Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/09/2017, n. 45115
CASS
Sentenza 13 settembre 2017

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

In materia di misure di prevenzione, il proposto ha interesse ad impugnare il provvedimento di confisca di un bene formalmente intestato a terzi, allorchè, ammettendo l'esistenza del rapporto fiduciario (nella specie per ragioni fiscali), deduca di essere l'effettivo titolare del bene e, quindi, l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura di prevenzione.

Ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione, la pericolosità sociale del sottoposto deve sussistere al momento in cui viene adottata la decisione di primo grado, essendo, a tal fine, irrilevante che gli elementi sintomatici o rivelatori della medesima risultino lontani nel tempo al momento della celebrazione dei successivi gradi di giudizio; ne consegue che gli elementi sopravvenuti alla decisione di primo grado, incidenti sulla pericolosità, potranno essere fatti valere con istanza di revoca o di modifica presentata al giudice che ha emesso il provvedimento impositivo ovvero, in virtù dell'effetto limitatamente devolutivo del gravame nel procedimento di prevenzione, essere esaminati dal giudice dell'appello.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/09/2017, n. 45115
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 45115
    Data del deposito : 13 settembre 2017

    Testo completo