Cass. civ., sez. III, sentenza 19/07/2002, n. 10565
CASS
Sentenza 19 luglio 2002

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Il requisito della specificità dei motivi di impugnazione esige che, alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico - giuridico delle prime. (In applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha escluso che nei motivi dell'appello, proposto dall'assicuratore della responsabilità civile avverso la sentenza di liquidazione del danno, riguardanti, specificamente, la sussistenza ed entità delle lesioni e il nesso di causalità, rientrasse, altresì, la censura dei criteri di liquidazione del danno biologico).

Nella liquidazione del danno da lucro cessante per ritardato pagamento dei debiti di valore, il riconoscimento di interessi costituisce una mera modalità liquidatoria, cui il giudice può far ricorso con il limite costituito dalla impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito. Non è invece inibito al giudice di riconoscere interessi, anche al tasso legale, su somme progressivamente rivalutate; ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia; ovvero di non riconoscere affatto interessi, in relazione a parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 19/07/2002, n. 10565
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10565
    Data del deposito : 19 luglio 2002

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