Sentenza 17 giugno 2010
Massime • 1
Il reato di omessa denuncia di materie esplodenti ha carattere sanzionatorio dei precetti contenuti nelle leggi speciali che individuano le ipotesi in cui occorre la denuncia, le modalità di presentazione della stessa e l'autorità alla quale deve essere effettuata. (Fattispecie in tema di omessa denuncia della detenzione di milleduecento litri di gasolio).
Commentario • 1
- 1. Art. 679 - Omessa denuncia di materie esplodentihttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/06/2010, n. 24508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24508 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 17/06/2010
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - rel. Consigliere - N. 626
Dott. BONITO Francesco Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 40671/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CI LE, N. IL 07/07/1968;
avverso la sentenza n. 6838/2007 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TARANTO, del 04/06/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/06/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Dott. CEDRANGOLO Oscar, Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
Udito il difensore dell'imputato, avvocato Dominici Giuliano, intervenuto per delega dell'avvocato Errico Raffaele, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RILEVA IN FATTO E IN DIRITTO
1. - Con sentenza, deliberata il 4 giugno 2009 e depositata in pari data, il giudice della udienza preliminare del Tribunale di Taranto, ha condannato alla pena della ammenda in Euro duecento (ritenuto il concorso di attenuanti generiche e della diminuente del rito abbreviato) LE DI, imputato della contravvenzione di omessa denunzia di materie esplodenti ai sensi dell'art. 679 c.p. in relazione alla detenzione di milleduecento litri di gasolio agevolato, contenuti in un distributore installato nella sua azienda agricola, in agro di Castellaneta il 23 marzo 2007, motivando:
all'atto dell'accertamento della detenzione del carburante, eseguito dalla Guardia di Finanza della Tenenza di Castellaneta, il giudicabile è risultato privo di autorizzazione per l'installazione e l'esercizio del deposito e della documentazione comprovante la denunzia alle competenti autorità della detenzione del materiale infiammabile;
la L.R. Puglia, 13 gennaio 2004, n. 23, art. 5, comma 5, prescrive la denunzia al Comune, al Comando provinciale dei vigili del fuoco e all'Ufficio tecnico di finanza di tutti "i prodotti petroliferi non destinati alla vendita al pubblico". 2. - Ricorre per Cassazione l'imputato, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Raffaele Errico, mediante atto recante la data del 14 luglio 2009, col quale denunzia, à sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), inosservanza o erronea applicazione della legge penale, o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale, in relazione all'art. 679 c.p. e L.R. Puglia 13 dicembre 2004, n. 23, art. 5, opponendo: la legge regionale si applica alle attività commerciali e non al settore della agricoltura;
il D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 101, art. 13 bis, esenta i depositi di prodotti petroliferi ubicati all'interno delle aziende agricole, per il rifornimento delle macchine agricole, dalle disposizioni del D.Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32; il certificato di prevenzione incendi è prescritto solo per le aziende e le lavorazioni, comprese nelle tabelle A e B del D.P.R. 26 maggio 1959, n. 689; mentre sono escluse le attività contemplate dal D.M. 16 febbraio 1982, che rinviava alla L. 7 dicembre 1984, n. 818,
dichiarata costituzionalmente illegittima, giusta sentenza della Corte costituzionale n. 282/1990; peraltro il certificato de quo è prescritto, ai sensi del D.M. 27 marzo 1985, solo per i depositi di capacità non inferiore a venticinque metri cubi;
pertanto la denunzia di cui all'art. 679 c.p. "è richiesta solo nei casi indicati nelle tabelle A e B approvate con D.P.R. 26 maggio 1959, n.689", con esclusione pel caso in esame.
3. - Il ricorso è infondato.
Giova premettere che, in relazione alla previsione dell'art. 679 c.p., questa Corte ha fissato il principio di diritto secondo il quale la disposizione de qua non introduce alcun obbligo di denunzia per i detentori di materie esplodenti o infiammabili. La norma, infatti, "assume carattere sanzionatorio dei precetti contenuti nelle leggi speciali che individuano le ipotesi in cui occorre la denuncia, le modalità di presentazione e l'autorità cui deve essere effettuata" e, in materia di detenzione di sostanze (non esplodenti, bensì) infiammabili, in difetto della previsione dell'obbligo della denunzia alla autorità locale della Pubblica Sicurezza (v. al riguardo R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 38, art. 83 relativo regolamento e il richiamato Allegato D), si rende necessaria la verifica del concorso di specifica disposizione recante l'"obbligo di denuncia ai Vigili del fuoco o ad altra autorità (Cass., 11 marzo 2004, n. 29.9 33, De Marzo). Ora, nella specie, i carburanti costituiscono sostanze "pericolose per la loro quantità e qualità" (v. in materia di oli combustibili:
Cass, Sez. 4, 2 ottobre 1973, n. 3582, Fornello, massima n. 126941) e, trattandosi di depositi, sono, appunto, assoggettati alla denunzia e alla vigilanza "del comando dei vigili del fuoco territorialmente competente" à termini del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, art. 36 (cfr.: Cass., Sez. 6, 20 novembre 1974, n. 4139, Speciale, massima n. 129774; Sez. 6, 13 aprile 1976, n. 9784, Maurer, massima n. 136939 e Cass., Sez. 3, 24 gennaio 1969, n. 121, Del Bianco, massima n. 110501).
Sicché, laddove non sono pertinenti le deduzioni del ricorrente in materia di certificato antincendi, risulta perfettamente integrata la contravvenzione in parola (v. in termini, in materia di deposito di carburante: Sez. 1, 6 maggio 2008, n. 21673, Polito, non massimata). La motivazione della sentenza impugnata, recante il riferimento alla legge regionale oggetto della ulteriore censura difensiva, deve essere, pertanto, rettificata, à termini dell'art. 619 c.p.p., nei sensi indicati.
3.3 - Conseguono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La cancelleria provvedere alla trasmissione di copia della presente sentenza al giudice che ha emesso la decisione impugnata, ai sensi dell'art. 625 c.p.p., comma 3.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda la Cancelleria per la trasmissione di copia della presente sentenza al giudice della udienza preliminare del Tribunale di Taranto.
Così deciso in Roma, il 17 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2010