CASS
Sentenza 3 giugno 2026
Sentenza 3 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/06/2026, n. 20365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20365 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AK GE nato in [...] il [...] avverso il decreto del 05/01/2026 del Tribunale di Brescia UD la relazione svolta dal Consigliere NA Occhipinti;
Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale, Flavia Alemi, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con il decreto impugnato, del 5 gennaio 2026, il Tribunale di Brescia – Sezione misure di prevenzione – ha dichiarato inammissibile la richiesta di GE AK volta ad ottenere l’autorizzazione allo svolgimento di attività lavorativa previa comunicazione di avvenuto cambio di dimora. In data 21 novembre 2025, GE AK - sottoposto a misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, applicata con decreto del Tribunale del 15 dicembre 2023- ha chiesto l’autorizzazione ad allontanarsi quotidianamente dal domicilio per svolgere attività lavorativa per conto della società Dolcerent s.r.l., prospettando l’eventuale trasferimento della propria dimora in Milano, via Cappellini n. 14, in ipotesi di accoglimento della richiesta. Penale Sent. Sez. 5 Num. 20365 Anno 2026 Presidente: ZU RO Relatore: HI NA Data Udienza: 09/04/2026 2 Con decreto del 2 dicembre 2025, il Tribunale ha rigettato l’istanza, valorizzando gli esiti degli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza, dai quali emergevano dubbi sulla effettiva operatività e solidità economico-finanziaria della società indicata come possibile datore di lavoro, nonché l’incompatibilità della richiesta con le prescrizioni della misura di prevenzione applicata per la prospettata possibilità dell’esigenza di effettuare continui spostamenti fra più regioni. In data 16 dicembre 2025, il prevenuto ha presentato nuova istanza, qualificata come comunicazione ex art. 8 d.lgs. n. 159/2011, volta a ottenere il “nulla osta” per la polizia giudiziaria ai fini del trasferimento della dimora. Con successivo decreto del 5 gennaio 2026, oggi impugnato, il Tribunale di Brescia – Sezione misure di prevenzione – ha dichiarato inammissibile la richiesta, rilevando che lo spostamento del luogo di esecuzione dell’obbligo di soggiorno presuppone un provvedimento autorizzatorio del Tribunale e che, comunque, alla luce degli approfondimenti già svolti, non sussistono gravi e comprovate ragioni tali da rendere necessario l’allontanamento del prevenuto dal domicilio coatto, confermando i motivi che avevano determinato il rigetto della precedente istanza. 2.Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione con atto a firma del suo difensore. 2.1. Con unico motivo denuncia violazione degli artt. 8, commi 3 e 6, 12 del d.lgs. 159/2011 nonché 170 del T.U.L.P.S., e vizio di motivazione apparente in ordine alla ritenuta insussistenza del diritto del sorvegliato speciale di fissare il luogo di dimora. Deduce: che il diritto del sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno di fissare la propria dimora è riconosciuto dall’art. 8, comma 3, d.lgs. 159/2011; che, erroneamente, il Tribunale ha applicato l’art. 12 del d.lgs. 159/2011 circa la “necessità di comprovate ragioni che rendano assolutamente necessario l’abbandono del dominio coatto”; che, inoltre, l’art. 170 T.U.L.P.S. che consente all’ammonito di fissare stabilmente la propria dimora e farla conoscere, nel termine stesso, all’autorità locale di pubblica sicurezza. 3. Il Sostituto Procuratore generale la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. 1.Va preliminarmente ricordato che, in materia di misure di prevenzione personali, la misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno comporta una limitazione qualificata della libertà di circolazione, la cui modifica – anche solo 3 temporanea – è subordinata, ai sensi dell’art. 12 d.lgs. n. 159/2011, alla sussistenza di gravi e comprovate ragioni che rendano assolutamente necessario l’allontanamento del prevenuto dal luogo di residenza o dimora, nonché a uno specifico provvedimento autorizzatorio del Tribunale. Devono essere posti su un piano differente la facoltà del prevenuto di comunicare la dimora (art. 8, comma 3, d.lgs. n. 159/2011), al momento di applicazione della misura, e la facoltà di chiedere la modifica della stessa, anche con riferimento al luogo di esecuzione dell’obbligo di soggiorno ( art. 11, comma 2, d.lgs. 159/2011) in quanto modifica che incide direttamente sul contenuto della misura che non può avvenire in via unilaterale né mediante una mera comunicazione, dovendo essere autorizzata dall’autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento. Su di un piano ulteriore si colloca, infine, la possibilità per il prevenuto di essere autorizzato ad un allontanamento temporaneo dalla sua residenza o dimora, per una delle ragioni tipizzate previste dal legislatore ( art. 12 d.lgs.159/2011), per fini di accertamenti sanitari o gravi e comprovati motivi di famiglia, cui si è aggiunta, per via interpretativa, l’ipotesi che la necessità di allontanamento temporaneo sia collegata ad esigenze lavorative. 1.1.Il decreto impugnato si colloca in linea con il consolidato orientamento di legittimità secondo cui l’autorizzazione del sottoposto a misura di prevenzione con obbligo di soggiorno ad allontanarsi dal luogo di soggiorno, è possibile anche per esigenze lavorative ancorchè non espressamente contemplate dall’art. 12 del d.lgs. 159/2011 (Sez. 1, n.27576 del 23/06/2010, [...]; Sez. 1, Sentenza n. 44152 del 05/11/2003 Rv. 226691; Sez. 1, Sentenza n. 1121 del 24/04/1989, Rv. 181451). È stato, inoltre, precisato che comunque la prescrizione del divieto di soggiorno può essere sì temporaneamente modificata anche per ragioni di lavoro, a condizione, tuttavia, che trattasi di ragioni del pari gravi e comprovate, e cioè di contingenti ragioni che rendano assolutamente necessario, pena gravi conseguenze, l'allontanamento della persona sottoposta a misura di prevenzione, con esclusione quindi di una applicazione indiscriminata al di fuori dei limiti che le sono propri e, quindi, anche nei casi di esigenze, pur legittime, che non abbiano però il carattere di urgenza e gravità previste dalla legge (Sez. 1, n. 23392 del 24/06/2020, Rv. 279439 – 01), per il sotteso rischio di frustrare, altrimenti, la necessità di garantire la salvaguardia della sicurezza pubblica e della tutela sociale, propria della misura applicata. 2.Ricostruita la cornice normativa di riferimento, deve rilevarsi che, nel caso di specie, le censure della difesa risultano fuori fuoco rispetto alla motivazione del 4 provvedimento impugnato e alle medesime ragioni addotte a fondamento della stessa istanza dall’interessato. Va considerato, invero, che: con la prima istanza, esitata con provvedimento del 2 dicembre 2025, il prevenuto ha chiesto l’autorizzazione ad allontanarsi dalla propria dimora, ogni giorno, dalle ore 7:00 alle ore 21:00 al fine di svolgere attività lavorativa alle dipendenze della società “Dolcerent s.r.l.” comunicando, contestualmente, che avrebbe trasferito " la propria dimora in Milano in via Capellini n. 14 a far data dalla comunicazione dell'accettazione della richiesta di autorizzazione allo svolgimento dell'attività lavorativa”; il Tribunale, richiamando l’esito di accertamenti eseguiti dalla Guardia di Finanza, non ha concesso l’autorizzazione rilevando che gli approfondimenti svolti sulla natura dell’attività lavorativa non consentivano di ritenerla idonea a integrare una esigenza assoluta e indifferibile considerati i dubbi prospettati dalla p.g. sulla “solidità economico- finanziaria della Dolcerent s.r.l.” e sulla “sua effettiva operatività quale società svolgente l'attività di consulenza e gestione amministrativa di immobili”; è stato, altresì, considerato che l’accoglimento dell’istanza avrebbe comportato la necessità di spostamenti continui in cinque regioni, con il conseguente rischio di neutralizzare di fatto le prescrizioni e limitazioni alla libertà di circolazione discendenti dalla misura di prevenzione personale. Successivamente, il prevenuto ha reiterato la propria istanza comunicando “l'intenzione di fissare la propria dimora a Milano, via Alfredo Cappellini, n. 14, presso un immobile di proprietà della Dolcerent s.r.l.” per la quale ha nuovamente chiesto di essere autorizzato a “svolgere attività lavorativa”; il Tribunale si è pronunciato con il decreto impugnato dichiarando inammissibile l’istanza e ribadendo l’insussistenza di ragioni per autorizzare un mutamento del luogo di esecuzione dell'obbligo di soggiorno ed un allontanamento dal luogo del domicilio coatto, richiamando il precedente provvedimento emesso il 2 dicembre 2025, con cui aveva respinto “identica richiesta di spostamento dal domicilio obbligato per ragioni di lavoro”. 3.Il provvedimento impugnato, pertanto, previo richiamo del precedente provvedimento, è risultato incentrato essenzialmente sulla mancanza dei presupposti per autorizzare lo svolgimento di attività lavorativa, in conformità alla prospettazione che ne aveva fatto lo stesso interessato che aveva indicato il trasferimento del luogo di dimora come conseguenza dell’attività lavorativa. La motivazione addotta appare immune da vizi giuridici e logici essendosi il Tribunale limitato ad evidenziare la mancanza dei presupposti per autorizzare lo svolgimento dell’attività richiesta in considerazione dei continui trasferimenti fra diverse Regioni che avrebbe potuto comportare. 5 Le doglianze posta a fondamento del ricorso devono essere, pertanto, respinte in quanto eccentriche rispetto alla motivazione del provvedimento impugnato oltre che al nucleo essenziale delle ragioni sottese alla medesima istanza. 4.Il ricorso deve, in conclusione, essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 09/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente NA HI RO ZU
Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale, Flavia Alemi, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con il decreto impugnato, del 5 gennaio 2026, il Tribunale di Brescia – Sezione misure di prevenzione – ha dichiarato inammissibile la richiesta di GE AK volta ad ottenere l’autorizzazione allo svolgimento di attività lavorativa previa comunicazione di avvenuto cambio di dimora. In data 21 novembre 2025, GE AK - sottoposto a misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, applicata con decreto del Tribunale del 15 dicembre 2023- ha chiesto l’autorizzazione ad allontanarsi quotidianamente dal domicilio per svolgere attività lavorativa per conto della società Dolcerent s.r.l., prospettando l’eventuale trasferimento della propria dimora in Milano, via Cappellini n. 14, in ipotesi di accoglimento della richiesta. Penale Sent. Sez. 5 Num. 20365 Anno 2026 Presidente: ZU RO Relatore: HI NA Data Udienza: 09/04/2026 2 Con decreto del 2 dicembre 2025, il Tribunale ha rigettato l’istanza, valorizzando gli esiti degli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza, dai quali emergevano dubbi sulla effettiva operatività e solidità economico-finanziaria della società indicata come possibile datore di lavoro, nonché l’incompatibilità della richiesta con le prescrizioni della misura di prevenzione applicata per la prospettata possibilità dell’esigenza di effettuare continui spostamenti fra più regioni. In data 16 dicembre 2025, il prevenuto ha presentato nuova istanza, qualificata come comunicazione ex art. 8 d.lgs. n. 159/2011, volta a ottenere il “nulla osta” per la polizia giudiziaria ai fini del trasferimento della dimora. Con successivo decreto del 5 gennaio 2026, oggi impugnato, il Tribunale di Brescia – Sezione misure di prevenzione – ha dichiarato inammissibile la richiesta, rilevando che lo spostamento del luogo di esecuzione dell’obbligo di soggiorno presuppone un provvedimento autorizzatorio del Tribunale e che, comunque, alla luce degli approfondimenti già svolti, non sussistono gravi e comprovate ragioni tali da rendere necessario l’allontanamento del prevenuto dal domicilio coatto, confermando i motivi che avevano determinato il rigetto della precedente istanza. 2.Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione con atto a firma del suo difensore. 2.1. Con unico motivo denuncia violazione degli artt. 8, commi 3 e 6, 12 del d.lgs. 159/2011 nonché 170 del T.U.L.P.S., e vizio di motivazione apparente in ordine alla ritenuta insussistenza del diritto del sorvegliato speciale di fissare il luogo di dimora. Deduce: che il diritto del sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno di fissare la propria dimora è riconosciuto dall’art. 8, comma 3, d.lgs. 159/2011; che, erroneamente, il Tribunale ha applicato l’art. 12 del d.lgs. 159/2011 circa la “necessità di comprovate ragioni che rendano assolutamente necessario l’abbandono del dominio coatto”; che, inoltre, l’art. 170 T.U.L.P.S. che consente all’ammonito di fissare stabilmente la propria dimora e farla conoscere, nel termine stesso, all’autorità locale di pubblica sicurezza. 3. Il Sostituto Procuratore generale la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. 1.Va preliminarmente ricordato che, in materia di misure di prevenzione personali, la misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno comporta una limitazione qualificata della libertà di circolazione, la cui modifica – anche solo 3 temporanea – è subordinata, ai sensi dell’art. 12 d.lgs. n. 159/2011, alla sussistenza di gravi e comprovate ragioni che rendano assolutamente necessario l’allontanamento del prevenuto dal luogo di residenza o dimora, nonché a uno specifico provvedimento autorizzatorio del Tribunale. Devono essere posti su un piano differente la facoltà del prevenuto di comunicare la dimora (art. 8, comma 3, d.lgs. n. 159/2011), al momento di applicazione della misura, e la facoltà di chiedere la modifica della stessa, anche con riferimento al luogo di esecuzione dell’obbligo di soggiorno ( art. 11, comma 2, d.lgs. 159/2011) in quanto modifica che incide direttamente sul contenuto della misura che non può avvenire in via unilaterale né mediante una mera comunicazione, dovendo essere autorizzata dall’autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento. Su di un piano ulteriore si colloca, infine, la possibilità per il prevenuto di essere autorizzato ad un allontanamento temporaneo dalla sua residenza o dimora, per una delle ragioni tipizzate previste dal legislatore ( art. 12 d.lgs.159/2011), per fini di accertamenti sanitari o gravi e comprovati motivi di famiglia, cui si è aggiunta, per via interpretativa, l’ipotesi che la necessità di allontanamento temporaneo sia collegata ad esigenze lavorative. 1.1.Il decreto impugnato si colloca in linea con il consolidato orientamento di legittimità secondo cui l’autorizzazione del sottoposto a misura di prevenzione con obbligo di soggiorno ad allontanarsi dal luogo di soggiorno, è possibile anche per esigenze lavorative ancorchè non espressamente contemplate dall’art. 12 del d.lgs. 159/2011 (Sez. 1, n.27576 del 23/06/2010, [...]; Sez. 1, Sentenza n. 44152 del 05/11/2003 Rv. 226691; Sez. 1, Sentenza n. 1121 del 24/04/1989, Rv. 181451). È stato, inoltre, precisato che comunque la prescrizione del divieto di soggiorno può essere sì temporaneamente modificata anche per ragioni di lavoro, a condizione, tuttavia, che trattasi di ragioni del pari gravi e comprovate, e cioè di contingenti ragioni che rendano assolutamente necessario, pena gravi conseguenze, l'allontanamento della persona sottoposta a misura di prevenzione, con esclusione quindi di una applicazione indiscriminata al di fuori dei limiti che le sono propri e, quindi, anche nei casi di esigenze, pur legittime, che non abbiano però il carattere di urgenza e gravità previste dalla legge (Sez. 1, n. 23392 del 24/06/2020, Rv. 279439 – 01), per il sotteso rischio di frustrare, altrimenti, la necessità di garantire la salvaguardia della sicurezza pubblica e della tutela sociale, propria della misura applicata. 2.Ricostruita la cornice normativa di riferimento, deve rilevarsi che, nel caso di specie, le censure della difesa risultano fuori fuoco rispetto alla motivazione del 4 provvedimento impugnato e alle medesime ragioni addotte a fondamento della stessa istanza dall’interessato. Va considerato, invero, che: con la prima istanza, esitata con provvedimento del 2 dicembre 2025, il prevenuto ha chiesto l’autorizzazione ad allontanarsi dalla propria dimora, ogni giorno, dalle ore 7:00 alle ore 21:00 al fine di svolgere attività lavorativa alle dipendenze della società “Dolcerent s.r.l.” comunicando, contestualmente, che avrebbe trasferito " la propria dimora in Milano in via Capellini n. 14 a far data dalla comunicazione dell'accettazione della richiesta di autorizzazione allo svolgimento dell'attività lavorativa”; il Tribunale, richiamando l’esito di accertamenti eseguiti dalla Guardia di Finanza, non ha concesso l’autorizzazione rilevando che gli approfondimenti svolti sulla natura dell’attività lavorativa non consentivano di ritenerla idonea a integrare una esigenza assoluta e indifferibile considerati i dubbi prospettati dalla p.g. sulla “solidità economico- finanziaria della Dolcerent s.r.l.” e sulla “sua effettiva operatività quale società svolgente l'attività di consulenza e gestione amministrativa di immobili”; è stato, altresì, considerato che l’accoglimento dell’istanza avrebbe comportato la necessità di spostamenti continui in cinque regioni, con il conseguente rischio di neutralizzare di fatto le prescrizioni e limitazioni alla libertà di circolazione discendenti dalla misura di prevenzione personale. Successivamente, il prevenuto ha reiterato la propria istanza comunicando “l'intenzione di fissare la propria dimora a Milano, via Alfredo Cappellini, n. 14, presso un immobile di proprietà della Dolcerent s.r.l.” per la quale ha nuovamente chiesto di essere autorizzato a “svolgere attività lavorativa”; il Tribunale si è pronunciato con il decreto impugnato dichiarando inammissibile l’istanza e ribadendo l’insussistenza di ragioni per autorizzare un mutamento del luogo di esecuzione dell'obbligo di soggiorno ed un allontanamento dal luogo del domicilio coatto, richiamando il precedente provvedimento emesso il 2 dicembre 2025, con cui aveva respinto “identica richiesta di spostamento dal domicilio obbligato per ragioni di lavoro”. 3.Il provvedimento impugnato, pertanto, previo richiamo del precedente provvedimento, è risultato incentrato essenzialmente sulla mancanza dei presupposti per autorizzare lo svolgimento di attività lavorativa, in conformità alla prospettazione che ne aveva fatto lo stesso interessato che aveva indicato il trasferimento del luogo di dimora come conseguenza dell’attività lavorativa. La motivazione addotta appare immune da vizi giuridici e logici essendosi il Tribunale limitato ad evidenziare la mancanza dei presupposti per autorizzare lo svolgimento dell’attività richiesta in considerazione dei continui trasferimenti fra diverse Regioni che avrebbe potuto comportare. 5 Le doglianze posta a fondamento del ricorso devono essere, pertanto, respinte in quanto eccentriche rispetto alla motivazione del provvedimento impugnato oltre che al nucleo essenziale delle ragioni sottese alla medesima istanza. 4.Il ricorso deve, in conclusione, essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 09/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente NA HI RO ZU