Sentenza 22 settembre 2004
Massime • 1
In materia di esecuzione, il P.M. non può disporre l'esecuzione di una pena detentiva, a suo tempo sostituita con la sanzione dell'espulsione, qualora non abbia provveduto preventivamente a richiedere la revoca dell'espulsione stessa al giudice dell'esecuzione, nella cui competenza esclusiva rientra l'adozione della relativa decisione in contraddittorio con il condannato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/09/2004, n. 38653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38653 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Renato - Presidente - del 22/09/2004
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - N. 3487
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - N. 034763/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LL KA N. IL 09/06/1981;
avverso ORDINANZA del 12/06/2003 TRIBUNALE di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVESTRI GIOVANNI;
lette le conclusioni del P.G. Dr. V. Geraci che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza.
OSSERVA
Con ordinanza del 12.6.2003, il Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava la sanzione dell'espulsione sostitutiva della pena detentiva, applicata a MI KA con sentenza del 18.9.2002, e rigettava l'incidente di esecuzione proposto dallo stesso MI per fare dichiarare la nullità dell'ordine di carcerazione notificatogli il 10.3.2003. Il difensore del condannato proponeva ricorso per Cassazione denunciando erronea applicazione dell'art. 16, comma 4, del d.lgs. n. 286 del 1998, sull'assunto che l'ordine di carcerazione era stato emesso senza che fosse stata previamente revocata l'espulsione e senza che il P.M. avesse richiesto la revoca: lamentava altresì che la sanzione sostitutiva dell'espulsione era stata revocata in assenza di un accertamento irrevocabile della violazione del divieto di reingresso in Italia.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni appresso indicate.
Deve premettersi che dall'ordinanza impugnata risulta che nei confronti dell'MI è stata adottata in data 18.9.2002 la sanzione sostitutiva dell'espulsione a seguito dell'applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. di un anno e sei mesi di reclusione e di 300 euro di multa, eseguita l'8.10.2002 con imbarco su un volo destinato in Marocco, e che, essendo stato trovato in Italia il 9.3.2003, il P.M. ha posto immediatamente in esecuzione la pena a suo tempo sostituita con l'espulsione, notificando al condannato l'ordine di esecuzione che forma oggetto dell'incidente di esecuzione. Ciò posto, va rilevato che l'art 16, comma 4, del d.lgs. n. 286 del 1998, sostituito dall'art. 15 della l. 30.7.2002, n. 189, stabilisce che "se lo straniero espulso a norma del comma l rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dall'art. 13, comma 14, la sanzione sostitutiva è revocata dal giudice competente".
Per giustificare la legittimità dell'ordine di esecuzione emesso dal P.M. senza attendere la revoca della sanzione sostitutiva dell'espulsione, nell'ordinanza impugnata è stato osservato che trattasi di revoca di diritto, adottata dal giudice dell'esecuzione con provvedimento meramente dichiarativo, senza alcun margine di discrezionalità.
La tesi non può essere condivisa.
In primo luogo, va posto in risalto che - con riferimento al problema della revoca dei benefici della sospensione condizionale della pena e dell'indulto - nella giurisprudenza di questa Corte è stato ripetutamente enunciato il principio per cui il P.M. non può disporre l'esecuzione di una pena sospesa, in mancanza di un espresso provvedimento del giudice in tal senso, anche quando esistano tutti i presupposti per la revoca obbligatoria della sospensione o dell'indulto, per la ragione che il provvedimento di revoca, anche quando abbia carattere meramente dichiarativo, rientra nella competenza esclusiva del giudice dell'esecuzione e deve essere adottato in contraddittorio con ti condannato (Cass., Sez. 6^, 9 luglio 1997, Mangione;
Sez. 6^, 9 febbraio 1996, Orlando;
Sez. 6^, 5 aprile 1995, Cusumano;
Sez. 1^, 15 aprile 1993, Sanna). Ne segue che, applicando lo stesso principio al caso di specie, deve escludersi che il P.M. potesse emettere l'ordine di carcerazione senza prima richiedere ed ottenere la revoca della sanzione sostitutiva dell'espulsione.
Peraltro, come ha perspicuamente rilevato il Procuratore Generale presso questa Corte nella sua requisitoria scritta, l'illegittimità dell'ordine di carcerazione dovrebbe essere riconosciuta, sotto altro profilo, anche se fosse seguito il diverso indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui, quando la revoca di benefici sia prevista come obbligatoria ed automatica, la pur necessaria pronuncia formale adottata ai sensi dell'art. 674 c.p.p. dal giudice dell'esecuzione ha un carattere meramente dichiarativo e ricognitivo di un effetto già prodottosi "ex lege", di talché, in detta ipotesi, il P.M., quale organo dell'esecuzione, è legittimato a porre direttamente in esecuzione la pena già coperta dal beneficio caducato, sempre che, nel contempo, chieda al competente giudice dell'esecuzione di pronunciare, nelle forme previste, la declaratoria di cui al summenzionato art. 674 (Cass., Sez. 1^, 3 dicembre 2001, Liguori;
Sez. 2^, 21 maggio 2001, Driass;
Sez. 1^, 17 novembre 1995, Montaldo).
Orbene, poiché nel caso di specie il P.M. non ha provveduto a richiedere la revoca dell'espulsione contestualmente all'emissione dell'ordine di carcerazione, il provvedimento del giudice dell'esecuzione, adottato di ufficio, risulta inficiato da nullità assoluta ex art. 178, comma 1, lett. b) c.p.p., puntualmente eccepita dal ricorrente.
Pertanto, risultando fondata la censura formulata dal ricorrente, devono essere annullati senza rinvio l'ordinanza impugnata e, per l'effetto, l'ordine di carcerazione che ne costituisce il presupposto. A cura della cancelleria, il presente provvedimento deve essere comunicato al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, annulla senza rinvio la sentenza impugnata e, per l'effetto, l'ordine di carcerazione che ne costituisce il presupposto. Si comunichi al P.M. di Milano
Così deciso in Roma, il 22 settembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2004