Cass. pen., sez. III, sentenza 16/03/2000, n. 5714
CASS
Sentenza 16 marzo 2000

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In tema di prova della liceità del possesso privato di beni mobili archeologici, dal fatto che la legge 1089 del 1939 configuri un dominio eminente dello Stato sul sottosuolo archeologico, non può desumersi che i privati proprietari debbano fornire la prova della legittimità della loro proprietà o del possesso. Infatti anche in materia di possesso di beni archeologici vigono le normali regole processuali secondo le quali l'onere della prova incombe sulla pubblica accusa ed il detentore non è tenuto a dare la prova contraria della legittimità della provenienza degli oggetti detenuti. (Nella specie la Corte ha affermato che la illegittimità del possesso può essere desunta da altri elementi, quali la tipologia, la correlazione con riferimenti noti, la condizione delle cose che denunci il loro recente rinvenimento, il loro accumulo, il loro occultamento e altre particolarità del caso, ritenendo la responsabilità dell'imputato per il numero degli oggetti, risalenti a prima di cristo, e per il loro pregio).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 16/03/2000, n. 5714
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5714
    Data del deposito : 16 marzo 2000

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