Cass. civ., sez. III, sentenza 01/08/2001, n. 10490
CASS
Sentenza 1 agosto 2001

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Il successore a titolo particolare, che, ai sensi dell'art. 111 cod. proc. civ., intervenga nel processo in grado di appello, assume la stessa posizione del suo dante causa e non può proporre domande nuove salvo quella diretta all'accertamento del suo diritto di intervenire, qualora venga contestato da una o da entrambe le parti originarie.

Il danno risarcibile dal fondo di garanzia, ai sensi dell'art. 21, terzo comma. Della legge n. 990 del 1969, è contenuto nei minimi di garanzia previsti per l'assicurazione obbligatoria, i quali vanno individuati, in presenza di una serie di provvedimenti di variazione degli stessi, con riferimento all'epoca del sinistro ed al provvedimento all'epoca vigente e non con riferimento a quello vigente alla data del decreto ministeriale di liquidazione coatta amministrativa o della decisione (nella specie, la S.C. ha escluso l'applicabilità ad un sinistro verificatosi nel 1984 della direttiva CEE n.84/5/CEE del 30/12/1983, che fissava il limite minimo di massimale nella misura di 350.000 ECU, in quanto l'art. 5 della stessa direttiva concedeva agli Stati membri termine fino al 31/12/1987 per adeguare la loro normativa e, non essendo lo Stato italiano nel 1984 inadempiente, la legge applicabile era quella italiana).

In materia di assicurazione obbligatoria derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l'impresa designata intervenuta in grado di appello assume, quale successore a titolo particolare nel diritto controverso, la stessa posizione dell'impresa in liquidazione coatta amministrativa e può limitarsi a far propri i motivi di appello proposti dalla sua dante causa senza necessità di proporre un proprio appello incidentale (nella specie la S.C. ha ritenuto ammissibile il ricorso proposto dall'impresa designata sulla base dei motivi dedotti in appello dall'impresa in l.c.a. e da quella fatti propri).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 01/08/2001, n. 10490
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10490
    Data del deposito : 1 agosto 2001

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