Sentenza 13 settembre 2017
Massime • 2
In materia di misure di prevenzione, il proposto ha interesse ad impugnare il provvedimento di confisca di un bene formalmente intestato a terzi, allorchè, ammettendo l'esistenza del rapporto fiduciario (nella specie per ragioni fiscali), deduca di essere l'effettivo titolare del bene e, quindi, l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura di prevenzione.
Ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione, la pericolosità sociale del sottoposto deve sussistere al momento in cui viene adottata la decisione di primo grado, essendo, a tal fine, irrilevante che gli elementi sintomatici o rivelatori della medesima risultino lontani nel tempo al momento della celebrazione dei successivi gradi di giudizio; ne consegue che gli elementi sopravvenuti alla decisione di primo grado, incidenti sulla pericolosità, potranno essere fatti valere con istanza di revoca o di modifica presentata al giudice che ha emesso il provvedimento impositivo ovvero, in virtù dell'effetto limitatamente devolutivo del gravame nel procedimento di prevenzione, essere esaminati dal giudice dell'appello.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/09/2017, n. 45115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45115 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2017 |
Testo completo
45 115-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Presidente - Sent. n. sez. 1644 GI Paoloni Maurizio Gianesini CC 13/09/2017 - LO Costanzo R.G.N. 14993/2017 Antonio Corbo Relatore - Fabrizio D'Arcangelo ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da:
1. EL LO, nato a [...] il [...];
2. SC NA, nata a [...] il [...];
3. CI IL, nata a [...] il [...] avverso il decreto del 11/11/2016 della Corte d'appello dell'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Delia Cardia, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto emesso in data 11 novembre 2016 e depositato il 7 febbraio 2017, la Corte d'appello dell'Aquila ha dichiarato l'inammissibilità degli appelli proposti da LO EL e NA SC in ordine alle misure di prevenzione patrimoniali disposte dal Tribunale di Pescara con decreto del 29 aprile 2014, e rigettato l'appello proposto da LO EL con riguardo alla misura di prevenzione personale applicata al medesimo. Il Tribunale di Pescara ha applicato ad LO EL ed IL CI la misura di prevenzione della sorveglianza speciale per anni due con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, e, per quanto interessa in questa sede, ha inoltre disposto la confisca di un villino residenziale ubicato in Pescara alla via Sacco n. 66, intestato a NA SC, e ritenuto nella disponibilità dei coniugi LO EL ed IL CI. La Corte d'appello dell'Aquila ha premesso che l'impugnazione era stata proposta da LO EL e da NA SC. Ha poi ritenuto pienamente condivisibile la valutazione del Tribunale in ordine alla misura personale applicata al EL. Ha quindi ritenuto l'inammissibilità del gravame della SC per difetto di procura speciale, e l'inammissibilità del gravame proposto dal EL in relazione all'applicazione della misura patrimoniale, in quanto privo di qualunque contestazione concernente il giudizio sulla fittizietà dell'intestazione dell'immobile alla SC. Ha peraltro anche osservato che, come evidenziato dal Tribunale in prima cura, il valore del bene risulta sproporzionato rispetto al reddito dichiarato dal EL ed alla attività economica svolta dallo stesso.
2. Hanno presentato ricorso avverso il decreto indicato in epigrafe l'avvocato Giancarlo De Marco e Lorenzo Incardona, quali difensori di NA SC, LO EL ed IL CI, mediante un unico atto, contenente un unico, articolato motivo, con il quale si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), c), ed e), cod. proc. pen. in riferimento sia alla ritenuta inammissibilità degli appelli della SC e, in parte, del EL, sia alla ritenuta sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione reale e personale, sia alla totale mancanza di motivazione relativamente alla posizione della CI. Si deduce, in primo luogo, che il decreto impugnato non contiene il minimo riferimento alla posizione di IL CI, pur confermando implicitamente l'applicazione della misura di prevenzione personale. Si contesta, in secondo luogo, che l'applicazione della misura di prevenzione ad LO EL è stata confermata nonostante l'assenza di elementi indicativi dell'attualità della pericolosità, posto che il precedente più recente è un decreto penale di condanna emesso nel 2013 per la contravvenzione di disturbo alle persone, che la denuncia relativa alla frequentazione di pregiudicati concerne l'accesso di persone nel bar gestito dal ricorrente, e che l'arresto per detenzione di stupefacenti del 2014 è stato seguito da sentenza di assoluzione. 1 2 Si censura, in terzo luogo, la dichiarazione di inammissibilità dell'appello relativo alla confisca dell'immobile. Si osserva, innanzitutto, che, dall'art. 23, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011, deve desumersi la non necessità, per il terzo interessato, nella specie la SC, di stare in giudizio mediante un difensore munito di procura speciale. Si rileva, poi, che il EL ha diritto ad impugnare il provvedimento proprio perché afferma di essere il vero proprietario dell'immobile confiscato, e che l'appello avrebbe dovuto essere accolto, perché l'acquisto è stato effettuato esclusivamente con il denaro corrispostogli dalla zia NG De OS, di provenienza lecita, mentre nessuna rata del mutuo gravante sull'immobile è stata pagata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi di LO EL, di IL CI e di NA SC sono inammissibili, per le ragioni di seguito precisate.
2. Il ricorso di IL CI, che sembra riferito alla sola applicazione della misura personale, è in ogni caso inammissibile perché ha ad oggetto un provvedimento non emesso nei suoi confronti. Ed infatti, come osservato anche, ed espressamente, nel provvedimento impugnato in questa sede, IL CI non aveva proposto appello contro il decreto emesso in primo grado. Di conseguenza, la Corte d'appello non ha emesso alcun provvedimento nei confronti della ricorrente in discorso: in particolare, il decreto di primo grado non è stato oggetto di conferma implicita, ma è divenuto autonomamente irrevocabile, in quanto non impugnato.
3. Il ricorso di NA SC è inammissibile per difetto di procura speciale, come peraltro già accaduto con riferimento all'atto di appello. Costituisce infatti principio assolutamente consolidato nella giurisprudenza di legittimità, e condiviso dal Collegio, quello secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione proposto, avverso il decreto che dispone la misura di prevenzione della confisca, dal difensore del terzo interessato non munito di procura speciale, ex art. 100, cod. proc. pen.; né, in tal caso, può trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 182, comma secondo, cod. proc. civ., per la regolarizzazione del difetto di rappresentanza (così, per tutte, Sez. U, n. 47239 del 30/10/2014, Borrelli, Rv. 260894). Di conseguenza, posto che NA SC è terzo interessato, in quanto chiamata ad intervenire quale formale intestataria di un bene ritenuto nella effettiva disponibilità dei proposti LO EL ed IL CI, e che il suo 3 ricorso è stato sottoscritto da difensore non munito di procura speciale, l'atto di impugnazione in esame è inammissibile.
4. Il ricorso di LO EL è inammissibile perché manifestamente infondato, sia con riferimento al profilo personale, sia con riferimento al profilo patrimoniale.
4.1. Quanto profilo personale, il ricorrente deduce il difetto di attualità della pericolosità, perché il precedente più recente è un decreto penale per una contravvenzione emesso nel 2013. E' utile premettere che, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione la pericolosità sociale del sottoposto deve sussistere al momento in cui viene adottata la decisione di primo grado che ne afferma la sussistenza, ed è invece irrilevante che gli elementi sintomatici o rivelatori della medesima risultino essere oramai lontani nel tempo al momento della celebrazione dei successivi gradi di giudizio (cfr. Sez. 6, n. 38471 del 13/10/2010, Barone, Rv. 248797, ma anche Sez. 1, n. 4952 del 31/10/1994, dep. 1995, Zullo, Rv. 200325, nonché, per i procedimenti regolati dal d.lgs. 6 settembre 201, n. 159, Sez. 6, n. 31876 del 15/06/2016, Pizzurro, non mass.). Si tratta di un principio condiviso dal Collegio, in quanto il provvedimento applicativo della misura di prevenzione personale emesso in primo grado è immediatamente esecutivo, la sua efficacia non è sospesa in conseguenza della proposizione di una impugnazione, sia essa l'appello o il ricorso per cassazione (cfr. art. 10 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159), e l'eventuale mutamento della situazione di pericolosità può essere fatto valere con istanza di revoca o modifica da presentare al giudice dal quale il provvedimento impositivo fu emanato (v. art. 11 d.lgs. cit.). Del resto, non appare certo in contrasto con questa soluzione l'affermazione secondo cui, in virtù dell'effetto limitatamente devolutivo del gravame nel procedimento di prevenzione, non è precluso al giudice di appello l'esame di ufficio di elementi, sopravvenuti alla decisione di primo grado, che inducano a ritenere una attenuazione della pericolosità del proposto ovvero un suo aggravamento (Sez. 1, n. 19995 del 30/01/2013, Masotina, Rv. 256159): invero, seguendo questa impostazione, gli elementi sopravvenuti possono essere valutati per ritenere un'attenuazione o un aggravamento della pericolosità, ma, quindi, non incidono sull'individuazione del momento al quale deve essere riferito il giudizio sull'attualità della pericolosità. Nella vicenda in esame, il decreto di primo grado è stato emesso e depositato in data 29 aprile 2014; di conseguenza, a questa data deve farsi 4 Al riferimento ai fini della verifica dell'attualità della pericolosità. Il provvedimento impugnato in questa sede rappresenta che, alla data del 29 aprile 2014, EL: a) era gravato di numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio, contro la persona e in materia di stupefacenti;
b) l'ultimo precedente, relativo alla contravvenzione di disturbo al riposo delle persone, atteneva ad un fatto commesso il 22 ottobre 2013, ossia solo sei mesi prima dell'adozione della misura;
c) era stato destinatario di ben 32 denunce per vari reati;
d) aveva riportato una condanna in primo grado il 6 dicembre 2011 per reati concernenti gli stupefacenti, in relazione alla quale era pendente il giudizio di appello;
e) era indagato, in quel momento, in otto processi, iscritti tra il 2005 ed il 2013, di cui tre per reati in materia di stupefacenti, tre per evasione ed uno per resistenza a pubblico ufficiale;
f) non aveva mai svolto attività lavorativa, né presentato denuncia dei redditi, pur disponendo di beni immobili ed autovetture. La Corte d'appello aggiunge, poi, che, dopo la data del 29 aprile 2014, il ricorrente è stato denunciato per aver frequentato pregiudicati, è stato arrestato in flagranza unitamente alla moglie per detenzione a fini di spaccio di 9,75 grammi di eroina - anche se la difesa allega essere intervenuta assoluzione per tale fatto ed ha continuato a non svolgere alcuna attività lavorativa.- Alla luce degli elementi indicati, la motivazione del decreto impugnato deve essere ritenuta immune da vizi logici o giuridici in ordine al profilo concernente il giudizio relativo all'attualità della pericolosità. In particolare, i dati esposti nel decreto di primo grado offrono una base correttamente valorizzata ai fini di una valutazione prognostica attualizzata al 29 aprile 2014; le vicende successive, poi, anche a volerle considerare del tutto inidonee ad evidenziare un aggravamento della pericolosità, certamente non implicano un'attenuazione della stessa.
4.2. Quanto al profilo patrimoniale, il ricorrente deduce il proprio interesse ad impugnare il provvedimento di confisca del villino residenziale sito in Pescara alla via Sacco n. 66, ed intestato a NA SC, in quanto afferma di essere l'effettivo titolare dell'immobile; lamenta, poi, l'insussistenza dei presupposti di merito per disporre l'ablazione del bene. La censura, pur se condivisibile nella prima parte, non comporta l'accoglimento del ricorso, che resta manifestamente infondato, ma solo la rettifica di un errore di diritto nella motivazione, a norma dell'art. 619, comma 1, cod. proc. pen. Secondo il Collegio, non può negarsi l'interesse ad impugnare della persona destinataria della proposta di prevenzione la quale afferma costantemente nel corso del giudizio di essere l'effettivo titolare del bene intestato a terzi e assoggettato a confisca. In effetti, in questa tipologia di fattispecie, è il terzo formale intestatario del bene ad essere totalmente privo di interesse, in quanto 5 non è destinatario della misura e non assume di essere il titolare del bene, o, comunque, di avere un diritto alla restituzione del cespite, non il proposto. Né tale conclusione si pone in contrasto con il consolidato principio della giurisprudenza di legittimità secondo cui, nel procedimento di prevenzione, è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione proposto avverso il provvedimento di confisca di beni formalmente intestati a terzi dal soggetto presunto interponente, che assuma l'insussistenza del rapporto fiduciario e, quindi, la titolarità effettiva ed esclusiva dei beni in capo al terzo intestatario, in quanto la legittimazione all'impugnazione spetta solo a quest'ultimo, quale unico soggetto avente, in ipotesi, diritto alla restituzione del bene (così, tra le tantissime Sez. 5, n. 8922 del 26/10/2015, dep. 2016, Rv. 266141, nonché Sez. 6, n. 48274 del 01/12/2015, Vicario, Rv. 265767). Invero, secondo questo indirizzo, la carenza di interesse del destinatario della misura, e ritento interponente, è esclusa proprio perché detto soggetto afferma la titolarità effettiva ed esclusiva dei beni in capo al terzo intestatario, e, quindi, è obiettivamente disinteressato agli stessi. Ancora, la conclusione accolta non è certo incompatibile con le pronunce che riconoscono al proposto l'interesse a negare l'interposizione fittizia e a dimostrare l'esclusiva appartenenza dei beni ai terzi presunti intestatari, là dove l'esclusione dei beni intestati ai terzi dalla sua sfera patrimoniale incida sul giudizio di sproporzione e, dunque, sulla legittimità del provvedimento di confisca di prevenzione (così, tra le tante, Sez. 2, n. 40008 del 12/05/2016, Pomilio, Rv. 268232, nonché Sez. 6, n. 35240 del 27/06/2013, Cardone, Rv. 256265). Questo orientamento, infatti, non individua l'unica ipotesi in cui il proposto è legittimato ad impugnare in relazione alla confisca di beni formalmente intestati a terzi, ma, piuttosto, è un'espressione dell'esigenza di temperare il principio che afferma il difetto di interesse del proposto quando lo stesso afferma la titolarità effettiva ed esclusiva dei beni in capo al terzo intestatario. Tuttavia, pur dovendo riconoscersi a EL l'interesse a proporre impugnazione avverso il decreto di confisca del villino sopra precisato, l'impugnazione è manifestamente infondata. La Corte d'appello ha infatti comunque precisato che la «la confisca dei beni è stata giustamente disposta dai primi giudici ai sensi dell'art. 24 D.Lvo 159/11», ed ha riportato analiticamente gli elementi esposti dal Tribunale a fondamento del provvedimento di ablazione dell'immobile. In particolare, il decreto di primo grado aveva evidenziato che: a) il villino è stato acquistato con tre vaglia per complessivi euro 75.000 provenienti da LO De OS, sorella della defunta 6 Ал madre di LO EL, e versati a GI EL in data 3 novembre 20111, precedente proprietario, nonché con accollo del mutuo per euro 100.000 verso la Tercas s.p.a., creditore assistito da ipoteca;
b) l'immobile era stato pignorato in data 7 aprile 2011; c) il preliminare di acquisto in favore di NA SC è del 3 novembre 2011; d) l'atto di acquisito è datato 17 aprile 2013; e) EL non ha mai svolto attività lavorativa, non ha mai presentato denuncia dei redditi, e, ciononostante dispone oltre che dell'immobile in questione, anche di autovetture intestati a terzi;
f) il villino ha un valore commerciale stimato pari ad euro 250.000,00; g) il valore complessivo del patrimonio mobiliare ed immobiliare era, quindi, del tutto sproporzionato ed incompatibile rispetto ai redditi dichiarati. Nell'atto di appello, LO EL si era limitato a dedurre che l'intestazione formale del bene a NA SC, convivente del nipote della moglie, EL CI, era dovuto a ragioni fiscali, e che non risultava provata la provenienza illecita del denaro sulla base del quale erano stati emessi i tre vaglia postali, in quanto lo stesso proveniva dalla zia del proposto. Tanto premesso, pertanto, deve farsi applicazione del principio secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, non costituisce causa di annullamento della sentenza impugnata il mancato esame di un motivo di appello che risulti manifestamente infondato (in questo senso, tra le altre, Sez. 5, n. 27202 del 11/12/2012, dep. 2013, Tannoia, Rv. 256314, nonché Sez. 4, n. 24973 del 17/04/2009, Ignone, Rv. 244227).
5. Alla inammissibilità dei ricorsi presentati da LO EL, da IL CI e da NA SC segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, singolarmente, al versamento della somma di euro millecinquecento in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della di euro somma millecinquecento in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 13 settembre 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente GI Paolбni Antonio Corbo Autors bah Koce DEPOSITATO IN CANCELLERIA 29 SET 2017 7 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piera Esposito