Sentenza 19 luglio 2002
Massime • 2
Il requisito della specificità dei motivi di impugnazione esige che, alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico - giuridico delle prime. (In applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha escluso che nei motivi dell'appello, proposto dall'assicuratore della responsabilità civile avverso la sentenza di liquidazione del danno, riguardanti, specificamente, la sussistenza ed entità delle lesioni e il nesso di causalità, rientrasse, altresì, la censura dei criteri di liquidazione del danno biologico).
Nella liquidazione del danno da lucro cessante per ritardato pagamento dei debiti di valore, il riconoscimento di interessi costituisce una mera modalità liquidatoria, cui il giudice può far ricorso con il limite costituito dalla impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito. Non è invece inibito al giudice di riconoscere interessi, anche al tasso legale, su somme progressivamente rivalutate; ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia; ovvero di non riconoscere affatto interessi, in relazione a parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 19/07/2002, n. 10565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10565 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GIULIANO - Presidente -
Dott. FRANCESCO SABATINI - rel. Consigliere -
Dott. ENNIO MALZONE - Consigliere -
Dott. ANTONIO SEGRETO - Consigliere -
Dott. ALFONSO AMATUCCI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sui ricorsi n. 9079/99 proposto da:
UR RA, elett. dom. in Roma, viale Giulio Cesare n. 95, presso lo studio dell'avv. Francesco Palumbo che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso
- ricorrente -
contro
COMPAGNIA TIRRENA DI ASSICURAZIONI s.p.a. in l.c.a.
- controricorrente -
e nei confronti di LL ON e OR IA
- intimati -
n. 11763/99 proposto da:
COMPAGNIA TIRRENA DI ASSICURAZIONI s.p.a. in l.c.a., in persona del comm. liquidatore avv. Gregorio Iannotta, elett. dom. in Roma, via di Ripetta n. 70, presso lo studio dell'avv. Massimo Lotti che la rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso incidentale
- ricorrente incidentale -
contro
UR RA
- controricorrente -
e nei confronti di LL ON e OR IA
- intimati -
avverso la sentenza n. 2973 in data 25.9. - 8.10.1998 della Corte di Appello di Roma (r.g. n. 2932/96). Udita nella pubblica udienza del 18 aprile 2002 la relazione del consigliere Dott. Francesco Sabatini.
È comparso per il ricorrente principale l'avv. Adriano Abate, per delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale ed il rigetto dell'incidentale.
È comparso per la ricorrente incidentale l'avv. Massimo Lotti, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento dell'incidentale.
Sentito il P.M., in persona del sost. procuratore generale Dott. Vincenzo Marinelli, che ha chiesto l'accoglimento p.q.r. del ricorso principale ed il rigetto dell'incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 13 luglio 1995 il Tribunale di Roma, provvedendo sulla domanda di risarcimento del danno avanzata da RA TU a seguito di sinistro stradale, condannò in solido i convenuti TO CA e IA VA a pagare all'attore la somma di lire 37.325.610 (di cui lire 24.000.000, lire 5.100.000 e lire 6.400.000 a titolo di risarcimento, rispettivamente, del danno biologico da invalidità permanente e temporanea, e del danno morale), oltre gli interessi legali dal fatto, e dichiarò tenuta la compagnia EN di Assicurazioni in l.c.a., a sua volta in solido con costoro, al pagamento della somma anzidetta. In parziale accoglimento dell'impugnazione proposta avverso tale decisione dalla compagnia assicuratrice, con la pronuncia, ora gravata, la Corte di Appello ha ridotto l'ammontare del risarcimento a lire 25.425.610, ha calcolato gli interessi legali sulla sorte media pari a lire 21.078.000, ed ha condannato gli originari convenuti al pagamento dei due terzi delle spese del doppio grado, compensando il residuo terzo.
La Corte ha ritenuto, come già i primi giudici e sulla base della espletata consulenza tecnica, che le lesioni lamentate dal TU fossero conseguenza del sinistro, giudicando irrilevante la circostanza che questi si fosse presentato al pronto soccorso dell'ospedale il giorno successivo al fatto.
Ha ridotto a lire 16.000.000 ed a lire 3.600.000 il risarcimento per il danno biologico da invalidità, rispettivamente, permanente e temporanea, ed a lire 4.000.000 quello per il danno morale;
ha, infine, ridotto l'ammontare degli interessi legali in dichiarata adesione ai criteri di cui alla sentenza n. 1712/95 di questa C.S. Per la cassazione di tale decisione il TU ha proposto ricorso, affidato a tre motivi, cui la OM EN resiste con controricorso e contestuale ricorso incidentale, basato su due motivi, al quale il TU resiste con controricorso;
gli altri intimati non hanno invece svolto attività difensiva. La ricorrente incidentale ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I due ricorsi, iscritti con numeri di ruolo diversi, devono essere riuniti (art. 335 c.p.c.) perché investono la medesima sentenza.
2. La Corte territoriale ha ritenuto provato dalla espletata consulenza tecnica e dal dato pacifico del tamponamento subito dall'auto del TU, che, a seguito di tale evento, questi riportò lesioni personali con postumi invalidanti, ed ha giudicato irrilevante la circostanza che egli si presentò al pronto soccorso dell'ospedale con alcune ore di ritardo.
Con il primo motivo del ricorso incidentale - che per ragioni di ordine logico deve essere anzitutto esaminato - la ricorrente deduce l'insufficienza di tale motivazione: dopo aver trascritto quanto al riguardo diversamente argomentato nel proprio atto di appello, addebita alla Corte territoriale di avere apoditticamente convalidato la consulenza tecnica d'ufficio, adombrando il carattere compiacente di questa per essere, sia il periziante che il periziato, entrambi medici.
Il motivo è infondato perché investe questioni di fatto, come tali rimesse al giudice del merito, la cui decisione non è sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata ed immune da vizi logici e giuridici: vizi che nella specie non si riscontrano giacché detta Corte con una motivazione benvero sintetica e tuttavia rispettosa del disposto dell'art. 132 secondo comma n. 4 c.p.c., ha dato ragione del proprio convincimento, del quale inammissibilmente si pretende in questa sede, il riesame.
3. Con il secondo motivo del ricorso principale - che a questo punto deve essere esaminato con precedenza sulle altre censure, ad esso logicamente subordinate - il ricorrente allega, con riferimento all'art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 112 c.p.c. e sostiene che la sentenza impugnata ha ridotto l'ammontare del risarcimento del danno biologico da invalidità permanente in assenza di un corrispondente motivo di appello.
La controricorrente compagnia contrasta tale censura, della quale afferma in primo luogo, l'inammissibilità sostenendo che il ricorrente avrebbe dovuto: denunciare la violazione degli artt. 329, 342 e 346 c.p.c.; dedurre un vizio di motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c.; indicare esattamente per il principio di autosufficienza del ricorso i passi dell'atto di appello che avrebbero escluso il capo di domanda in esame.
Osserva la Corte che tale eccezione non ha fondamento. È ben vero che il ricorrente principale avrebbe dovuto denunciare la violazione dell'art. 342 c.p.c. - il quale pone a carico dell'appellante l'onere di indicare i motivi specifici dell'impugnazione - e non già, come invece ha fatto, del precedente art. 112 (del quale, peraltro lo stesso art. 342 costituisce, per il giudizio di appello specificazione essendo entrambe le norme attuative del principio dispositivo che informa il processo civile), e, tuttavia tale erronea indicazione non può comportare come invece si pretende l'inammissibilità della censura, avendo essa nondimeno, chiaramente enunciato l'errore addebitato alla sentenza impugnata, come la stessa compagnia mostra di ritenere con le argomentazioni difensive, da essa svolte.
Deve, pertanto, ribadirsi l'indirizzo in tal senso più volte affermato da questa C.S. (sentenze, tra le altre, n. 4962 del 1998 e n. 4349 del 2000).
Essendo denunciato, come la stessa compagnia osserva, un error in procedendo, non comporta, del pari l'inammissibilità della censura l'omessa deduzione di vizi motivazionali sul punto, essendo questa Corte in detta materia e per costante giurisprudenza giudice anche del fatto, e come tale abilitata al diretto esame degli atti processuali.
Non pertinente, infine è il richiamo al principio di autosufficienza del ricorso, non essendo esso invocabile nel caso per quanto appena rilevato nonché per il rilievo che, ove fosse esatta l'eccezione della compagnia, il ricorrente principale avrebbe dovuto, a prova della ora allegata omissione, trascrivere nel ricorso l'intero contenuto dell'appello: onere peraltro non desumibile da alcuna disposizione di legge.
Nel merito, e sulla premessa giuridica che il principio del tantum devolutum quantum appellatum assume positivo rilievo solo con riferimento alle parti della sentenza concernenti questioni indipendenti da quelle investite dai motivi di gravame, la stessa controricorrente compagnia osserva che nella specie la Corte territoriale ben poteva, come ha fatto, riesaminare l'ammontare della liquidazione in esame, essendo stato esso impugnato in conseguenza delle censure elevate nel proprio appello da essa compagnia e relative alla sussistenza ed entità delle lesioni ed al nesso causale tra fatto ed evento.
Sul punto, ribadito che, come affermato da questa C.S. a sez. un. con sentenza del 29 gennaio 2000 n. 16 a componimento del contrasto al riguardo insorto, la specificità dei motivi esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, deve osservarsi che nella specie - come inequivocamente risulta dall'atto di appello (che può essere direttamente esaminato per quanto premesso), dalla sentenza impugnata e dalle stesse difese della controricorrente compagnia - nessuno specifico motivo di impugnazione svolse quest'ultima nel proprio appello in punto di ammontare della liquidazione disposta a titolo di risarcimento del danno biologico da invalidità permanente. Non rileva che l'appello investisse invece sussistenza ed entità delle lesioni e nesso causale giacché - una volta respinte, come ha fatto, tali censure - la Corte territoriale avrebbe potuto rivedere la misura della liquidazione solo in presenza di specifico motivo di impugnazione costituendo essa punto autonomo della decisione.
È ben vero che, come la controricorrente osserva, nel caso in cui, in appello, fosse stato riconosciuto un minor grado di invalidità permanente, la relativa liquidazione avrebbe dovuto essere corrispondentemente ridotta: ciò, peraltro - osserva la Corte -, sulla base degli stessi criteri di liquidazione, adottati in primo grado e non investiti da appello;
criteri a maggior ragione non riesaminabili nel caso di specie nel quale l'accertata percentuale di invalidità permanente è rimasta ferma.
Alla stregua di tali considerazioni il secondo motivo del ricorso principale deve pertanto trovare accoglimento.
3. Con il primo motivo del proprio ricorso il ricorrente principale denuncia, con riferimento all'art. 360 n. 5 c.p.c., vizio di motivazione della sentenza impugnata nei punti in cui essa ha operato la riduzione delle somme attribuite in primo grado a titolo di risarcimento del danno biologico da invalidità permanente e temporanea e morale.
Osserva la Corte, quanto alla prima voce, che la censura è assorbita dall'accoglimento del secondo motivo dello stesso ricorso. Per le altre due voci, la censura è invece infondata: quanto, infatti, alla invalidità temporanea, la durata di essa è stata ridotta a 60 giorni (punto della decisione non investito dal ricorso), fermo restando il risarcimento pro die di lire 60.000, già applicato in primo grado;
la riduzione del risarcimento del danno morale è stata invece motivata con riferimento alla minor durata dell'invalidità temporanea ed in via equitativa.
Deve pertanto escludersi che, per le ultime due voci, ricorra il denunciato vizio motivazionale, così come deve escludersi, diversamente da quanto il ricorrente anche pretende che il giudice di appello non possa sindacare la valutazione, anch'essa equitativa, operata dal giudice di primo grado.
4. In parziale accoglimento dell'appello della società assicuratrice in punto di interessi legali, la Corte territoriale li ha liquidati "sulla sorte media, pari a lire 21.078.000 con riferimento all'importo di lire 25.425.610 rivalutato alla data della decisione di primo grado", in espressa adesione ai criteri di cui alla sentenza n. 1712/95 di questa C.S. Tale punto della decisione è investito, per opposte ragioni, dal terzo motivo del ricorso principale e dal secondo di quello incidentale, che possono pertanto essere trattati congiuntamente. Il terzo suindicato motivo - con il quale si allega la violazione degli artt. 1223, 1224, 2056 e 2058 c.c. per essere stati applicati i criteri di cui alla menzionata sentenza n. 1712/95 - è infondato, poiché detti criteri correttivi trovano applicazione anche in tema di risarcimento del danno a persone e/o cose prodotto dalla circolazione stradale.
Con il secondo motivo del ricorso incidentale - con il quale si adduce il travisamento degli stessi criteri e la conseguente violazione degli artt. 2043, 2056 1223 e 1224 c.c. - si afferma invece che, "ad evitare un evidente iperrisarcimento, gli interessi devono essere riconosciuti in misura pari alla differenza tra quanto già riconosciuto a titolo di rivalutazione ed il tasso medio di rendimento degli investimenti finanziari cui presuntivamente, almeno in difetto di diversa prova, deve ritenersi destinato l'importo risarcitorio ove tempestivamente liquidato".
Come questa C.S. ha avuto modo di precisare nel solco tracciato dalla citata sentenza n. 1712/95, nei debiti di valore, ed in caso di danno da lucro cessante per ritardato pagamento, il riconoscimento di interessi costituisce una mera modalità liquidatoria cui il giudice può far ricorso col limite costituito dalla impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito. Non gli è invece inibito di riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente rivalutate ovvero sulla somma integralmente rivalutata ma da epoca intermedia;
ovvero di non riconoscerli affatto, in relazione a parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato (in tal senso, Cass. n. 256/99). Orbene, il motivo di ricorso incidentale in esame - il quale non pone in discussione la sussistenza del danno da ritardo e la debenza del relativo ristoro - è assorbito dall'accoglimento del secondo motivo del ricorso principale, atteso che la Corte territoriale ha proceduto a detta liquidazione sulla base della minor somma da essa determinata, in parte indebitamente per quanto già sopra esposto sub 2, a titolo di risarcimento del danno complessivo.
5. In accoglimento, pertanto del solo secondo motivo del ricorso principale va cassata la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della stessa Corte distrettuale la quale, tenuto conto che, in difetto di appello, non può ridursi la somma di lire 24.000.000 liquidata in primo grado a titolo di risarcimento del danno biologico da invalidità permanente, rideterminerà la somma complessivamente dovuta al TU, liquiderà gli interessi su detta somma attenendosi ai criteri di cui alla citata sentenza n. 1712/95 e, all'esito, provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte
riuniti i ricorsi accoglie il secondo motivo del ricorso principale, dichiara in parte assorbito ed in parte infondato il primo motivo dello stesso ricorso, rigetta il terzo motivo del medesimo ricorso ed il primo di quello incidentale, e dichiara assorbito il secondo motivo di quest'ultimo ricorso;
cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte di Appello di Roma.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte, il 18 aprile 2002. Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2002