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Sentenza 20 marzo 2023
Sentenza 20 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/03/2023, n. 11636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11636 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: GE NI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 05/02/2021 della CORTE di APPELLO di VENEZIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;
udite le conclusioni del Procuratore Generale, Sost. Proc. Gen. FERDINANDO LIGNOLA, per l'inarnmissibilità del ricorso;
udito l'avv. DARIO LUNARDON che, in difesa di AG NI, illustra i motivi e chiede l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO La CORTE d'APPELLO di VENEZIA, con sentenza del 5/2/2021, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di PADOVA il 3/5/2018, ha escluso la recidiva e, rideterminata la pena, ha confermato nel resto la condanna nei confronti di GE NI in relazione al reato di cui agli artt. 110, 640 e 61 n. 7 cod. pen. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Violazione di legge in relazione all'art. 178, comma 1, lett. c) e 420 ter cod. proc. pen. con riferimento alla mancata partecipazione dell'imputato all'udienza del 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 11636 Anno 2023 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: MONACO MARCO MARIA Data Udienza: 13/12/2022 5/2/2021 avanti la Corte d'Appello per il rigetto dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento. 1.2. Vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di truffa aggravata. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge in relazione all'art. 178, comma 1, lett. c) e 420 ter cod. proc. pen. con riferimento alla mancata partecipazione dell'imputato all'udienza del 5/2/2021 avanti la Corte d'Appello per il rigetto dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento. Nello specifico il ricorrente rileva che la sentenza, emessa all'esito di un'udienza celebrata con procedimento cartolare ai sensi dell'art. 23 bis L. 176/2020, sarebbe nulla. Il rigetto dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento presentata dall'imputato, infatti, fondata sul presupposto che non era stata chiesta la trattazione orale, sarebbe illegittimo. Il decreto di citazione a giudizio è stato emesso il 12 novembre 2020, solo tre giorni dopo che è entrato in vigore l'art. 23 D.L. 149/2020 che ha introdotto la trattazione camerale non partecipata, e notificato il 27 novembre 2020. L'atto non conteneva alcun avvertimento circa l'obbligo di richiedere la trattazione orale, circostanza questa che avrebbe determinato la compressione del diritto di difesa non avendo consentito al ricorrente di sapere che avrebbe dovuto richiedere di partecipare e che, pertanto, il suo impedimento, benché legittimo, non avrebbe determinato il rinvio dell'udienza, che si è così tenuta senza che lo stesso potesse partecipare. Sotto altro profilo l'invio dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento sarebbe stato significativa della volontà dell'imputato di partecipare all'udienza e pertanto la Corte territoriale avrebbe dovuto comunque disporre in tal senso. In subordine, infine, la difesa chiede a questa Corte di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 bis, comma 4 L. 137/2020 in relazione all'art. 24, comma 2 Cost. laddove prevede c:he il termine di quindici giorni entro il quale formulare la richiesta di trattazione orale sa perentorio, anche in assenza di un espresso avvertimento nel decreto. La doglianza è manifestamente infondata. 1.1. L'art. 23 del D.L. n. 149/2020, in vigore dal 9 novembre 2020, ossia dallo stesso giorno della sua pubblicazione, ha dettato, per la prima volta nella disciplina emergenziale da Covid-19, specifiche disposizioni per i giudizi penali d'appello, prevedendo che "per la decisione" la Corte d'appello "procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori", salvo che vi sia richiesta di trattazione orale, formulata dalle parti private o dal Pubblico ministero, o l'imputato manifesti la volontà di comparire. 2 La norma è rimasta in vigore dal 9 novembre 2020 al 24 dicembre 2020, essendo stata abrogata dall'art. 1, comma due, della legge 18 dicembre 2020 n. 176, la quale ha fatto salvi gli effetti prodottisi sulla base del decreto-legge n. 149/2020 e ha introdotto l'art. 23 bis, che ha riprodotto in buona sostanza la disciplina dell'art. 23 del decreto-legge n. 149/2020. Il comma sei dell'art. 23 citato precisava che le disposizioni, contenute nella nuova disciplina emergenziale, non si applicavano nei procedimenti nei quali l'udienza per il giudizio di appello era fissata entro il termine di 15 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto. Le nuove disposizioni, in virtù di quanto disposto dall'art. 23, prima, e dall'art. 23 bis, poi, quindi, si applicano a tutte le udienze fissate per una data successiva al 25 novembre 2020. La disciplina emergenziale così introdotta, che ha via via dovuto anche tenere conto della necessità di essere adattata ai dati relativi alla diffusione del contagio, deve essere letta facendo riferimento alla peculiare esigenza per la quale è stata costruita In una corretta prospettiva sistematica, infatti, deve ritenersi che la normativa processuale di emergenza -proprio per questa sua natura, adottata per essere immediatamente applicabile anche alle vicende processuali già instaurate ovvero con riguardo a processi iniziati in periodi antecedenti- facesse riferimento al segmento processuale successivo all'entrata vigore, a prescindere dalla circostanza che il processo fosse già in precedenza iniziato con una diversa disciplina (cfr. S 2, n. 28728 del 17/6/2022, Camara, n.m.; Sez. 2, n. 1846 del 25/3/2022, Rillo, n.m.). Il principio che si enuclea, infatti, è quello secondo cui la disciplina applicabile è quella vigente al momento della celebrazione dell'udienza e non quella vigente nel momento in cui il processo era stato fissato o dal quale il processo proveniva (Sez. F, n. 31200 del 03/08/2021, Colella, Rv. 281708; cfr. anche Sez. 4, n. 5126 del 23/11/2021, 2022, Carchiolo, Rv. 282599 - 01; Sez. 5, n. 677 del 13/10/2021, 2022, D. Rv. 282531 - 01). Al di là della ratio generale appena ribadita, d'altro canto, è comunque la lettera delle disposizioni sopra richiamate che non consente soluzioni diverse. L'intero testo del D.L. 137 del 2020 e della legge 176 di conversione, infatti, fa sempre riferimento non già al processo ma, di volta in volta, alla "decisione" (cfr., commi 1), alla "deliberazione" (cfr., comma 3) e, soprattutto, all'udienza" (cfr., commi 2, 4, 7) e, dunque, ai singoli e specifici momenti ricadenti nell'ambito temporale di operatività della disciplina emergenziale ivi dettata. In tale corretta prospettiva le stesse norme contengono delle specifiche disposizioni solo per i processi in corso nei quali, considerata la data dell'udienza già fissata, la 3 disciplina dell'emergenza, non shaessendo possibile rispettare i termini da questa previsti, non sarebbe applicabile. Il comma 5 dell'art. 23, nel quale si tiene conto dell'impossibilità per le parti di richiedere la trattazione orale nel termine stabilito dal comnna 4, prevede che "le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti nei quali l'udienza per il giudizio di appello è fissata entro quindici giorni a far data dal 9 novembre 2020". Disposizione questa, tra l'altro, che "a contrario", presuppone che la disciplina emergenziale sia da applicarsi anche ai processi che erano stati già fissati in data antecedente per essere trattati nelle forme ordinarie e che, quindi, per effetto della sopravvenuta normativa di emergenza devono essere trattati nelle forme e con le modalità "a distanza". Il comma 7 della stessa norma che, tenendo conto della difficoltà di osservare il termine di quindici giorni di cui al comma 4 per la richiesta di discussione orale per i processi con udienza (evidentemente già) fissata in quell'arco di tempo, stabilisce espressamente che "in deroga alla disposizione di cui al comma 4, nei procedimenti nei quali l'udienza è fissata tra il sedicesimo e il trentesimo giorno dalla data del 9 novembre 2020, la richiesta di discussione orale o di partecipazione dell'imputato all'udienza è formulata entro il termine perentorio di cinque giorni a far data dal 9 novembre 2020". 1.2. La normativa, considerata la natura transitoria della stessa non conteneva alcun riferimento alle modalità della vocatio in iudicium che, pertanto, ha continuato ad essere regolata dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., per il quale il decreto di citazione per il giudizio d'appello deve contenere i requisiti di cui all'art. 429, comma 1 lett.: a) generalità dell'imputato; f) l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della comparizione e g) la data e la sottoscrizione del giudice e dell'ausiliario che l'assiste, nonché l'indicazione del giudice competente. Il comma sesto della medesima norma prevede espressamente che l'atto sia nullo solo qualora l'imputato non sia identificato in modo certo ovvero manchi o sia insufficiente uno dei requisiti previsti dall'art. 429, comma 1 lett. f), cod. proc. pen. ovvero non siano indicati il giorno, il luogo e l'ora della comparizione, negando la giurisprudenza di legittimità con indirizzo costante che l'avvertenza in ordine alle conseguenze della mancata comparizione costituisca un requisito dell'atto (in tal senso, pressoché testualmente Sez. 2, n. 45188 del 14/10/2021, Vermiglio, Rv. 282438 - 01, Sez. 4, n. 27494 del 14/02/2017, Rv. 270706; n. 5017 del 19/12/2018, dep.2019, Rv. 275116; Sez. 2, n. 36097 del 14/5/2014, Rv, 260354). Il principio di tassatività delle nullità, d'altro canto, non consente di ampliare le ipotesi dei vizi che determinano una patologia dell'atto introduttivo del giudizio, soprattutto ove si consideri che la celebrazione dell'udienza in via "ordinaria" con le forme del rito cartolare era imposta da ragioni di sicurezza sanitaria e che delle tutti gli operatori del 4 diritto avevano conoscenza del rito in tale periodo previsto (Sez. 5, Sentenza n. 677 del 13/10/2021, dep. 2022, D. Rv. 282531 - 01). 1.3. Nel caso di specie, nel quale il decreto di citazione per il giudizio di appello è stato emesso il 12 novembre 2020 e la data fissata per la celebrazione dell'udienza era il 5 febbraio 2021, è stata correttamente applicata la normativa prevista dall'art. 23 bis L. 176/2020. La data cui fare riferimento, infatti, è esclusivamente quella del 5 febbraio 2021 a nulla rilevando la data di emissione del decreto di citazione a giudizio e, come visto, la circostanza che il decreto, come era logico che fosse, non riportasse alcun avviso quanto alle modalità con le quali si sarebbe svolta l'udienza ovvero circa l'opportunità di richiedere la trattazione orale. In tale situazione, pertanto, in assenza di una tempestiva richiesta di trattazione orale, la Corte territoriale, rigettando la richiesta di rinvio di legittimo impedimento dell'imputato, non è incorsa in alcuna violazione di legge. 1.4. L'istanza di rinvio per legittimo impedimento, d'altro canto, non può essere considerata quale richiesta dell'imputato di partecipare all'udienza e di procedere con la trattazione orale. Pur volendo prescindere dalla tardività della stessa, infatti, si deve ribadire che la richiesta di discussione orale, come previsto dall'art. 23 D.L. 140/2020 e successivamente dall'art. 23 bis L. 176/2020, deve essere esplicita e deve essere presentata dal difensore per iscritto, così come anche la richiesta dell'imputato di partecipare all'udienza, che pure deve essere formulata "a mezzo del difensore". 1.5. La questione di legittimità costituzionale "dell'art. 23 bis D.L. 137/2020 laddove prevede che il termine di quindici giorni per formulare istanza di trattazione orale o di partecipazione personale dell'imputato sia perentorio, anche in assenza di espresso avvertimento nel decreto" che la difesa chiede in via subordinata di sollevare è manifestamente infondata. A fronte della natura emergenziale della normativa, infatti, la scelta effettuata dal legislatore, indifferentemente applicabile alla parte pubblica e a quelle private, non è manifestamente irragionevole o arbitraria. Ciò anche considerato che nella norma è prevista una disciplina transitoria per le udienze fissate nei quindici giorni immediatamente successivi all'entrata in vigore, uniche situazioni per le quali in effetti si sarebbe potuto anche porre un problema di mancata conoscenza delle modalità di celebrazione e degli adempimenti da seguire (cfr. Corte cos. ord. n. 3 del 2020 e Sez. 3, n. 19431 del 03/02/2022, Kollaj, Rv. 283170 - 01; Sez. 5, n. 17781 del 07/03/2022, Broseghini, Rv. 283251 - 01). Sotto altro e dirimente profilo, poi, considerato che la mancata indicazione nell'avviso delle modalità di comparizione non determina la nullità del decreto di citazione, 5 il presente giudizio può essere comunque definito indipendentemente dalla risoluzione della questione (cfr. art. 23 L. 87/1953). 2. Nel secondo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di truffa aggravata evidenziando che la conclusione della Corte territoriale sarebbe fondata su di una lettura contraddittoria e illogica degli elementi emersi in quanto la ricostruzione effettuata si baserebbe su di una serie di automatismi, presunzioni e implicite deduzioni. Sotto altro profilo, poi, non vi sarebbe la prova del conseguimento di un ingiusto profitto da parte del ricorrente. La doglianza è manifestamente infondata. La Corte, la cui motivazione si salda e integra con quella del giudice di primo grado, ha infatti fornito congrua risposta alle analoghe critiche contenute nell'atto di appello e ha esposto gli argomenti per cui queste non erano in alcun modo coerenti con quanto emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale. Alla Corte di cassazione, d'altro canto, è precluso, e quindi i motivi in tal senso formulati non sono consentiti, sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito. Il controllo che la Corte è chiamata a operare, e le parti a richiedere ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., infatti, è esclusivamente quello di verificare e stabilire se i giudici di merito abbiano o meno esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Sotto tale aspetto, a fronte di una motivazione coerente e logica quanto alla configurabilità del reato e della concorso del ricorrente nella commissione dello stesso ogni ulteriore critica, che trova peraltro fondamento in una diversa ed alternativa lettura dell'istruttoria dibattimentale, risulta del tutto inconferente ("esula dai poteri della Cassazione, nell'ambito del controllo della motivazione del provvedimento impugnato, la formulazione di una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente al giudice di merito, potendo riguardare il giudizio di legittimità solo la verifica dell —iter" argomentativo di tale giudice, accertando se quest'ultimo abbia o meno dato conto adeguatamente delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere la decisione", in questo senso Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217). 6 Diversamente da quanto indicato nel ricorso, infatti, il giudice dell'appello, facendo specifico riferimento alla condotta tenuta dall'imputato e dal concorrente nel reato - consistita in carpire la fiducia della persona offesa effettuando, dapprima, diversi acquisti pagati con assegni e contanti, e, poi, proporre acquisti per importi sempre più consistenti da pagare con assegni post datati e anche rassicurando quanto alla solvibilità degli stessi (cfr. pagine 6 e 7 della sentenza impugnata)- ha dato adeguato e coerente conto della sussistenza degli elementi costitutivi del reato. Ad analoghe conclusioni, d'altro canto, deve pervenirsi quanto alla conclusione in ordine alla partecipazione del ricorrente che, seppure non ha sottoscritto gli assegni poi risultati insoluti, è stato comunque presente in ogni fase della trattativa, ciò anche volendo prescindere dalla peculiare gestione della GB Company, costituita dall'imputato e ceduta dopo soli 3 mesi ad altro soggetto, senza però perderne in concreto la gestione (cfr. pag. 1 e pag. 3 e 4 della sentenza impugnata). 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13/12/2022
udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;
udite le conclusioni del Procuratore Generale, Sost. Proc. Gen. FERDINANDO LIGNOLA, per l'inarnmissibilità del ricorso;
udito l'avv. DARIO LUNARDON che, in difesa di AG NI, illustra i motivi e chiede l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO La CORTE d'APPELLO di VENEZIA, con sentenza del 5/2/2021, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di PADOVA il 3/5/2018, ha escluso la recidiva e, rideterminata la pena, ha confermato nel resto la condanna nei confronti di GE NI in relazione al reato di cui agli artt. 110, 640 e 61 n. 7 cod. pen. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Violazione di legge in relazione all'art. 178, comma 1, lett. c) e 420 ter cod. proc. pen. con riferimento alla mancata partecipazione dell'imputato all'udienza del 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 11636 Anno 2023 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: MONACO MARCO MARIA Data Udienza: 13/12/2022 5/2/2021 avanti la Corte d'Appello per il rigetto dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento. 1.2. Vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di truffa aggravata. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge in relazione all'art. 178, comma 1, lett. c) e 420 ter cod. proc. pen. con riferimento alla mancata partecipazione dell'imputato all'udienza del 5/2/2021 avanti la Corte d'Appello per il rigetto dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento. Nello specifico il ricorrente rileva che la sentenza, emessa all'esito di un'udienza celebrata con procedimento cartolare ai sensi dell'art. 23 bis L. 176/2020, sarebbe nulla. Il rigetto dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento presentata dall'imputato, infatti, fondata sul presupposto che non era stata chiesta la trattazione orale, sarebbe illegittimo. Il decreto di citazione a giudizio è stato emesso il 12 novembre 2020, solo tre giorni dopo che è entrato in vigore l'art. 23 D.L. 149/2020 che ha introdotto la trattazione camerale non partecipata, e notificato il 27 novembre 2020. L'atto non conteneva alcun avvertimento circa l'obbligo di richiedere la trattazione orale, circostanza questa che avrebbe determinato la compressione del diritto di difesa non avendo consentito al ricorrente di sapere che avrebbe dovuto richiedere di partecipare e che, pertanto, il suo impedimento, benché legittimo, non avrebbe determinato il rinvio dell'udienza, che si è così tenuta senza che lo stesso potesse partecipare. Sotto altro profilo l'invio dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento sarebbe stato significativa della volontà dell'imputato di partecipare all'udienza e pertanto la Corte territoriale avrebbe dovuto comunque disporre in tal senso. In subordine, infine, la difesa chiede a questa Corte di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 bis, comma 4 L. 137/2020 in relazione all'art. 24, comma 2 Cost. laddove prevede c:he il termine di quindici giorni entro il quale formulare la richiesta di trattazione orale sa perentorio, anche in assenza di un espresso avvertimento nel decreto. La doglianza è manifestamente infondata. 1.1. L'art. 23 del D.L. n. 149/2020, in vigore dal 9 novembre 2020, ossia dallo stesso giorno della sua pubblicazione, ha dettato, per la prima volta nella disciplina emergenziale da Covid-19, specifiche disposizioni per i giudizi penali d'appello, prevedendo che "per la decisione" la Corte d'appello "procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori", salvo che vi sia richiesta di trattazione orale, formulata dalle parti private o dal Pubblico ministero, o l'imputato manifesti la volontà di comparire. 2 La norma è rimasta in vigore dal 9 novembre 2020 al 24 dicembre 2020, essendo stata abrogata dall'art. 1, comma due, della legge 18 dicembre 2020 n. 176, la quale ha fatto salvi gli effetti prodottisi sulla base del decreto-legge n. 149/2020 e ha introdotto l'art. 23 bis, che ha riprodotto in buona sostanza la disciplina dell'art. 23 del decreto-legge n. 149/2020. Il comma sei dell'art. 23 citato precisava che le disposizioni, contenute nella nuova disciplina emergenziale, non si applicavano nei procedimenti nei quali l'udienza per il giudizio di appello era fissata entro il termine di 15 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto. Le nuove disposizioni, in virtù di quanto disposto dall'art. 23, prima, e dall'art. 23 bis, poi, quindi, si applicano a tutte le udienze fissate per una data successiva al 25 novembre 2020. La disciplina emergenziale così introdotta, che ha via via dovuto anche tenere conto della necessità di essere adattata ai dati relativi alla diffusione del contagio, deve essere letta facendo riferimento alla peculiare esigenza per la quale è stata costruita In una corretta prospettiva sistematica, infatti, deve ritenersi che la normativa processuale di emergenza -proprio per questa sua natura, adottata per essere immediatamente applicabile anche alle vicende processuali già instaurate ovvero con riguardo a processi iniziati in periodi antecedenti- facesse riferimento al segmento processuale successivo all'entrata vigore, a prescindere dalla circostanza che il processo fosse già in precedenza iniziato con una diversa disciplina (cfr. S 2, n. 28728 del 17/6/2022, Camara, n.m.; Sez. 2, n. 1846 del 25/3/2022, Rillo, n.m.). Il principio che si enuclea, infatti, è quello secondo cui la disciplina applicabile è quella vigente al momento della celebrazione dell'udienza e non quella vigente nel momento in cui il processo era stato fissato o dal quale il processo proveniva (Sez. F, n. 31200 del 03/08/2021, Colella, Rv. 281708; cfr. anche Sez. 4, n. 5126 del 23/11/2021, 2022, Carchiolo, Rv. 282599 - 01; Sez. 5, n. 677 del 13/10/2021, 2022, D. Rv. 282531 - 01). Al di là della ratio generale appena ribadita, d'altro canto, è comunque la lettera delle disposizioni sopra richiamate che non consente soluzioni diverse. L'intero testo del D.L. 137 del 2020 e della legge 176 di conversione, infatti, fa sempre riferimento non già al processo ma, di volta in volta, alla "decisione" (cfr., commi 1), alla "deliberazione" (cfr., comma 3) e, soprattutto, all'udienza" (cfr., commi 2, 4, 7) e, dunque, ai singoli e specifici momenti ricadenti nell'ambito temporale di operatività della disciplina emergenziale ivi dettata. In tale corretta prospettiva le stesse norme contengono delle specifiche disposizioni solo per i processi in corso nei quali, considerata la data dell'udienza già fissata, la 3 disciplina dell'emergenza, non shaessendo possibile rispettare i termini da questa previsti, non sarebbe applicabile. Il comma 5 dell'art. 23, nel quale si tiene conto dell'impossibilità per le parti di richiedere la trattazione orale nel termine stabilito dal comnna 4, prevede che "le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti nei quali l'udienza per il giudizio di appello è fissata entro quindici giorni a far data dal 9 novembre 2020". Disposizione questa, tra l'altro, che "a contrario", presuppone che la disciplina emergenziale sia da applicarsi anche ai processi che erano stati già fissati in data antecedente per essere trattati nelle forme ordinarie e che, quindi, per effetto della sopravvenuta normativa di emergenza devono essere trattati nelle forme e con le modalità "a distanza". Il comma 7 della stessa norma che, tenendo conto della difficoltà di osservare il termine di quindici giorni di cui al comma 4 per la richiesta di discussione orale per i processi con udienza (evidentemente già) fissata in quell'arco di tempo, stabilisce espressamente che "in deroga alla disposizione di cui al comma 4, nei procedimenti nei quali l'udienza è fissata tra il sedicesimo e il trentesimo giorno dalla data del 9 novembre 2020, la richiesta di discussione orale o di partecipazione dell'imputato all'udienza è formulata entro il termine perentorio di cinque giorni a far data dal 9 novembre 2020". 1.2. La normativa, considerata la natura transitoria della stessa non conteneva alcun riferimento alle modalità della vocatio in iudicium che, pertanto, ha continuato ad essere regolata dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., per il quale il decreto di citazione per il giudizio d'appello deve contenere i requisiti di cui all'art. 429, comma 1 lett.: a) generalità dell'imputato; f) l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della comparizione e g) la data e la sottoscrizione del giudice e dell'ausiliario che l'assiste, nonché l'indicazione del giudice competente. Il comma sesto della medesima norma prevede espressamente che l'atto sia nullo solo qualora l'imputato non sia identificato in modo certo ovvero manchi o sia insufficiente uno dei requisiti previsti dall'art. 429, comma 1 lett. f), cod. proc. pen. ovvero non siano indicati il giorno, il luogo e l'ora della comparizione, negando la giurisprudenza di legittimità con indirizzo costante che l'avvertenza in ordine alle conseguenze della mancata comparizione costituisca un requisito dell'atto (in tal senso, pressoché testualmente Sez. 2, n. 45188 del 14/10/2021, Vermiglio, Rv. 282438 - 01, Sez. 4, n. 27494 del 14/02/2017, Rv. 270706; n. 5017 del 19/12/2018, dep.2019, Rv. 275116; Sez. 2, n. 36097 del 14/5/2014, Rv, 260354). Il principio di tassatività delle nullità, d'altro canto, non consente di ampliare le ipotesi dei vizi che determinano una patologia dell'atto introduttivo del giudizio, soprattutto ove si consideri che la celebrazione dell'udienza in via "ordinaria" con le forme del rito cartolare era imposta da ragioni di sicurezza sanitaria e che delle tutti gli operatori del 4 diritto avevano conoscenza del rito in tale periodo previsto (Sez. 5, Sentenza n. 677 del 13/10/2021, dep. 2022, D. Rv. 282531 - 01). 1.3. Nel caso di specie, nel quale il decreto di citazione per il giudizio di appello è stato emesso il 12 novembre 2020 e la data fissata per la celebrazione dell'udienza era il 5 febbraio 2021, è stata correttamente applicata la normativa prevista dall'art. 23 bis L. 176/2020. La data cui fare riferimento, infatti, è esclusivamente quella del 5 febbraio 2021 a nulla rilevando la data di emissione del decreto di citazione a giudizio e, come visto, la circostanza che il decreto, come era logico che fosse, non riportasse alcun avviso quanto alle modalità con le quali si sarebbe svolta l'udienza ovvero circa l'opportunità di richiedere la trattazione orale. In tale situazione, pertanto, in assenza di una tempestiva richiesta di trattazione orale, la Corte territoriale, rigettando la richiesta di rinvio di legittimo impedimento dell'imputato, non è incorsa in alcuna violazione di legge. 1.4. L'istanza di rinvio per legittimo impedimento, d'altro canto, non può essere considerata quale richiesta dell'imputato di partecipare all'udienza e di procedere con la trattazione orale. Pur volendo prescindere dalla tardività della stessa, infatti, si deve ribadire che la richiesta di discussione orale, come previsto dall'art. 23 D.L. 140/2020 e successivamente dall'art. 23 bis L. 176/2020, deve essere esplicita e deve essere presentata dal difensore per iscritto, così come anche la richiesta dell'imputato di partecipare all'udienza, che pure deve essere formulata "a mezzo del difensore". 1.5. La questione di legittimità costituzionale "dell'art. 23 bis D.L. 137/2020 laddove prevede che il termine di quindici giorni per formulare istanza di trattazione orale o di partecipazione personale dell'imputato sia perentorio, anche in assenza di espresso avvertimento nel decreto" che la difesa chiede in via subordinata di sollevare è manifestamente infondata. A fronte della natura emergenziale della normativa, infatti, la scelta effettuata dal legislatore, indifferentemente applicabile alla parte pubblica e a quelle private, non è manifestamente irragionevole o arbitraria. Ciò anche considerato che nella norma è prevista una disciplina transitoria per le udienze fissate nei quindici giorni immediatamente successivi all'entrata in vigore, uniche situazioni per le quali in effetti si sarebbe potuto anche porre un problema di mancata conoscenza delle modalità di celebrazione e degli adempimenti da seguire (cfr. Corte cos. ord. n. 3 del 2020 e Sez. 3, n. 19431 del 03/02/2022, Kollaj, Rv. 283170 - 01; Sez. 5, n. 17781 del 07/03/2022, Broseghini, Rv. 283251 - 01). Sotto altro e dirimente profilo, poi, considerato che la mancata indicazione nell'avviso delle modalità di comparizione non determina la nullità del decreto di citazione, 5 il presente giudizio può essere comunque definito indipendentemente dalla risoluzione della questione (cfr. art. 23 L. 87/1953). 2. Nel secondo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di truffa aggravata evidenziando che la conclusione della Corte territoriale sarebbe fondata su di una lettura contraddittoria e illogica degli elementi emersi in quanto la ricostruzione effettuata si baserebbe su di una serie di automatismi, presunzioni e implicite deduzioni. Sotto altro profilo, poi, non vi sarebbe la prova del conseguimento di un ingiusto profitto da parte del ricorrente. La doglianza è manifestamente infondata. La Corte, la cui motivazione si salda e integra con quella del giudice di primo grado, ha infatti fornito congrua risposta alle analoghe critiche contenute nell'atto di appello e ha esposto gli argomenti per cui queste non erano in alcun modo coerenti con quanto emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale. Alla Corte di cassazione, d'altro canto, è precluso, e quindi i motivi in tal senso formulati non sono consentiti, sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito. Il controllo che la Corte è chiamata a operare, e le parti a richiedere ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., infatti, è esclusivamente quello di verificare e stabilire se i giudici di merito abbiano o meno esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Sotto tale aspetto, a fronte di una motivazione coerente e logica quanto alla configurabilità del reato e della concorso del ricorrente nella commissione dello stesso ogni ulteriore critica, che trova peraltro fondamento in una diversa ed alternativa lettura dell'istruttoria dibattimentale, risulta del tutto inconferente ("esula dai poteri della Cassazione, nell'ambito del controllo della motivazione del provvedimento impugnato, la formulazione di una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente al giudice di merito, potendo riguardare il giudizio di legittimità solo la verifica dell —iter" argomentativo di tale giudice, accertando se quest'ultimo abbia o meno dato conto adeguatamente delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere la decisione", in questo senso Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217). 6 Diversamente da quanto indicato nel ricorso, infatti, il giudice dell'appello, facendo specifico riferimento alla condotta tenuta dall'imputato e dal concorrente nel reato - consistita in carpire la fiducia della persona offesa effettuando, dapprima, diversi acquisti pagati con assegni e contanti, e, poi, proporre acquisti per importi sempre più consistenti da pagare con assegni post datati e anche rassicurando quanto alla solvibilità degli stessi (cfr. pagine 6 e 7 della sentenza impugnata)- ha dato adeguato e coerente conto della sussistenza degli elementi costitutivi del reato. Ad analoghe conclusioni, d'altro canto, deve pervenirsi quanto alla conclusione in ordine alla partecipazione del ricorrente che, seppure non ha sottoscritto gli assegni poi risultati insoluti, è stato comunque presente in ogni fase della trattativa, ciò anche volendo prescindere dalla peculiare gestione della GB Company, costituita dall'imputato e ceduta dopo soli 3 mesi ad altro soggetto, senza però perderne in concreto la gestione (cfr. pag. 1 e pag. 3 e 4 della sentenza impugnata). 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13/12/2022