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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/12/2025, n. 17321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17321 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 33626/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del giudice AD IL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da , nata a [...] - SP, il giorno Parte_1
06/12/1990, nata a [...]-SP, il giorno 03/04/1997, Parte_2 [...]
, nata a [...] - SP, il giorno 02/08/2001, nato a [...] - SP, il Parte_3 Parte_4 giorno 10/07/1990, nata a [...] - SP, il giorno 12/03/1993, Parte_5
nata a [...] - SP, il giorno 13/09/1986, Parte_6 [...]
nata a [...] - SP, il giorno 19/02/1962, Parte_7 Parte_8
, nata a [...] - SP, il giorno 31/10/1991, , nato a [...] - SP, il
[...] Parte_9 giorno 25/06/1986, nata a [...] - SP, il giorno 02/02/1987, Persona_1 [...]
, nata a [...] - SP, il giorno 04/10/1978, per sé e nella qualità di Parte_10 esercente della responsabilità genitoriale per: , nato a [...] - Persona_2
SP, il giorno 23/10/2006, il minore, in questo strumento rappresentato anche dal padre:
[...]
, nato a [...] - SP, il giorno 14/01/1976, , nata a Persona_3 Parte_11
Jundiai - SP, il giorno 11/02/1987, per sé e nella qualità di esercente della responsabilità genitoriale per: , nata a [...] - SP, il 18/06/2019, la minore, in questo strumento Persona_4 rappresentata anche dal padre: nato a [...] - SP, il giorno 25/12/1985, Persona_5 con il patrocinio dell'avv. Isabel De Lima.
nei confronti del
, in persona del p.t., difeso dall'Avvocatura Generale dello Controparte_1 CP_2
Stato; con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO;
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
Fatto e diritto
I ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della discendenza da nato in [...] nel Comune di Carpineto Romano (Provincia di Roma) il Persona_6 giorno 22.10.1900, cittadino italiano, successivamente emigrato in Brasile ed ivi deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
Il convenuto, nel costituirsi, dichiara di non opporsi all'accoglimento della domanda, CP_1 invocando un provvedimento di compensazione delle spese.
La linea di discendenza viene documentata puntualmente dai ricorrenti.
Dall'esame di tale documentazione emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Costituzione.
Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – così adeguato ai valori costituzionali- deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana. In linea di principio pertanto la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito va considerato che le
Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi. Senonché parte ricorrente ha dato atto delle liste di attesa relative alle richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana presso la rappresentanza diplomatica competente: ne emerge che la prospettiva di attesa per il primo esame delle domande è di svariati anni dalla presentazione.
Simili coordinate temporali si sostanziano di fatto in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti , che hanno pertanto optato per l'accesso alla via giurisdizionale.
Le spese di lite possono tuttavia compensarsi considerato che il ritardo dell'amministrazione discende dalla oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati ad un esorbitante numero di richieste.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani.
- Ordina al , e per esso all' ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
- Spese compensate.
Roma, 9 dicembre 2025 Il giudice
AD IL
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del giudice AD IL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da , nata a [...] - SP, il giorno Parte_1
06/12/1990, nata a [...]-SP, il giorno 03/04/1997, Parte_2 [...]
, nata a [...] - SP, il giorno 02/08/2001, nato a [...] - SP, il Parte_3 Parte_4 giorno 10/07/1990, nata a [...] - SP, il giorno 12/03/1993, Parte_5
nata a [...] - SP, il giorno 13/09/1986, Parte_6 [...]
nata a [...] - SP, il giorno 19/02/1962, Parte_7 Parte_8
, nata a [...] - SP, il giorno 31/10/1991, , nato a [...] - SP, il
[...] Parte_9 giorno 25/06/1986, nata a [...] - SP, il giorno 02/02/1987, Persona_1 [...]
, nata a [...] - SP, il giorno 04/10/1978, per sé e nella qualità di Parte_10 esercente della responsabilità genitoriale per: , nato a [...] - Persona_2
SP, il giorno 23/10/2006, il minore, in questo strumento rappresentato anche dal padre:
[...]
, nato a [...] - SP, il giorno 14/01/1976, , nata a Persona_3 Parte_11
Jundiai - SP, il giorno 11/02/1987, per sé e nella qualità di esercente della responsabilità genitoriale per: , nata a [...] - SP, il 18/06/2019, la minore, in questo strumento Persona_4 rappresentata anche dal padre: nato a [...] - SP, il giorno 25/12/1985, Persona_5 con il patrocinio dell'avv. Isabel De Lima.
nei confronti del
, in persona del p.t., difeso dall'Avvocatura Generale dello Controparte_1 CP_2
Stato; con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO;
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
Fatto e diritto
I ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della discendenza da nato in [...] nel Comune di Carpineto Romano (Provincia di Roma) il Persona_6 giorno 22.10.1900, cittadino italiano, successivamente emigrato in Brasile ed ivi deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
Il convenuto, nel costituirsi, dichiara di non opporsi all'accoglimento della domanda, CP_1 invocando un provvedimento di compensazione delle spese.
La linea di discendenza viene documentata puntualmente dai ricorrenti.
Dall'esame di tale documentazione emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Costituzione.
Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – così adeguato ai valori costituzionali- deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana. In linea di principio pertanto la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito va considerato che le
Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi. Senonché parte ricorrente ha dato atto delle liste di attesa relative alle richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana presso la rappresentanza diplomatica competente: ne emerge che la prospettiva di attesa per il primo esame delle domande è di svariati anni dalla presentazione.
Simili coordinate temporali si sostanziano di fatto in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti , che hanno pertanto optato per l'accesso alla via giurisdizionale.
Le spese di lite possono tuttavia compensarsi considerato che il ritardo dell'amministrazione discende dalla oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati ad un esorbitante numero di richieste.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani.
- Ordina al , e per esso all' ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
- Spese compensate.
Roma, 9 dicembre 2025 Il giudice
AD IL