Sentenza 9 novembre 2006
Massime • 1
Non è impugnabile in sede di legittimità, neppure sotto il profilo dell'abnormità, l'ordinanza con cui il gip a fronte della richiesta di archiviazione abbia disposto "de plano" la trasmissione degli atti al P.M. per la formulazione dell'imputazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/11/2006, n. 40768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40768 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 09/11/2006
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 1904
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - N. 26738/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OW RA;
avverso ordinanza del gip di Imperia in data 13.11.2004, che non accoglieva richiesta di archiviazione e disponeva la formulazione dell'imputazione nei suoi confronti;
letti gli atti;
udita la relazione del Cons. Dott. Adolfo Di Virginio;
lette le conclusioni del P.G., che ha chiesto il rigetto del ricorso. OSSERVA
Ricorre OW RA, a mezzo del proprio difensore, avverso ordinanza del g.i.p. del Tribunale di Imperia in data 13.11.2004, che rigettava - in procedimento penale nei suoi confronti per il reato di cui all'art. 368 c.p. - la richiesta di archiviazione e prescriveva la formulazione dell'imputazione. Deduce inosservanza degli artt. 409 e 127 c.p.p. perché l'ordinanza è stata adottata de plano, in violazione del diritto al contraddittorio. Il difensore ha depositato una memoria con la quale viene contestato il fondamento delle conclusioni del Procuratore Generale presso questa Corte, che ha richiesto il rigetto del ricorso.
Le deduzioni del ricorrente non possono ritenersi suscettibili di considerazione.
Come già ritenuto da questa Corte (Sez. 2^, 10.4.1995, Saraceno, in "Cass. Pen." 1997, n. 849), quando il g.i.p. non ritenga di accogliere la richiesta di archiviazione deve necessariamente essere fissata l'udienza camerale prevista dall'art. 409 c.p.p., comma 2 e gli atti non possono essere restituiti de plano al P.M. con richiesta di formulazione dell'imputazione. Ove tuttavia il g.i.p. adotti un provvedimento del genere, questo non è autonomamente ricorribile per Cassazione, in forza della tassatività dei mezzi di impugnazione;
e ciò neppure sotto il profilo dell'abnormità, poiché il provvedimento rientra nei poteri tipici del g.i.p. e non determina alcuna irrimediabile stasi processuale. Il codice di rito, invero, prevede la ricorribilità dell'ordinanza di archiviazione nei casi di nullità riconducibili all'art. 127 c.p.p., comma 5; ma non prevede alcuna possibilità di impugnazione avverso il provvedimento che l'archiviazione neghi. Ciò appare d'altronde del tutto logico, poiché il provvedimento lascia intatta la facoltà dell'interessato di dispiegare ogni difesa in sede di udienza preliminare e di opporsi in quella sede all'emissione del decreto che dispone il giudizio. L'interessato prospetta anche, pur senza farne oggetto di espresso motivo di gravame, la questione dell'omesso avviso di cui all'art.415 c.p.p.; ma anche tale omissione non può formare oggetto di ricorso immediato, dovendo essere dedotta in sede di udienza preliminare (ed eventualmente riproposta in dibattimento); e potendo formare oggetto di impugnazione unicamente insieme alla sentenza che la abbia disattesa.
Ciò posto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 (mille), determinata secondo equità, in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella udienza, il 9 novembre 2006. Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2006