Sentenza 6 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 06/02/2001, n. 1645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1645 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL COPOLO ITALIANO2 0 10 1 R6 AFTERS SAZIONE016 LA CORT Oggetto msjonalite SEZIONE TERZA CIVILE evile incursion Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 8885/98 Dott. Manfredo GROSSI Presidente 10480/98 Dott. Vincenzo SALLUZZO Consigliere Cron. 350 Rel. Consigliere Dott. IO LIMONGELLI 531 Rep. - Consigliere Dott. Michele LO PIANO Ud. 04/07/00 Consigliere - Dott. Donato CALABRESE ha pronunciato la seguente LIRE 1500 CANCELLERIA SE NTENZA sul ricorso proposto da: elettivamente domiciliato in ROMA VIA RACITI ARTURO, 0249747 FABIO MASSIMO 60, presso lo studio dell'avvocato 0249748 MASTROBUONO SEBASTIANO, che lo difende unitamente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE all'avvocato GAVINO FEDERICO, giusta delega in atti;
UFFICIO COPIE Richiesta copia studio -M ricorrente - dal Sig. IL SOLE 24 ORE 3000 contro per diritti 11 - 6 FEB. 2001- AN VALSENO;
IL CANCELLIERE - intimato e sul 2° ricorso n° 10480/98 proposto da: AN VALSENO, elettivamente domiciliato in ROMA 2000 VIA BANCO DI SANTO SPIRITO 42, presso 10 studio 1316 dell'avvocato MAGRONE GIANDOMENICO, che lo difende unitamente all'avvocato GIORGI EDOARDO, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale - nonchè
contro
RACITI ARTURO;
intimato avverso la sentenza n. 48/98 della Corte d'Appello di GENOVA, emessa il 28/10/97, depositata il 28/01/98; RG. 697/1995; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/07/00 dal Consigliere Dott. IO LIMONGELLI;
udito l'Avvocato SEBASTIANO MASTROBUONO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BE AL RU che ha concluso in via principale, per la cassazione della sentenza per mancata integrazione del contraddittorio;
in subordine, rigetto del ricorso principale con assorbimento del ricorso incidentale condizionato. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 21.2.1988 CI IO, premes- d'essere stato investito da un furgoncino condotto SO da AN EN, appartenente in proprietà a Za- nichelli EL ed assicurato dal Lloyd Internazionale spa, lamentò di aver subito nell'occorso lesioni perso- 2 nali e, quindi, convenne dinanzi al Tribunale di Genova lo AN EN per esserne risarcito. I l conve- nuto non si oppose all'accoglimento della domanda. Nel giudizio intervennero lo AN EL ed il Lloyd Internazionale. In corso di causa la Milano Assicura- succeduta per incorporazione al Lloyd Inter- zioni spa, corrispose al CI la somma di I. nazionale, 35.000.000, che il CI accettò con espressa riserva di far valere i suoi diritti nei confronti del convenu- to. Con sentenza del 9.6.1994 il Tribunale dichiarò cessata la materia del contendere tra il CI e la Milano Assicurazioni e rigettò la domanda proposta con- tro AN EN. Su appello del CI la Corte. di Genova, con sentenza del 28.1.1998, ha confermato la decisione del tribunale, osservando: 1) che la riserva formulata dal CI nel riceversi il pagamento da par- te dell'assicuratore concerneva soltanto gli eventuali danni del CI di importo superiore al massimale di polizza;
2) che all'importo dei danni liquidati dal Tribunale andava aggiunta la somma di L. 6.000.000, corrispondente al risarcimento spettante al CI per la diminuzione di reddito subita durante il periodo della sua invalidità temporanea;
3) che, nondimeno, nessuna ulteriore somma la AN EN era tenu- to a pagare al CI perchè l'importo complessivo dei 3 danni da quest'ultimo subiti, anche se come sopra in- crementato, non eccedeva il massimale di polizza. Ri- corre il CI con tre motivi. Lo AN resiste con controricorso e proporre ricorso incidentale condi- zionato affidato ad un motivo. Entrambe le parti hanno prodotto memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Va previamente disposta la riunione dei ricorsi. Con i primi due motivi del ricorso principale, che essendo connessi vanno congiuntamente esaminati, il Ra- citi denunzia violazione degli artt. 1301, 1304, 1965, e 115 cod. proc. civ. Lamenta che la 1967, 2697 cod.civ. territoriale abbia ritenuto che il versamento Corte della somma di 35 milioni in favore del danneggiato fosse stato effettuato dall'assicuratore a titolo di remissione parziale del debito, efficace anche in favo- re di AN EN, anziché a titolo di transa- zione, che, invece, ad avviso del ricorrente, sarebbe rimasta priva di effetti nei confronti di AN EN perché quest'ultimo non avrebbe dichiarato di volersene profittare. Lamenta, inoltre, che la Corte di merito abbia espresso tale sua opinione senza disporre di idonea documentazione. Le doglianze sono prive di consistenza. Proprio perché il pagamento non risultava dalla documentazione che il ricorrente produce inam- 4 missibilmente per la prima volta in questa sede- la Corte distrettuale si è astenuta dall'indagare circa il titolo in base al quale esso avrebbe potuto ritenersi e effettuato, limitandosi a rilevare che non era
contro
- verso in causa che il pagamento era avvenuto e che, nel riceverlo, il danneggiato CI si era riservato di agire nei confronti "del convenuto AN", hat 05- servato (né l'osservazione è investita da censura) che la riserva doveva intendersi limitata alla parte del credito del CI eventualmente eccedente il massimale assicurativo. Col secondo motivo il ricorrente sostiene, inoltre, che il massimale assicurativo avrebbe dovuto ritenersi di importo inferiore a quello considerato dalla Corte distrettuale, perché, non essendovi prova che il veico- lo investitore fosse coperto da assicurazione obbliga- toria e dovendosi, consequentemente, ritenere che l'indennizzo fosse dovuto, ai sensi dell'art. 1917 cod. civ., solo per i fatti colposi dell'assicurato, gli interessi e la rivalutazione monetaria avrebbero dovuto calcolarsi sul massimale a decorrere dal momento in cui l'originaria imputazione di lesioni volontarie, elevata 3 carico di AN EN, era stata derubricata, con sentenza penale d'appello, in quella di lesioni colpose. La doglianza non ha fondamento. Per la decor- 5 renza degli interessi e della rivalutazione la Corte genovese ha correttamente considerato il momento del fatto (nelle sue connotazioni anche soggettive) е non quello del suo accertamento. Col terzo motivo il ricorrente lamenta che, in vio- lazione degli artt. 2043 e 2697 cod.cv. la Corte di Ge- nova, "in contrasto con le prove documentali fornite dall'attore", abbia determinato in misura insufficiente 1'importo del risarcimento da lui preteso per il perio- do di invalidità temporanea. La doglianza è inammissi- bile perché il ricorrente, trascurando il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (Cass.
1.2.1995 n. 1161; Cass.
5.4.1997 n. 2965; Cass. 29.1.1999 n. 802) non chiarisce affatto in che cosa consistano le "prove documentali", che afferma di aver "fornito". Con lo stesso motivo il ricorrente sostiene di aver subito per effetto del sinistro postumi invalidanti di rilevante gravità e si duole della esiguità del risar cimento attribuitogli dalla Corte territoriale. La do- glianza è inammissibile, in quanto intesa a sollecitare una nuova valutazione delle acquisizioni processuali, non consentita nel giudizio di legittimità. I l ricorso principale va, dunque, rigettato, con assorbimento del ricorso incidentale, conseguente 6 espressamente condizionato all'accoglimento del princi- pale. Stimasi di compensare le spese del giudizio di cas- sazione.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato. Compensa le spese del giudi- zio di cassazione. Колия, 4/7 2000 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE forme Depositste r Cancellaria Oggi, -6 FFR 2001 IL CM. 31 ConcerteAmmendola /BRE C1 ILO mdcla Conce 4099 129.11 4567 20,56 40000 806T 6.00 290000 155,71 CORTE SUPREMA CASSAZIONE Gi attesta la registrazione presso Agenzia delle Entrate di Roma 2 ! 11.3.2011 serie 4 al n. 14600 versate 155,77 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n/110 /30/5/2002) 7