cod. proc. pen., per la ritenuta assenza del presupposto della convivenza "more uxorio" con l'imputato, si basa su un giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità, se congruamente e logicamente motivato.
Commentario • 1
- 1. Le Sezioni unite sull’estensione dell’art. 384 c.p. al convivente more uxorio. Alcune note critiche.Ersi Bozheku · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 20 luglio 2021
Nota a Cass. pen., Sez. un., 16 marzo 2021 (ud. 26 novembre 2020), n. 10381 Presidente Cassano, Relatore Fidelbo Abstract La Corte di legittimità, a Sezioni unite, si è pronunciata positivamente in ordine alla possibilità di estendere le maglie dell'art. 384 co. 1 c.p. ai conviventi more uxorio, soggetti non espressamente inclusi nella norma, né nell'art. 307 c.p., implicitamente richiamato dalla prima; lo ha fatto con motivazioni particolarmente innovative nella elaborazione giurisprudenziale. Il commento analizza la tenuta dell'impianto motivazionale alla luce del dibattito giurisprudenziale e dottrinale sviluppatosi sul tema nel corso degli anni, e ne verifica la rispondenza alle …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/09/2017, n. 51115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51115 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2017 |
Testo completo
5 1 115-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 21/09/2017 GERARDO SABEONE -Presidente Sent. n. sez. 1084/2017 ROSSELLA CATENA Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE ALFREDO GUARDIANO - N.26441/2017 LUCA PISTORELLI GIUSEPPE RICCARDI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: W BA AH nato il [...] avverso l'ordinanza del 20/04/2017 del TRIB. LIBERTA' di BOLOGNA sentita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;
lette/sentite le conclusioni del PG CIRO ANGELILLIS Il Proc. Gen. conclude per il rigetto Udito il difensore FATTO E DIRITTO 1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe il tribunale del riesame di Bologna, in qualità di giudice del rinvio, confermava l'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il suddetto tribunale aveva disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di BA ED, imputato del reato di cui agli artt. 110, 575, 577, n. 4 in relazione all'art. 61, n. 1, c.p., commesso, secondo l'ipotesi accusatoria, in concorso con UE Imed, in danno di YL AR.
2. Avverso l'ordinanza del tribunale di Bologna, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per Cassazione BA ED, a mezzo del suo difensore di fiducia, lamentando: 1) violazione di legge, in ordine all'art. 309, co. 5, c.p.p., con conseguente sopravvenuta inefficacia della misura cautelare, ex art. 309, co. 10, c.p.p., in quanto il tribunale del riesame ha violato l'obbligo previsto dalla menzionata disposizione normativa di formulare richiesta di trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria procedente, obbligo che, ad avviso del ricorrente, non sarebbe venuto meno per il sol fatto che la nuova udienza innanzi al tribunale del riesame è stata fissata a seguito di annullamento con rinvio di precedente ordinanza dello stesso tribunale, disposto dalla Corte di Cassazione. Il ricorrente si duole, in definitiva, del fatto che la decisione oggetto di ricorso è stata assunta sulla base dei soli atti precedentemente acquisiti e valutati, in relazione ad un'ordinanza successivamente annullata, senza tenere conto, dunque, delle ulteriori sopravvenienze investigative, costituenti oggetto sia dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, sia soprattutto della richiesta di rinvio a giudizio, nel frattempo intervenuta: a detta del ricorrente, infatti, ai fini dell'osservanza del disposto dell'art. 309, co. 5, c.p.p., tali atti avrebbero dovuto necessariamente formare il contenuto del fascicolo utilizzato e valutato dal tribunale del riesame;
2) violazione di legge, in relazione all'art. 199, c.p., in quanto il tribunale del riesame ha erroneamente fondato la sua decisione sulle dichiarazioni rese da LI AL, che non potevano essere utilizzate, posto che quest'ultima, in quanto fidanzata e convivente more uxorio dell'imputato, prima di rendere le sommarie informazioni avrebbe dovuto essere avvertita ex art. 199, c.p.p., della facoltà di astenersi dal deporre, per cui il mancato assolvimento di tale onere ha determinato l'inutilizzabilità delle dichiarazioni dalla stessa rese;
3) violazione di legge, in relazione agli artt. 41, ultimo comma, e 43, c.p., in quanto il tribunale del riesame ha omesso di prendere in considerazione una ricostruzione dei fatti di causa idonea a qualificare l'elemento soggettivo in termini di colpa e non di dolo. Partendo dalla premessa secondo cui il contesto ambientale, pur equivoco, non possiede alcun valore dimostrativo autonomo, in assenza della dimostrazione di una comune volizione delle due persone imputate, il ricorrente ritiene potersi accedere alla ricostruzione per cui quest'ultimo, consegnando all'autore materiale il coltello dell'aggressione, avrebbe potuto prevedere un utilizzo dell'arma per scopi illeciti, ma che essa in realtà fu consegnata proprio in assenza di una lucida ed esplicita previsione, integrando così la vicenda in esame gli estremi del concorso colposo in delitto doloso altrui, in assenza di ipotesi di compartecipazione rilevanti ex artt. 110 e 116 c.p., ma in presenza di concorso di cause indipendenti ex art. 41, ultimo comma, c.p., dovendo quindi l'imputato rispondere di omicidio colposo e non doloso.
3. Il ricorso va rigettato, essendo sorretto da motivi infondati.
4. Ed invero, con particolare riferimento al primo motivo di ricorso, la tesi difensiva non può trovare accoglimento. Come affermato, infatti, dalla Suprema Corte in un recente e condivisibile arresto, in tema di impugnazioni avverso provvedimenti applicativi di misure cautelari personali, ai fini della decorrenza del termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti entro il quale, ai sensi dell'art. 311, comma quinto bis, c.p.p., il giudice del rinvio è tenuto a decidere, nel caso in cui, come quello in esame, sia stata annullata con rinvio, su ricorso dell'imputato, un'ordinanza che ha disposto o confermato la misura coercitiva ai sensi dell'art. 309, co. 9, c.p.p., non è 2 sufficiente la mera ricezione della sentenza rescindente, ma occorre anche la ricezione degli atti presentati a norma dell'art. 291, co. 1, c.p.p., nonché di tutti gli elementi sopravvenuti in favore della persona sottoposta alle indagini (cfr. Cass., sez. VI, 1.3.2017, n. 27093, rv. 270410). Orbene, prescindendo dal rilevare che la disciplina specificamente prevista dall'art. 311, co. 5 bis, c.p.p., per il caso di annullamento con rinvio su ricorso dell'imputato, di un'ordinanza che ha disposto o confermato la misura coercitiva ai sensi dell'art. 309, co. 9, c.p.p., contempla come unico caso di inefficacia sopravvenuta della misura coercitiva il mancato intervento della decisione о del deposito dell'ordinanza entro i termini prescritti (rispettivamente, dieci giorni dalla ricezione degli atti e trenta giorni dalla decisione), sicché appare perlomeno dubbio che, in presenza di una disciplina specifica, debba trovare applicazione il disposto dell'art. 309, co. 10, c.p.p., nella parte in cui prevede la perdita di efficacia dell'ordinanza che dispone la misura ся coercitiva nel caso, tra l'altro, in cui la trasmissione degli atti allo stesso tribunale del riesame non avvenga nel termine previsto dall'art. 309, co. 5, dello stesso articolo, quel che rileva è che (come ribadito dalla sentenza in precedenza citata) la violazione di tale ultima disposizione normativa presuppone sempre che la mancata trasmissione riguardi "elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini" (ovvero gli atti presentati a norma dell'art. 291, co. 1, c.p.p., che, nel caso in esame, risultano ovviamente già trasmessi in occasione del primo giudizio espresso dal tribunale del riesame con l'ordinanza successivamente annullata dalla Corte di Cassazione). Orbene il difensore del ricorrente non indica quali sarebbero stati gli atti che costituiscono elementi sopravvenuti a favore del BA, ritenendo, erroneamente, per le ragioni espresse, che, nell'ipotesi di annullamento con rinvio, l'obbligo di trasmissione degli atti debba essere adempiuto con riferimento a tutti gli atti sopravvenuti, quale che ne sia il contenuto, proponendo, dunque, una tesi che non trova riscontro in alcuna previsione normativa. 3 D'altro lato lo stesso tribunale del riesame ha sottolineato, senza essere contraddetto dal ricorrente al riguardo, come gli elementi consacrati negli atti processuali sopravvenuti, indicati dalla difesa dell'imputato nei motivi di riesame depositati in udienza contengono elementi non favorevoli, ma sfavorevoli al BA 5. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso, in quanto il tribunale del riesame, con esaustiva motivazione, ha spiegato per quale ragione, quando venne sentita in sede di sommarie informazioni testimoniali, l'NI non poteva considerarsi convivente del BA, per cui la stessa non era destinataria dell'avviso della facoltà di astenersi dal rendere dichiarazioni, ai sensi dell'art. 199, c.p.p. Il giudice dell'impugnazione cautelare, infatti, ha evidenziato come l'NI, pur essendo solita dormire nell'abitazione eletta dal ricorrente a propria dimora, aveva mantenuto la sua residenza presso l'abitazione as che condivideva con un'altra ragazza, dove si recava di giorno, come dimostrato dalla circostanza che il giorno successivo al verificarsi dell'omicidio la stessa NI, dopo avere dormito nella casa del BA, alle quattro del mattino si era portata presso la propria abitazione per farsi una doccia, per poi recarsi al lavoro. Orbene la decisione del tribunale del riesame sul punto è del tutto condivisibile, perché sorretta da un logico argomentare, difettando la dimostrazione dell'esistenza di una vera e propria convivenza, ovvero di una coabitazione caratterizzata da un legame affettivo e da una stabile organizzazione comune, protratta per un periodo di tempo apprezzabile tra l'NI ed il BA, che erano legati sentimentalmente da appena un mese, come dichiarato dalla ragazza (cfr. Cass., sez. II, 15.1.2015, n. 14071, rv. 263295; Cass., sez. II, 26.9.1995, n. 4316, rv. 204758). Del resto, come affermato in un condivisibile arresto della Suprema Corte, l'accertamento di una situazione di famiglia di fatto e perciò di convivenza "more uxorio", ai fini di riconoscere ad un soggetto non coniuge dell'imputato la facoltà di astenersi dal deporre ed il diritto di essere avvisato di tale facoltà, si risolve in una questione di fatto, 4 sottratta al sindacato di legittimità se motivata, come nel caso in esame, secondo logici criteri (cfr. Cass., sez. I, 13/06/2016, n. 36608). Il motivo di ricorso, peraltro, risulta afflitto da un altro vizio che lo rende, a ben vedere, inammissibile per aspecificità, non avendo il ricorrente illustrato l'incidenza dell'eventuale eliminazione delle dichiarazioni dell'NI ai fini della cd. "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze (nel caso in esame rappresentate dalle dichiarazioni di KE YE, HE JI e del coimputato UE) siano sufficienti a giustificare l'identico convincimento (cfr., ex plurimis, Cass., sez. II, 18.11.2016, n. 7986, rv. 269218).
6. Anche l'ultimo motivo di ricorso non può essere accolto: esso si fonda su di una revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, non ammissibile in sede di legittimità, trattandosi di со apprezzamenti di merito rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice che ha applicato la misura e del tribunale del riesame (cfr., ex plurimis, Cass., sez. IV, 3.2.2011, n. 14726). D'altro canto il tribunale del riesame ha specificamente indicato le ragioni per cui il ricorrente deve considerarsi concorrente nel reato di omicidio materialmente commesso dal coimputato, avendo egli consegnato a quest'ultimo l'arma bianca con cui il delitto è stato commesso, nella consapevolezza, quanto meno sotto il profilo del dolo eventuale, desunta con evidente coerenza logica da una serie di indici fattuali analizzati in motivazione ("visione evidente dello stato di agitazione del complice;
pregressa lite tra quest'ultimo e altri, di cui era consapevole;
richiesta e consegna di un'arma per affrontare i nemici;
pacifica accettazione da parte di BA dell'avvenuto accoltellamento), che avrebbe potuto essere utilizzata dal UE per uccidere i suoi avversari. La decisione del tribunale del riesame appare, pertanto, del tutto conforme all'approdo interpretativo cui è giunta la giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di concorso di persone nel reato, sussiste la responsabilità a titolo di concorso anomalo qualora l'evento ulteriore, benché prevedibile in quanto collegato da un nesso di pura eventualità rispetto al delitto base programmato, non sia stato dall'agente voluto neppure nella forma del dolo indiretto;
ricorre, invece, l'ipotesi del concorso ex art. 110, c.p., ove l'agente abbia effettivamente previsto l'evento o comunque accettato il rischio del suo verificarsi (cfr., ex plurimis, Cass., sez. I, 15/12/2015, n. 11595, rv. 266647). 7 . Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, ai sensi dell'art. 616, c.p.p.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, co. 1 ter, disp. att., c.p.p. Così deciso in Roma il 21.9.2017 Il Consigliere Estensore Il Presidente 09 NOV 2 ши 6