Sentenza 22 ottobre 2019
Massime • 1
In tema di stupefacenti, il giudice di appello che, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 40 del 2019, ridetermina la pena, inflitta in primo grado in misura prossima al minimo edittale all'epoca vigente, è tenuto a rimodularla alla luce della nuova e più favorevole cornice sanzionatoria, secondo i parametri di cui all'art. 133 cod. pen., non essendo tuttavia vincolato a seguire un criterio proporzionale di tipo aritmetico correlato alla pena calcolata prima della declaratoria di incostituzionalità. (Fattispecie in cui in il giudice di appello, motivatamente discostandosi dal nuovo minimo edittale, aveva comunque determinato la pena finale in misura inferiore rispetto a quella irrogata in primo grado).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/10/2019, n. 3481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3481 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2019 |
Testo completo
: 03481-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da: ANDREA TRONCI -Presidente - Sent. n. sez. 1510/2019 UP 22/10/2019- LO COSTANZO Relatore R.G.N. 22623/2019 ERSILIA CALVANESE ALESSANDRA BASSI ANTONIO COSTANTINI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE OR LO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 19/03/2019 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LO COSTANZO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLO CANEVELLI che ha concluso chiedendo l'inammissibilità ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza n. 4127/2019 del 19/03/2019, la Corte di appello di Roma in parziale riforma della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Velletri del 8/11/2017, ha condannato GE De MO alla pena di 5 anni di reclusione e euro 18.000 di multa, applicate le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza alla recidiva, per il reato a lui ascritto ex art. 73 d.P.R. 309/1990, per avere detenuto kg 0,999 di cocaina pari a 5079 dosi singole e gr. 4,9 di hashish. Il Giudice dell'udienza preliminare aveva determinato la pena in 8 anni e 3 mesi di reclusione e euro 27000 di multa, aumentata a 13 anni e 6 mesi e euro : 2 45000 di multa, ex art. 99, comma 4, cod. pen. e ridotta di un terzo ex art. 442, comma 2, cod. proc. pen.; la Corte d'appello, in considerazione degli effetti della sentenza n. 40/2019 della Corte costituzionale, ha ridotto la pena base a 7 anni e 6 mesi di reclusione e euro 27000 di multa e, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e applicando la diminuente per il rito, ha rideterminato la pena finale nella misura suindicata. Va rilevato che soltanto l'imputato aveva proposto appello e il Procuratore generale in udienza aveva chiesto la rideterminazione della pena base in anni 6 e mesi 3 di reclusione alla luce della sentenza della Corte costituzionale.
2. Nel ricorso presentato dal difensore di De MO si chiede l'annullamento della sentenza deducendo violazione di legge e errata applicazione dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. con riferimento alla rideterminazione della pena base, che si discosta dal minimo edittale individuato dalla sentenza di primo grado, e omessa motivazione sul punto. In particolare, si deduce che la Corte ha rideterminato la pena base del tutto autonomamente in 7 anni e 6 mesi di reclusione, discostandosi dal minimo edittale conseguente alla sent. n. 40/2019 della Corte costituzionale trascurando la valutazione fatta dal Giudice di primo grado (che, invece, Av determinato stante il ruolo di mero ausilio svolto da De MO la sanzione in - misura prossima al minimo edittale), che ha genericamente escluso "atteso il dato ponderale, comunque consistente". CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato.
1.1. La sentenza n. 40/2019 della Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), nella parte in cui prevede la pena minima edittale della reclusione nella misura di otto anni, anziché di sei anni (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie 1 Corte costituzionale, n. 11 del 13/03/2019). In base all'art. 136 Cost. tale norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione avvenuta in data 13 marzo 2019. 1.2. Nel caso in esame, la Corte di appello ha determinato la pena base in misura superiore a 6 anni di reclusione. Tuttavia, del più basso limite edittale derivante dalla sentenza della Corte costituzionale, la Corte d'appello ha tenuto conto riducendo la pena inflitta all'imputato partendo da una pena base 3 certamente inferiore al precedente limite edittale di anni 8 di reclusione, seppure superiore rispetto al limite edittale di 6 anni di reclusone. Posto che il Giudice di primo grado non aveva indicato specifiche ragioni a sostegno della scelta di partire da una pena-base pari a 8 anni di reclusione (corrispondente al minimo edittale all'epoca vigente), la sentenza non viola il divieto di reformatio in pejus, perché il Giudice di secondo grado (che non era vincolato alle determinazioni aritmetiche di quello di primo grado) ha rideterminato la pena argomentando l'esercizio del proprio potere discrezionale, senza produrre una modica in pejus stante che la pena finale è comunque inferiore a quella inflitta dal primo giudice. Infatti, il giudice di appello o di rinvio che procede alla rideterminazione della pena in applicazione della disciplina più favorevole determinatasi per effetto di una sentenza della Corte costituzionale, ha il solo obbligo di rimodularla nell'ambito della nuova cornice edittale secondo gli ordinari criteri previsti dall'art. 133 cod. pen. e non è tenuto a seguire un criterio proporzionale di tipo aritmetico correlato alla pena calcolata prima della declaratoria di incostituzionalità (Sez. 2, n. 29431 del 08/05/2018, Rv. 273809; Sez. 6, n. 6850 del 09/02/2016, Rv. 266105).
2. Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 2000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22/10/2019 Il Consigliere estensore Il Presidente GE Costanzo Andrea Tronci Andua Jone DEPOSITATO IN CANCELLERIA: 28 GEN 2020 IL CANCELLIERE M E R P Lorena Fragomeni