Cass. pen., sez. I, sentenza 09/05/2006, n. 21836
CASS
Sentenza 9 maggio 2006

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Massime1

In materia di esecuzione della pena, le misure alternative alla detenzione in carcere (nella specie, l'affidamento in prova al servizio sociale), possono essere applicate, qualora ricorrano le condizioni stabilite dall'ordinamento penitenziario, anche allo straniero extracomunitario che sia presente irregolarmente nel territorio dello Stato e sia privo del permesso di soggiorno. Pertanto l'accertamento delle effettive probabilità di recupero sociale dello straniero condannato, anche se destinatario di espulsione amministrativa, deve essere compiuto in concreto, tenendo conto delle specifiche condizioni personali dello stesso e delle diverse opportunità trattamentali offerte da ciascun tipo di misura alternativa.

Commentario1

  • 1L'ordine di esecuzione della carcerazione con contestuale sospensione
    Redazione · https://www.diritto.it/ · 9 marzo 2020

    Di seguito la formula per disporre l'ordine di esecuzione per la carcerazione con contestuale decreto di sospensione. La presente formula per disporre l'ordine di carcerazione è tratta da “Nuovo formulario annotato dell'esecuzione penale” scritto da Valerio de Gioia, Paolo Emilio De Simone. La formula per l'ordine di esecuzione per la carcerazione con contestuale decreto di sospensione. N…………… R.G.E. Procura della Repubblica presso il Tribunale di …………… (ovvero) Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di …………… Ufficio Esecuzioni Penali (1) Il Pubblico ministero (ovvero) Il Procuratore Generale poiché è in esecuzione la sentenza n. ……………, emessa in data …………… dal…………… …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 09/05/2006, n. 21836
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21836
Data del deposito : 9 maggio 2006

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