Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/03/2010, n. 19085
CASS
Sentenza 16 marzo 2010

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In tema di reati concernenti le sostanze stupefacenti, la circostanza aggravante della quantità "ingente" di cui all'art. 80, comma secondo, del d.P.R. n. 309 del 1990, sussiste quando, pur non potendo essere precisato un valore massimo, il dato ponderale sia oggettivamente di carattere straordinario e comunque tale da superare, con accento di eccezionalità, il quantitativo usualmente trattato in transazioni del genere nell'ambito territoriale in cui opera il giudice del fatto, tenuto conto anche della qualità della sostanza, con riferimento alla quantità di principio attivo dello stupefacente. (Fattispecie in cui la S.C. ha censurato la decisione del giudice di merito, che aveva riconosciuto la sussistenza dell'aggravante in relazione all'importazione di circa 4,5 chilogrammi di cocaina, con una percentuale di principio attivo compresa tra il 50% e il 55%).

Commentari2

  • 1Rimessa alle Sezioni Unite la questione circa l'interpretazione del
    Marta Pelazza · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

  • 2Testo Unico stupefacenti e concetto di "quantità", disamina giurisprudenza
    Andrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 1 giugno 2018

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/03/2010, n. 19085
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19085
Data del deposito : 16 marzo 2010

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