Sentenza 2 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/05/2002, n. 6276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6276 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA062 76/02 IN NOME DEL POP LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO - Presidente R.G. N. 9249/99 Cron.18111 Dott. Bruno D'ANGELO Consigliere Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO- Consigliere Rep. Dott. Pietro CUOCO Consigliere Ud. 08/11/01 Rel. ConsigliereDott. Guglielmo SIMONESCHI ha pronunciato la seguente SE N TE N ZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL INTERNO, in persona del Ministro pro domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, tempore, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo presso rappresenta e difende ope legis;
ricorrente controe SO RA erech of. Soll RI, 1 SO AL elettivamente domiciliata in ROMA VIA COLA DI RIENZO 28, presso lo studio dell'avvocato r CABIBBO SALVATORE, che 14 rappresenta e difende, giusta delega in calce alla copia notificata del 2001 ricorso. - resistente con mandato 4297 -1-
contro
SO OR E PER ESSO DECEDUTO (EREDI) SO AN e SO AL;
intimati - avverso la sentenza n. 59/98 del Tribunale di BOLOGNA, depositata il 30/04/98 R.G.N. 7255/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/11/01 dal Consigliere Dott. Guglielmo SIMONESCHI;
udito l'Avvocato CABIBBO;
· udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RA MELE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Bologna, in parziale riforma della decisione di primo grado, dichiarava che OL TO e OL RA, nella qualità di eredi di OL RI, avevano diritto ai ratei arretrati della indennità di accompagnamento maturata dal loro dante causa con decorrenza dal 1992 e non dal 1994, come aveva ritenuto il giudice di primo grado. Riteneva in particolare il Tribunale di dover aderire agli accertamenti e alle conclusioni della C.T.U. di secondo grado, dai quali era risultato un quadro clinico estremamente grave, escludere che sin dalla domanda tale da non le condizioni di salute del OL amministrativa fossero tali da determinare uno stato di invalidità necessitante continua assistenza e accompagnamento;
tuttavia, sulla scorta della età dell'assicurato, delle infermità e della documentazione esibita, solo dal 1992 potevano considerarsi dimostrate le condizioni necessarie al conseguimento della prestazione richiesta, solo da tale data risultando sufficientemente provata la incapacità di svolgere gli atti quotidiani della vita senza l'aiuto continuo di altre persone. Avverso questa decisione ricorre per Cassazione il Ministero dell'Interno 3 censurandola per violazione di legge e vizio di motivazione. Si sono costituiti gli intimati per procura. MOTIVI DELLA DECISIONE Deduce il Ministero ricorrente violazione dello art. 1 della legge n. 18/80, degli artt. 1, 2, 3, 4 del dlgs. N. 509/88, dell'art. 8 ult. CO. della legge n. 118/71, oltre a vizio di motivazione, ritenendo che il Tribunale, conformandosi agli C.T.U. di secondo grado, haaccertamenti e alla accolto la domanda sulla base di elementi probabilistici e meramente presuntivi, in ordine alla sussistenza dei presupposti medico-legali della prestazione a decorrere dal 1992. Ritiene la Corte che il ricorso deve essere rigettato, avendo il Tribunale specificamente indicato, proprio in base alla medesima C.T.U., le patologie sussistenti a quella data ed anzi adottando una decisione equa e prudente, in ordine alla decorrenza del diritto alla indennità di accompagnamento, da un periodo intermedio tra la data della domanda amministrativa e quella stabilita dal Ministero dell'interno. del Tribunale Ritenendosi pertanto la decisione congruamente motivata, deve anche ritenersi che essa è insindacabile in questa sede di legittimità. 4 Per i motivi che precedono la Corte rigetta il ricorso;
le spese di questo giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il Ministero ricorrente alle spese in £10000 (€5,16) oltre a £.
2.000.000 per onorarii (€ 103251); Così deciso in Roma 1 8 novembre 2001 Mileo il Presidente: Vinaquro s. estensore: MyII Con IL CANCELLIERE Deposits Cancelleria Qual -2 MAC 2002 IL CANCELLIERE) Pille 5