Sentenza 7 giugno 2013
Massime • 1
In tema di reato continuato, il limite minimo per l'aumento stabilito dall'art. 81, comma quarto, cod. pen. nei confronti dei soggetti per i quali sia stata ritenuta la contestata recidiva reiterata opera anche quando il giudice abbia considerato quest'ultima equivalente alle riconosciute circostanze attenuanti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/06/2013, n. 48768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48768 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente - del 07/06/2013
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - N. 1798
Dott. PISTORELLI Luca - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere - N. 44213/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso presentato dal:
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia;
nel procedimento nei confronti di:
CA IT, nato in [...], l'[...];
avverso la sentenza del 5/9/2012 del Tribunale di Crema;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita a relazione svolta dal Consigliere Dott. PISTORELLI Luca;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. CEDRANGOLO Oscar, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 5 settembre 2012 il Tribunale di Crema condannava CA IT per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, furto aggravato e disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, irrogandogli la pena finale di mesi otto di reclusione ed Euro 300 di multa a seguito della ritenuta continuazione tra i suddetti reati e della concessione delle attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sulla contestata aggravante del furto e sulla recidiva pure contestata all'imputato.
2. Avverso la sentenza ricorre il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Brescia, che, con unico motivo, deduce l'errata applicazione della legge penale in punto di commisurazione della pena.
Lamenta in particolare il P.G. ricorrente che, essendo stata contestata a carico dell'imputato la recidiva ex art. 99 c.p., comma 4, ed essendo la stessa stata applicata tanto da esserne stata neutralizzata l'incidenza sulla misura della pena solo attraverso il giudizio di bilanciamento con le riconosciute attenuanti generiche, il Tribunale avrebbe irrogato un aumento di pena per la continuazione tra il reato di resistenza a pubblico ufficiale e quello ritenuto più grave di furto inferiore ai limiti edittali imposti dell'art. 81 c.p., u.c.. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
1.1 Per il prevalente insegnamento di questa Corte in tema di reato continuato, cui il Collegio intende aderire, il limite minimo per l'aumento stabilito dalla legge nei confronti dei soggetti per i quali sia stata ritenuta la contestata recidiva reiterata opera anche quando il giudice abbia considerato la stessa equivalente alle riconosciute attenuanti (Sez. 6^, n. 49766 del 21 novembre 2012, P.G. in proc. Khelifa, Rv. 254032; Sez. 6^, n. 25082 del 13/06/2011 - dep. 22/06/2011, P.G. in proc. Levacovich, Rv. 250434; Sez. 3^, n. 431 del 28/09/2011 - dep. 11/01/2012, Guerreschi, Rv. 251883).
1.2 Il principio sostenuto dal minoritario indirizzo di segno contrario - per cui il limite di aumento non inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave, previsto dall'art. 81 c.p., u.c., nei confronti dei soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva reiterata non sarebbe applicabile quando quest'ultima sia stata ritenuta equivalente alle riconosciute attenuanti, in quanto la stessa non sarebbe in tal caso stata ritenuta dal giudice concretamente idonea ad aggravare la sanzione, dovendosene dunque ritenere esclusa l'applicazione nel senso accolto dalla disposizione citata (Sez. 5^, n. 9636 del 24 gennaio 2011, PG. in proc. Ortoleva, Rv. 249513) - non può infatti essere condiviso, atteso che proprio il bilanciamento in equivalenza della recidiva con eventuali attenuanti è sintomo inequivocabile de suo riconoscimento ai fini della commisurazione del trattamento sanzionatorio, sul quale incide in maniera concreta impedendo l'effetto di decurtazione della pena riconducibile alle stesse attenuanti.
2. Nel caso di specie, come denunciato dal P.G. ricorrente, il Tribunale ha determinato l'aumento per la continuazione per il delitto meno grave in misura certamente inferiore ad un terzo della pena irrogata per quello più grave, violando così il disposto del più volte citato l'art. 81 c.p., u.c., posto che il giudicante aveva ritenuto la contestata recidiva reiterata equivalente alle riconosciute attenuanti generiche.
Pertanto la sentenza deve essere annullata limitatamente alla commisurazione dell'aumento della pena stabilito per la continuazione con il reato di cui al capo A) d'imputazione, con rinvio per nuovo esame sul punto al Tribunale di Crema che si atterrà ai principi illustrati in precedenza.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla commisurazione dell'aumento di pena per la continuazione per il reato di cui al capo A) e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Crema.
Così deciso in Roma, il 7 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2013