Sentenza 17 giugno 1999
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In tema di impugnazioni, poiché l'art 584 cod.proc.pen. dispone che il gravame proposto da una parte deve essere, senza ritardo, comunicato al P.M. e notificato alle parti private, e poiché trattasi di disposizione volta a garantire alla parte che non abbia proposto impugnazione la possibilità di avvalersi dell'altrui gravame per contrastare le pretese avanzate nei suoi confronti dall'impugnante principale, la mancata notificazione all'imputato della impugnazione del procuratore generale e dei relativi motivi gli impedisce di esercitare, a sua volta, il diritto di impugnazione ed impedisce inoltre la costituzione di un valido rapporto processuale. (Fattispecie in cui, avverso la sentenza di primo grado, che aveva assolto l'imputato, era stata proposta impugnazione dalla parte civile e dal PM, ma solo la prima era stata notificata all'imputato, che aveva, a sua volta, proposto appello incidentale. Con la pronuncia sopra riportata, la Corte ha chiarito che il giudice di secondo grado aveva erroneamente rigettato la eccezione proposta dall'imputato, sul presupposto che costui, con l'appello incidentale e con i motivi nuovi,si era di fatto difeso nei confronti di entrambi gli appellanti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/06/1999, n. 11017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11017 |
| Data del deposito : | 17 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Nicola MARVULLI Presidente del 17/6/1999
1. Dott. Lucio TOTH Consigliere SENTENZA
2. Dott. Nunzio CICCHETTI Consigliere N.1335
3. Dott. Giuseppe SICA Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Gennaro MARASCA Consigliere N.4509/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da: LE IO, nato 20\3\19146 a Roma. Avverso la sentenza in data 16\11\1998 della Corte di Appello di ROMA. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere GIUSEPPE SICA Udito per la parte civile, l'avv. Flammini Minuto Oreste Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto Procuratore Generale che ha concluso per l'annullamento.
Udito il difensore D. Del Rosso.
RITENUTO IN FATTO.
Con sentenza in data 23\5\1997, il Pretore di Roma, assolveva LE IO, dal reato di cui agli artt. 81 ccpv. e 595 C.P., perché il fatto non costituisce reato.
Il LE era stato tratto a giudizio su querela presentata da CA RA IO, giornalista del quotidiano "Il Tempo, che si era sentito diffamato a seguito della presentazione di un esposto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, contro l'avv. Filizzola.
Secondo il Pretore, il riferimento indiretto al CA era stato espresso in forma dubitativa e non conteneva elementi di natura diffamatoria, mentre il LE intendeva esercitare il suo legittimo diritto di critica.
Con riferimento ad un successivo esposto, il giudice riteneva trattarsi di valutazioni non contro il CA, ma contro tutta la vicenda, come si era sviluppata non nella realtà concreta, ma agli occhi del LE, tanto che era stato assolto dai reati di calunnia e diffamazione ai danni dell'avv. Filizzola.
Su appello della parte civile e del P.G., nonché, in via incidentale, dal difensore dell'imputato che chiedeva l'assoluzione con formula piena, la Corte di Appello di Roma, con la sentenza impugnata del 16\11\1998, dichiarava il LE responsabile del reato ascrittogli e, con le attenuanti generiche, lo condannava a lire 1.000.000 di multa. Spese. Danni da liquidarsi in separata sede. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato anche con riguardo agli interessi civili, nonché avverso le ordinanze dibattimentali e, in particolare, avverso quella del 16\11\1998.
Con il primo motivo, deduce violazione di legge e del principio del contraddittorio (art. 606, lett. c, cpp.) per errori di diritto in procedendo, per inosservanza della legge processuale e manifesta illogicità della ordinanza dibattimentale (art. 601, lett. e, cpp.), con riguardo agli artt. 584, 595.1 e 164 disp. att. disp. att., in relazione all'art. 178, lett. c) cpp.. Lamenta che, causalmente, pochi giorni prima dell'udienza aveva avuto notizia dell'appello proposto in data 30\9\1997 anche dal P.G. della Corte di Appello, mentre il 27\11\1997, gli era stato notificato il solo appello della P.C., per cui non erano ancora decorsi i termini per proporre appello incidentale ovvero per saltum, con conseguente violazione del principio del contraddittorio, trattandosi di impugnazioni autonome, mentre la Corte aveva sommariamente cumulativamente deciso. Essendo stata omessa la notifica ex art. 584 cpp., il giudice era tenuto a trasmettere gli atti alla cancelleria del giudice a quo, perché procedesse alla notificazione alì imputato. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge ed errori in iudicando, per inosservanza della legge penale (art. 606.1, lett. b. cpp.) in riferimento all'art. 595 cpp., per mancata assunzione di prove decisive (art. 606, lett. d) e per manifesta illogicità della motivazione (art. 606, lett. e cpp.). Precisava che la reputazione non poteva essere lesa dalla veridicità dei fatti storici, oggetto di ricorso, destinato a restare riservato e diretto ad un Consiglio dell'Ordine, per cui era errato il richiamo all'esercizio diretto di pubblica critica fatto dalla Corte di Appello.
La Corte avrebbe dovuto assumere tutti gli atti a prova della veridicità dei fatti storici e rifiutata dal Pretore al fine di valutare la ricorrenza della diversa formula assolutoria, il fatto non sussiste.
Con memoria ex art. 121, cpp. proponeva ulteriori motivi. Con il terzo, ribadiva la mancanza del contraddittorio e la necessità di restituire gli atti al giudice per la notifica dell'impugnazione del P.G..
Con il quarto motivo, chiedeva, oltre all'assoluzione perché il fatto non sussiste, l'applicazione dell'esimente di cui all'art 596.2 e 598 C.P., in quanto il Consiglio dell'Ordine è un organo della P.A. e le udienze disciplinari a carico di un iscritto, non sono pubbliche e i motivi dovevano rimanere riservati.
CONSIDERATO IN DIRITTO.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Con disposizione innovativa, rispetto al codice di rito abrogato, l'art. 584 cpp. dispone che l'atto di impugnazione (nella specie del P.G.) deve essere notificato alle altre parti private (nella specie, l'imputato), senza ritardo.
Trattasi di un adempimento che ha quale destinataria, come testualmente dispone la norma stessa e come riconosce la giurisprudenza, esclusivamente, la parte in senso stretto e non il suo difensore (Cass. 9/6/1995, Cuciniello). Trattasi di una disposizione volta a garantire alla parte, che non abbia proposto impugnazione, la possibilità di avvalersi del gravame incidentale, per contrastare così le pretese avanzate nei suoi confronti dall'impugnante principale, dando piena attuazione al principio di cui all'art. 2, n. 3 della legge delega, sulla partecipazione al giudizio delle parti pubblica e privata, su base paritaria. Nella fattispecie, in punto di fatto, risulta dagli atti che, avverso la sentenza del Pretore di Roma del 23\5\1997, con la quale l'imputato era stato assolto perché il fatto non costituisce reato dall'ipotesi delittuosa di cui agli art. 81, cpv. e 595 C.P., era stato proposto appello sia dalla parte civile (in data 2\7\1997), sia dal Procuratore Generale (in data 30\9\1997) e che solamente la prima impugnazione era stata notificata al LE, il quale, a mezzo del difensore aveva proposto appello incidentale.
All'udienza del 16\11\1998, poi, era stata eccepita la mancata notifica della impugnazione del P.G., eccezione rigettata sul presupposto che l'imputato, con l'appello incidentale e con i motivi nuovi si era difeso nei confronti di entrambi gli appellanti. Si osserva.
E evidente che, nel caso di specie, è stato disatteso l'obbligo di notificazione di cui all'art 584 cpp. e che l'assunto della Corte di merito, secondo il quale la notifica dell'impugnazione della parte civile era idonea a permettere all'imputato di difendersi anche avverso le pretese del P.G., è del tutto errata.
Infatti, non solo non esiste nel nostro ordinamento un siffatto principio del quale la Corte mostra di voler fare applicazione, riconoscendo effetto estensivo all'appello incidentale avverso l'impugnazione della parte civile, anche a quella del P.G., della quale l'imputato disconosceva la stessa esistenza (essendo stato proposto circa tre mesi dopo) e ancor più i relativi motivi (tanto che ne è imposta l'integrale notifica), che, tra l'altro, nemmeno coincidono ontologicamente.
Inoltre, il riconosciuto carattere autonomo di ogni impugnazione, sia principale che incidentale, comporta l'ulteriore considerazione che in presenza del contemporaneo appello della P.C. e del P.G., nel caso in cui quella avesse rinunciato all'impugnazione proposta ex art. 589.2 cpp., anche l'appello incidentale dell'imputato, ai sensi dell'art. 595.4 cpp. avrebbe perduto efficacia, mentre il dibattimento sarebbe proseguito e la decisione si sarebbe avuta solamente sui motivi proposti dal P.G., con evidente violazione del principio del contraddittorio.
In conclusione, la mancata notificazione dell'impugnazione del P.G. e dei relativi motivi, ha impedito al LE di esercitare efficacemente il diritto di impugnazione spettantegli, per contrastare in via incidentale le pretese avanzate nei suoi confronti e, nel contempo, ha impedito la costituzione di un valido rapporto processuale.
Pertanto la sentenza va annullata.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 17 giugno 1999.
Depositato in Cancelleria il 28 settembre 1999