Sentenza 6 luglio 2001
Massime • 1
Qualora sia intimato il pagamento di una somma di danaro in base ad un decreto ingiuntivo non opposto, la parte ha a disposizione il rimedio dell'opposizione a precetto e dell'opposizione tardiva al decreto; la scelta tra i due mezzi deve essere compiuta secondo la regola per cui, quando l'esecuzione è minacciata sulla base di un titolo di formazione giudiziale, debbono essere fatte valere mediante impugnazione le ragioni di nullità della decisione ovverosia i vizi in cui sia incorso il giudice nel procedere o nel giudicare, mentre debbono essere fatte valere con opposizione a precetto le ragioni che si traducono nella stessa mancanza del titolo esecutivo (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva accolto l'opposizione a precetto proposta da un condominio avverso decreto ingiuntivo emesso e notificato non in suo confronto bensì di persona che ne era stato amministratore ma la cui qualità non era stata indicata nel ricorso).
Commentari • 3
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 06/07/2001, n. 9205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9205 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO FIDUCCIA - Presidente -
Dott. PAOLO VITTORIA - rel. Consigliere -
Dott. LUIG FRANCESCO DI NANNI - Consigliere -
Dott. ITALO PURCARO - Consigliere -
Dott. ENNIO MALZONE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LL IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NOMENTANA 76, presso lo studio dell'avvocato SELVAGGI CARLO, che lo difende unitamente all'avvocato JUNGINGER GIORGIO M, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CONDOMINIO DI VIA MAGENTA 180 SESTO S GIOVANNI, in persona del suo Amministratore pro tempore P.I. AN OM, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GAVINANA presso lo studio dell'avvocato PECORA FRANCESCO, che lo difende unitamente all'avvocato GRECO ETTORE, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 10244/98 del Tribunale di MILANO, Sezione Sesta Civile, emessa il 9/4/1998, depositata il 24/09/98; R.G. 6888/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/04/01 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
udito l'Avvocato CARLO SELVAGGI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
CL LI, con atto di precetto notificato il 17.2.1996, intimava al Condominio di Sesto San Giovanni, via Magenta 180, in persona del suo amministratore, il rag. IU NO, di pagare la somma di L. 3.413.690, delle quali L.
1.487.500 come capitale ed il resto per interessi e spese.
Come titolo esecutivo indicava il decreto ingiuntivo, emesso il 25.10.1991 dal pretore di Milano, in confronto di IO TA, amministratore dello stesso Condominio, notificato il 20.11.1991, non seguito da opposizione.
2. - Il Condominio proponeva opposizione a precetto con la citazione a comparire davanti al giudice di pace di Milano, notificata il 26.2.1996.
Questi gli elementi di fatto e le ragioni di diritto dell'opposizione.
Il decreto d'ingiunzione era stato chiesto, emesso e notificato in confronto di IO TT, senza che ne fosse mai indicata la qualità di amministratore del Condominio, che egli aveva avuto in precedenza, ma non aveva più già alla data del ricorso. Dal testo del medesimo ricorso risultava d'altra parte che LI aveva redatto progetto per la trasformazione a gas di impianti termici centralizzati per conto di TT, amministratore di condomini, ma non che l'avesse fatto per il Condominio di via Magenta 180.
Doveva dunque ritenersi che il decreto fosse stato chiesto e pronunciato in confronto di TT e non del Condominio, che, in ogni caso, non era mai stato debitore di alcuna somma verso LI.
3. - Questi si costituiva in giudizio e chiedeva che l'opposizione fosse rigettata.
Svolgeva questi argomenti.
Il Condominio non avrebbe potuto proporre opposizione al precetto, avrebbe dovuto proporre opposizione al decreto, ma era oramai decaduto dal farlo, perché al precetto era anche seguito sulla sua base un atto di, pignoramento presso terzi.
Il Condominio, inoltre, era obbligato a pagare il corrispettivo dell'opera che TT, agendo come suo amministratore, aveva richiesto, come risultava dalla prova offerta.
4. - Il giudice di pace, con sentenza del 20.11.1996, accoglieva l'opposizione per le ragioni esposte dal Condominio, peraltro dopo aver rilevato che dell'inizio dell'esecuzione forzata non era stata data prova.
5. - La decisione è stata confermata dal tribunale con sentenza del 24.9.1998. Il tribunale ha ritenuto che, nel ricorso con cui aveva proposto la domanda d'ingiunzione, la parte non aveva fatto alcun riferimento al Condominio, che perciò ben aveva agito con l'opposizione all'esecuzione per contestare l'esistenza di un titolo esecutivo formatosi in suo confronto.
6. - CL LI ha chiesto la cassazione della sentenza con ricorso notificato il 4.5.1999.
Ha depositato una memoria.
Il Condominio ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione
1. Il ricorso contiene due motivi.
2. Il primo denuncia vizi di violazione di norme di diritto e di norme sul procedimento (art. 360 nn. 3 e 4 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 1123, 1131, 1132 e 1133 cod. civ. ed all'art. 121 cod. proc. civ.); il secondo vizi di violazione di norme sul procedimento e di difetto di motivazione (art. 360 nn. 4 e 5 cod. proc. civ. in relazione all'art. 650 dello stesso codice).
Il ricorrente muove queste critiche.
L'atto processuale deve essere interpretato in base alla sua complessiva formulazione, per ricercare quale sia l'effettiva volontà che la parte ha inteso esprimere ed il risultato che ha voluto raggiungere.
Dal testo del ricorso con cui era stata proposta la domanda d'ingiunzione risultava che l'attività svolta e di cui veniva chiesto il compenso era stata compiuta non a favore di TT, ma di condomini di cui era amministratore, sebbene nel ricorso i condomini non fossero stati indicati.
Alla domanda ed al conseguente decreto non si sarebbe quindi dovuto dare il significato di una domanda proposta e di un'ingiunzione rivolta a TT in proprio, ma a questi come amministratore dei condomini a favore dei quali la prestazione era stata eseguita. Che uno di questi condomini fosse quello di Sesto San Giovanni, via Magenta 180, risultava dalla documentazione prodotta, che però i giudici di merito non hanno affatto preso in considerazione. Una volta riconosciuto che al decreto d'ingiunzione poteva prestarsi la portata di una condanna rivolta al Condominio, l'opposizione a precetto avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile ne' il giudice di pace si sarebbe potuto pronunciare sulla opposizione considerata quale opposizione tardiva al decreto d'ingiunzione, perché questa avrebbe dovuto essere proposta al pretore. 3. - I due motivi non sono fondati.
Queste le ragioni.
4. - Quando la parte istante intima il pagamento di una somma di danaro e nel precetto indica che l'esecuzione è minacciata in base ad un decreto d'ingiunzione contro il quale non è stata proposta opposizione, l'altra parte per difendersi dispone di due mezzi, in alternativa tra loro, l'opposizione a precetto (art. 615, primo comma, cod. proc. civ.) e l'opposizione tardiva al decreto (art. 650 cod. proc. civ.).
Il primo rimedio può essere impiegato per contestare che la parte istante abbia diritto di procedere ad esecuzione forzata, il secondo rientra nella più ampia categoria delle impugnazioni del titolo esecutivo (così denominate dall'art. 623, primo comma, cod. proc. civ.). La scelta tra i due mezzi deve essere compiuta secondo la regola per cui, quando l'esecuzione è minacciata in base ad un provvedimento giurisdizionale, debbono essere fatte valere mediante impugnazione del titolo e non mediante opposizione a precetto le ragioni di nullità della decisione, ovverosia i vizi in cui sia incorso il giudice nel procedere o nel giudicare, mentre debbono essere fatte valere con opposizione a precetto e non con l'impugnazione del titolo le ragioni che si traducono nella stessa mancanza del titolo esecutivo.
Le differenti ragioni che costituiscono il possibile contenuto dei due rimedi ne condizionano il regime processuale.
L'opposizione a precetto si propone al giudice competente per valore o materia avuto riguardo al diritto di cui è minacciata l'esecuzione coattiva ed al giudice competente per territorio a conoscere di tale tipo di opposizione (art. 615 primo comma) ed al suo oggetto è estranea la questione dell'esistenza del diritto, di cui però la parte istante può chiedere l'accertamento in via riconvenzionale. L'opposizione tardiva a decreto d'ingiunzione (art. 650) deve invece proporsi al giudice che ha emesso il decreto e ne costituisce oggetto l'accertamento della esistenza del credito.
4.1. - Il condominio cui era stato notificato il precetto ha proposto una opposizione a precetto.
Lo ha fatto per dedurre che il decreto d'ingiunzione è stato chiesto, emesso e notificato non in suo confronto, ma di persona che ne era stato bensì l'amministratore, ma di cui nella domanda non era stata indicata tale qualità e che, comunque, amministratore non lo era più ne' quando la domanda era stata proposta ne' quando il decreto era stato notificato.
Si tratta di ragioni che sono o no riconducibili allo schema logico dell'opposizione a precetto, anziché della opposizione tardiva a decreto d'ingiunzione, a seconda del concreto atteggiarsi dei fatti. Invero, se l'esecuzione è minacciata in base a titolo esecutivo formato contro altra persona, manca un titolo esecutivo verso la diversa persona richiesta di eseguire la prestazione e contro di questa la parte istante non ha diritto di procedere all'esecuzione. Ma stabilire se il provvedimento giurisdizionale è stato formato contro persona diversa da quella nei cui confronti è minacciata l'esecuzione può dipendere dalla interpretazione del provvedimento. Ed ancora, il decreto d'ingiunzione, pur pronunciato nei confronti della persona contro cui è minacciata l'esecuzione, può essere stato notificato in violazione delle norme che regolano i modi il luogo e la persona cui la copia va consegnata, sì che la notifica risulti poi avvenuta a persona ed in luogo che non avevano alcun collegamento con il condannato o per converso che un qualche collegamento l'avessero: ed al riguardo è stato reiterate volte affermato che, se la notifica è da considerare inesistente in termini giuridici, il decreto d'ingiunzione non è divenuto esecutivo per mancata opposizione e sulla sua base non può quindi essere proposta l'esecuzione, mentre se la notificazione è solo da considerare nulla ciò potrà consentire alla parte di far valere ancora le sue ragioni mediante l'opposizione al decreto, pur tardivamente proposta.
4.2. - Orbene, l'interpretazione che il giudice di merito ha dato del decreto d'ingiunzione, nel senso che non potesse ritenersi chiesto ed emesso in confronto del Condominio di via Magenta 180 di Sesto San Giovanni. appare adeguata al suo contenuto e non viziata da violazione di norme di diritto.
È bensì vero che nel ricorso con cui il decreto è stato chiesto si dice che la prestazione è stata eseguita per dei condomini e che TT era amministratore di condomini.
Nel ricorso, tuttavia, non è richiamata la sua qualità di amministratore del Condominio di Sesto San Giovanni via Magenta 180 nè si fa riferimento a documenti provenienti da quel condominio o da TT come suo amministratore, sicché, essendo il decreto ingiuntivo l'unico atto mai pervenuto al Condominio, deve condividersi la decisione del giudice di merito consistita nell'aver ritenuto di non poter fare riferimento ad altri atti per interpretare il provvedimento giurisdizionale e dirlo emesso in confronto appunto del Condominio di cui si discute.
Si aggiunga che l'attuale ricorrente neppure ha mai dedotto che la qualità di parte del Condominio sia stata spesa in sede di notificazione.
Anzi, a questo riguardo il giudice di primo grado ha accertato il contrario, ovverosia che il decreto che era stato notificato appunto a TT.
Il che avrebbe dato adito anche alla diversa questione se, predicata la qualità di parte del Condominio, tale notificazione non fosse da considerare affatto inesistente, una volta che la notificazione sarebbe stata fatta a persona priva ormai della qualità di amministratore.
5. - Il ricorso è rigettato.
Il ricorrente è condannato a pagare le spese di questo grado del giudizio liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in L. 1.180.000 - delle quali L. 1.000.000- per onorari di difesa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della Corte suprema di cassazione, il 20 aprile 2001. Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2001