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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/11/2025, n. 7000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7000 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Persona e Famiglia - Minorenni
La Corte, composta dai magistrati: dott. OF NN Presidente dott. Francesca Romana Salvadori Consigliere dott. EL OR Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di secondo grado iscritta al n. 2742 del ruolo generale dell'anno 2024
(riunitovi il proc. n. 2885/24 avente lo stesso oggetto), vertente tra
(c.f. ), residente in Parte_1 C.F._1
Madrid, Calle Alfar 52, elett.te dom.ta presso l'Avv. Maria Teresa Persico con studio in Roma, Via Luigi Settembrini 28, la quale la rappresenta e difende;
appellante-ricorrente in riassunzione e
(c.f. ), residente in [...] C.F._2
Sebastianello n. 6, ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via della Conciliazione
n. 10, presso lo Studio Legale dell'Avv. Alessandro Petruccioli, dal quale è rappresentato e difeso;
appellato-ricorrente in riassunzione con la partecipazione del Procuratore Generale.
OGGETTO: giudizio in riassunzione a seguito dell'ordinanza n. 5148/24 con la quale la Corte di cassazione ha annullato la sentenza n. 1569/21 di questa Corte d'appello, resa nel giudizio di impugnazione avverso la sentenza n.7132/19 emessa dal
Tribunale di Roma a definizione del procedimento di divorzio n. 41995/15.
1 Conclusioni
SA EZ RM LI: Voglia l'Ecc.ma Corte, in riforma parziale della sentenza n. 7132/2019 emessa dal Tribunale Ordinario di Roma, in data 2 aprile
2019, porre a carico di e in favore dell'appellante un assegno Controparte_1 divorzile dell'importo di € 4000,00, a decorrere dal mese di novembre 2016, da versarsi in futuro entro il giorno 5 di ogni mese al domicilio della creditrice, oltre rivalutazione Istat annuale;
emettere ogni altra pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente dalle domande che precedono. Con vittoria di spese di lite come per legge, in relazione alle rispettive soccombenze”; In via istruttoria, si confida di essere ammessi a provare per testimoni le circostanze articolate nei capitoli di prova sub nn dal n 1 al n 17 delle premesse - sub capo II (espunti eventuali giudizi di valore) preceduti dalle parole “vero che”, tenuto conto che l'intervento innovatore della Suprema Corte di Cassazione - sezioni unite sent. n. 18287/18 - circa l'interpretazione dell'articolo 5 comma 6 della legge numero 898/70 è intervenuto dopo la chiusura dell'istruttoria - in prime cure - del presente giudizio è che la sentenza della Cassazione penale n. 2462/2019 - di cui sub capo III che precede - è stata pubblicata durante la pendenza del giudizio che ci occupa avanti al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata. Si indicano testimoni (…).
: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, rigettata ogni contraria istanza, Controparte_2 eccezione e deduzione, in conformità ai principi statuti dall'ordinanza della Corte di
Cassazione n. 5148/2024 – R.G. n. 11906/2021, pubblicata in data 27.02.2024, In via preliminare: dichiarare l'inammissibilità dell'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Roma n. 7132/2019 per violazione dell'art. 342 c.p.c.; In via principale e nel merito: respingere l'appello proposto avverso la sentenza del
Tribunale di Roma n. 7132/2019, perché infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la sentenza impugnata, rigettando la domanda di assegno divorzile proposta dalla Sig.ra Con vittoria di spese processuali e compensi Parte_1 professionali, oltre spese generali ed ulteriori accessori come per legge, relativi al giudizio di Cassazione recante R.G. n. 11906/2021, al giudizio in grado di appello recante R.G. n. 6874/2019 e al presente giudizio di rinvio. *** Con espressa riserva di agire ai sensi dell'art. 389 c.p.c. con separato giudizio per le restituzioni delle prestazioni eseguite e delle somme corrisposte alla Sig.ra a titolo di Parte_1 assegno divorzile in esecuzione della sentenza n. 1569/2021, pronunciata tra le parti
2 dalla Corte d'Appello di Roma, Sezione della Persona e della Famiglia, a definizione del procedimento camerale recante R.G. n. 6874/2019, pubblicata in data 02.03.2021
e notificata in data 05.03.2021, cassata con rinvio dalla Corte di Cassazione con
l'ordinanza n. 5148/2024, pubblicata in data 27.02.2024 a definizione del giudizio recante R.G. n. 11906/2021.
* * *
e hanno contratto matrimonio a Madrid il Parte_1 Controparte_1
24.6.1989, hanno avuto due figlie ( nata il [...] e , nata il Per_1 Per_2
21.6.2001) e si sono separati giudizialmente con la sentenza definitiva n. 12943, depositata il 24.6.2016, che, respinte le reciproche domande di addebito, ha disposto l'affidamento congiunto della figlia (all'epoca) minorenne, collocandola presso il padre, onerato del mantenimento esclusivo di entrambe ed a carico del quale è stato altresì posto un assegno per il mantenimento della moglie dell'importo mensile di €
6.000,00.
Con ricorso notificato in data 30.10.2015, ha adito il Tribunale di Controparte_1
Roma per sentir dichiarare cessati gli effetti civili del matrimonio, con affidamento esclusivo della figlia minore e senza la previsione di alcun assegno divorzile in favore dell'ex coniuge.
si è costituita chiedendo che fosse disposto l'affidamento Parte_1 condiviso della figlia e che il ricorrente fosse condannato a corrisponderle un Per_2 assegno divorzile dell'importo mensile di € 22.000,00.
All'esito dell'udienza presidenziale, con ordinanza del 2.2.2016 sono stati confermati i provvedimenti già adottati nel corso del giudizio di separazione e con sentenza non definitiva n. 20251/16, il Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con la successiva sentenza n. 7132/19, respinta la domanda di assegno divorzile formulata da , il Tribunale ha disposto l'affidamento condiviso Parte_1 della figlia , collocata presso il padre ed ha posto in via esclusiva a carico di Per_2 quest'ultimo il mantenimento ordinario e straordinario di entrambe le figlie.
Riguardo il mancato riconoscimento dell'assegno divorzile, ha così motivato:
3 «Orbene, deve rilevarsi che, nel caso in specie, la moglie, pur laureata, non ha mai lavorato in costanza di matrimonio. Ad oggi, tuttavia, la circostanza dell'essere ella proprietaria di un immobile in Madrid (potenzialmente produttivo di un reddito locatizio, per circa 4.200 € mensili) e di altro immobile, sempre in Spagna, anch'esso potenzialmente produttivo di reddito, porta a concludere che la medesima, stante il patrimonio immobiliare (di cui è proprietaria in quanto tale mobili sono stati a lei, a titolo gratuito, intestati dal marito in costanza di matrimonio, circostanza di non poco rilievo) è in grado di avere una vita dignitosa.
E' tuttavia ugualmente evidente una rilevante divergenza quanto al patrimonio delle parti (e ciò sebbene lo squilibrio tra le condizioni economiche delle parti si sia parzialmente assottigliato per effetto della circostanza che il padre provvede in via integrale al mantenimento delle figlie, sostenendo anche le rilevanti spese straordinarie per le medesime).
Deve tuttavia verificarsi se tale situazione sia stata il frutto delle scelte condivise in costanza di matrimonio e dell'apporto del coniuge richiedente alla costruzione del patrimonio dell'altro coniuge (patrimonio peraltro consistente nelle partecipazioni in società di famiglia, e nel corso del giudizio ampliatosi all'esito della delazione ereditaria in favore del marito, per effetto del decesso della madre, della quale era l'unico erede. Per la parte di provenienza ereditaria, è evidente che le competenze patrimoniali del marito non possono essere in alcun modo ricondotte all'apporto causale dell'ex coniuge).
Le parti hanno contratto un matrimonio quando la resistente aveva 23 anni.
Durante la vita coniugale, molto agiata, l'ex moglie non ha mai lavorato (e certo oggi ella non potrà, stante l'età, entrare utilmente nel mondo del lavoro, colmando la differenza economica che emerge dall'indagine comparativa sui patrimoni delle parti) godendo di un tenore di vita assicurato dal patrimonio della controparte.
In assenza di ogni specifica deduzione sul punto della ex moglie, deve poi escludersi che vi sia stato un suo significativo apporto nella cura della famiglia (premesso infatti che, in corso di convivenza coniugale, le parti erano assistite da collaboratrici domestiche che attendevano sia ai compiti di cura della casa che a quelli della cura delle figlie, è poi pacifico che il rapporto della madre con le figlie sia stato caratterizzato da profonda distanza, determinato dalle condotte materne, le quali, a fronte per la dipendenza da sostanze alcoliche e psicotrope, sono state caratterizzate da aggressività. Tali rapporti sono ad oggi del tutto interrotti con la figlia maggiore mentre, quando alla figlia minore, per la quale inizialmente erano previsti incontri in forma protetta, solo nel corso del procedimento di separazione vi è stato un successivo parziale riavvicinamento).
Come si legge nella sentenza di separazione passata in giudicato, in costanza di matrimonio entrambe le parti hanno fatto uso di sostanze stupefacenti, condotta di vita dalla quale il prese le distanze nel 2009, pur continuando la controparte CP_1
a soffrire di detta dipendenza, a fronte della quale si allontanava per lunghi periodi dalla residenza familiare, per tentare di disintossicarsi in centri specializzati. La situazione è poi sfociata in un tale grado di aggressività da determinare, prima dell'inizio del giudizio di separazione, l'adozione dell'ordine di allontanamento, sia
4 nei confronti dell'ex marito sia nei confronti della figlia minore (la figlia maggiore, a quella data, studiava invece all'estero).
In tale contesto non si vede (e neppure è argomentato negli atti difensivi) quali sia stato il contributo fornito dalla richiedente alla formazione del patrimonio comune e del patrimonio dell'altra parte.
Ciò posto, considerato che ad oggi la parte detiene un patrimonio immobiliare (la cui proprietà è stata a lei assicurata dall'ex marito) idoneo a consentirle un'esistenza libera e dignitosa, in assenza di prova in ordine al contributo causale alla formazione del patrimonio del ricorrente (visto che nemmeno è allegato un suo lavoro all'interno delle mura familiari, relativo alla cura della casa o della famiglia) questo collegio ritiene che non sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile».
Con ricorso depositato il 4.11.2019, ha impugnato la sentenza, Parte_1 lamentando l'erroneità delle valutazioni compiute dal Tribunale in ordine alle situazioni reddituali di entrambe le parti ed al proprio contributo alla vita familiare ed ha chiesto porsi a carico dell'ex coniuge un assegno divorzile pari ad € 22.000,00, con condanna dell'appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio;
in data 29.9.2020, si è costituito eccependo l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello e contestandone la fondatezza, concludendo per il relativo rigetto.
Con sua sentenza n. 1569/21 la Corte ha accolto l'impugnazione ed ha riconosciuto alla richiedente l'assegno divorzile mensile di euro 4.000,oo a decorrere dalla sentenza non definitiva emessa in primo grado per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ovvero dal mese di novembre 2016, così motivando:
«In via preliminare, dev'essere respinta l'eccezione d'inammissibilità dell'impugnazione, essendo ben chiare le censure rivolte alla sentenza appellata […] Ciò premesso, nel caso di specie, rileva la Corte che le parti si sono separate giudizialmente all'esito del procedimento introdotto da nel mese di Controparte_1 novembre 2011, a seguito di una convivenza matrimoniale di 22 anni, con previsione di un assegno di mantenimento di € 6.000,00 mensili, in favore della moglie.
Il Tribunale, nella sentenza oggetto della presente impugnazione, ha ritenuto che a non fosse dovuto alcun assegno divorzile, in considerazione Parte_1 del fatto che, in costanza di matrimonio, le aveva donato due Controparte_1 immobili: l'uno a Madrid di oltre 300 mq con giardino e piscina, precedentemente locato per un canone mensile di € 4.200,00 ed attualmente residenza dell'appellante; l'altro, di più modeste dimensioni a . Per_3
Inoltre, il Tribunale ha escluso che l'appellante, sposatasi a 23 anni e che, pur laureata, non aveva mai lavorato, avesse mai fornito alcun contributo alla cura della famiglia, sia per essere stata a lungo dipendente da alcool e stupefacenti, sia per aver sempre goduto di aiuti domestici.
5 Pacifico il patrimonio immobiliare costituito in favore dell'appellante dal marito in costanza di matrimonio, ha dedotto di essersi sempre dedicata Parte_1 ad un'attività di pubbliche relazioni, utili per sostenere la carriera professionale del coniuge;
di aver curato, prima, la ristrutturazione dell'immobile in via dei Baulari (dove la coppia andò inizialmente a vivere) e poi, nel 2006, della casa di via di San Sebastianello (dove si erano trasferiti); di aver iniziato a far uso di cocaina nel 1996, partecipando alle serate organizzate per promuovere l'attività del marito;
di aver provato più volte a disintossicarsi e di aver vissuto a Madrid con le figlie circa 4 anni (dal 2001, dopo la nascita della seconda figlia, al 2006).
Risulta, inoltre, documentato in atti che l'appellante fu destinataria di un ordine di allontanamento dalla casa familiare ex art. 342 bis c.c. e venne denunciata dal marito per comportamenti violenti ed aggressivi.
Il relativo procedimento penale a suo carico, però, è stato recentemente definito con sentenza della Cassazione che, nel censurare le precedenti pronunce di condanna perché fondate sulla deposizione di una domestica rivelatasi inattendibile per essere stata subornata dal denunciante, ha dichiarato estinto per prescrizione il reato ascrittole.
Osserva, inoltre, la Corte che, benché non abbia minimamente Controparte_1 allegato nel presente procedimento di essere stato, a sua volta, dipendente dalla cocaina, ciò risulta inequivocabilmente dalla sentenza di separazione passata in giudicato, ove si rappresenta come il medesimo, nel 2009, venne trovato in coma proprio per abuso di stupefacenti.
E', inoltre, pacifico che l'appellato sia stato socio della società farmaceutica Pulitzer Italiana s.r.l., a seguito della cui liquidazione, nel 2013, ebbe a ricevere la somma di
€ 600.000,00, corrispondente alla sua quota di partecipazione societaria.
Attualmente è socio della società Pulitzer immobiliare e di alcune Controparte_1 società con sede in Africa, che non produrrebbero reddito;
percepisce una pensione mensile di € 4.200,00; ha venduto l'immobile sito a via dei Baulari (relativamente al quale, tuttavia, non ha fornito alcuna indicazione nè sull'entità del corrispettivo ricevuto, né sulla destinazione di tale importo); è proprietario di quello in via San Sebastianello, di circa 200 mq.; è titolare di un conto corrente bancario con saldo attivo, al mese di agosto 2020, di oltre € 500.000,00 e di altro conto corrente, con saldo attivo di circa € 15.000,00; mantiene pacificamente entrambe le figlie (che vivono, l'una a Parigi -dove frequenta l'università- e l'altra a Londra).
Ricostruita nei termini anzidetti la situazione economica e patrimoniale di entrambe le parti, ritiene la Corte di dover tener conto della congrua durata del rapporto matrimoniale (circa 22 anni), durante il quale la coppia ha condiviso scelte ed esperienze di vita, godendo di un assoluto benessere economico, ma anche soffrendo il dramma comune della tossicodipendenza. Inoltre, se, da un lato, l'appellante ha sacrificato la propria laurea (conseguita già a 23 anni), il proprio possibile percorso professionale e la permanenza nel proprio paese d'origine per seguire il coniuge, dall'altro, proprio la lunga durata della convivenza matrimoniale dimostra l'assoluta condivisione di tali scelte con il marito.
6 Su questi presupposti, ritiene la Corte di dover riconoscere a Parte_1 un assegno divorzile, quantificabile nella somma mensile di € 4.000,00 -con decorrenza dalla sentenza non definitiva emessa nel precedente grado di giudizio-, che compensi il suo sacrificio professionale e l'allontanamento dal proprio paese e, al contempo, le consenta di disporre di mezzi adeguati, per poter mantenere l'immobile in cui attualmente vive nonché i (recentemente) recuperati rapporti con entrambe le figlie».
La Corte di cassazione, adita dal sig. con sua ordinanza n. 5148/24, CP_1 dichiarati assorbiti gli ulteriori motivi, annullava la sentenza con rinvio, con la seguente motivazione:
«2. I primi quattro motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione, sono fondati.
Secondo i principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U. 18287/2019 e, tra le tante successive conformi, da ultimo Cass. n. 9144/2023), la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endo-coniugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi. All'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo- compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate. Inoltre, il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi- ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
La Corte d'appello non si è attenuta ai suesposti principi, benché formalmente richiamati nella sentenza impugnata.
In particolare, la Corte di merito: (a) non ha accertato, né tantomeno affermato, che il divorzio avesse comunque prodotto uno squilibrio effettivo e di non modesta entità tra le condizioni economico-patrimoniali degli ex coniugi;
non ha indicato quale fosse il reddito e il patrimonio dell'ex moglie, né quale fosse lo specifico titolo di studio in
7 suo possesso e le correlate aspettative professionali, anche in relazione alla sua età, con riguardo alla vita matrimoniale e successivamente a essa (primo motivo); (b) non ha accertato se la sperequazione, ove esistente, fosse, o meno, la conseguenza del contributo fornito dall'ex moglie alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due coniugi (primo motivo); (c) non ha precisato in relazione a quale finalità fosse stato riconosciuto l'assegno divorzile, limitandosi a valorizzare la durata del rapporto matrimoniale (circa 22 anni), in aggiunta alle aspettative professionali genericamente ritenute sacrificate dall'ex moglie e al suo allontanamento dal paese di origine, senza alcuna menzione del contributo effettivo da ella fornito alla realizzazione della vita familiare sotto tutti i profili di rilevanza (secondo motivo); (d) non ha accertato se vi fosse già stata "remunerazione" dell'apporto dell'ex moglie, mediante l'attribuzione in suo favore della proprietà di due beni immobili (tra cui un immobile di pregio con annesso giardino e piscina) da parte del coniuge obbligato, tale da compensare il sacrificio delle sue aspettative professionali e realizzare l'esigenza perequativa e compensativa, benché detto profilo fosse stato posto a dirimente fondamento della, riformata, decisione del Tribunale (terzo motivo); (e) ha attribuito rilevanza al parametro del mantenimento del tenore di vita matrimoniale che, invece, non rileva in tema di attribuzione dell'assegno divorzile (quarto motivo)».
Il giudizio è stato tempestivamente riassunto da entrambe le parti e i due procedimenti sono stati riuniti.
La sig.ra si è riportata a tutti gli argomenti spesi nel suo atto di appello, Parte_2 formulando le conclusioni trascritte in epigrafe. Anche il sig. ha ribadito, CP_1 alla luce del dettato del Giudice di legittimità, i suoi argomenti difensivi per come recepiti dal Tribunale, insistendo per il rigetto dell'impugnazione.
La Procura generale ha espresso il seguente parere:
Dalla lettura degli atti di causa si ritiene possa esserci già stata da parte del
“remunerazione” in via anticipata dell'apporto della ex- moglie CP_1 mediante l'attribuzione in suo favore, in costanza di matrimonio, della proprietà di due beni immobili, uno di pregio, con giardino e piscina, in Madrid, e l'altro immobile sempre in Spagna.
Risulta anche che le figlie vivono utilizzando la giacenza dei conti correnti del coniuge obbligato e, quindi, sono interamente a carico del CP_1
Tuttavia, la Corte di merito non ha accertato quale fosse il reddito della Pt_1 post divorzio, dato finanziario essenziale per verificare la sussistenza di uno squilibrio effettivo e di non modesta entità tra le condizioni economico – patrimoniali dei due ex-coniugi.
In considerazione di ciò, si ritiene che astrattamente competa alla Parte_1
l'assegno divorzile, salvo accertamenti istruttori che negano l'esistenza di una
“sperequazione”, tenuto conto dei due immobili donati dal alla CP_1 [...] durante il matrimonio. Pt_1
8 La Presidente della Sezione, in applicazione della previsione di cui all'art 127 ter c.p.c., disponeva la sostituzione della trattazione orale dell'udienza del 13.11.2025 con il deposito di ulteriori note cui autorizzava le rispettive difese, sulle quali il
Collegio ha poi deciso nella camera di consiglio.
* * *
La Corte ritiene che, alla luce delle indicazioni fornite dalla Suprema Corte, la sentenza di primo grado meriti conferma.
Premesso, infatti, che l'intero patrimonio di cui gode il è al medesimo CP_1 derivato dalla propria famiglia d'origine, non risulta fornita dalla ricorrente prova di un significativo e personale suo impegno nell'incrementarlo, tale non potendo esser ritenuta la sua attività di organizzazione di incontri mondani presso la lor dimora coniugale. D'altro canto, il nucleo si era avvalso sempre dell'ausilio di collaboratori domestici.
Né il sol fatto che la sig.ra non abbia prestato alcuna attività lavorativa Parte_1 durante gli anni di matrimonio può valere ad attribuirle l'assegno divorzile sotto il profilo compensativo a fronte della mancata dimostrazione da parte sua di aver sacrificato proprie aspettative professionali.
Residua, dunque, il profilo assistenziale dell'invocato emolumento e, in difetto di riscontro di detti altri aspetti – la Corte di legittimità avendo ricordato che l'assegno non è finalizzato alla ricostituzione del tenore di vita endo-coniugale – deve effettivamente ritenersi, come implicitamente già fatto dal Tribunale ed oggi invitato esplicitamente a considerarsi dalla Corte di Cassazione, che a tanto abbia già provveduto l'ex coniuge - in tal modo avendo questi anche in anticipo “remunerato”
l'apporto fornito dalla moglie alla conduzione del ménage familiare - intestandole sia la villa in Madrid (in grado di fornire rendita di oltre euro 4.000,oo mensili e del valore di poco inferiore ad euro 2.000.000) sia l'altro appartamento di villeggiatura in San Roque (del valore di almeno euro 130.000).
Segue per legge al rigetto dell'impugnazione la condanna della parte appellante al rimborso delle spese di lite anticipate dal resistente per il giudizio d'appello e per quello svoltosi in Cassazione così come si liquidano in dispositivo nel rispetto del d.m. n. 55/14, aggiornato dal d.m. n. 147/22.
9
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Procuratore Generale:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n.7132/19 emessa dal Tribunale di Roma a definizione del procedimento di divorzio n. 41995/15;
- condanna la stessa a rimborsare a Parte_1 CP_1
le spese di lite che liquida, a titolo di compensi professionali, in euro
[...]
6.300,oo per il grado di appello ed in euro 2.800,oo per quello in Cassazione;
- dichiara la ricorrenza degli estremi di legge per applicare alla stessa parte appellante la sanzione prevista dall'art 13 co. 1° quater del d.P.R. n. 115/02.
Roma, così deciso il 13.11.2025.
Il Consigliere est. La Presidente
EL OR OF NN
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