Sentenza 12 aprile 2000
Massime • 1
L'intervenuta abrogazione, per effetto dell'art.18 della legge 25 giugno 1999 n.205, del reato di oltraggio a pubblico ufficiale, previsto dall'art.341 cod. pen., non ha dato luogo ad un fenomeno di successione di leggi penali nel tempo, quale disciplinato dall'art.2, comma terzo, cod. pen., ma ad una vera e propria "abolitio criminis" rientrante, come tale, nelle previsioni di cui al secondo comma dello stesso articolo. Ne consegue che la permanenza nell'ordinamento penale dei reati di ingiuria e di minaccia, aggravati (se commessi in danno di un pubblico ufficiale), ai sensi dell'art.61 n.10 cod. pen., non può costituire valida ragione per negare la revoca, ai sensi dell'art.673 c.p.p., di una condanna per oltraggio inflitta con sentenza divenuta esecutiva prima dell'intervento abrogativo. (Diff.Cass.I, 25 maggio 2000 n.2744, Guerrieri; Cass.I, 12 maggio 2000 n.2748, PM c.Speranza; Cass.I, 19 maggio 2000, PM Genova c.Hattab, tutte in corso di massimazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/04/2000, n. 2779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2779 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ROSSI BRUNO Presidente del 12/04/2000
1. Dott. BARDOVAGNI PAOLO Consigliere SENTENZA
2. Dott. SANTACROCE GIORGIO " N.2779
3. Dott. DE NARDO GIUSEPPE " REGISTRO GENERALE
4. Dott. DELEHAYE ENRICO " N.48414/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) Procuratore Generale della Repubblica presso TRIBUNALE di GENOVAnei confronti di:
YA LA N. IL 09.04.1962
avverso ordinanza del 08.11.1999 TRIBUNALE di GENOVA sentita la relazione fatta dal Consigliere DELEHAYE ENRICO lette le conclusioni del P.G. per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo.
Con ordinanza dell'8-11-1999 il Tribunale di Genova, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava la sentenza di condanna per il reato di oltraggio emessa in data 15-7-1998 dal Tribunale di Genova nei confronti di CH ZI e, per l'effetto, dichiarava l'estinzione della relativa pena.
Avverso la suddetta decisione ha proposto rituale ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica, deducendo che nel caso di specie, poiché la sentenza è ormai irrevocabile, sarebbe applicabile la regola dettata dal comma dell'art. 2 c.p. sulla successione di leggi e non la disposizione del comma 9 relativa all'abolitio criminis, in quanto l'art. 341 c.p., che prevedeva il reato di oltraggio, sarebbe norma speciale rispetto all'art. 594 c.p., che punisce il delitto di ingiuria ed è tuttora vigente.
Motivi della decisione.
Osserva la Corte che l'impugnazione in esame si riporta sostanzialmente ad alcune recenti decisioni di legittimità (vedi ad esempio Sez. III, 14-7-1999, Sinistra;
Sez. VI, 13-7-1999, Adamoli), secondo cui l'abrogazione del reato di oltraggio non avrebbe comportato in modo automatico l'esclusione della punibilità di condotte, che siano riferibili alle fattispecie di ingiuria, aggravata dalla circostanza prevista dall'art. 61 n. 10 c.p. o di minaccia, se ricorrano le modalità già previste dal comma 4^ dell'art. 341 c.p.. Secondo questa tesi residuerebbero, quindi, fatti penalmente rilevanti, anche se con diverso "nomen iuris", e non ricorrerebbe l'ipotesi, disciplinata dall'art. 2 comma 2^ c.p. bensì quella di successione di leggi penali, regolata dall'art. 2 comma 3^ c.p., secondo cui va applicata la legge più favorevole al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.
Questo Collegio ritiene, invece, di aderire al diverso orientamento (vedi Cass. Sez. V, 14-10-1999, Ghezzi;
Sez. VI, 28-1- 2000 n. 518, Marini, Sez. I, 10-3-2000, Cannella), secondo cui la disposizione prevista dall'art. 18 della L. 205/1999, nel prevedere l'abrogazione del reato di oltraggio, ha operato una vera e propria "abolitio criminis", nel senso che il fatto costituente reato dì oltraggio non è più previsto dalla legge come reato.
Tale indirizzo si fonda essenzialmente sull'assunto che la fattispecie di citi all'art. 341 c.p. proteggeva un bene giuridico diverso da quello del reato di ingiuria e, quindi, l'abrogazione di tale norma comporta automaticamente la non punibilità della condotta diretta a ledere l'onore ed il prestigio del pubblico ufficiale (o di altro soggetto ad esso assimilato) nell'esercizio o a causa delle sue funzioni.
Particolarmente convincente appare la sentenza 518/2000 (Proc. Marini), dopo aver escluso che si possa parlare di continuità nella tutela del bene giuridico già protetto dall'art. 341 c.p. con la perdurante vigenza dei reati di ingiuria e minaccia, ha avanzato dubbi di un contrasto con gli artt. 25 e 112 della Costituzione, nel caso vengano applicate ad un fatto pregresso leggi coeve a quella abrogata, in quanto consentirebbe l'espansione di una norma posta a garanzia di un diverso bene giuridico, senza che per essa sia stata esercitata l'azione penale.
Va infatti rilevato che i beni giuridici, protetti dai reati di ingiuria e di oltraggio, sono ben diversi, come si desume non solo dai rispettivi articoli (offesa all'onore ed al decoro per l'ingiuria, offesa all'onore ed al prestigio nel reato per l'oltraggio), ma anche dalla lettura dell'art. 341 c.p. data dalla Corte Costituzionale con sentenze pronunciate in epoche diverse (nn. 109/1968, 51/1980, 341/1994).
Nella decisione n. 341/1994 viene sottolineata l'eterogeneità delle due fattispecie criminose, riguardanti l'una l'offesa arrecata al privato cittadino e l'altra l'offesa rivolta contro chi riveste la qualifica di pubblico ufficiale, mentre la n. 51/1980 evidenzia la diversità del bene giuridico tutelato dalle due norme, rilevando che l'art. 341 c.p. appresta una tutela che trascende la persona fisica del titolare dell'ufficio per risolversi nella protezione del prestigio della pubblica amministrazione -.
Ne consegue che la rilevata diversità ontologica e l'esistenza di condotte che possono integrare il secondo ma non il primo portano ad escludere un rapporto di specialità tra il reato di ingiuria ed il reato di oltraggio, che comporterebbe l'applicazione della norma prevista dal comma 3^ dell'art. 2 c.p,, ed a configurare invece il diverso criterio dell'assorbimento.
È stato giustamente rilevato che tale correlazione sussiste "quando la fattispecie astratta assorbente.... prevede però come reato anche fatti non punibili per la seconda norma, qualificata erroneamente nella prassi come generale. Alle fattispecie regolate dal criterio dell'assorbimento non è applicabile, quindi, il terzo comma dell'art. 2 c.p., che presuppone a propria volta una identità
del fatto (quantomeno negli elementi essenziali) astrattamente regolato da leggi diverse".(Cass. Sez. V, 14-10-1999, Ghezzi). Argomenti contrari alla tesi della totale "abolitio criminis" non possono dalla disposizione transitoria dell'art. 19 della legge 205/1999, neppure trarsi secondo cui per i reati perseguibili a querela ai sensi della stessa legge o dei decreti legislativi da essa previsti, commessi prima della sua entrata in vigore e per i quali è pendente il relativo procedimento, il giudice deve informare la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela.
Tale disposizione, infatti, essendo limitata ai soli casi in cui i reati sono perseguibili a querela ai sensi della legge in questione (come il furto ex art. 624 c.p., per il quale l'art. 12 legge citata prevede tale diversa punibilità) o dei decreti legislativi, che saranno emanati successivamente, non potrebbe applicarsi all'oltraggio, perseguibile d'ufficio secondo l'abrogato 341 c.p.. Nel caso di specie, trattandosi di procedimento in fase esecutiva, la tesi dell'abrogazione del reato di oltraggio diventa obbligata per l'interpretazione letterale dell'art. 18 della legge 205/1999 in relazione all'art. 673 c.p.p., per cui "nel caso di abrogazione della norma incriminatrice, il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza di condanna...": ogni interpretazione diversa è infatti esclusa dal chiaro dato normativo, riflettente la evidente volontà del legislatore di eliminare la fattispecie incriminatrice senza che sopravviva con un diverso "nomen juris".
A tale proposito è anche il caso di rilevare che in sede di esecuzione una interpretazione difforme da quella della totale "abolitio criminis" porterebbe ad una soluzione particolarmente iniqua dato che, in applicazione del comma dell'art. 2 c.p., la sentenza di condanna per l'abrogato reato di oltraggio, essendo irrevocabile, manterrebbe inalterati i suoi effetti, non potendosi in questa sede qualificare il fatto come di ingiuria aggravata con conseguente declaratoria di improcedibilità dell'azione penale per mancanza di querela.
Ciò comporterebbe, nei confronti del condannato per il reato di oltraggio, l'espiazione di una pena detentiva di gran lunga superiore a quella irrogabile per quello di ingiuria, punibile anche con pena pecuniaria, con conseguente violazione del principio costituzionale che esige che la pena sia proporzionata al disvalore sociale del fatto illecito commesso.
Il ricorso appare pertanto infondato e deve essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 12 aprile 2000.
Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2000