Sentenza 16 marzo 2010
Massime • 1
In tema di reati concernenti le sostanze stupefacenti, la circostanza aggravante della quantità "ingente" di cui all'art. 80, comma secondo, del d.P.R. n. 309 del 1990, sussiste quando, pur non potendo essere precisato un valore massimo, il dato ponderale sia oggettivamente di carattere straordinario e comunque tale da superare, con accento di eccezionalità, il quantitativo usualmente trattato in transazioni del genere nell'ambito territoriale in cui opera il giudice del fatto, tenuto conto anche della qualità della sostanza, con riferimento alla quantità di principio attivo dello stupefacente. (Fattispecie in cui la S.C. ha censurato la decisione del giudice di merito, che aveva riconosciuto la sussistenza dell'aggravante in relazione all'importazione di circa 4,5 chilogrammi di cocaina, con una percentuale di principio attivo compresa tra il 50% e il 55%).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/03/2010, n. 19085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19085 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 16/03/2010
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 589
Dott. IPPOLITO Francesco - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 24774/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NN NA, n. a Palermo il 21.3.1944;
OU IL, n. in Marocco il 28.9 1978;
avverso la sentenza della corte d'appello di Bologna, emessa in data 20.1.2008;
- letto il ricorso e il provvedimento impugnato;
- udita in pubblica la relazione del Cons. dott. F. Ippolito;
- udita la requisitoria del Procuratore Generale, in persona del Sostituto Dr. A. Mura, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Corte d'appello di Bologna ha rigettato l'appello proposto da NA US e IL MA contro la sentenza datata 15.10.2007, con cui il giudice dell'udienza preliminare del locale Tribunale aveva condannato, tra gli altri imputati, la US alla pena di sei anni di reclusione e il MA a quella di dieci anni per i reati di cui al D.P.R. n. 390 del 1990, artt. 73 e 74, ritenuta la continuazione tra i reati e applicate le diminuzioni di pena per le riconosciute circostanze attenuanti generiche e per il rito abbreviato.
2. I giudici di merito hanno accertato e ritenuto la sussistenza di un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, costituita in provincia di Bologna da MA IL, che ne era il capo e l'organizzatore, dedita, nel periodo gennaio- settembre 2006, all'importazione di droga dall'estero ed alla distribuzione in Bologna e provincia, nonché alla rimessa verso il Marocco del denaro provento della vendita illecita. La US aveva svolto il ruolo di corriere dalla Francia e dall'Olanda verso l'Italia. Agli imputati sono stati addebitati anche singoli episodi d'importazione (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73), operati dalla US, tra cui un trasporto con viaggio in treno di kg. 4,5 di cocaina (con percentuale di principio attivo compreso tra il 50 e il 55%), ritenuto quantitativo ingente ex art. 80, comma 2, D.P.R. cit.. MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Contro la sentenza ricorrono per cassazione entrambi gli imputati, con separati ricorsi.
3.1. Il MA deduce "violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e), con riferimento alla sussistenza del sodalizio criminoso, alla qualifica di capo-organizzatore, all'aggravante dell'ingente quantità, nonché al diniego della circostanza attenuante della collaborazione.
3.2. La US, con il primo motivo, deduce "insussistenza del reato di associazione a delinquere D.P.R. n. 309 del 1990, ex art.74, comma 2", contestando la condotta di partecipe attribuita all'imputata, che "ha svolto solo tre volte l'attività di mero corriere per un soggetto tunisino, residente a Firenze". Con il secondo motivo censura la ritenuta "errata sussistenza dell'aggravante dell'ingente quantitativo di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 e art. 80, comma 2".
Si duole, infine, del mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 7, D.P.R. cit..
4. I ricorsi meritano parziale accoglimento.
4.1. I motivi relativi alla ritenuta responsabilità penale degli imputati, nei ruoli rispettivamente loro ascritti, sono inammissibili. Sia le doglianze del MA sia quella della US - del tutto ripetitive di quelle svolte con gli atti d'appello, analiticamente esaminati dalla Corte territoriale e rigettati con motivazione giuridicamente corretta ed indenne da vizi logici - si risolvono in censure di merito alla valutazione probatoria dei giudici, idonee a legittimare la richiesta del giudizio d'appello, ma inammissibili dinanzi alla Corte di legittimità.
4.2. Parimenti inammissibili sono le doglianze per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della collaborazione. Quella della US non può neppure essere presa in considerazione, a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 3, per non essere stata dedotta come motivo d'appello.
Quella della MA, come gli altri suoi motivi esaminati, si risolve in valutazioni di merito antitetiche rispetto a quelle correttamente in espresse nella sentenza impugnata, che evidenzia come l'imputato abbia reso solo parziale confessione, senza fornire alcun particolare contributo per consentire agli inquirenti di individuare i fornitori dei rilevanti quantitativi di stupefacenti commerciati e senza adeguatamente riferire sul suolo dei correi.
4.3. Va, invece, accolto il motivo, dedotto da entrambi gli imputati, sulla ritenuta ingente quantità di cocaina, ritenuta con riferimento all'importazione di circa 4,5 chilogrammi, con percentuale di principio attivi compreso tra il 50% e il 55%, con sostanza drogante di circa 2.250 grammi.
Il riferimento operato dalla sentenza all'agevolazione dei consumi nei riguardi di un elevato numero di tossicodipendenti è troppo generico e indeterminato per dar conto dell'esistenza dell'aggravante, che punisce in modo severo il commercio di quantità ingenti. Prescindendo dal superato collegamento alla cd. saturazione del mercato, la circostanza aggravante della quantità "ingente", di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 80, comma 2, deve ritenersi sussistente quando, pur non potendo essere precisato un valore massimo, che rimane stanzialmente indeterminabile, sia oggettivamente di quantità straordinaria e comunque tale da superare, con accento d'eccezionalità, la quantità usualmente trattata in transazioni del genere nell'ambito territoriale nel quale opera il giudice del fatto, tenendo conto ovviamente anche della qualità della sostanza, determinata dalla quantità di principio attivo della sostanza commerciata (cfr. Cass. 47891/2004. Mauro).
5. Su tale specifico punto, la sentenza va annullata con rinvio.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2 e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna. Rigetta nel resto i ricorsi.
Così deciso in Roma, il 16 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2010