Cass. pen., sez. V, sentenza 03/06/2026, n. 20365
CASS
Sentenza 3 giugno 2026

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  • Rigettato
    Mancanza di gravi e comprovate ragioni per l'allontanamento dal domicilio coatto

    La Corte ha confermato la decisione del Tribunale, ritenendo che la richiesta di modifica del luogo di esecuzione dell'obbligo di soggiorno o di allontanamento temporaneo richieda un provvedimento autorizzatorio del Tribunale e che, nel caso di specie, le ragioni addotte non fossero sufficientemente gravi e comprovate per giustificare tale autorizzazione, soprattutto considerando il rischio di vanificare le prescrizioni della misura di prevenzione.

  • Rigettato
    Necessità di autorizzazione giudiziaria per il mutamento del luogo di esecuzione dell'obbligo di soggiorno

    La Corte ha ribadito che la modifica del luogo di esecuzione dell'obbligo di soggiorno, anche temporanea, è subordinata a gravi e comprovate ragioni e a uno specifico provvedimento autorizzatorio del Tribunale, e che nel caso di specie tali presupposti non erano stati dimostrati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 03/06/2026, n. 20365
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20365
    Data del deposito : 3 giugno 2026

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