Sentenza 28 ottobre 2020
Massime • 1
È abnorme, determinando un'indebita regressione del procedimento, il provvedimento con il quale il giudice monocratico, investito del giudizio immediato, disponga, ai sensi dell'art. 33-septies cod. proc. pen., la trasmissione degli atti al pubblico ministero, piuttosto che al giudice collegiale competente, in quanto, stante la richiesta di giudizio immediato da parte dell'imputato e la conseguente valutazione espressa dal giudice per le indagini preliminari, non può ritenersi che sia stata indebitamente omessa la fase dell'udienza preliminare.
Commentario • 1
- 1. Art. 33-septies c.p.p. Inosservanza dichiarata nel dibattimento di primo gradohttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/10/2020, n. 4874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4874 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2020 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZI04874-2 1 In nome del Popolo Italiano SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: MIRELLA CERVADORO -Presidente - Sent. n. sez. 1334/2020 CC 28/10/2020- LUCIANO IMPERIALI - Relatore R.G.N. 17379/2020 SERGIO BELTRANI IGNAZIO PARDO FABIO DI PISA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI VARESE nei confronti di: RD EL nato a [...] il [...] JO IL nato il [...] avverso l'ordinanza del 04/02/2020 del TRIBUNALE di VARESE た udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
lette le conclusioni del PG H. FRANCESCA LOY, du e ch ests ullamento sents zi vi dell' ordinatio impegnate con tus missione degli atti el Tribunale di Vares in componitione collified RITENUTO IN FATTO 1. Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Varese ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di restituzione degli atti al pubblico ministero, ai sensi dell'art. 33 septies comma 2 cod. proc. pen., emessa il 4/2/2020 dal Tribunale di Varese in composizione monocratica, che era stato investito con decreto di giudizio immediato del procedimento a carico di DA AN e NA AN per il reato di rapina aggravata, ed aveva riconosciuto, invece, la competenza del Tribunale in composizione collegiale con riferimento al predetto reato, per il quale è prevista l'udienza preliminare. A sostegno del ricorso l'ufficio ricorrente deduce l'abnormità del provvedimento sia sotto il profilo strutturale che funzionale, in quanto adottato nel difetto di concreto potere da parte del giudice, che ha fatto uso del potere processuale di cui all'art. 33 septies cod. proc. pen. deviando dal modello legale e fuori dai casi previsti, giacché il secondo comma dell'articolo in parola prevede la restituzione degli atti al pubblico ministero solo nel caso in cui sia stata arbitrariamente negata agli imputati la fase dell'udienza preliminare, mentre nel caso di specie risultava per tabulas che l'udienza preliminare non era stata celebrata solo perché la richiesta di giudizio immediato era stata ritualmente valutata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Varese. CONSIDERATO IN DIRITTO f 1. Il ricorso è fondato. Il vizio di abnormità dell'atto processuale risulta ormai definito da numerose sentenze di questa Corte di legittimità che ne hanno univocamente delineato il perimetro. Le sezioni unite di questa Corte, così, hanno da tempo chiarito che è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. L'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (Sez. U, Sentenza n. 17 del 10/12/1997, Rv. 209603; conf. Sez. 2, n. 2484 del 21/10/2014, Rv. 262275; Sez. 2, n. 29382 del 16/05/2014, Rv. 259830). Analogamente, le sezioni unite di questa Corte hanno anche rilevato che, alla luce del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, è configurabile il vizio dell'abnormità in ogni fattispecie di indebita regressione del procedimento in grado di alterarne l'ordinata sequenza logico-cronologica (Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007, Rv. 238240, con riferimento ad una fattispecie nella quale il giudice dell'udienza preliminare aveva disposto la 1 restituzione degli atti al pubblico ministero per genericità o indeterminatezza dell'imputazione, senza avergli previamente richiesto di precisarla).
2. Alla luce di tali principi, deve riconoscersi l'abnormità del provvedimento impugnato, per avere questo disposto un'indebita regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari. Nel giudizio immediato, infatti, l'inosservanza delle disposizioni che regolano l'attribuzione dei reati al tribunale in composizione monocratica ovvero in composizione collegiale, comporta, per regola generale, la trasmissione degli atti al giudice ritenuto competente senza regressione di fase e, quindi, senza restituzione degli atti al pubblico ministero (Sez. U, n. 29316 del 26/02/2015, Rv. 264262) Ciò perché il giudice monocratico, qualora rilevi che il reato appartiene alla competenza del collegio, deve disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero, ai sensi dell'art. 33 septies, comma secondo, cod. proc. pen., solo qualora ciò risponda alla finalità propria di tale disposizione, che è quella di assicurare la garanzia dell'udienza preliminare all'imputato che ne sia rimasto privo a causa di una erronea valutazione addebitabile allo stesso pubblico ministero, dovendo altrimenti trovare applicazione la regola generale secondo cui l'accertata inosservanza delle disposizioni che regolano l'attribuzione della competenza al giudice collegiale o a quello monocratico comporta la mera trasmissione degli atti a quello di essi ritenuto competente, con diretta fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 420 ter, comma quarto, cod. proc. pen., richiamato dal terzo comma del citato art. 33 septies. (Sez. 6, n. 31758 del 15/06/2006, Rv. 234864: in tale fattispecie la Corte, in accoglimento di ricorso avanzato dal pubblico ministero, ha ritenuto abnorme, annullandolo quindi senza rinvio, il provvedimento con il quale il giudice monocratico, investito del giudizio per un reato di competenza del collegio con decreto di citazione emesso dal giudice per le indagini preliminari a seguito di opposizione a decreto penale, aveva disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero). Conseguentemente, nel giudizio immediato, l'inosservanza delle disposizioni che regolano l'attribuzione dei reati al tribunale in composizione monocratica ovvero in composizione collegiale, comporta, secondo quanto previsto dall'art. 33-septies cod. proc. pen., la trasmissione degli atti al giudice ritenuto competente senza regressione di fase e, quindi, senza restituzione degli atti al pubblico ministero, con esclusione del caso in cui, procedendosi per un reato per il quale è prevista la celebrazione dell'udienza preliminare, sia stato arbitrariamente negato all'imputato il passaggio attraverso tale fase. (Sez. 6, n. 7482 del 26/01/2017, Rv. 269376). Nel caso di specie, non può ritenersi essere stata indebitamente negata all'imputato la celebrazione di una prevista udienza preliminare, non risultando in alcun modo contestato che la richiesta di giudizio immediato - preceduta da interrogatorio reso dagli imputati sui fatti oggetto del procedimento sia stata correttamente valutata dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Varese e, del resto, la decisione con la quale il giudice per le 2 indagini preliminari dispone il giudizio immediato non è sindacabile, nè revocabile, stante la sua natura endoprocessuale, priva di conseguenze rilevanti ai fini dell'eventuale condanna dell'imputato, atteso che l'instaurazione del giudizio ordinario comporta, con il dibattimento, la massima espansione delle facoltà e garanzie difensive (Sez. 2, Sentenza n. 33712 del 08/06/2017, Rv. 270424; Sez. 6, n. 18193 del 21/03/2018, Rv. 272986).
3. Il provvedimento impugnato, pertanto, è abnorme per aver determinato, in violazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, una indebita regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari, così da alterarne l'ordinata sequenza logico- cronologica (cfr. Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007 cit.). Conseguentemente, l'ordinanza impugnata va annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Varese per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Varese per il giudizio. Così deciso il 28 ottobre 2020 Il Consigliere estensore Il Presidente Mirella Cervadoro Luciano Imperiali Mlived DEPOSITATO IN CANCELLERIA 28 FEB. 2021 IL A M Di "CANCELERERE E CA R UP Claudia Pianelli 3