Sentenza 5 novembre 2013
Massime • 1
In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la decisione del giudice va interpretata nel senso più favorevole al rispetto della volontà negoziale del PM e dell'imputato anche se manifestata in forma impropria ed imprecisa, dal momento che le singole clausole devono essere interpretate nel senso in cui possano avere qualche effetto.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Penale n. 270 del 12https://www.laleggepertutti.it/
Penale Sent. Sez. 5 Num. 270 Anno 2013 Presidente: GRASSI ALDO Relatore: LAPALORCIA GRAZIA SENTENZA sul ricorso proposto dalla parte offesa: ACETO LIDIA N. IL 07/10/1948 nei confronti di: 1) FEBO MASSIMO N. IL 30/01/1968 avverso l'ordinanza n. 893/2010 TRIBUNALE di CHIETI, del 23/09/2011 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA; lette le conclusioni del P:G: Dott. M.G. Fodaroni che ha chiesto annullamento senza rinvio e trasmissione atti; Data Udienza: 12/12/2012 RITENUTO IN FATTO Il Gip di Chieti, con decreto 23-9-2011, disponeva l'archiviazione del procedimento a carico di Massimo FEBO per reati ai danni di Lidia Aceto, ritenendo corrette le considerazioni …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/11/2013, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 05/11/2013
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO F. - rel. Consigliere - N. 1651
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 24768/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello di Ancona;
NZ GE, n. a Napoli il 1/01/1948;
contro la sentenza del tribunale di Fermo, emessa in data 04/02/2013;
- letti il ricorso e il provvedimento impugnato;
- udita la relazione del cons. Dott. IPPOLITO F.;
- letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza ex art. 444 c.p.p., emessa il 4 febbraio 2013, il Tribunale di Fermo ha applicato, con le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata recidiva, la pena di tre anni e quattro mesi di reclusione e 14.000,00 Euro di multa a NZ GE per concorso in detenzione di circa 400 grammi di cocaina (art. 110 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73).
2. Contro la sentenza ricorrono per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Ancona e l'imputato.
2.1. Il Pubblico Ministero, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), deduce erronea applicazione della legge penale (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, art. 99, comma 4 e art. 69 c.p., comma 4) per avere il giudice applicato la pena con la ritenuta prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva di cui all'art. 99 c.p., comma 4. 2.2. L'imputato a sua volta denuncia inosservanza di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 129 c.p.p.. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono entrambi inammissibili.
2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, che il Collegio condivide, nel provvedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, la decisione del giudice va interpretata nel senso più favorevole al rispetto della volontà negoziale del PM e dell'imputato.
Attraverso l'interpretazione, pertanto, va attribuita al patteggiamento una portata conforme alla effettiva volontà delle parti, anche se manifestata in forma impropria ed imprecisa, dal momento che le singole clausole dell'accordo devono, nel dubbio, essere interpretate nel senso in cui possano avere un qualche effetto.
Tanto premesso, dalla motivazione della sentenza impugnata, alla luce della richiesta delle parti accolta dal giudicante, si ricava l'implicita esclusione della contestata recidiva reiterata specifica, per cui manifestamente infondato è il ricorso del Pubblico Ministero, il cui rappresentante aveva prestato consenso al patteggiamento secondo la proposta accolta dal giudice.
3. Del tutto generico è il ricorso dell'imputato, a fronte di una motivazione completa nelle parti essenziali a ritenere assolto l'obbligo di motivazione ex artt. 444 e 448 c.p.p.. Consegue la condanna del ricorrente privato al pagamento delle spese processuali e della somma, equa al caso, di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ZU al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2014