Sentenza 16 marzo 2000
Massime • 1
In tema di prova della liceità del possesso privato di beni mobili archeologici, dal fatto che la legge 1089 del 1939 configuri un dominio eminente dello Stato sul sottosuolo archeologico, non può desumersi che i privati proprietari debbano fornire la prova della legittimità della loro proprietà o del possesso. Infatti anche in materia di possesso di beni archeologici vigono le normali regole processuali secondo le quali l'onere della prova incombe sulla pubblica accusa ed il detentore non è tenuto a dare la prova contraria della legittimità della provenienza degli oggetti detenuti. (Nella specie la Corte ha affermato che la illegittimità del possesso può essere desunta da altri elementi, quali la tipologia, la correlazione con riferimenti noti, la condizione delle cose che denunci il loro recente rinvenimento, il loro accumulo, il loro occultamento e altre particolarità del caso, ritenendo la responsabilità dell'imputato per il numero degli oggetti, risalenti a prima di cristo, e per il loro pregio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/03/2000, n. 5714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5714 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
DR. PASQUALE LA CAVA PRESIDENTE del 16/03/2000
DR. ANTONIO ZUMBO CONSIGLIERE SENTENZA
DR. FELICE SAVERIO MANNINO CONSIGLIERE N.1087
DR. VINCENZO DI NUBILA CONSIGLIERE REL. REGISTRO GENERALE
DR. CLAUDIA SQUASSONI CONSIGLIERE N.31896/1999
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
CO FO N. A SCIACCA IL 20.11.35 ivi res. piazza Matteotti 2
avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo 5. 3. 99 la quale, confermando la sentenza del PR di Sciacca 27.10.94, lo condannava alla pena di mesi uno di reclusione e lit. 500.000 di multa, con la restituzione di quanto in sequestro alla Sovrintendenza ai Beni Culturali e Artistici di Agrigento, per il reato di cui all'art. 67 della Legge n. 1089.39, per avere illegalmente detenuto nella propria abitazione 106 reperti di interesse archeologico. Acc. in Sciacca il 31.3.93.
Sentita la relazione fatta dal consigliere Dr. Di Nubila;
sentito il Procuratore Generale in persona del Dr. MARIO FAVALLI, il quale ha concluso per l'annullamento con rinvio;
rileva
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. UL ON veniva citato a giudizio dinanzi al PR per rispondere del reato di cui in epigrafe, ora art. 125 del DPR n. 490.99. Nel corso di un accertamento, erano stati rinvenuti presso la sua abitazione 106 vasi greci di pregio, risalenti all'epoca ellenistica.
2. L'accusa provvedeva ad escutere come testimoni coloro che avevano compiuto l'operazione, i quali illustravano la qualità dei vasi e il loro pregio archeologico. La difesa si limitava a produrre una lettera datata 9.2.95, nella quale si faceva riferimento alla "famosa collezione di oggetti greci dei nonni".
3. Il PR riteneva provata l'illecita detenzione e condannava il prevenuto. Questi proponeva appello, insistendo nella tesi che si trattava di una collezione detenuta "ab immemorabile" dalla famiglia.
4. La Corte di Appello confermava la sentenza di primo grado: dava atto di un precedente di questa Corte di Cassazione (sent. 25.6.93) nel senso che non competeva all'imputato dimostrare la legittima provenienza degli oggetti antichi, ma tale prova incombeva sull'accusa; talché poteva affermarsi la responsabilità penale solo quando sussistesse, in aggiunta al possesso di cose antiche, un quadro probatorio fortemente indiziante. Peraltro, ricordava che la giurisprudenza successiva era tornata alla tesi secondo la quale il possesso di cose antiche comportava una presunzione di illegittimità dell'acquisto, a meno che il detentore non ne provasse la legittimità (vedi Cass. 11.12.95 n. 12087).
5. Nella fattispecie, posto che gli oggetti sequestrati erano di indubbio interesse archeologico, la loro detenzione costituiva prova dell'impossessamento illegittimo ed al riguardo la presunzione di illegittimità non poteva essere vinta da una lettera datata 9.2.85, proveniente dalla suocera dell'imputato.
6. Ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, deducendo due articolati motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Col primo motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 606 lett. (b) CPP, della Legge n. 1089 del 1939, artt. 1, 3, 30, 31, 48, 67 e 68. Il giudice di merito ha punito il possesso e non l'impossessamento, facendo confusione tra i due concetti. In tal modo, ha violato il divieto di analogia nel diritto penale. La legge punisce il c.d. furto di oggetti antichi, mentre il semplice possesso di beni archeologici di per sè non rileva penalmente. Vero è che parte della giurisprudenza ricollega al possesso una presunzione di illegittimità dell'acquisto in ragione della natura dei beni, ma occorre evitare il rischio di richiedere all'imputato una "probatio diabolica".
8. Tra l'altro, il PR aveva argomentato circa l'illegittimo impossessamento desumendolo dalla mancata denuncia degli oggetti quando il UL ne era divenuto possessore, a suo dire, per eredità. Ma l'imputato non aveva alcun obbligo di denunciare gli oggetti in suo possesso, perché tale obbligo scatta al momento del solo ritrovamento fortuito.
9. Il motivo risulta, ad avviso del Collegio, infondato. Beninteso, non è intendimento di questa Corte discostarsi dal precedente di cui alla sentenza 7.6.99 n. 7131 imp. Cilia, secondo la quale in tema di prova della liceità del possesso privato di beni mobiliari archeologici, dal fatto che la Legge n. 1089.39 - sulla tutela delle cose di interesse artistico o storico - configuri un dominio eminente dello Stato sul sottosuolo archeologico, non può desumersi che i privati proprietari debbano fornire la prova della legittimità della loro proprietà o del possesso. In altri termini, anche in materia di possesso di beni archeologici vigono le normali regole processuali, secondo le quali l'onere della prova incombe sulla pubblica accusa e il detentore non è tenuto a dare la prova contraria della legittimità della provenienza degli oggetti detenuti. Peraltro, e qui sta il passaggio condiviso della cennata sentenza, l'illegittimità del possesso può essere desunta da altri elementi, quali la tipologia, la correlazione con rinvenimenti noti, la condizione delle cose che denunci il loro recente rinvenimento, il loro accumulo, il loro occultamento e altre particolarità del caso. 10. Nella specie, occorre avere riguardo al numero degli oggetti sequestrati ed al loro pregio, risalendo essi ad alcuni secoli prima e dopo Cristo. Inoltre, va apprezzata la situazione probatoria acquisita in primo grado: dinanzi ad una articolata prova testimoniale volta a confermare il numero, il pregio e la natura degli oggetti, la difesa si è limitata a produrre una lettera proveniente dalla suocera del prevenuto e datata 9.2.85. In siffatta situazione, la Corte di Appello ha ritenuto sussistere la prova dell'illegittimo impossessamento.
11. Col secondo motivo del ricorso, il ricorrente deduce mancanza, insufficienza ed illogicità della motivazione, a sensi dell'art. 606 lett. (e) CPP Trattasi di motivazione apparente, la quale ha pretermesso i dati seguenti:
- nessuna prova dell'illegittimo impossessamento è stata fornita dall'accusa;
- non si è tenuto conto del documento prodotto dalla difesa;
- si è fatto ricorso ad una presunzione di illegittimità del possesso, laddove la legge consente il possesso privato di beni archeologici se scoperti prima del 20.6.1909, se devoluti in premio al ritrovatore, se alienati a privati dalla pubblica amministrazione, se di provenienza estera, se acquisiti in forza di giudicato. 12. Tale essendo il sistema legislativo, non può parlarsi di presunzione di illegittimità del possesso, laddove il prevenuto aveva dichiarato sin dal primo momento che si trattava di vasi greci appartenenti da tempo immemorabile alla famiglia.
13. Il motivo è, ad avviso del Collegio, infondato. Esso attiene al fatto, come ricostruito dalla Corte di Appello con motivazione esauriente, immune da lacune o vizi logici, talché si sottrae a qualsiasi censura da parte di questa Corte di legittimità. La Corte di Appello ha ritenuto che, in ragione della natura dei beni, sussistesse la prova di un illegittimo impossessamento e che fosse fallita la prova della provenienza legittima.
14. Al rigetto del ricorso consegue la condanna alle spese del procedimento.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 16 marzo 2000.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2000