Sentenza 1 agosto 2001
Massime • 3
Il successore a titolo particolare, che, ai sensi dell'art. 111 cod. proc. civ., intervenga nel processo in grado di appello, assume la stessa posizione del suo dante causa e non può proporre domande nuove salvo quella diretta all'accertamento del suo diritto di intervenire, qualora venga contestato da una o da entrambe le parti originarie.
Il danno risarcibile dal fondo di garanzia, ai sensi dell'art. 21, terzo comma. Della legge n. 990 del 1969, è contenuto nei minimi di garanzia previsti per l'assicurazione obbligatoria, i quali vanno individuati, in presenza di una serie di provvedimenti di variazione degli stessi, con riferimento all'epoca del sinistro ed al provvedimento all'epoca vigente e non con riferimento a quello vigente alla data del decreto ministeriale di liquidazione coatta amministrativa o della decisione (nella specie, la S.C. ha escluso l'applicabilità ad un sinistro verificatosi nel 1984 della direttiva CEE n.84/5/CEE del 30/12/1983, che fissava il limite minimo di massimale nella misura di 350.000 ECU, in quanto l'art. 5 della stessa direttiva concedeva agli Stati membri termine fino al 31/12/1987 per adeguare la loro normativa e, non essendo lo Stato italiano nel 1984 inadempiente, la legge applicabile era quella italiana).
In materia di assicurazione obbligatoria derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l'impresa designata intervenuta in grado di appello assume, quale successore a titolo particolare nel diritto controverso, la stessa posizione dell'impresa in liquidazione coatta amministrativa e può limitarsi a far propri i motivi di appello proposti dalla sua dante causa senza necessità di proporre un proprio appello incidentale (nella specie la S.C. ha ritenuto ammissibile il ricorso proposto dall'impresa designata sulla base dei motivi dedotti in appello dall'impresa in l.c.a. e da quella fatti propri).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 01/08/2001, n. 10490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10490 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO FIDUCCIA - Presidente -
Dott. GIULIANO LUCENTINI - Consigliere -
Dott. MICHELE LO PIANO - Consigliere -
Dott. ENNIO MALZONE - Consigliere -
Dott. ANTONIO SEGRETO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ASSITALIA SPA, nella qualità di impresa designata alla gestione dei danni a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del suo legale rappresentante pro tempore Sig. LI NA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PARIGI 11, presso lo studio dell'avvocato LORENZO CAPOTOSTI, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NI NG, BO RA, NI RT, NI AS, SANREMO SPA IN LCA, MEREU GUIDO;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^ 20379/99 proposto da:
NI NG, NI RT, BO RA, in proprio e quali eredi di RI SI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CARLO POMA 4, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI RABACCHI, che li difende, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
ASSITALIA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PARIGI 11, presso lo studio dell'avvocato LORENZO CAPOTOSTI, che lo difende, giusta delega in atti;
ASSITALIA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PARIGI 11, presso lo studio dell'avvocato LORENZO CAPOTOSTI, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
nonché contro
SANREMO SPA IN LCA, MEREU GUIDO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1578/99 della Corte d'Appello di ROMA, emessa il 30/04/99 e depositata il 20/05/99 (R.G. 1813/96);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/06/01 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito l'Avvocato Lorenzo CAPOTOSTI;
udito l'Avvocato Giovanni RABACCHI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRÒ che ha concluso per l'accoglimento del 1^ motivo di ricorso principale, l'inammissibilità del 2^, il rigetto del 1^ motivo del ricorso incidentale, l'assorbimento del 2^, 3^ e 4^ motivo dell'incidentale ed in subordine l'inammissibilità del 4^ motivo dell'incidentale.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 2.7.1986, RI GE, RI RO e VE ND convenivano davanti al tribunale di Roma la Sanremo Assicurazioni s.p.a. e EU GU, per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni da loro subiti per decesso del congiunto RI IO, avvenuto a seguito di incidente stradale in Roma, il 26.5.1984 per la collisione tra l'auto, condotta, dal EU ed il motociclo Honda, condotto da RI RO, a bordo del quale viaggiava, come trasportato RI IO. Il RI RO agiva anche per il risarcimento dei danni da lui personalmente subiti.
I convenuti si costituivano e resistevano alla domanda. Il processo veniva interrotto a seguito della messa in l.c.a. della Sanremo e, quindi, riassunto nei confronti della l.c.a., con notifica al Fondo di Garanzia V.S.. Interveniva anche RI SI, altro fratello del defunto.
Il G.I. del tribunale di Roma, con ordinanza del 18.12.1996, ex art. 186, quater c.p.c. condannava i convenuti in solido, ritenuto il concorso di colpa nella misura del 50%, al pagamento nei confronti di RI RO, RI SI, RI GE e VE ND delle rispettive somme di L. 52.298.873, 48.298.510, 96.597.024, 96.597.024.
Il commissario liquidatore rinunziava alla sentenza e con atto notificato il 21.5.1996 proponeva appello.
Avanti alla corte di appello di Roma, interveniva l'IT, quale impresa designata dal fondo di garanzia gestione vittime della strada, che faceva propri il primo ed il secondo motivo di appello della Sanremo s.p.a. e chiedeva che il RI RO venisse dichiarato tenuto a rimborsarle il 50% delle somme pagate agli altri tre attori.
Si costituivano gli appellati, che resistevano all'appello. La corte di appello di Roma, con sentenza depositata il 20.5.1999, rigettava nel merito la domanda dell'IT di rimborso del 50% della somma pagata, accoglieva l'appello della Sanremo, relativamente alla decorrenza degli interessi solo dopo il decorso dello spatium deliberandi, di cui all'art. 22 l. n. 990/1969, ed alla non debenza di interessi e rivalutazione dalla data del provvedimento di l.c.a. e confermava nel resto l'appellata sentenza.
Riteneva la corte di merito, per quanto interessa questa sede, che per effetto delle direttive CEE 72/166 del 24.4.1972 e n. 84/5 del 30.12.1983, di immediata applicazione, il massimale di legge per danni alla persona era pari all'epoca dei fatti a 350.000 ECU (cioè L. 630 milioni) e non a L. 75 milioni, come sostenuto dall'appellante; che, conseguentemente era irrilevante l'accertamento della mala gestio da parte della Sanremo;
che, ai sensi degli artt. 59 e 201 l.f., dalla data del provvedimento che disponeva la l.c.a. si verificava la sospensione degli interessi e della rivalutazione;
che gli interessi erano dovuti solo dopo il sessantesimo giorno della costituzione in mora dell'assicuratore, a norma dell'art. 22 l. n. 990/1969. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'IT, nella qualità.
Resistono con controricorso RI GE, RO e VE ND, che hanno anche proposto ricorso incidentale, nei cui confronti resiste con controricorso l'IT, nella qualità. Entrambe le parti hanno presentato memorie.
Motivi della decisione
1. Vanno preliminarmente riuniti i ricorsi a norma dell'art. 335 c.p.c. Ritiene questa Corte che, anzitutto, vada esaminato, per pregiudizialità logico-giuridica, il primo motivo del ricorso incidentale, con cui i ricorrenti lamentano la violazione ed erronea applicazione degli artt. 343, 344, 345, 346 c.p.c., in riferimento all'art. 112 c.p.c., nonché dell'art. 25. c. 3, n. 4, l. 990/1969, con riferimento all'art. 105, c.1 - 2, c.p.c., quanto all'adesione dell'intervenuta IT, nella qualità, ai motivi di appello dedotti dal commissario liquidatore, erroneamente ritenuta come gravame incidentale;
nonché violazione delle stesse norme richiamate quanto alla ritenuta ammissibilità della domanda di accertamento dell'obbligo di rimborso a carico di RI RO (art. 360 n. 3, c.p.c.); omessa motivazione su punti decisivi (art. 360 n. 5 c.p.c.).
Ritengono i ricorrenti incidentali che erroneamente la sentenza impugnata parla di motivi di appello dedotti dalla l.c.a. e fatti propri dall'intervenuta IT;
che l'intervento in appello dell'IT, quale impresa designata, non poteva valere come appello incidentale, in quanto l'impresa designata è legittimata all'intervento principale ed autonomo ex art. 105, c. 1, e non all'intervento adesivo di cui all'art. 105, c. 2 c.p.c.; che nella fattispecie si è trattato solo di una comparsa di costituzione meramente adesiva all'impugnazione della l.c.a..
Inoltre ritengono i ricorrenti incidentali che la domanda dell'IT dell'accertamento dell'obbligo di RI RO di rimborsarla di quanto pagato agli altri danneggiati, andava dichiarata inammissibile, in quanto mai avanzata in prime cure. Detto motivo di ricorso incidentale è strettamente connesso alle eccezioni di inammissibilità del ricorso proposte dai resistenti nel controricorso, sotto il profilo che, non avendo l'IT proposto appello incidentale nei confronti della sentenza di primo grado, ma essendosi limitata ad aderire all'appello della l.c.a., ed avendo, quindi effettuato solo un intervento (peraltro inammissibile se considerato adesivo), il suo ricorso per Cassazione era inammissibile, in quanto basato su motivi mai dedotti al giudice di appello.
Inoltre, anche sotto il profilo dell'eccezione di inammissibilità del ricorso, i ricorrenti incidentali assumono che il ricorso principale, nella parte relativa alle censure attinenti al rigetto dell'azione di regresso nei confronti di RI RO nella misura del 50% delle somme pagate, è inammissibile, perché si tratta di domanda proposta per la prima volta in appello.
2.1. Ritiene questa Corte che il motivo di ricorso incidentale (con la relativa eccezione di inammissibilità del ricorso principale) sia infondato solo nella prima parte (quella attinente all'inammissibilità del ricorso principale, in quanto l'IT non avrebbe impugnato la sentenza di primo grado).
Osserva preliminarmente questa Corte che in virtù dell'art. 25 l. 24.12.1969, n. 990, si realizza una successione a titolo particolare nel diritto controverso da parte dell'impresa designata rispetto all'impresa posta in l.c.a., la quale non può, però, essere estromessa dal giudizio (Cass. 26.6.1993, n. 7087; Cass. 14.1.1989, n. 135; Cass.4.7.1985.,n. 4042). È vero che il comma 3^, del cit. art. 25 l. n. 990/1969 statuisce che: "L'impresa designata può intervenire volontariamente nel processo, anche. in grado di appello, proponendo nella comparsa di costituzione, le istanze difese e prove che ritiene di suo interesse".
Sennonché detto intervento non va inquadrato nella disciplina di cui agli artt. 105 e 344 c.p.c., una volta ritenuto che nella fattispecie si è verificata una successione a titolo particolare, bensì in quella di cui all'art. 111, c. 3, c.p.c.. 2.2. Infatti il successore a titolo particolare nel diritto controverso, che interviene nel processo a norma dell'art. 111, 3^ comma, c.p.c., non è terzo in senso proprio e sostanziale ma è
l'effettivo titolare del diritto in contestazione, tale divenuto nel corso del processo, ed assume non una posizione distinta bensì la stessa posizione del suo dante causa, di modo che mentre questo ultimo, sia pur sull'accordo delle parti, può anche essere estromesso dal giudizio, il successore gode di tutte le facoltà proprie della parte e, così come la sentenza spiega direttamente effetto nei suoi confronti, egli è anche direttamente legittimato ad impugnarla, rimanendo di conseguenza esclusa la esperibilità del rimedio straordinario dell'opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c; il predetto intervento, non riconducibile alla figura dell'intervento volontario di terzo di cui all'art. 105 c.p.c., in quanto è un intervento di parte avente sue peculiari caratteristiche, è consentito senza alcun limite anche in appello, senza che possa farsi riferimento alla disciplina ed alle condizioni stabilite dall'art. 344 c.p.c. (Cass. 27 marzo 1990, n. 2459; Cass. 6.11.1991,n. 11833;
Cass. 8.6.1983,n. 3931). Da ciò consegue che assumendo l'impresa designata, intervenuta in grado di appello, la stessa posizione del suo dante causa (l'impresa in l.c.a.) per effetto della predetta successione a titolo particolare, ben poteva limitarsi a far propri i motivi di appello proposti dalla l.c.a., non richiedendosi che essa proponesse un proprio appello incidentale, e che il ricorso per cassazione proposto dall'impresa designata, sotto questo profilo, è ammissibile.
3.2. Quanto alla seconda censura del primo motivo del ricorso incidentale, con cui si assume l'inammissibilità della domanda di regresso avanzata dall'IT in grado di appello nei confronti del RI RO, per non essere stata la stessa proposta in primo grado dalla Sanremo s.p.a., la stessa deve ritenersi sostanzialmente condizionata all'accoglimento del secondo motivo di ricorso della ricorrente principale, con cui la stessa IT lamenta l'omessa, insufficiente "motivazione circa la richiesta di rimborso del 50%: della somma versata ai resistenti a titolo di risarcimento del danno.
Tuttavia il ricorso incidentale, ancorché condizionato, deve essere esaminato con priorità rispetto al ricorso principale allorché investa questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito rilevabili di ufficio (Cass. 24.9.1994,n. 7849; Cass. 29.5.1998,n. 5306). Nella fattispecie esattamente i ricorrenti incidentali assumono che, essendo stata la domanda di rimborso (che sostanzialmente è un'azione di regresso) proposta solo dall'IT in sede di appello, essa era inammissibile perché nuova (punto non contestato nel controricorso dell'IT al ricorso incidentale).
3.2. Infatti il successore a titolo particolare, che ai sensi dell'art. 111 c.p.c. intervenga nel processo in fase di appello, si inserisce nella controversia quale è stata impostata in primo grado e non può proporre domande nuove al di fuori, eventualmente, di quella diretta al riconoscimento del suo diritto di intervenire qualora esso venga contestato da una o entrambe le parti originarie (Cass. 27 marzo 1990, n. 2459). Il divieto di proporre domande nuove in appello ha carattere assoluto, derivando dalla fondamentale esigenza di garantire il rispetto del doppio grado di giudizio e non trova deroga nell'ipotesi di accettazione del contraddittorio da parte dell'avversario, valendo tale accettazione solo nell'ipotesi di domande nuove proposte in primo grado. La violazione di detto divieto è rilevabile anche d'ufficio ed anche in sede di legittimità (Cass. 26.8.1997, n. 7996;
Cass. 3.6.1983, n. 3796). Se il giudice di appello non ha rilevato la novità di tale domanda, essa deve essere rilevata anche d'ufficio in sede di legittimità, con la conseguenza che va cassata sul punto la sentenza senza rinvio, non potendo il giudice d'appello pronunciare sul merito di una domanda inammissibile (Cass. 6.6.1983, n. 3853).
4. Con il primo motivo del ricorso principale la ricorrente IT lamenta, ai sensi dell'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., la falsa ed erronea applicazione di norme di diritto comunitario nell'ordinamento interno, nonché la violazione degli artt. 9 e 21 l. n. 990/1969 e l'insufficiente motivazione.
Assume la ricorrente che la direttiva CEE n. 72/166 del 24.4.1972 era nella fattispecie irrilevante, in quanto attinente alla "carta verde" e che la direttiva n. 84/5 del 30.12.1983 non era di applicazione immediata e diretta.
Secondo. la ricorrente, in ogni caso, l'immediata applicabilità delle direttive attiene ai rapporti tra soggetti privati e Stato e non ha, invece, efficacia orizzontale, cioè nei rapporti tra soggetti privati, per, cui essa poteva avere applicazione solo in un giudizio di danni nei confronti dello Stato italiano da parte dei soggetti che provavano di essere stati lesi dalle disposizioni di legge italiane non conformi al diritto comunitario;
che le direttive non possono mai essere ritenute di applicabilità immediata e diretta, se non è scaduto il termine concesso agli Stati per recepire le stesse nei propri ordinamenti, e che nella fattispecie detto termine era fissato al 31 dicembre 1987, mentre il sinistro per cui è causa era del 26.5.1984.
Ritiene quindi la ricorrente che, per tutte le suddette ragioni, alla data del sinistro il massimale di legge era pari a L. 75 milioni e, quindi, eguale a quello previsto dalla polizza, e non di 350.000 ECU (L. 630 milioni), come previsto dalla direttiva del 1983. Pertanto, secondo la ricorrente, erratamente la sentenza impugnata ha ritenuto che il massimale minimo di legge, entro il quale limite era tenuta l'impresa designata, fosse di L. 630 milioni.
5.1. Il motivo è fondato e va accolto.
Infatti dal principio dell'affermata autonomia dell'ordinamento comunitario rispetto all'ordinamento nazionale discende che è proprio nel sistema delle fonti del medesimo ordinamento comunitario che vanno verificate le condizioni per l'immediata applicabilità, nei singoli ordinamenti degli Stati membri, della normativa in esso prodotta, fatto sempre salvo il limite desumibile dall'art. 11 cost., con la conseguenza che, con riferimento alle Direttive - il cui carattere vincolante per gli Stati membri discende dal disposto di cui all'art. 189 del trattato di Roma - la diretta applicabilità, in tutto od in parte, delle prescrizioni in esse contenute non discende unicamente dalla qualificazione formale dell'atto fonte, ma richiede ulteriormente che la prescrizione sia incondizionata (sì da non lasciare margine di discrezionalità agli Stati membri nella loro attuazione) e sufficientemente precisa (nel senso che la fattispecie astratta ivi prevista ed il contenuto del precetto ad essa applicabile devono essere determinati con compiutezza, in tutti i loro elementi), e che, inoltre, lo Stato destinatario nei cui confronti il singolo faccia valere tale prescrizione risulti inadempiente per essere inutilmente decorso il termine previsto per dar attuazione alla direttiva medesima (Cfr. Corte di giustizia, delle Comunità europee, sent. 22 giugno 1989, in causa 103/88; sent. 20 settembre 1988, in causa 31/87; sent. 8 ottobre 1987, in causa 80/86; sent. 24 marzo 1987, in causa 286/85; Corte Giustizia 19.11.1991, causa c-6 e 9-90:, Frankovich, Bonifazi,; Corte Giust. 14.7.1994, Causa c- 91/92; Corte Giust. 5.3.1996, causa c- 46 e 48/95 Corte cost. sentenze n. 47, 48 del 1985 e n. 168 del 1991, nonché Cass. 1 febbraio 2000, n. 1099). Sennonché il suddetto generale principio della disapplicazione della norma dell'ordinamento interno, per incompatibilità con il diritto comunitario, vale soltanto nei rapporti tra privati e lo Stato e non nei rapporti intercorrenti esclusivamente tra privati. In particolare le disposizioni di una direttiva comunitaria - atto che, a norma dell'art. 189 del trattato istitutivo della Comunità economica europea, vincola gli Stati membri in ordine al risultato da raggiungere, lasciando agli organi nazionali la competenza sulle forme e i mezzi per conseguirlo sono prive di efficacia normativa nei rapporti tra privati (cioè di effetti c.d. orizzontali), qualora manchi lo strumento di attuazione dello Stato, potendo in tal caso essere invocate solo nei confronti dello Stato stesso (efficacia c.d. verticale), così come precisato dalla Corte di giustizia delle Comunità europee (Cass. 27 febbraio 1995, n. 2275).
5.2. In ogni caso, proprio secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia CE (Corte Giustizia, 3.3.1994, causa, 316/93, Le Foyer, Corte Giustizia, 19.11.1991, causa c-6 e 9-90, Frankovich,) e di questa Suprema corte (Cass. 18.5.1 99, n. 4817; Cass. 3.2.1995, n. 1271; Cass. 18.5.1999, n. 4817; Cass. 1.2.2000, n. 1099) il principio dell'applicazione immediata e diretta di una direttiva non attuata (cd. self executing) presuppone che lo Stato destinatario risulti inadempiente e cioè che abbia fatto inutilmente decorrere il termine previsto per dar attuazione alla direttiva medesima.
6. Nella fattispecie, quindi, la sentenza impugnata ha violato i suddetti principi di diritto in tema di applicazione di norme del diritto comunitario nell'ordinamento interno, in quanto, a parte gli altri rilievi mossi dalla ricorrente, ha ritenuto di immediata applicazione tra privati le suddette direttive comunitarie. In ogni caso va osservato che la direttiva 72/166 CER del 24.4.1972, ha ad oggetto solo la disciplina della c.d. "Carta Verd" e non fissa un limite minimo di massimale, per cui nella fattispecie essa è irrilevante.
La direttiva n. 84/5/CEE del 30.12.1983 fissa il limite minimo di massimale nella misura di 350.000 ECU.
Tuttavia l'art. 5, n. 1 della direttiva fissa al 31.12.1987 il termine, concesso agli Stati membri, destinatari della direttiva, per modificare la loro legislazione nazionale al fine di renderla conforme alla direttiva stessa.
Poiché il sinistro si è verificato il 26.5.1984, e poiché a quella data lo Stato italiano non era inadempiente alla direttiva, il limite del massimale era quello previsto dalla legislazione italiana per quell'epoca, non potendo mai in quella data trovare applicazione immediata e diretta la suddetta direttiva, stante la mancanza di inadempimento alla stessa da parte dello Stato italiano. Infatti il danno risarcibile dal Fondo di garanzia, ai sensi del c. 3 dell'art. 21 l. n. 990/1969, è contenuto nei minimi di garanzia previsti per l'assicurazione obbligatoria, i quali vanno individuati, in presenza di una serie di provvedimenti di variazione degli stessi, con riferimento all'epoca del sinistro ed al provvedimento all'epoca vigente e non con riferimento a quello vigente alla data del decreto ministeriale di liquidazione c.a. o della decisione (Cass. 1.3.1994, n. 2013; Cass. 27.6.1990, n. 6539; Cass. 21.6.1993, n. 6863). Ne consegue che il primo motivo del ricorso principale va accolto.
7. Il secondo del ricorso principale, con il quale l'IT lamenta l'omessa, insufficiente motivazione circa la richiesta nei confronti di RO RI di rimborso del 50% della somma dalla ricorrente versata ai resistenti, va dichiarato assorbito dall'accoglimento del censura mossa con il primo motivo del ricorso incidentale, in merito alla novità della detta domanda in appello (punto 3.2.)
8. Con il secondo motivo del ricorso incidentale i ricorrenti incidentali lamentano la violazione ed erronea applicazione degli artt. 59 e 201 l. f. con riferimento agli artt. 18, 19, 20, 25 l. n. 990/1969, nonché agli artt. 1 - 4 - 8 d.l. n. 576/1978 e degli artt. 1218, 1223, 1224 c.c., quanto alla ritenuta sospensione degli interessi e rivalutazione dalla data della liquidazione coatta amministrativa.
Ritengono i ricorrenti che detti interessi e rivalutazione, contrariamente a quanto sostenuto dalla sentenza impugnata, sono dovuti a favore dei terzi danneggiati, anche dopo il decreto di l.c.a.
9. Il motivo è fondato e va accolto.
È ben vero che, le S.U. di questa Corte, con sentenza n. 5229 del 1984 hanno statuito che il principio fissato dall'art. 59 l. f. ed applicabile anche alla liquidazione coatta amministrativa, in base al richiamo del successivo art. 201, secondo il quale i crediti non pecuniari concorrono secondo il loro valore alla data dell'apertura della procedura concorsuale, comporta che il credito del terzo danneggiato, nei confronti dell'impresa assicuratrice r.c.a non è suscettibile di rivalutazione monetaria a seguito della messa in liquidazione della debitrice per il periodo successivo all'instaurarsi della liquidazione stessa (principio poi seguito anche da Cass. 17.7.1991, n. 7932). Sennonché detto orientamento è stato superato da Cass. S.U. 12.6.1997,n. 5289, secondo cui, come già era stato rilevato da Cass. 30 marzo 1987,n. 3050, la confluenza della possibile rivalutazione del credito verso l'impresa designata senza il limite temporale dell'art. 59 l. f.; la possibilità dell'insinuazione al passivo dell'impresa designata per l'intero credito soddisfatto, come conseguenza della condanna;
il fatto che sul patrimonio dell'assicuratore in l.c.a. concorrano anche le obbligazioni risarcitorie dipendenti da sinistri verificatisi dopo l'apertura di quella procedura, determinano nel loro coordinamento logico un sistema speciale derogante, non solo alle norme processuali tipiche disciplinate dal r.d. 16.3.1942 n. 267 per l'accertamento e l'insinuazione dei crediti, nel concorso, ma anche e soprattutto alla disciplina dell'art. 59 l. f., deroga che trova ragione nella lettera della legge richiamata, ed inoltre nella sistematica di cui essa è espressione e nel coordinamento delle funzioni in essa individuabili. Ne consegue che in tema di r.c.a, qualora l'impresa assicuratrice sia sottoposta a liquidazione coatta amministrativa nelle more del giudizio di primo grado promosso dal danneggiato, le comuni regole della procedura concorsuale sono derogate dalle disposizioni degli artt. 19 e 25 l. n. 990/69, sia per quanto riguarda la prosecuzione del giudizio nei confronti di detta impresa in l.c.a., previa denunciatio litis all'impresa designata, fermo restando che la sentenza di condanna resa in esito al giudizio stesso va oltre il mero accertamento verso l'impresa in liquidazione coatta essendo direttamente opponibile alla seconda, sia per quanto riguarda la quantificazione del danno, la quale si sottrae al disposto dell'art. 59 l. f. ed è suscettibile di adeguamento, in relazione alla sopravvenuta svalutazione monetaria, anche per il periodo all'apertura della liquidazione coatta, fino alla data della decisione.
10. Con il terzo motivo di ricorso i ricorrenti incidentali lamentano la violazione ed erronea applicazione dell'art. 22 l. n. 990/1969, con riferimento all'art. 1292 c.c., nonché agli artt. 1219 e 1223 c.c., in riferimento all'art. 1292 c.c., nonché agli artt. 1219 e
1223 c.c., quanto alla ritenuta decorrenza degli interessi legali dal sessantesimo giorno successivo alla messa in mora, nonché carenza ed erroneità di motivazione sul punto (ex art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.). Ritengono i ricorrenti incidentali che, essendo solidale l'obbligazione tra l'assicurato e l'assicuratore, non è concepibile che le due obbligazioni abbiano contenuto diverso e che lo spatium deliberandi per l'assicuratore costituisce solo un momentaneo impedimento ad agire giudizialmente nei suoi confronti, ma non esonera l'assicuratore dall'obbligo di corrispondere per il suddetto periodo rivalutazioni ed interessi, quali componenti del danno subito dal terzo danneggiato.
11.1. Osserva questa Corte che è opportuno chiarire preliminarmente che, a seguito della richiesta rivolta dal danneggiato all'assicuratore ex art. 22, l. 24.12.1969, n. 990, questi è tenuto, ad adempiere il debito di indennizzo, derivante dal contratto di assicurazione ed il cui creditore è l'assicurato, direttamente nei confronti del danneggiato. L'iniziativa del danneggiato non altera la natura pecuniaria del debito dell'assicuratore, ma produce il solo effetto di mutare coattivamente il beneficiario della prestazione (Cass. Sez. un., 29.7.1983, n. 5216). Tale indennizzo viene calcolato nel quantum - fino ai limiti del massimale di polizza stabilito per contratto - in misura corrispondente al debito di risarcimento per responsabilità extracontrattuale gravante sul danneggiato assicurato, che è debito di valore. Sicché, per determinare entro la soglia fissata dal massimale contenuto di un debito di valuta occorre far riferimento ad un debito che è strutturalmente di valore e che dunque comprende sia la rivalutazione della somma dovuta sia gli interessi (cosiddetti compensativi) fino al momento della liquidazione.
Allorché il massimale di polizza non sia sufficiente a risarcire integralmente il danno, complessivamente subito dal danneggiato e l'assicuratore abbia ingiustificatamente adottato un comportamento dilatorio, sorge a suo carico un'ulteriore ed autonoma obbligazione, che ha come contenuto il pagamento degli interessi e del maggior danno (anche) da svalutazione monetaria secondo la disciplina tipica delle obbligazioni pecuniarie dettata dall'art. 1224 c.c.; interessi e maggior danno da calcolarsi comunque sulla base del massimale di polizza (o sulla quota del massimale spettante a ciascun danneggiato, nel caso di più, soggetti danneggiati), stante la natura pecuniaria dell'obbligazione dell'assicuratore.
Tale obbligazione accessoria decorre dalla data di costituzione in mora dell'assicuratore, in genere coincidente con la scadenza dello spatium deliberandi di cui all'art. 22 della legge n. 990 del 1969;
ovvero dalla scadenza del termine di sei mesi dalla richiesta nel caso di cui all'art. 8, d.l. n. 576 del 1978; ovvero, ancora, dalla data posteriore alla quale, in relazione alla eventuale complessità della situazione iniziale ed al progressivo emergere di inequivoci elementi di responsabilità a carico dell'assicurato, il ritardo dell'assicuratore nel corrispondere l'indennizzo diventi privo di giustificazione ed appaia dunque connotato da intento dilatorio. Essa viene dunque in considerazione esclusivamente nel caso in cui il debito da risarcimento superi il massimale di polizza e per la parte eccedente il massimale stesso (altrimenti si verificherebbe una duplicazione di interessi ed eventualmente di rivalutazione). Fino a concorrenza del massimale la rivalutazione e gli interessi (compensativi) sono dovuti dall'assicuratore a titolo di indennizzo in quanto - come si è detto - il debito da indennizzo deve essere calcolato nella misura risultante dal riferimento al debito da risarcimento gravante sul danneggiante, che comprende anche la rivalutazione della somma dovuta e gli interessi (compensativi) fino al momento della liquidazione.
11.2. Ne consegue che gli interessi moratori dovuti per effetto della mala gestio o per colpevole ritardo dell'assicuratore sul massimale ormai raggiunto non possono decorrere da epoca anteriore all'atto di costituzione in mora, ma solo dopo decorso lo spatium deliberandi conseguente a tale atto, e fino alla data del versamento della somma dovuta a titolo di indennizzo (Cass. N. 4870 del 1998). 12.1. Va, quindi, osservato che la sentenza impugnata, che pur aveva ritenuto che non era stato raggiunto il massimale da essa erroneamente fissato in 350.000 ECU, altrettanto erroneamente aveva concluso che gli interessi erano dovuti solo dal giorno della costituzione in mora dell'assicuratore. Poiché essa riteneva sussistente la "capienza" del massimale, il quantum del debito da indennizzo dell'assicuratore comprendeva tutti gli interessi compensativi decorrenti dal fatto illecito fino alla liquidazione e non si poneva un problema di interessi moratori a carico dell'assicuratore, e, quindi, di decorrenza degli stessi. In effetti la sentenza impugnata ha confuso gli interessi compensativi da fatto illecito, che concorrono a determinare il quantum del debito da indennizzo dell'assicuratore fino al limite del massimale, con gli interessi moratori dell'assicuratore, che presuppongono un colpevole ritardo nell'adempimento e la cui questione si pone solo se il massimale è stato già raggiunto dal quantum dell'indennizzo.
12.2. Sennonché, una volta che è stato, accolto il primo motivo di ricorso principale, relativo al limite del massimale, rimane assorbito il presente motivo di ricorso, poiché solo dopo aver accertato se nella fattispecie era stato raggiunto il limite del massimale per il debito da indennizzo dell'assicuratore, calcolato sul quantum dovuto, dal danneggiante, (comprensivo di interessi e rivalutazione dalla data del fatto), e solo dopo aver accertato se sussiste l'obbligazione accessoria dell'assicuratore in bonis e dell'impresa designata, conseguente al colpevole ritardo nell'adempimento, saranno da quest'ultima dovuti gli interessi moratori e la rivalutazione dal giorno della costituzione in mora della Sanremo s.p.a..
13. Con il quarto motivo di ricorso i ricorrenti incidentali lamentano la violazione ed erronea applicazione degli artt. 20, 21, 22, 25 l. n. 990/1969, con riferimento agli artt. 1218, 1223, 1224 c.c., nonché l'omessa motivazione, quanto alla mala gestio,
sicuramente sussistente e tale da giustificare in ogni caso l'obbligo al pagamento degli importi ultramassimale liquidati dal primo giudice.
Lamentano i ricorrenti che il giudice di appello non ha confermato la sentenza del primo giudice relativamente all'esistenza della mala gestio, che nella fattispecie certamente sussisteva e che, in ogni caso il gravame sulla mala gestio, proposto in appello dall'IT, risultava inammissibile, in quanto trascurava i punti essenziali della decisione impugnata.
14. Ritiene questa Corte che il motivo sia inammissibile. Infatti la parte totalmente vittoriosa in appello (o nell'unico grado di merito) è legittimata a proporre ricorso incidentale solo nella ipotesi in cui, intenda riproporre in cassazione l'eccezione del giudicato interno, mentre in tutti gli altri casi è priva di interesse processuale al ricorso. Essa può, peraltro, con riferimento alle domande od eccezioni espressamente non accolte dal giudice di merito, proporre ricorso incidentale condizionato all'accoglimento, almeno parziale, del ricorso principale, poiché in tale ipotesi, per effetto della cassazione della sentenza impugnata, viene meno la sua posizione di parte del tutto vittoriosa, sorgendo, in tal modo, l'interesse alla impugnazione. Invece, per le domande non esaminate, o ritenute assorbite dal giudice di merito, non è ammissibile neppure il ricorso incidentale condizionato, in quanto sul punto non è stata pronunciata alcuna decisione, sicché l'eventuale accoglimento del ricorso principale comporta pur sempre la possibilità di riesame nel giudizio di rinvio di dette domande o eccezioni (Cass. 21 maggio 1999, n. 4954; Cass. 1 ottobre 1991, n. 10206). Nella fattispecie il giudice di appello ha ritenuto che era irrilevante l'accertamento della sussistenza della mala gestio a carico della Sanremo s.p.a., in quanto il credito risarcitorio nei confronti della l.c.a. non eccedeva il massimale.
Ne consegue che, non essendovi stata alcuna decisione nella sentenza impugnata in merito alla responsabilità per mala gestio (rectius:
per colpevole ritardo o inerzia nell'adempimento), non poteva proporsi in questa sede alcun motivo di ricorso, potendo le relative questioni essere proposte al giudice del rinvio.
15. Pertanto vanno accolti il primo motivo del ricorso principale, il primo motivo del ricorso incidentale, per quanto di ragione, nonché il secondo motivo dello stesso.
Vanno dichiarati assorbiti il secondo motivo del ricorso principale ed il terzo dell'incidentale, nonché inammissibile il quarto motivo. Cassa l'impugnata sentenza senza rinvio, limitatamente alla statuizione relativa alla domanda di regresso dell'IT, ed, in relazione al primo motivo del ricorso principale ed al secondo dell'incidentale, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma, che si uniformerà ai suddetti principi di diritto e provvederà anche sulle spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi. Accoglie il primo motivo del ricorso principale, il primo motivo del ricorso incidentale, per quanto di ragione, nonché il secondo motivo dello stesso.
Dichiara assorbiti il secondo motivo del ricorso principale ed il terzo dell'incidentale, nonché inammissibile il quarto motivo. Cassa, l'impugnata sentenza senza rinvio, limitatamente alla statuizione relativa alla domanda di regresso dell'IT, ed, in relazione agli altri motivi accolti, con rinvio, anche per le spese di questo giudizio di Cassazione, ad altra sezione della Corte di appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 14 giugno 2001.
Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2001