Sentenza 27 gennaio 2015
Massime • 1
In tema di reato continuato, il limite minimo per l'aumento previsto dall'art. 81, quarto comma, cod. pen., nei confronti dei soggetti per i quali sia stata ritenuta la contestata recidiva reiterata non opera se il giudice ritiene la stessa equivalente alle circostanze attenuanti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/01/2015, n. 22980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22980 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2015 |
Testo completo
22 9 80/ 1 5 REPUBBLICA ITALIANA : IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 27/01/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. NI BEVERE - Presidente - SENTENZA - Consigliere - N. 115 Dott. CARLO ZAZA N. 42674/2014- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. GRAZIA MICCOLI - Consigliere - Dott. PAOLO MICHELI Dott. GABRIELE POSITANO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BRESCIA nei confronti di: AD ZA MA NI N. IL 22/09/1966 inoltre: AD ZA MA NI N. IL 22/09/1966 avverso la sentenza n. 4180/2014 TRIBUNALE di BRESCIA, del 15/07/2014 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA MICCOLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. : Udit i difensor Avv.; Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dott. Eduardo SCARDACCIONE, ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, pronunziava in data 15 luglio 2014 sentenza di applicazione di pena concordata nel processo a carico di CO IO AD ZA, imputato dei reati di tentato furto aggravato e ricettazione, con contestazione di recidiva reiterata specifica nel quinquennio. La pena applicata è quella finale di anni uno, mesi sei di reclusione, così determinata: concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, pena base per il reato più grave di ricettazione, anni 2 di reclusione ed euro 600,00 di multa;
aumentata per la continuazione ad anni 2, mesi 3 di reclusione ed euro 750,00 di multa;
ridotta per la diminuente di rito alla pena finale sopra indicata.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Brescia, deducendo che è stata applicata una pena illegale, in violazione dell'art. 81 comma 4 cod. pen. All'imputato è stata contestata una recidiva reiterata specifica infraquinquennale, che il Giudice ha ritenuto sussistente, riconoscendo le attenuanti generiche equivalenti alla stessa recidiva. Tuttavia, il Tribunale non ha operato l'aumento per la continuazione ex art. 81 comma 4, obbligatorio -secondo il ricorrente- anche se vengono riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva.
3. Con atto depositato in data 27 ottobre 2014, il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, aderendo alla tesi del ricorrente, ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. Va dato atto dell'orientamento di questa Corte in tema di reato continuato, secondo il quale il limite minimo per l'aumento stabilito dalla legge nei confronti dei soggetti per i quali sia stata "ritenuta" la contestata recidiva reiterata opera anche quando il giudice abbia considerato la stessa equivalente alle riconosciute attenuanti (Sez. 5, n. 48768 del 07/06/2013, P.G. in proc. Caziuc, Rv. 258669; Sez. 6, n. 49766 del 21 novembre 2012, P.G. in proc. Khelifa, Rv. 254032; Sez. 6, n. 25082 del 13/06/2011, P.G. in proc. Levacovich, Rv. 250434; Sez. 3, n. 431 del 28/09/2011, Guerreschi, Rv. 251883). Si ritiene, tuttavia, di aderire ai principi sostenuti dal minoritario indirizzo di segno contrario per cui il limite di aumento non inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave, previsto dall'art. 81 ultimo comma cod.pen., nei confronti dei soggetti ai quali sia stata contestata la recidiva reiterata non è applicabile quando quest'ultima sia stata ritenuta equivalente alle riconosciute attenuanti, in quanto la stessa in tal caso non è stata considerata 2 dal giudice concretamente idonea ad aggravare la sanzione (Sez. 5, n. 9636 del 24 gennaio 2011, PG. in proc. Ortoleva, Rv. 249513). Tale orientamento pare più aderente al dettato costituzionale, atteso che il giudizio di bilanciamento, nel quale la recidiva è ritenuta -quale aggravante- equivalente alle attenuanti riconosciute, è espressione dell'esercizio del potere del giudice di commisurare il trattamento sanzionatorio al caso concreto e di eliminare quindi tutti gli effetti pregiudizievoli della stessa recidiva. -Giova a tal proposito ricordare che secondo quanto statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza 27.5.2010, n. 35738, Calibe la recidiva reiterata di cui all'art. 99 comma 4 cod.pen., opera quale circostanza aggravante inerente alla persona del colpevole di natura facoltativa, nel senso che è consentito al giudice di escluderla motivatamente e considerarla tamquam non esset ai fini sanzionatori, non potendo ritenersi sufficiente che dal certificato penale emerga una pluralità di condanne. Anche il limite all'aumento ex art. 81 cod.pen. "non inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave", previsto dalla legge nei confronti dei soggetti "ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'art. 99 c.p., comma 4", deve considerarsi inoperante quando il giudice non abbia ritenuto la recidiva reiterata concretamente idonea ad aggravare la sanzione per i reati in continuazione o in concorso formale e, quindi, in concreto non l'abbia applicata. Non v'è ragione per non equiparare l'esclusione della recidiva alle ipotesi in cui questa sia stata ritenuta equivalente alle riconosciute attenuanti, giacché -si ribadisce- essa, in tali casi, è stata considerata non incidente in concreto sull'entità della pena. N'è può trascurarsi che nelle ipotesi di applicazione della pena su richiesta delle parti (come nel caso in esame) il giudice esercita i propri poteri di determinazione della sanzione ratificando un accordo tra le parti. Questa Corte ha ritenuto che è inammissibile il ricorso per cassazione del Procuratore Generale contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., per mancata applicazione della recidiva, sostanziandosi tale motivo di ricorso in un recesso dall'accordo e non imponendo la sentenza di patteggiamento una specifica motivazione sull'esclusione dell'operatività della recidiva e del conseguente aumento di pena in quanto la ratifica dell'accordo presuppone che il giudice abbia effettuato il controllo sulla correttezza e congruità della pena definita dalle parti (Sez. 1, n. 10067 del 12/02/2014 - dep. 03/03/2014, P.G. in proc. Taga, Rv. 259473). Si è infatti precisato che l'applicazione della pena su richiesta delle parti è un meccanismo processuale in virtù del quale l'imputato e il pubblico ministero si accordano sulla qualificazione giuridica della condotta contestata, sulla concorrenza delle circostanze, sulla comparazione fra le stesse e sulla entità della pena finale. Il giudice ha il potere-dovere di controllare l'esattezza dei detti aspetti giuridici, e in particolare la correttezza della qualificazione giuridica delle imputazioni e la legalità della pena concordata. 3 Tale ultimo controllo attiene alla verifica della legalità della pena, e cioè della sua conformità alle regole che la disciplinano e di quelle che influiscono sulla sua determinazione, come passaggio imprescindibile per valutarne la congruità (tra le altre, Sez. 6, n. 46457 del 05/10/2004,Rv. 230655; Sez. 5, n. 1411 del 22/09/2006, Rv. 236033; Sez. 1, n. 16766 del 07/04/2010, Rv. 246930). E non è imposta al giudice una specifica motivazione sulla esclusione della operatività della recidiva e del conseguente aumento di pena, in quanto la ratifica dell'accordo presuppone che egli abbia effettuato il controllo sulla correttezza e congruità della pena definita dalle parti (tra le altre, Sez. 6, n. 16187 del 24/01/2008, Rv. 239641; Sez. 6, n. 5027 del 02/02/2012 Rv. 251791). Nel caso in esame, il Giudice, nell'applicare la pena concordata, ha in concreto escluso che dovesse tenersi conto della contestata recidiva nel complessivo calcolo della pena, ritenuta congrua come concordata dalle parti "alla luce delle specifiche modalità e circostanze dei fatti". La motivazione svolta, coerente con la natura del rito e il tipo di delibazione, ha dato atto del condiviso apprezzamento della non significatività della recidiva in rapporto al giudizio di offensività della condotta tenuta dall'imputato, tratto dall'operata sintetica valutazione del fatto e del suo disvalore. Peraltro, questa Corte ha già avuto moto di precisare che la sentenza di "patteggiamento" non impone al giudice una specifica motivazione sull'esclusione dell'operatività della recidiva e del conseguente aumento di pena, in quanto la ratifica dell'accordo presuppone che egli abbia effettuato il controllo sulla correttezza e congruità della pena definita dalle parti (Sez. 6, n. 5027 del 02/02/2012, Pg in proc. Filippi, Rv. 251791) Nè può trascurarsi che, nel provvedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, la decisione del giudice va interpretata nel senso più favorevole al rispetto della volontà negoziale del PM e dell'imputato. Attraverso l'interpretazione, pertanto, va attribuita al patteggiamento una portata conforme alla effettiva volontà delle parti, anche se manifestata in forma impropria ed imprecisa, dal momento che le singole clausole dell'accordo devono, nel dubbio, essere interpretate nel senso in cui possano avere un qualche effetto (Sez. 6, n. 270 del 05/11/2013, Rv. 258554).
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso del Procuratore Generale. Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2015 Il consigliere estensore Il presidente IO BEVEREM Grazia Miccoli DEPOSITATA IN CANCELLERIA addl 2.8/MAG 2015 ou wis LEUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise