Sentenza 5 giugno 2013
Massime • 1
In tema di falso documentale, rientrano nella nozione di atto pubblico i verbali di preavviso di accertamento di violazione del codice della strada.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/06/2013, n. 35341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35341 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 05/06/2013
Dott. BEVERE A. - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 1746
Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA F. - rel. Consigliere - N. 40478/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SI EF N. IL 04/05/1961;
avverso la sentenza n. 3062/2011 CORTE APPELLO di ANCONA, del 03/05/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/06/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO LIGNOLA;
Il Procuratore generale della Corte di cassazione, Dr. Izzo Gioacchino, ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza, perché il fatto non costituisce reato;
per la ricorrente è presente l'Avv. Aluigi Emanuele, che chiede l'accoglimento del ricorso e si associa alle conclusioni del P.G.. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 3 maggio 2012, la Corte d'appello di Ancona confermava la sentenza del Tribunale di Urbino dell'8 giugno 2010, con la quale SI FA era condannata alla pena di giustizia per il delitto di falso in atto pubblico;
in particolare all'imputata era stata contestata la falsificazione dei verbali di preavviso di accertamento di violazione del codice della strada, emessi nei confronti di AR LE e OM IE, nella qualità di vigile urbano, modificando la contestazione delle violazioni amministrative ivi indicate, così consentendo il pagamento di una sanzione amministrativa inferiore rispetto a quella prescritta e concretamente irrogata, nonché la mancata decurtazione dei punti della patente degli stessi contravventori.
2. L'odierno ricorso, presentato a mezzo del difensore avv. Emanuele Aluigi, è affidato a cinque motivi:
a) violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. C, in relazione agli artt.521 e 522 c.p.p., per difformità tra il fatto contestato ed il reato indicato in sentenza. All'udienza del 20 gennaio 2010 il pubblico ministero ha proceduto alla correzione dei prospetti indicanti i verbali di preavviso delle multe, modificando le violazioni contestate, senza procedere ad alcuna modifica del capo di imputazione, nelle forme indicate dagli articoli richiamati;
b) violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. B, in relazione all'art.476 c.p., poiché il preavviso contestazione non è un atto pubblico,
non essendo previsto dal codice della strada, tanto che l'eventuale difformità con il successivo verbale notificato all'amministrazione non può essere reclamato neppure in sede di ricorso;
c) violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. E, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, con riferimento alla deposizione del teste AL, comandante dei vigili, secondo cui vi erano interpretazioni opposte in ordine alla possibilità di rettificare o modificare il preavviso;
d) violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. B, in relazione alla L. n.241 del 1990, art. 21 quinquies, octies e nonies della, poiché in entrambi i casi la correzione dell'errore è avvenuta nell'immediatezza, cioè prima che il preavviso uscisse dalla disponibilità dell'agente accertatore: come affermato con circolare Ministero dei trasporti M/2413711 del 24 febbraio 2000, il preavviso è atto che rimane nella disponibilità dell'agente accertatore fino a che non viene formato il verbale vero e proprio;
e) violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. C ed E, in relazione agli artt. 476 e 49 c.p., in considerazione del carattere innocuo e/o grossolano dei due atti, attese le modalità della alterazione e l'inidoneità della condotta a ledere l'interesse protetto dalla norma penale.
Con memoria del 16 maggio 2013 la difesa riassume le censure già proposta con l'atto di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I primi tre motivi di ricorso sono infondati.
1.1 Non sussiste violazione del principio del contraddittorio, per effetto della correzione dei prospetti mediante allegazione di quelli sostitutivi effettuata all'udienza del 20 gennaio 2010. La modifica in udienza del capo di imputazione, infatti, non sempre comporta una alterazione avente incidenza sulla identità sostanziale e sulla identificazione dell'addebito; è stato più volte precisato da questa Corte, invero, che le norme concernenti le nuove contestazioni, le modificazioni dell'imputazione e la necessaria correlazione tra essa e la sentenza (artt. 516 e 522 c.p.p.) hanno lo scopo di assicurare il contraddittorio dell'accusa e, quindi, il pieno esercizio del diritto di difesa dell'imputato. Pertanto, devono essere interpretate con riferimento a detto scopo e non possono ritenersi violate da qualsiasi modificazione rispetto all'accusa originaria, ma soltanto nel caso in cui il mutamento pregiudichi la possibilità di difesa dell'imputato, essendo il sistema di garanzia ispirato all'esigenza di evitare che l'imputato sia condannato per un "fatto", inteso come episodio della vita umana, rispetto al quale non abbia potuto difendersi.
In questa prospettiva, la rettifica dell'imputazione, avvenuta in udienza, non è idonea in nessuna maniera a pregiudicare le facoltà difensive, giacché non comporta alcuna significativa modifica della contestazione, rimasta immutata nei suoi tratti essenziali (la rettifica riguardava gli articoli del codice della strada oggetto di contestazione ai contravventori).
Peraltro, anche a voler affermare che una nullità si è verificata, in conseguenza della mancata notifica all'imputata contumace del verbale di udienza, la stessa si è sanata per non essere stata tempestivamente eccepita. La violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza integra, infatti, una nullità a regime intermedio, non rientrante tra quelle assolute ed insanabili previste dall'art. 178 c.p.p., in quanto non attinente all'omessa citazione dell'imputato o all'assenza del suo difensore quando ne sia obbligatoria la presenza;
la relativa eccezione va, pertanto, proposta "immediatamente dopo" la contestazione del fatto nuovo, come previsto dall'art. 182 c.p.p., comma 2, nell'ipotesi in cui "la parte vi assiste" (Sez. 2, n. 9171 del 29/01/2008, De Stefano, Rv. 239545). Nel caso di specie non risulta che il difensore dell'imputata, ne' la stessa SI, presente all'udienza, abbia eccepito la nullità dopo la ipotizzata modifica dell'imputazione; anzi, l'imputata ottenne termine per esame e rinvio ad altra udienza, alla quale non eccepì alcunché.
1.2 Anche il secondo motivo è infondato, poiché rientrano nella nozione di atto pubblico rilevante ai fini dell'integrazione del reato di falso ideologico in atto pubblico, anche gli atti cosiddetti interni, ovvero quelli destinati ad inserirsi nel procedimento amministrativo, offrendo un contributo di conoscenza o di valutazione, nonché quelli che si collocano nel contesto di una complessa sequela procedimentale - conforme o meno allo schema tipico - ponendosi come necessario presupposto di momenti procedurali successivi (Sez. 5, n. 7636 del 12/12/2006 -dep. 23/02/2007, Fiorentino, Rv. 236515).
1.3 Deve escludersi anche il vizio motivazionale con riferimento alla deposizione del tenente AL, che viene correttamente considerata dalla decisione di primo grado, come lo stesso ricorrente afferma in ricorso e che pertanto non può ritenersi ignorata, alla luce del principio di integrazione delle motivazioni delle sentenze di primo e secondo grado in caso di c.d. "doppia conforme", allorché le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico e inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione (cfr. Sez. 2, n. 5606 del 10/01/2007, Conversa, Rv. 236181).
2. Il quarto e quinto motivo vanno trattati congiuntamente, poiché fondatamente il ricorrente contesta in entrambi (soprattutto nel quinto) la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di falso.
2.1 Va premesso che il dolo richiesto per il delitto di cui all'art.476 c.p. è un dolo generico, che consiste nella consapevolezza della immutatio veri, non essendo richiesto l'animus nocendi vel decipiendi (Sez. 5, n. 29764 del 03/06/2010, Zago, Rv. 248264). Non si tratta, però, di un dolo in re ipsa, perché anzi deve essere provato, dovendosi escludere il reato quando il falso derivi da una semplice leggerezza dell'agente.
In altri termini per ritenere il dolo, va esclusa la colpa.
2.2 Il principio risulta un corollario di quello affermato da questa Corte (Sez. 5, n. 27770 del 18/05/2004, Belluomo, Rv. 228711) in un caso diverso, ma analogo, secondo il quale per ritenere il dolo va esclusa la leggerezza dell'agente, l'incompleta conoscenza e/o l'errata interpretazione di disposizioni normative o la negligente applicazione di una prassi amministrativa.
2.3 Nella specie, la Corte territoriale avrebbe dovuto impostare e risolvere il problema in questi termini, una volta accertata una situazione fattuale in cui la modifica dei preavvisi di violazione amministrativa era stata ammessa dall'imputata e ricondotta ad una prassi amministrativa sicuramente discutibile, ma avvalorata dal comandante della Polizia municipale e da alcune circolari del Ministero dei trasporti, sicché la negligenza dell'imputata rileva a fini amministrativi, ma non perciò stesso a fini penali.
2.4 La circolare Prot. n. M/2413-11 Roma, del 26 ottobre 1999, avente ad oggetto "Problematica relativa alla definizione dei preavvisi di violazione al C.d.s. - archiviazione e annullamento", afferma che la predisposizione del preavviso in argomento si inserisce nell'ambito di un'attività (quella di accertamento delle violazioni) di esclusiva competenza degli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è previsto il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria (L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 13); in tale ambito, l'organo accertatore può assumere informazioni e procedere a ispezioni, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici. "Siffatta attività" - continua la circolare - "unitamente a quelle connesse alla compilazione del preavviso, necessitano spesso di ulteriori indagini ed approfondimenti al termine dei quali i soggetti che accertano le violazioni possono aver acquisito tutti gli elementi utili per poter contestare o notificare l'atto di accertamento della violazione ovvero, mancando i presupposti di legge, decidere l'interruzione della stessa attività di accertamento, evitando di redigere il verbale una volta constatata la estraneità del soggetto interessato. In altri termini, il verbale di accertamento non ancora perfezionato nei suoi elementi formali e procedimentali rimane nella disponibilità dell'ufficio al quale appartiene l'agente che lo ha redatto".
Uguali affermazioni sono contenute nella circolare Prot. n. M/2413-11 Roma, del 24 febbraio 2000, avente analogo oggetto. In tale provvedimento si legge anche che "nessuna delle disposizioni contenute nelle norme attualmente vigenti attribuisce rilevanza al c.d. preavviso di violazione il quale pertanto non produce effetti giuridici nei confronti del destinatario".
Così stando le cose, anche se "l'esclusione della illiceità del comportamento altrimenti vietato deve essere formalmente dichiarata dall'Autorità amministrativa competente a ricevere il rapporto alla quale, pertanto, deve essere inviato il verbale di accertamento notificato, non potendo l'organo di polizia archiviare direttamente il relativo "preavviso", la condotta dell'imputata va ascritta alla negligente applicazione di una prassi amministrativa, onde non può affermarsi che ella avesse la consapevolezza di affermare e attestare cosa non rispondente al vero.
2.5 La impugnata sentenza va quindi annullata senza rinvio in relazione alla imputazione di falso ideologico in atto pubblico perché il fatto non costituisce reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non costituisce reato.
Così deciso in Roma, il 5 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 22 agosto 2013