Sentenza 5 luglio 2002
Massime • 1
La specificità dei motivi di appello non può essere intesa in astratto, ma va correlata con la sentenza impugnata e la sua complessiva "ratio". (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto che la richiesta dell'appellante di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo includesse quella di riforma della sentenza di primo grado, che aveva revocato il decreto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 05/07/2002, n. 9821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9821 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANTONIO SAGGIO - Presidente -
Dott. ALESSANDRO CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. MARIO ROSARIO MORELLI - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE MARZIALE - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE MARIA BERRUTI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
N. TO & C. Snc, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE MARCONI 57, presso l'avvocato FRANCESCO CAFORIO, rappresentata e difesa dall'avvocato ANGELO CELLAMARE, giusta mandato in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
LAVORAZIONE LAMIERE SpA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 550/99 del Tribunale di TARANTO, depositata il 20/04/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/01/2002 dal Consigliere Dott. Giuseppe Maria BERRUTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudice di pace di Taranto emetteva decreto ingiuntivo per la somma di L. 3.982.276, nei confronti della S.p.A. Lavorazione Lamiere ad istanza della S.n.c. N. AR e C., che aveva invocato a fondamento della sua pretesa una prestazione di mandataria, regolarmente eseguita a termini del relativo contratto. La S.p.A. Lavorazione Lamiere proponeva opposizione al decreto e spiegava domanda di risoluzione del contratto suddetto per inadempimento della mandataria AR, e quindi di risarcimento dei danni conseguenti.
Il Giudice di Pace accoglieva l'opposizione della Lavorazione Lamiere ritenendo fondata la riconvenzionale relativa alla risoluzione del contratto per inadempimento, che pertanto dichiarava. condannando l'istante S.n.c. al pagamento della somma di L. 2.000.000, a titolo di risarcimento del danno.
Proponeva appello la predetta soccombente ribadendo la richiesta di rigetto della opposizione e resisteva la Lavorazione Lamiere. Il secondo giudice, per ciò che rileva in questa sede, respingeva la domanda riconvenzionale della Lavorazione Lamiere. Riteneva infatti valido ed efficace il contratto di mandato concluso tra le parti, ed insussistente l'affermato inadempimento da parte della istante nella procedura monitoria, S.n.c. Confermava tuttavia la statuizione del primo giudice che aveva revocato il decreto ingiuntivo giacché rispetto ad essa non era stata avanzata una specifica impugnazione da parte della AR.
Contro questa sentenza ricorre per cassazione con un motivo la s.n.c. AR e C..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) La ricorrente lamenta la illogicità e la contraddittorietà della motivazione e la violazione dell'art. 329 c.p.c. comma secondo. Sostiene che la richiesta di riforma della statuizione che aveva revocato il decreto ingiuntivo opposto era inclusa nella domanda di rigetto della opposizione al provvedimento stesso. Afferma che tutto l'atto di appello riguarda le ragioni poste a base della opposizione stessa e che la sentenza impugnata di fatto ha reso vana la riconosciuta fondatezza della sua pretesa creditoria. 2) Osserva la Corte che l'appellante ha esplicitamente domandato al secondo giudice in riforma della prima decisione di respingere l'opposizione al decreto ingiuntivo, e ciò per le ragioni poste a base ella sua resistenza alla domanda avanzata dall'opponente di dichiararlo inadempiente, ovvero di dichiarare invalido il contratto di mandato. I motivi posti a base della richiesta di rigetto della opposizione dunque sono stati specificati ai sensi dell'art. 342 c.p.c., e la domanda di riforma della prima sentenza, sul punto della accolta opposizione al decreto ingiuntivo rappresenta la domanda di riforma della statuizione conclusiva del primo giudizio, consistita nella revoca del decreto ingiuntivo.
L'equivoco in cui è caduto il primo giudice è di non avere rilevato che nel caso in esame la parte volitiva dell'appello, ovvero la richiesta di rigetto della opposizione al decreto, non è distinguibile da quella di riforma della statuizione che lo revocava, ed altresì che la parte argomentativa a sua volta non è distinguibile da quella che sostiene la domanda di rigetto della riconvenzionale relativa all'inadempimento. Pertanto poiché la specificità dei motivi di appello non può essere stabilita in astratto ma va correlata con la sentenza impugnata e la sua complessiva ratio (Cass. n. 464 del 1999) va concluso che nella specie l'appellante non ha identificato l'onere di cui di tratta giacché ha con chiarezza richiesto l'annullamento della decisione del primo giudice relativa al provvedimento opposto contestandone il fondamento logico, (Cass. n. 3539 del 2000). 3) Il ricorso è pertanto fondato e deve essere accolto cassandosi nella sentenza di secondo grado la statuizione che ha confermato il diniego di revoca del decreto ingiuntivo da parte del primo giudice. Poiché non sono necessari ulteriori accertamenti la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c. con il rigetto della opposizione al decreto ingiuntivo. L'intimata va condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e pronunciando nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c. rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo. Condanna l'intimata al pagamento delle spese del giudizio che liquida in Euro 56,81 oltre agli onorari di difensore che liquida in Euro 650,00.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2002