Sentenza 16 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 16/01/2004, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2004 |
Testo completo
ec 77734 RE0 05 85 /04 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA CIVILE composta dagli ill.mi sigg. magistrati R.G. n. 11362/01 Dott. Ugo RIGGIO Presidente Dott. Michele D' ALONZO Cons. relatore 1335001 Cron. 1110 Dott. Nino FICO Consigliere Dott. Giuseppe MARINUCCI Consigliere Rep. Dott. Raffaele BOTTA Consigliere Ud. 16 settembre 2003 ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SENTENZA sul ricorso proposto N. 77734 DALLA 16723 s.p.a. MASI AGRICOLA SOCIETÀ FOREAL, con sede in Gar- ес gagnano S. Ambrogio di Valpolicella (VE), in persona del legale rappresentante pro tempore AN CA, assi- stita e rappresentata dall' avv. Claudio TONIOLO (del Foro di Vicenza) in virtù di mandato speciale apposto in calce al ricorso. RICORRENTE CONTRO il MINISTERO dell' ECONOMIA e delle FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Corte Suprema di Cassazione R.G. n. 11362/01 - 1/27 - 1950 Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 presso l' Avvocatura Generale dello Stato che lo difende ope legis CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n. 414/00 depositata il primo marzo 2000 dalla Corte di Appello di Venezia. udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 16 settembre 2003 dal Cons. dr. Michele D' ALONZO;
- udito il P.M. in persona del Sostituto Procurato- re Generale dr. Umberto APICE, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 236/1998 il Tribunale di Venezia, ritenuto il contrasto della afferente normativa naziona- le con l' art. 10 della Direttiva CEE n. 335 del 17 lu- glio 1969, in parziale accoglimento della relativa do- manda, condannava l' Amministrazione Finanziaria dello MASI AGRICOLA SOCIETÀ FORE- Stato a pagare alla s.p.a. AL (breviter, s.p.a. MASI) la somma di £. 70.038.000, oltre gli interessi legali a decorrere dalla data della domanda giudiziale, quale rimborso delle somme corrispo- ste negli anni dal 1985 al 1992 a titolo di tassa sulle concessioni governative per l' iscrizione della società e degli atti sociali nel registro delle imprese. Con sentenza n. 414/00 depositata il primo marzo 2000 la Corte di Appello di Venezia - ritenuto (1) che Corte Suprema di Cassazione R.G. n. 11362/01 - 2/27 - la contribuente fosse incorsa nella decadenza triennale prevista dall' art. 13 DPR n. 641/72 per quanto concer- neva «i versamenti inerenti agli anni dal 1985 al 1987 e 1992», (2) che dalle somme da restituire non andavano detratti gli importi previsti dall' art. 11 della legge n. 488/1998 stante l' inapplicabilità alla specie di ta- le norma e (3) che gli interessi dovuti decorrevano dal- la data di spedizione e non già da quella di ricezione delle istanze di rimborso -1 in parziale accoglimento sia dell' impugnazione proposta dall' Amministrazione che del gravame incidentale spiegato dalla società, ri- formava la predetta decisione del Tribunale condannando 1' Amministrazione erariale a restituire la somma di £. 51.000.000, oltre gli interessi legali decorrenti, in considerazione della «costituzione in mora», dalle date di spedizione delle relative istanze di rimborso», risa- lenti al 28 giugno 1991 per il versamento (£. 15.000.- 000) del 1988 ed al 4 ottobre 1991 per quelli (pari a complessive £. 36.000.000) inerenti agli anni dal 1989 al 1991. Con ricorso notificato al MINISTERO delle FINANZE il 13 aprile 2001 (depositato il 3 maggio 2001), la SO- cietà, in base a due motivi, di cui il primo complesso, chiedeva di cassare detta sentenza della Corte veneta in relazione all' art. n. 3 c.p.c., 1' 360 eccependo, Corte Suprema di Cassazione R.G. n. 11362/01 - 3/27 - inammissibilità dell' appello per delviolazione(1) giudicato ai sensi degli artt. 2909 cod. civ. nonché 324 e 329 c.p.c., e carenza(2) per della specificità dei motivi d' impugnazione imposta dall' art. 342 c.p.c. Nel controricorso notificato il 18 maggio 2001 (de- positato il 30 maggio 2001) il Ministero intimato chie- con ogni conseguente pronuncia anche sulle spese, deva, di respingere l' avversa impugnazione e di accogliere il ricorso incidentale, fondato su tre motivi, che spiegava (1) in ordine alla negata applicabilità (a) della norma dettata dall' art. 11 della legge n. 448/1998 e (b) del- terzo comma del la misura degli interessi prevista al medesimo art. 11 oltre che (2) in ordine alla decorrenza (dalla ricezione e non dalla spedizione dell' istanza di rimborso) di detti interessi. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente, ai sensi dell' art. 335 c.p.c., ladisposta riunione del ricorso iscritto al n. va a quello, anteriore, 13350/2001 del Registro Generale iscritto al n. 11362/2001 dello stesso Registro essendo entrambi diretti contro la medesima sentenza.
2. Con il primo motivo di ricorso la s.p.a. MASI 3 c.p.c., la vio- deduce, in relazione all' art. 360 n. lazione dell' art. 2909 cod. civ. e degli artt. 324 e - in base al principio secondo cui 329 c.p.c. adducendo Corte Suprema di Cassazione R.G. n. 11362/01 - 4/27 - allorquando la sentenza del giudice di merito è fondata su più ragioni autonome, tra di loro distinte ed indi- pendenti, ciascuna logicamente e giuridicamente suffi- a sorreggerla, l' omessa impugnazione di una di ciente tali ragioni rende inammissibile, per difetto di inte- resse, la doglianza relativa all' altra o alle altre in quanto l' eventuale accoglimento dell' impugnazione pro- posta non toccherebbe le ragioni non censurate e la de- cisione impugnata resterebbe, quindi, ferma in base ad che «l' Amministrazione delle Finanze dello Sta- esse - con l' atto di appello proposto, ha ritenuto di cen- to, surare la decisione del Tribunale con esclusivo riferi- mento ai punti che non riconoscono comunque in via asso- luta l' applicazione del principio di decadenza stabili- to dall' art. 13 DPR 641/1972» senza «nulla» eccepire in ordine agli «ulteriori ed autonomi motivi di decisione del Tribunale, in base ai quali anche nella denegata i- potesi di applicazione dell' art. 13 DPR 641/1972 viene affermato che tale norma deve essere disapplicata per violazione del principio del canone della parità di trattamento e, soprattutto, viene affermato che l' art. 13 DPR 641/1972, anche a volerlo applicare come ri- chiesto dall' Amministrazione delle Finanze, deve comun- que trovare applicazione a decorrere dal momento in cui lo Stato italiano ha adeguato la normativa nazionale al- Corte Suprema di Cassazione R.G. n. 11362/01 - 5/27 - le direttive comunitarie, ed in particolare, a decorrere dal 20 aprile 1993». Secondo la società, quindi, «il motivo di appello sul punto formulato dall' Amministrazione, perché par- ziale e non esaustivo in ordine a tutte le autonome ar- gomentazioni svolte nella sentenza impugnata, deve esse- re respinto perché inammissibile in presenza di un giu- dicato formatosi sul punto specifico».
3. La censura con la quale, in sostanza, si de- nuncia un error in procedendo nel quale sarebbe incorso il giudice del merito nel non rilevare la intervenuta formazione di un giudicato interno è priva di pregio e - deve essere, pertanto, disattesa. In diritto va ricordato che questa Corte, ri- A. guardo all' intervenuta formazione del giudicato interno 1' esistenza del quale, come noto (Cass., II, 12 feb- - braio 1981 n. 870), può essere dedotta per la prima vol- ta anche in sede di legittimità perché (Cass., II, 24 gennaio 1979 n. 533) la formazione della preclusione da essa derivante è rilevabile d' ufficio a causa dell' e- saurimento della funzione giurisdizionale che la stessa determina è abilitata ad interpretare la pronuncia che si assume definitiva, poiché la formazione della preclu- sione data dal giudicato interno fa parte dello sviluppo del procedimento e gli errori che eventualmente afflig- Corte Suprema di Cassazione R.G. n. 11362/01 - 6/27 - gano il procedimento possono essere accertati anche mer- cé indagini di fatto (Cass., I, 20 luglio 1995 n. 7891): in proposito, quindi, questo giudice di legittimità ha il potere-dovere (Cass., III, 21 maggio 1996 n. 4676; id., lav., 14 marzo 1986 n. 1758; id., I, 5 aprile 1984 681; id., III, 21 2199; id., II, 6 febbraio 1982 n. n. gennaio 1980 n. 472) di interpretare direttamente ed au- tonomamente sia la sentenza contenente le statuizioni suscettibili di passare in giudicato sia ogni altro atto del procedimento, per stabilire se rispetto a tale sta- tuizione la funzione giurisdizionale si sia esaurita per mancata devoluzione della stessa nel giudizio di appello e la conseguente preclusione di ogni ulteriore indagine su di essa. In base a tali principi, la decisione del motivo di ricorso impone di esaminare, autonomamente interpretan- doli, sia i punti della sentenza di primo grado riguar- danti l' applicabilità o meno alla fattispecie delle di- sposizioni dettate dall' art. 13 DPR DPR 26 ottobre 1972 n. 641 sia l' afferente contenuto dell' atto di appello proposto dall' Amministrazione Finanziaria dello Stato. B. Nella sentenza di primo grado il tribunale ha espresso tre “ragioni" di «perplessità» di diretto con- trasto delle «argomentazioni» svolte dalle sezioni unite 12 aprile di questa Corte nella sentenza n. 3458 del Corte Suprema di Cassazione R.G. n. 11362/01 - 7/27 - 1996 con la quale era stata affermata l' applicabilità alla fattispecie della decadenza prevista dall' art. 13. B.
1. Con la «prima ragione di perplessità» il giu- dice di primo grado sostiene che «l' art. 13 si riferi- sce al pagamento erroneo»> (cioè quello «non dovuto all' origine») «effettuato soltanto sulla scorta di una falsa rappresentazione della realtà normativa o fattuale circa la sussistenza dell' obbligazione» mentre «il pa- gamento ovvero la prestazione genericamente senza causa è viceversa tale perché manca di adeguata ragione giu- stificatrice secondo 1' ordinamento>>> per cui ben vi il pagamento fatto per errore, ma vi rientra rientra pure ogni attribuzione che si trovi priva di causa per qualsiasi altra ragione, non soltanto originaria ( errore ° ... negozio nullo), ma anche sopravvenuta (... contratto annullato, rescisso o risolto)». Per il tribunale, quindi, «la fattispecie odierna è data appunto da un pagamento che non venne eseguito per errore, perché la norma costitutiva dell' obbligazione tributaria non mancava, ma che è risultato privo di cau- sa in secondo tempo per effetto della sopravvenuta pro- nuncia della Corte CEE». B.
2. Nella sua seconda ragione di perplessità di fronte al ragionamento della Corte regolatrice» il Tri- bunale espone che «la fonte del diritto al rimborso nel- Corte Suprema di Cassazione R.G. n. 11362/01 - 8/27 - la odierna vicenda di tasse societarie non è la legge tributaria» ma è «esterna» a questa («che è norm a nazio- nale») perché «si situa al superiore livello della normativa comunitaria europea direttamente applicabile>>> in quanto «all' origine del diritto al rimborso sta il contrasto tra la norma impositiva nazionale e la Diret- tiva CEE n. 335/1969, come è statuito nella sentenza in- terpretativa della Corte di Giustizia del 20 aprile 1993, cause riunite 71/91 e 178/91». B.
3. Per il tribunale, inoltre, una «terza ragione di perplessità» è espressa con la seguente considerazio- ne: «è ben vero che le condizioni poste dall' art. 13 non costituiscono ostacoli tali da rendere assolutamente impossibile la ripetizione (...) ; ma è altrettanto vero che queste condizioni configurano modalità di ripetizio- ne diverse e più restrittive sia rispetto alla normativa generale in tema di ripetizione di indebito sia rispetto trattamento dei contribuenti che abbiano, essi si,al erroneamente pagato tasse di concessioni governative>> perché, «ammesso e non concesso che l' art. 13 riguardi sia 1' indebito che sorge da errore sia quello che ne prescinde>>, «la previsione di una decadenza triennale anche per le azioni di restituzione dei versamenti non originati da errore costituisce modalità più gravosa e defatigatoria» in quanto «mentre è ragionevole por- Corte Suprema di Cassazione R.G. n. 11362/01 - 9/27 - re sollecitazioni affinché l' eventuale errore sia pale- sato al fisco in tempi brevi, non è equo pretendere analoga celerità dal contribuente che, colpito da un' accisa in odore di illegittimità, ha bisogno di tempo per valutare l' evolversi della situazione e della giu- risprudenza prima di esporsi alle incognite e alle spese di una causa pilota». B.
4. Il giudice di primo grado, infine, circa il «dies a quo della eventuale decadenza» ha osservato: trattandosi di indebito comunitario vengono alla ribalta i principi del relativo diritto e in specie del cosiddetto diritto comunitario non scritto costituito dai principi generali elaborati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia» per cui, avendo questa deciso causa 208/90, Emmott) che (sentenza 25 luglio 1991 in finché la direttiva non è correttamente trasposta nel diritto nazionale i singoli non sono stati posti in gra- do di avere piena conoscenza dei loro diritti», «la si- tuazione di incertezza giuridica circa il diritto al rimborso delle tasse indebitamente pagate è cessata sol- tanto a far data dalla più volte citata sentenza del 20 aprile 1993>>> con la conseguenza che «soltanto da tale data avrebbe preso a decorrere il termine triennale di decadenza di cui all' art. 13, ammessane in denegata i- potesi la vigenza» sì che «anche in tal . la do- caso . . Corte Suprema di Cassazione R.G. n. 11362/01 - 10/27 - ... attrice meriterebbe accogli- manda di rimborso della mento, perché rispettosa di detto termine». B.
5. In sintesi, per il tribunale 1' art. 13 in questione non è applicabile alla fattispecie perché: 1) esso regola l' ipotesi di indebito nascente da errore e non già quello di specie nel quale il pagamento è stato eseguito in forza di una «specifica norma impe- rativa e cogente»>; 2) la richiesta della società non riguarda un inde- bito «previsto dalla norma nazionale»>> ma un «indebito comunitario»>; 3) la decadenza triennale per indebito non nascente da errore costituisce «modalità più gravosa e defatiga- toria» contrastante con il principio comunitario della "parità di trattamento"; 4) il termine triennale previsto da esso art. 13 non decorre dal giorno del pagamento ma dalla data (20 aprile 1993) della sentenza «interpretativa» emessa dal- la Corte di Giustizia delle Comunità Europee nelle cause n. 71/91 e 178/91, perché solo in tale data è cessata la situazione di incertezza giuridica circa il diritto al rimborso delle tasse indebitamente pagate». C. L' appello proposto dal Ministero delle Finanze concernente esclusivamente la «inammissibilità dell' azione giudiziaria» per «decadenza ex art. 13 DPR 641/72 Corte Suprema di Cassazione R.G. n. 11362/01 - 11/27 - relativamente alle tasse relative alle annualità non tempestivamente richieste >> è stato così testualmente espresso: «Occorre premettere che 1' eventuale contrarietà alla normativa comunitaria delle norme nazionali che i- stituiscono il tributo non comporta la disapplicazione della normativa che regola, in genere, la procedura di ricorso o rimborso del tributo stesso e, nel caso il DPR 26.10.1972 n. 641 (...). Nel senso della sua natura tributaria (e, quindi, della applicabilità di quanto disposto dal DPR 641/72 alle procedure di rimborso), non essendo nel caso caren- te un potere impositivo, si è altresì recentemente e- spressa la Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 12/4/96 n. 3458). Tale qualificazione comporta dunque l' applicazione del complesso delle norme che regolano la ripetizione dei tributi (anche con riferimento alle modalità e tempi delle richieste di rimborso oltre che al tasso legale degli accessori). L' art. 13 secondo comma del DPR 641/72 prevede che il contribuente possa richiedere entro tre anni dal pa- gamento il rimborso di somme erroneamente pagate. La norma non distingue la ragione dell' errore de- terminante l' indebito. Corte Suprema di Cassazione R.G. n. 11362/01 - 12/27 - Sicché la appellata sentenza è erronea laddove non riconosce l' applicabilità della succitata norma in re- lazione alla annualità per cui non sussista о non sia provata tempestiva istanza di rimborso (nel caso anni 1983, 1986, 1987, 1988, 1992). Dall' applicazione della stessa consegue pertanto come nel caso, il contribuente non abbia dimo-che, ove, strato la rituale proposizione di domanda di resti- tuzione entro l' anzidetto termine la pretesa risulta inammissibile (...) per la parte in cui non ne sia pro- vata la tempestiva presentazione (per tale intendendosi la ricezione entro il termine della istanza da parte dell' amministrazione) stante la natura ricettizia di tale atto». D. L' interpretazione del riprodotto atto di appel- lo evidenzia che con lo stesso l' Amministrazione appel- lante ha inteso gravare tutti i punti della sentenza di primo grado ognuno convergente nella pretesa inappli- cabilità alla specie del termine di decadenza triennale di cui al detto art. 13, affermata dal Tribunale come è evidenziato dagli incisi che seguono tratti dall' atto di appello: - 1' espressione «la norma non distingue la ragione dell' errore determinante l' indebito» critica univoca- mente il contrario avviso espresso dal Tribunale circa Corte Suprema di Cassazione R.G. n. 11362/01 - 13/27 - la distinzione da porsi tra indebito determinato da er- rore ed altri tipi di indebito;
- 1' asserzione «l' eventuale contrarietà alla nor- mativa comunitaria delle norme nazionali che istituisco- no il tributo non comporta la disapplicazione della nor- mativa che regola, in genere, la procedura di ricorso o nel caso il DPR 26.10.-rimborso del tributo stesso er 1972 n. 641» costituisce evidente ed univoca contesta- zione della rilevanza giuridica della pretesa natura "comunitaria" dell' indebito reclamato dalla contribuen- te attribuita dal tribunale;
la frase «l' art. 13 secondo comma del DPR 641/72 prevede che il contribuente possa richiedere entro tre anni dal pagamento il rimborso di somme erroneamente pa- gate», poi, chiaramente contrasta ין assunto del primo giudice secondo cui il termine triennale di decadenza di cui all' art. 13 «avrebbe preso a decorrere» soltanto a far data dalla sentenza del 20 aprile 1993». L' asserzione «l' eventuale contrarietà alla norma- tiva comunitaria delle norme na zionali che istituiscono il tributo non comporta la disapplicazione della norma- tiva che regola, in genere, la procedura di ricorso 0 rimborso del tributo stesso e, nel caso il DPR 26.10.. 1972 n. 641», infine, incide anche sull' assunto del Tribunale secondo cui «trattand osi di indebito comunita- Corte Suprema di Cassazione R.G. n. 11362/01 - 14/27 - rio vengono alla ribalta i principi del relativo diritto e in specie del cosiddetto diritto comunitario non scritto costituito dai principi generali elaborati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia», tra i quali quello della parità di trattamento. L' analisi che precede mostra, in fatto, che l' ap- pello dell' Amministrazione Finanziaria dello Stato ha investito tutti i punti sulla cui scorta il Tribunale ha ritenuto inapplicabile alla specie la decadenza de qua e tanto impone di ritenere che correttamente il giudice di appello ha applicato la norma dettata dall' art. 13 DPR 641/72 non essendosi verificato nessun giudicato inn. proposito.
3. Con il secondo motivo la società allega, ancora in relazione all' art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione dell' art. 342 c.p.c. e chiede di dichiarare l' inammis- sibilità dell' appello proposto dall' Amministrazione Finanziaria dello Stato adducendo che nulla stato speso nell' atto di appello tale da essere posto comun- que in correlazione con i punti della motivazione del Tribunale in ordine alla applicabilità in concreto della eccezione di decadenza prevista dall' art. 13 DPR 641/1972, o alla sua disapplicazione per violazione del canone della parità di trattamento». La doglianza non merita accoglimento. Corte Suprema di Cassazione R.G. n. 11362/01 - 15/27 - A. Il requisito della specificità dei motivi di ap- pello, come noto (Cass., sez. I, 5 luglio 2002 n. 9821), non va inteso in astratto ma deve essere correlato con la complessiva ratio della sentenza impugnata: per esso, quindi, è necessario che alle argomentazioni svolte nel- la sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell' appellante, volte ad incrinare il fondamento logico- giuridico delle prime (Cass., sez. III, 19 luglio 2002 n. 10565). L' effetto devolutivo dell' appello entro i limiti dei motivi d' impugnazione, peraltro (Cass., sez. II, 16 gennaio 2002 n. 397), preclude al giudice del gravame esclusivamente di estendere le sue statuizioni a punti che non siano compresi, neanche implicitamente, nel tema del dibattito esposto nei motivi d' impugnazione ma non impedisce allo stesso giudice di fondare la propria de- cisione su ragioni diverse da quelle svolte dall' appel- lante nei suoi motivi o di prendere in esame questioni non specificamente proposte dall' appellante le quali appaiono, tuttavia, nell' ambito della censura proposta, in rapporto di diretta connessione con quelle espressa- mente dedotte nei motivi stessi costituendone un neces- sario antecedente logico e giuridico. B. Nella specie 1' appello proposto dall' Ammini- strazione Finanziaria dello Stato, come riportato, ri- Corte Suprema di Cassazione R.G. n. 11362/01 - 16/27 - guardava esclusivamente la «inammissibilità dell' azione giudiziaria» per «decadenza ex art. 13 DPR 641/72 rela- tivamente alle tasse relative alle annualità non tempe- stivamente richieste» e nello stesso l' appellante, come emerge dall' esame del precedente motivo del ricorso per cassazione proposto dalla s.p.a. MASI, ha compiutamente impugnato tutti i rilievi sui quali il Tribunale aveva fondato la sua decisione contraria. La correlazione evidenziata nell' esame del prece- dente motivo di ricorso dei (riprodotti) motivi di ap- pello con tutti i «punti» della sentenza di primo grado mostra la stretta ed univoca inerenza dei motivi di im- pugnazione con la inapplicabilità della norma dettata dall' art. 13 dallo stesso giudice affermata: i motivi d' appello, infatti, fanno puntuale riferimento all' im- pianto logico letterale complessivo della sentenza di primo grado e la sottopongono ad una critica radicale con 1' affermata applicabilità della norma contestata per cui deve constatarsi che l' Amministrazione appel- lante ha devoluto al giudice di appello l' esame dell' intera questione concernente l' applicazione della deca- denza triennale.
4. Nel suo primo motivo di ricorso incidentale il Ministero deduce «formalmente», in riferimento all' art. 360, n. 3, c.p.c., 1' operatività dello "ius superve- Corte Suprema di Cassazione R.G. n. 11362/01 - 17/27 - niens" introdotto con l' art. 11 della legge 23 dicembre 1998 n. 448 e sostiene che «dall' importo riconosciuto a ... vanno intitolo di rimborso dalla sentenza impugnata ogni caso detratte» le somme dovute per «tassa di iscri- zione dell' atto costitutivo»> (£. 500.000) e «l' importo per la tassa per l' iscrizione degli altri atti sociali»> in relazione ai differenti importi previsti a seconda del tipo di società. La doglianza sorretta da una mera esposizione del contenuto della norma di cui si invoca l' applicazione deve essere ritenuta inammissibile, ai sensi dell' art. 366, primo comma, n. 4 c.p.c., per totale mancanza di motivi e, quindi, per la sua inidoneità a criticare e ad infirmare la ratio che sorregge sul punto la decisione impugnata: dalla mera lettura della sentenza di appello, infatti, si evince che, diversamente da quanto sostenuto dal Ministero ricorrente, la corte territoriale non ha in alcun modo ritenuto od affermato l' inapplicabilità detto «in quanto esso si riferisce te-dell' art. 11 stualmente e solamente alla tassa di iscrizione dell' atto costitutivo»>, avendo essa Corte, invece, peraltro rettamente, affermato (come riprodotto innanzi) che «la rideterminazione degli importi del tributo» operata dal- norma sopravvenuta, poiché prescinde dai costi, sia la pure forfetari, dell' operazione, «si traduce in una Corte Suprema di Cassazione R.G. n. 11362/01 - 18/27 - tassa di manutenzione dell' iscrizione della società nel registro delle imprese, non si sottrae all' irrimediabi- le contrasto con le disposizioni della direttiva comuni- taria». La Corte, quindi, non ha giudicato inapplicabile la norma per aver ritenuto (come sostenuto dal Ministero) che la stessa regolasse solamente la «tassa di iscrizio- ne dell' atto costitutivo» ma per la diversa (e pregnan- te) ragione costituita dal contrasto della stessa «con le disposizioni della direttiva comunitaria» per cui con la doglianza de qua il Ministero censura una interpreta- zione che il giudice di appello non ha né proposto né applicato.
5. Con il secondo motivo di ricorso il Ministero deduce, in relazione all' art. 360, n. 3, c.p.c., viola- zione dell' art. 11, terzo comma, della legge 23 dicem- bre 1998 n. 448 sostenendo che, avendo la Corte di Giu- да stizia CEE chiarito (con la sentenza Fantask del 2 di- cembre 1997) che uno stato membro non è obbligato ad «e- stendere a tutte le azioni di ripetizione di tasse o ca- noni riscossi in violazione del diritto comunitario la sua disciplina interna più favorevole in materia di rim- borso», al legislatore italiano è consentito disciplina- re la fattispecie della restituzione di imposte indebi- tamente pagate con 1' adozione di modalità di calcolo Corte Suprema di Cassazione R.G. n. 11362/01 - 19/27 - meno favorevoli di quelle vigenti per la ripetizione dell' indebito tra privati per cui nella norma dettata dall' art. 11, terzo comma, detto deve vedersi la «spe- ciale disciplina relativa agli interessi sui tributi in- diretti» che questa Corte (sentenza n. 8651/1998) ritie- ne applicabile alle azioni di rimborso di tributi inde- bitamente pagati. Il motivo va respinto perché infondato. A.Il giudice nazionale anche alla stregua dei principi fissati dalla Corte Costituzionale con le sen- tenze n. 170 del giorno 8 giugno 1984 e n. 113 del 23 aprile 1985 (Cass., I, 23 gennaio 1987 n. 634) -1 come noto (Cass., lav., 15 marzo 2002 n. 3841; id., lav., 18 maggio 1999 n. 4817, in Foro Ital. 1999, I, 2542, tra le recenti), deve disapplicare le norme dell' ordinamento interno incompatibili con il diritto comunitario, sia caso in cui il conflitto insorga con una disciplina nel prodotta dagli organi della CEE mediante regolamento, sia nel caso, interessante la fattispecie in decisione, in cui il contrasto sia determinato da regole generali dell' ordinamento comunitario, ricavate in sede di in- terpretazione dell' ordinamento stesso da parte della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, nell' eserci- zio dei compiti ad essa attribuiti dagli art. 169 e 177 Corte Suprema di Cassazione R.G. n. 11362/01 - 20/27 - (numerazione originaria) del trattato del 25 marzo 1957, reso esecutivo con la legge 14 ottobre 1957 n. 1203. Le statuizioni delle sentenze interpretative della Corte di Giustizia delle Comunità Europee pronunciate in via pregiudiziale ai sensi del citato art. 177 (ora art. 234), pertanto, hanno (Cass., I, 28 marzo 1997 n. 2787) diretta ed immediata applicazione nel nostro ordinamento interno e determinano l' effetto della "non applicazio- ne" della legge nazionale dichiarata incompatibile con ordinamento comunitario col limite, beninteso, del 1' rispetto dei principi fondamentali del nostro ordinamen- to costituzionale e dei diritti ineliminabili della per- sona umana considerato anche che 1' art. 29, comma 6, della legge 29 dicembre 1990 n. 428 (il quale dispone che, quando la Corte di Giustizia delle CE dichiara in- compatibile con le norme comunitarie un' agevolazione od una esenzione tributaria, la cessazione dell' efficacia della disposizione che la prevede è dichiarata con de- creto) riguarda le modalità di attuazione con norme in- terne delle sentenze di detta Corte, ma non incide sui diritti che siano già sorti in favore del privato sulla base dell' ordinamento comunitario, come interpretato dalle sentenze medesime, quali, come nel caso, i diritti inerenti alla ripetizione di somme che risultino indebi- tamente riscosse (Cass., I, 29 ottobre 1991 n. 11522). Corte Suprema di Cassazione R.G. n. 11362/01 - 21/27 - B. Con decisione del 10 settembre 2002 emessa nella cause riunite C-216/99 e C-222/99 (in Foro Ital. 2002, IV, 453 ed in Corr. Giur., 2002, 1419), la Corte di Giu- stizia delle Comunità Europee, esaminando specificamente le disposizioni (delle quali il Ministero ricorrente in- voca l' applicazione) dettate dall' art. 11 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, oltre a ribadire che «il dirit- to comunitario non vieta a uno Stato membro di opporre alle azioni di ripetizione di tributi riscossi in viola- zione del diritto comunitario un termine nazionale di decadenza triennale che deroga al regime ordinario dell' azione di ripetizione dell' indebito tra privati, assog- gettata a un termine più favorevole, purché detto termi- ne di decadenza si applichi allo stesso modo alle azioni di ripetizione di tali tributi basate sul diritto comu- nitario e a quelle basate sul diritto nazionale», ha, per quanto interessa la presente controversia, testual- mente statuito che: - "1' art. 10 della direttiva del Consiglio 17 lu- glio 1969, 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, dev' essere interpretato nel senso che esso vieta, fatte salve le disposizioni dero- gatorie dell' art. 12 della stessa direttiva, le tasse retroattive dovute per l' iscrizione di atti societari Corte Suprema di Cassazione R.G. n. 11362/01 - 22/27 - nel registro delle imprese, qualora non costituiscano diritti di conferimento autorizzati da detta direttiva"; "1' art. 12, n. 1, lett. e), della direttiva 69/335 dev' essere interpretato nel senso che tali tasse retroattive non costituiscono diritti di carattere remu- nerativo autorizzati da detta disposizione qualora le iscrizioni nel registro delle imprese per le quali esse vengono riscosse abbiano già dato luogo alla percezione di tributi che le predette tasse retroattive si conside- rano aver sostituito, ma che non vengono restituiti a coloro che li hanno versati"; "al di fuori di queste circostanze, perché tali tasse retroattive costituiscano diritti di carattere re- munerativo autorizzati dall' art. 12, n. 1, lett. e), della direttiva 69/335, i loro importi, che possono es- sere diversi a seconda della forma giuridica della so- cietà, devono essere calcolati in base al solo costo delle formalità in parola, fermo restando che possono anche coprire spese generate da operazioni minori effet- tuate gratuitamente, e devono eventualmente tener conto di altri diritti versati parallelamente e intesi anch' essi a retribuire lo stesso servizio fornito"; "per calcolare tali importi uno Stato membro può prendere in considerazione l' insieme dei costi connessi Corte Suprema di Cassazione R.G. n. 11362/01 - 23/27 - alle operazioni di registrazione, compresa la quota del- le spese generali loro imputabili“; - "uno Stato membro ha la facoltà di prevedere di- ritti forfettari e di stabilirne gli importi per un pe- riodo indeterminato, qualora si assicuri, ad intervalli regolari, che tali importi continuano a non superare il costo medio delle operazioni di cui trattasi". Secondo la stessa Corte, inoltre, "il diritto comu- nitario osta a che uno Stato membro adotti norme che su- bordinano la restituzione di un tributo dichiarato in- compatibile con il diritto comunitario da una sentenza della Corte, o la cui incompatibilità con il diritto co- munitario derivi da una sentenza del genere, a condizio- riguardanti specificamente detto tributo e che sono ni meno favorevoli di quelle che si applicherebbero, in mancanza di tali norme, alla restituzione del tributo di cui trattasi". C. Per effetto delle riprodotte statuizioni la nor- ma dettata dall' art. 11 della legge n. 448 del 1998, sopravvenuta alla decisione impugnata ed invocata dal Ministero, non può essere applicata alla specie perché la fissazione «nella misura del tasso legale vigente al- la data di entrata in vigore della legge» (misura pari, quindi, al 2 e 50% per effetto del D.M. Tesoro 10 dicembre 1998 in vigore dal primo gennaio 1999) degli Corte Suprema di Cassazione R.G. n. 11362/01 - 24/27 - interessi sull' importo da rimborsare (perché corrispo - sto a titolo di tasse di concessioni governative sulle società contrastanti con disposizioni comunitarie) è contraria sia con la maggiore misura degli interessi do- vuti in base al disposto dell' art. 1 (giusta il rinvio operato dall' art. 5) della legge 26 gennaio 1961 n. 29 per tutte le ripetizioni di somme pagate per tasse e im- poste indirette sugli affari ritenute non dovute sia con quelli (anch' essi maggiori) fissati, in via generale, dall' art. 1284 cod. civ. (nel testo anteriore alla mo- difica apportata con l' art. 1 della legge 26 novembre 1990 n. 353 e nella misura periodicamente variabile de- terminata in base al testo attualmente vigente della me- desima norma) per le ipotesi di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 cod. civ. tra privati e, pertan- to, non rispettano il principio affermato dalla medesima Corte di Giustizia nella richiamata sentenza del 2002 in tema di «modalità del calcolo degli interessi previsti dall'art. 11, terzo comma, della legge n. 448/1998», ri- guardanti «specificamente le tasse di concessione ri- scosse per l' iscrizione nel registro delle imprese ed il versamento annuale per la sua conservazione negli an- ni successivi», cioè il principio secondo il quale «il diritto comunitario osta a che uno Stato membro adotti norme che subordinano la restituzione di un tributo di- Corte Suprema di Cassazione R.G. n. 11362/01 - 25/27 - chiarato incompatibile con il diritto comunitario da una la cui incompatibilità con il sentenza della Corte, 0 diritto comunitario derivi da una sentenza del genere, a condizioni riguardanti specificamente detto tributo e che sono meno favorevoli di quelle che si applicherebbe- IO, in mancanza di dette norme, alla restituzione del tributo di cui trattasi». Discende da tanto la totale infondatezza del motivo di ricorso che, come anticipato, deve essere respinto.
6. Con il terzo (ed ultimo) motivo di ricorso inci- dentale il Ministero deduce «violazione dell' art. 13 DPR 641/72» assumendo che, attesa la natura ricettizia dell' istanza di rimborso, gli interessi legali sulle somme da restituire debbano decorrere dalla data di ri- cevimento dell' istanza stessa e non già da quella di spedizione. La censura deve essere respinta perché infondata. Questa Corte, in proposito, ha già avuto modo (sen- tenza n. 9450/03 depositata il 12 giugno 2003) di affer- mare il principio il quale va confermato in difetto di convincenti contrarie e/o diverse argomentazioni logiche e/o giuridiche secondo cui la «data della domanda di rimborso», dalla quale l' art. 5 della legge 26 gennaio 1961 n. 29 fa decorrere gli interessi di mora sulle som- me da rimborsare, è quella stessa del giorno in cui si Corte Suprema di Cassazione R.G. n. 11362/01 - 26/27 - producono gli effetti impeditivi della decadenza e coin- cide, quindi, con il giorno della spedizione della i- stanza di rimborso e non già con quello della ricezione atteso che quest' ultima costituisce mera condizione de- gli effetti impeditivi della decadenza prodotti dalla spedizione dell' istanza detta. La conformità del punto della decisione impugnata a tale principio esclude fondamento alla doglianza.
7. La reciproca soccombenza, determinata dalla to- tale reiezione di entrambe le impugnazioni, impone di compensare integralmente la le parti le spese del giudi- zio di legittimità ai sensi dell' art. 92, secondo com- ma, c.p.c.
P.Q.M.
La Corte riunisce il ricorso principale e quello incidentale e li rigetta entrambi;
compensa integralmen- te tra le parti le spese processuali. Così deciso in Roma, il 16 settembre 2003. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE (Dr. Michele p' ALONZO) (dr. Ugp RIGGIO)Togo Miggi IL CANCELLIERE dott Luigi Riitano DEPOSITATO IN CANCELLERIA 16 GEN. 7004 oggi, IL CANCELLIERE C1 dott. Luigi Riitano Corte Suprema di Cassazione R.G. n. 11362/01 - 27/27 -