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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 01/10/2025, n. 800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 800 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
Nella procedura n. 218/2025 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 218/2025 tra
(avv. SALVAGGIO GIUSEPPE DANILO) Parte_1
ATTRICE OPPONENTE e avv. FERRARIO FRANCESCA) Controparte_1
CONVENUTA OPPOSTA
* Oggi 01/10/2025, innanzi al Giudice Francesca Malgoni sono comparsi:
- per l'opponente l'Avv. Giuseppe Danilo Salvaggio;
- per l'opposta l'Avv. Giordana Ovi in sostituzione dell'Avv. Ferrario. Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettive note difensive finali e discutono oralmente la causa riportandosi agli atti già depositati. Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione. All'esito della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura e depositandola telematicamente.
Il Giudice Francesca Malgoni
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Francesca Malgoni, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 218/2025 promossa da:
DI (C.F.: con il Patrocinio degli Avv.ti Parte_2 Parte_1 P.IVA_1
SALVAGGIO GIUSEPPE DANILO e BICOCCHI CHIARA ATTRICE OPPONENTE contro (C.F.: ), con il Patrocinio dell'Avv. FERRARIO Controparte_1 P.IVA_2
FRANCESCA CONVENUTA OPPOSTA
* Conclusioni delle parti All'udienza odierna le parti hanno concluso come da verbale. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. L' ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1377/24 con cui questo Tribunale ha ingiunto alla medesima di pagare, in favore di
[...] la somma di € 13.567,71 - oltre a: interessi anatocistici maturati e maturandi CP_1 sugli interessi moratori;
€ 200,00 ex art. 6 D.Lgs. 231/02; spese notarili;
spese di lite - in forza di un'operazione di factoring conclusa in data 28.06.2023, tramite la quale quest'ultima si è resa cessionaria pro soluto di crediti vantati da nei confronti dell' Controparte_2 Pt_1
In via preliminare, l'opponente ha eccepito:
- il difetto di legittimazione attiva in capo all'opposta, in quanto l' dopo avere Pt_1 ricevuto la notifica dell'atto di cessione dei crediti, ha dichiarato espressamente di rifiutare la cessione stessa ai sensi dell'art. 106, comma 13 D. Lgs. 50/16, rendendola così inopponibile nei propri confronti;
- l'illegittimo frazionamento del credito e abuso del processo da parte di
[...] per avere proposto 4 ricorsi monitori (compreso quello che ha originato il CP_1 presente giudizio) fondati tutti su crediti vantati da terzi verso l' e ceduti all'opposta Pt_1 nell'ambito di operazioni di factoring, pur potendo instaurare un unico procedimento. Nel merito ha dedotto:
- l'infondatezza della richiesta di pagamento degli interessi anatocistici per mancanza dei presupposti di cui all'art. 1283 c.c.;
- l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 6 L. 231/02;
- l'avvenuto pagamento delle fatture azionate.
2 Sulla base di quanto sopra, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo. Si è costituita l'opposta deducendo, con riferimento alle eccezioni preliminari:
- di essere titolare della legittimazione ad agire sia in quanto il rifiuto della cessione opposto dall' è inefficace poiché privo di motivazione specifica e congruente, sia perché, Pt_1 in ogni caso, l'originaria creditrice oltre ad averle ceduto i crediti, le ha Controparte_2 conferito, ai sensi dell'art. 1703 e ss. c.c., anche un mandato irrevocabile all'incasso, avente ad oggetto l'attività di amministrazione, incasso ed eventuale recupero dei crediti oggetto della cessione;
- che non si è verificato alcun frazionamento del credito né abuso del processo, in quanto i crediti azionati con i diversi ricorsi monitori non fanno capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, ma provengono da distinte operazioni di factoring, concluse con cedenti diverse, ognuna delle quali ha formalizzato un contratto di cessione autonomo e indipendente. Ha poi contestato gli ulteriori motivi di opposizione e insistito per il suo rigetto. Esauriti i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c., non è stata svolta attività istruttoria e la causa è stata rinviata all'udienza odierna per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. 2. E' fondata e assorbente la questione, eccepita da parte opponente, relativa all'abuso del processo da parte di che, secondo quanto rappresentato e Controparte_1 documentato dall' nelle memorie e nelle note finali, ad oggi risulta avere proposto nei Pt_1 suoi confronti 8 ricorsi monitori, cui sono seguiti altrettanti procedimenti di opposizione. In punto di diritto, va premesso quanto segue:
- vige nel nostro ordinamento un principio generale in base al quale nessuno può esercitare un proprio diritto in contrasto con lo scopo per il quale esso è stato riconosciuto, ovvero con modalità tali da arrecare alla sfera giuridica altrui un pregiudizio ingiustificatamente sproporzionato rispetto all'interesse perseguito con l'esercizio del diritto medesimo;
- questo principio comporta quindi il divieto di esercizio o di rivendicazione giudiziale di una qualsiasi posizione giuridica di vantaggio che, in astratto, spetta effettivamente a chi la esercita ma, in concreto, non comporta alcuna utilità apprezzabile e degna di tutela giuridica a favore di costui, mentre arreca uno specifico danno a carico della parte contro la quale essa viene azionata proprio per tale esclusivo fine;
- in tale prospettiva, l'appartenenza al contesto sociale impone un contemperamento fra le esigenze delle due parti e fa sì che quando una condotta è solo apparentemente conforme all'esercizio di una situazione giuridica soggettiva di potere, ma in realtà si pone in conflitto con la funzione economico-sociale per la quale il potere stesso è stato riconosciuto, essa deve ritenersi “abusiva” e quindi non meritevole di tutela;
- questo meccanismo si fonda sul canone costituzionale di solidarietà sociale, di cui costituisce espressione la buona fede oggettiva, prima e principale regola che presiede ai rapporti obbligatori (cfr. artt. 1175 - 1375 – 1366 c.c. ecc.) e, sul piano processuale, si declina nel divieto di abusare degli strumenti che l'ordinamento offre per la tutela di un diritto, ossia di utilizzarli per conseguire vantaggi diversi e non meritevoli di protezione e/o per arrecare alla controparte un sacrificio sproporzionato;
3 - ciò è quanto avviene, ad esempio, in caso di parcellizzazione della domanda giudiziale, attraverso la proposizione di più giudizi per la soddisfazione di pretese che derivano dallo stesso rapporto o dallo stesso fatto, o, ancora nell'ipotesi di mancato uso della normale diligenza nell'iscrivere ipoteca sui beni altrui per un valore proporzionato rispetto al credito garantito, ecc.;
- una condotta di questo tipo si pone in contrasto sia con il sopra richiamato principio di solidarietà sociale, sia con quello – avente sempre rango costituzionale – di economia processuale e, in senso più lato, con quello del giusto processo;
- appare opportuno richiamare alcuni principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità sul punto C. 14143/21: “Le domande relative a diritti di credito, analoghi per oggetto e per titolo, in quanto fondati su fatti costituitivi assimilabili, non possono essere proposte in giudizi diversi, quando i relativi fatti costitutivi si inscrivano nell'ambito di una relazione unitaria tra le parti, anche di mero fatto, caratterizzante la concreta vicenda da cui deriva la controversia”; C. 7409/21: “Se il debitore ha l'obbligo di adempiere puntualmente la propria obbligazione (imposto dall'art. 1176 c.c.), il creditore ha quello non meno cogente (imposto dall'art. 1175 c.c.) di collaborare col creditore per facilitarne l'adempimento; di non aggravare inutilmente la sua posizione;
di tollerare quei minimi scostamenti nell'esecuzione della prestazione dovuta che siano insuscettibili di arrecargli un apprezzabile sacrificio. Il creditore il quale, violando tali precetti, introduca un giudizio vuoi di cognizione, vuoi di esecuzione, il quale altro scopo non abbia che far lievitare il credito attraverso la moltiplicazione di spese di esazione esose ed evitabili, compie un abuso del processo, il quale comporta l'inammissibilità della domanda sia in sede di cognizione, sia in sede di esecuzione, sia in sede di impugnazione”; C. 31308/19: “Non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in virtù di un unico rapporto obbligatorio, frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, poiché tale scissione del contenuto dell'obbligazione si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, sia con il principio costituzionale del giusto processo”;
- in caso, dunque, di illegittimo frazionamento del credito (che costituisce la più eclatante figura di abuso del processo), la sanzione è quella della inammissibilità/improcedibilità della domanda;
- sempre la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la nota sentenza n. 7299/25 – richiamata da entrambe le parti di questo giudizio – ha fornito delle importanti precisazioni al riguardo, soprattutto sotto il profilo delle conseguenze sul piano processuale: “In tema di abusivo frazionamento del credito, i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio dell'attività processuale, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che non si accerti la titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata, in mancanza del quale la domanda abusivamente frazionata deve essere dichiarata improponibile, impregiudicato il diritto alla sua riproposizione unitaria;
tuttavia, qualora non sia possibile l'introduzione di un giudizio unitario sulla pretesa arbitrariamente frazionata, per l'intervenuta formazione del giudicato sulla frazione di domanda separatamente proposta, il giudice è tenuto a decidere nel merito sulla domanda, anche se arbitrariamente frazionata, tenendo conto del comportamento del creditore in sede di liquidazione delle spese di lite e potendo, a tal fine, escludere la condanna in suo favore o anche stabilire in tutto o in parte a suo carico le spese di lite, ex
4 artt. 88 e 92, comma 1 c.p.c., in quanto l'abusivo frazionamento della domanda giudiziale integra un comportamento contrario ai doveri di lealtà e probità processuale”;
- proprio con riferimento ai concetti di “medesimo rapporto di durata” e “medesimo fatto costitutivo” la giurisprudenza di legittimità aveva già avuto modo di chiarire ripetutamente che essi devono essere intesi in modo “elastico” e non rigidamente letterale: “a) l'espressione "medesimo rapporto di durata" va letta in senso storico/fenomenologico, con conseguente attribuzione ad essa del significato di relazione di fatto realizzatasi tra le parti nella concreta vicenda da cui deriva la controversia;
b) nell'espressione "medesimo fatto costitutivo", l'aggettivo "medesimo" va inteso come sinonimo di "analogo" e non di "identico"” (C. 24168/23; nello stesso senso: C. 14143/21 cit.). Tanto premesso, nel caso di specie si osserva:
- a ottobre 2024 ha agito con ricorso per ingiunzione nei Controparte_1 confronti dell' per far valere un credito che originariamente Parte_1 apparteneva a un terzo soggetto ( e di cui era divenuta titolare per effetto di Controparte_2 un contratto di cessione, ottenendo il d.i. n. 1377/24, oggetto della presente opposizione;
- l'iniziativa giudiziale si colloca nell'ambito di una pluralità di controversie dello stesso tipo, instaurate da sempre nei confronti dell' nell'arco Controparte_1 Pt_1 temporale che va da aprile 2024 a giugno 2025, e che conta 8 ricorsi per ingiunzione (compreso quello che ha originato il presente procedimento ex art. 645 c.p.c.) proposti avanti questo Tribunale (solo uno dinanzi al Giudice di Pace), sempre per crediti derivanti da cessioni da parte di fornitori dell' Parte_3
- i ricorsi sono tutti identici (anche nel testo e nelle conclusioni), in quanto fondati sulle medesime ragioni di fatto e di diritto e aventi ad oggetto il capitale risultante da fatture, interessi moratori, interessi anatocistici, risarcimento danno forfettario per recupero credito e interessi sulle somme risarcitorie;
le uniche differenze concernono, ovviamente, la denominazione del soggetto cedente e gli importi;
- l'opposta ha agito in qualità di attuale titolare dei crediti, deducendo, così, un rapporto diretto con la debitrice;
- pertanto, se anche i crediti provengono da distinti contratti di cessione e originariamente appartenevano a soggetti diversi, secondo la stessa prospettazione dell'attrice ad oggi vi sono un unico creditore ( appunto) e un unico debitore (l' ; Controparte_1 Pt_1
- letta la questione in questi termini, appare ictu oculi priva di una oggettiva motivazione la scelta di i agire nei confronti di quell'unico debitore con 8 diversi Controparte_1 ricorsi monitori, depositati in tempi estremamente ravvicinati, aventi ad oggetto - lo si ribadisce
- crediti analoghi e domande del tutto coincidenti;
- i decreti ingiuntivi così ottenuti sono stati tutti sistematicamente opposti dall' che Pt_1 ha sollevato identiche censure di rito e di merito, a ulteriore dimostrazione della sostanziale unicità della pretesa creditoria;
- l'opposta, dal canto suo, non ha fornito alcun elemento a supporto della scelta di frazionarla, né, tantomeno ha allegato un interesse meritevole di tutela che legittimasse la proposizione di giudizi separati (quale, ad esempio, la non contestuale esigibilità di tutti i crediti azionati);
- l'unica argomentazione spesa in proposito è data dalla diversa provenienza dei vari
5 crediti ceduti: la circostanza che originariamente essi appartenessero a diversi fornitori giustificherebbe - in tesi - l'assunzione di tante iniziative giudiziali quanti erano questi ultimi;
- la difesa è però infondata, atteso che, come si è detto, è stata proprio
[...] ad allegare l'attuale titolarità, in capo a sé, di tutti i crediti in questione (così CP_1 come di tutti quelli per cui agisce nell'esercizio della sua attività di factoring);
- l'argomento è in ogni caso errato nel merito, posto che, a quanto risulta dagli atti, degli 8 ricorsi, 3 riguardano in realtà crediti provenienti dall'azienda farmaceutica Sandoz e 2 riguardano crediti provenienti dall'azienda farmaceutica Finix;
- pertanto, è evidente che la parcellizzazione del credito attuata dall'odierna opposta, lungi dall'essere finalizzata a portarle una apprezzabile e concreta utilità, si traduce, in realtà, in uno sproporzionato aggravio della posizione dell'opponente che, in caso di soccombenza, si troverebbe a sostenere esborsi per spese di lite praticamente moltiplicati per 8 (senza considerare le spese per la propria difesa tecnica in 8 giudizi anziché 1 unico);
- la possibilità che la debitrice ceduta facesse valere eccezioni inerenti al distinto rapporto con il singolo creditore cedente, appesantendo così la trattazione degli altri crediti, non è stata nemmeno prospettata (e, invero, neppure risulta essersi verificata in concreto), ma avrebbe potuto essere agevolmente superata con la successiva separazione delle domande;
- in definitiva, benché i crediti in questione siano giunti nella titolarità dell'ingiungente attraverso contratti di cessione distinti e separati, cionondimeno, per tutte le ragioni sopra esposte sussiste fra le parti una oggettiva “relazione di fatto” (nel senso sopra chiarito) tale per cui il loro esercizio in giudizio attraverso azioni separate non appare conforme ai principi di solidarietà sociale, economia processuale e giusto processo;
- conseguentemente, applicando l'ormai consolidato insegnamento della Corte di Cassazione di cui s'è dato conto, l'opposizione va accolta e la domanda monitoria va dichiarata improcedibile, con revoca del decreto ingiuntivo opposto. 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 55/14 (come modificati dal D.M. 147/22), tenendo conto del valore della controversia e del mancato svolgimento di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione disattesa, ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, DICHIARA improcedibile la domanda monitoria, revocando il decreto ingiuntivo n. 1377/14 di questo Tribunale;
CONDANNA l'opposta a pagare all'opponente le spese di lite, che liquida in € 145,50 per esborsi, € 3.200,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA se dovute per legge. Così deciso a Reggio Emilia il 01/10/2025 Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura e allegata al verbale.
Il Giudice Francesca Malgoni
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TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 218/2025 tra
(avv. SALVAGGIO GIUSEPPE DANILO) Parte_1
ATTRICE OPPONENTE e avv. FERRARIO FRANCESCA) Controparte_1
CONVENUTA OPPOSTA
* Oggi 01/10/2025, innanzi al Giudice Francesca Malgoni sono comparsi:
- per l'opponente l'Avv. Giuseppe Danilo Salvaggio;
- per l'opposta l'Avv. Giordana Ovi in sostituzione dell'Avv. Ferrario. Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettive note difensive finali e discutono oralmente la causa riportandosi agli atti già depositati. Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione. All'esito della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura e depositandola telematicamente.
Il Giudice Francesca Malgoni
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Francesca Malgoni, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 218/2025 promossa da:
DI (C.F.: con il Patrocinio degli Avv.ti Parte_2 Parte_1 P.IVA_1
SALVAGGIO GIUSEPPE DANILO e BICOCCHI CHIARA ATTRICE OPPONENTE contro (C.F.: ), con il Patrocinio dell'Avv. FERRARIO Controparte_1 P.IVA_2
FRANCESCA CONVENUTA OPPOSTA
* Conclusioni delle parti All'udienza odierna le parti hanno concluso come da verbale. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. L' ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1377/24 con cui questo Tribunale ha ingiunto alla medesima di pagare, in favore di
[...] la somma di € 13.567,71 - oltre a: interessi anatocistici maturati e maturandi CP_1 sugli interessi moratori;
€ 200,00 ex art. 6 D.Lgs. 231/02; spese notarili;
spese di lite - in forza di un'operazione di factoring conclusa in data 28.06.2023, tramite la quale quest'ultima si è resa cessionaria pro soluto di crediti vantati da nei confronti dell' Controparte_2 Pt_1
In via preliminare, l'opponente ha eccepito:
- il difetto di legittimazione attiva in capo all'opposta, in quanto l' dopo avere Pt_1 ricevuto la notifica dell'atto di cessione dei crediti, ha dichiarato espressamente di rifiutare la cessione stessa ai sensi dell'art. 106, comma 13 D. Lgs. 50/16, rendendola così inopponibile nei propri confronti;
- l'illegittimo frazionamento del credito e abuso del processo da parte di
[...] per avere proposto 4 ricorsi monitori (compreso quello che ha originato il CP_1 presente giudizio) fondati tutti su crediti vantati da terzi verso l' e ceduti all'opposta Pt_1 nell'ambito di operazioni di factoring, pur potendo instaurare un unico procedimento. Nel merito ha dedotto:
- l'infondatezza della richiesta di pagamento degli interessi anatocistici per mancanza dei presupposti di cui all'art. 1283 c.c.;
- l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 6 L. 231/02;
- l'avvenuto pagamento delle fatture azionate.
2 Sulla base di quanto sopra, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo. Si è costituita l'opposta deducendo, con riferimento alle eccezioni preliminari:
- di essere titolare della legittimazione ad agire sia in quanto il rifiuto della cessione opposto dall' è inefficace poiché privo di motivazione specifica e congruente, sia perché, Pt_1 in ogni caso, l'originaria creditrice oltre ad averle ceduto i crediti, le ha Controparte_2 conferito, ai sensi dell'art. 1703 e ss. c.c., anche un mandato irrevocabile all'incasso, avente ad oggetto l'attività di amministrazione, incasso ed eventuale recupero dei crediti oggetto della cessione;
- che non si è verificato alcun frazionamento del credito né abuso del processo, in quanto i crediti azionati con i diversi ricorsi monitori non fanno capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, ma provengono da distinte operazioni di factoring, concluse con cedenti diverse, ognuna delle quali ha formalizzato un contratto di cessione autonomo e indipendente. Ha poi contestato gli ulteriori motivi di opposizione e insistito per il suo rigetto. Esauriti i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c., non è stata svolta attività istruttoria e la causa è stata rinviata all'udienza odierna per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. 2. E' fondata e assorbente la questione, eccepita da parte opponente, relativa all'abuso del processo da parte di che, secondo quanto rappresentato e Controparte_1 documentato dall' nelle memorie e nelle note finali, ad oggi risulta avere proposto nei Pt_1 suoi confronti 8 ricorsi monitori, cui sono seguiti altrettanti procedimenti di opposizione. In punto di diritto, va premesso quanto segue:
- vige nel nostro ordinamento un principio generale in base al quale nessuno può esercitare un proprio diritto in contrasto con lo scopo per il quale esso è stato riconosciuto, ovvero con modalità tali da arrecare alla sfera giuridica altrui un pregiudizio ingiustificatamente sproporzionato rispetto all'interesse perseguito con l'esercizio del diritto medesimo;
- questo principio comporta quindi il divieto di esercizio o di rivendicazione giudiziale di una qualsiasi posizione giuridica di vantaggio che, in astratto, spetta effettivamente a chi la esercita ma, in concreto, non comporta alcuna utilità apprezzabile e degna di tutela giuridica a favore di costui, mentre arreca uno specifico danno a carico della parte contro la quale essa viene azionata proprio per tale esclusivo fine;
- in tale prospettiva, l'appartenenza al contesto sociale impone un contemperamento fra le esigenze delle due parti e fa sì che quando una condotta è solo apparentemente conforme all'esercizio di una situazione giuridica soggettiva di potere, ma in realtà si pone in conflitto con la funzione economico-sociale per la quale il potere stesso è stato riconosciuto, essa deve ritenersi “abusiva” e quindi non meritevole di tutela;
- questo meccanismo si fonda sul canone costituzionale di solidarietà sociale, di cui costituisce espressione la buona fede oggettiva, prima e principale regola che presiede ai rapporti obbligatori (cfr. artt. 1175 - 1375 – 1366 c.c. ecc.) e, sul piano processuale, si declina nel divieto di abusare degli strumenti che l'ordinamento offre per la tutela di un diritto, ossia di utilizzarli per conseguire vantaggi diversi e non meritevoli di protezione e/o per arrecare alla controparte un sacrificio sproporzionato;
3 - ciò è quanto avviene, ad esempio, in caso di parcellizzazione della domanda giudiziale, attraverso la proposizione di più giudizi per la soddisfazione di pretese che derivano dallo stesso rapporto o dallo stesso fatto, o, ancora nell'ipotesi di mancato uso della normale diligenza nell'iscrivere ipoteca sui beni altrui per un valore proporzionato rispetto al credito garantito, ecc.;
- una condotta di questo tipo si pone in contrasto sia con il sopra richiamato principio di solidarietà sociale, sia con quello – avente sempre rango costituzionale – di economia processuale e, in senso più lato, con quello del giusto processo;
- appare opportuno richiamare alcuni principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità sul punto C. 14143/21: “Le domande relative a diritti di credito, analoghi per oggetto e per titolo, in quanto fondati su fatti costituitivi assimilabili, non possono essere proposte in giudizi diversi, quando i relativi fatti costitutivi si inscrivano nell'ambito di una relazione unitaria tra le parti, anche di mero fatto, caratterizzante la concreta vicenda da cui deriva la controversia”; C. 7409/21: “Se il debitore ha l'obbligo di adempiere puntualmente la propria obbligazione (imposto dall'art. 1176 c.c.), il creditore ha quello non meno cogente (imposto dall'art. 1175 c.c.) di collaborare col creditore per facilitarne l'adempimento; di non aggravare inutilmente la sua posizione;
di tollerare quei minimi scostamenti nell'esecuzione della prestazione dovuta che siano insuscettibili di arrecargli un apprezzabile sacrificio. Il creditore il quale, violando tali precetti, introduca un giudizio vuoi di cognizione, vuoi di esecuzione, il quale altro scopo non abbia che far lievitare il credito attraverso la moltiplicazione di spese di esazione esose ed evitabili, compie un abuso del processo, il quale comporta l'inammissibilità della domanda sia in sede di cognizione, sia in sede di esecuzione, sia in sede di impugnazione”; C. 31308/19: “Non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in virtù di un unico rapporto obbligatorio, frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, poiché tale scissione del contenuto dell'obbligazione si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, sia con il principio costituzionale del giusto processo”;
- in caso, dunque, di illegittimo frazionamento del credito (che costituisce la più eclatante figura di abuso del processo), la sanzione è quella della inammissibilità/improcedibilità della domanda;
- sempre la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la nota sentenza n. 7299/25 – richiamata da entrambe le parti di questo giudizio – ha fornito delle importanti precisazioni al riguardo, soprattutto sotto il profilo delle conseguenze sul piano processuale: “In tema di abusivo frazionamento del credito, i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio dell'attività processuale, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che non si accerti la titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata, in mancanza del quale la domanda abusivamente frazionata deve essere dichiarata improponibile, impregiudicato il diritto alla sua riproposizione unitaria;
tuttavia, qualora non sia possibile l'introduzione di un giudizio unitario sulla pretesa arbitrariamente frazionata, per l'intervenuta formazione del giudicato sulla frazione di domanda separatamente proposta, il giudice è tenuto a decidere nel merito sulla domanda, anche se arbitrariamente frazionata, tenendo conto del comportamento del creditore in sede di liquidazione delle spese di lite e potendo, a tal fine, escludere la condanna in suo favore o anche stabilire in tutto o in parte a suo carico le spese di lite, ex
4 artt. 88 e 92, comma 1 c.p.c., in quanto l'abusivo frazionamento della domanda giudiziale integra un comportamento contrario ai doveri di lealtà e probità processuale”;
- proprio con riferimento ai concetti di “medesimo rapporto di durata” e “medesimo fatto costitutivo” la giurisprudenza di legittimità aveva già avuto modo di chiarire ripetutamente che essi devono essere intesi in modo “elastico” e non rigidamente letterale: “a) l'espressione "medesimo rapporto di durata" va letta in senso storico/fenomenologico, con conseguente attribuzione ad essa del significato di relazione di fatto realizzatasi tra le parti nella concreta vicenda da cui deriva la controversia;
b) nell'espressione "medesimo fatto costitutivo", l'aggettivo "medesimo" va inteso come sinonimo di "analogo" e non di "identico"” (C. 24168/23; nello stesso senso: C. 14143/21 cit.). Tanto premesso, nel caso di specie si osserva:
- a ottobre 2024 ha agito con ricorso per ingiunzione nei Controparte_1 confronti dell' per far valere un credito che originariamente Parte_1 apparteneva a un terzo soggetto ( e di cui era divenuta titolare per effetto di Controparte_2 un contratto di cessione, ottenendo il d.i. n. 1377/24, oggetto della presente opposizione;
- l'iniziativa giudiziale si colloca nell'ambito di una pluralità di controversie dello stesso tipo, instaurate da sempre nei confronti dell' nell'arco Controparte_1 Pt_1 temporale che va da aprile 2024 a giugno 2025, e che conta 8 ricorsi per ingiunzione (compreso quello che ha originato il presente procedimento ex art. 645 c.p.c.) proposti avanti questo Tribunale (solo uno dinanzi al Giudice di Pace), sempre per crediti derivanti da cessioni da parte di fornitori dell' Parte_3
- i ricorsi sono tutti identici (anche nel testo e nelle conclusioni), in quanto fondati sulle medesime ragioni di fatto e di diritto e aventi ad oggetto il capitale risultante da fatture, interessi moratori, interessi anatocistici, risarcimento danno forfettario per recupero credito e interessi sulle somme risarcitorie;
le uniche differenze concernono, ovviamente, la denominazione del soggetto cedente e gli importi;
- l'opposta ha agito in qualità di attuale titolare dei crediti, deducendo, così, un rapporto diretto con la debitrice;
- pertanto, se anche i crediti provengono da distinti contratti di cessione e originariamente appartenevano a soggetti diversi, secondo la stessa prospettazione dell'attrice ad oggi vi sono un unico creditore ( appunto) e un unico debitore (l' ; Controparte_1 Pt_1
- letta la questione in questi termini, appare ictu oculi priva di una oggettiva motivazione la scelta di i agire nei confronti di quell'unico debitore con 8 diversi Controparte_1 ricorsi monitori, depositati in tempi estremamente ravvicinati, aventi ad oggetto - lo si ribadisce
- crediti analoghi e domande del tutto coincidenti;
- i decreti ingiuntivi così ottenuti sono stati tutti sistematicamente opposti dall' che Pt_1 ha sollevato identiche censure di rito e di merito, a ulteriore dimostrazione della sostanziale unicità della pretesa creditoria;
- l'opposta, dal canto suo, non ha fornito alcun elemento a supporto della scelta di frazionarla, né, tantomeno ha allegato un interesse meritevole di tutela che legittimasse la proposizione di giudizi separati (quale, ad esempio, la non contestuale esigibilità di tutti i crediti azionati);
- l'unica argomentazione spesa in proposito è data dalla diversa provenienza dei vari
5 crediti ceduti: la circostanza che originariamente essi appartenessero a diversi fornitori giustificherebbe - in tesi - l'assunzione di tante iniziative giudiziali quanti erano questi ultimi;
- la difesa è però infondata, atteso che, come si è detto, è stata proprio
[...] ad allegare l'attuale titolarità, in capo a sé, di tutti i crediti in questione (così CP_1 come di tutti quelli per cui agisce nell'esercizio della sua attività di factoring);
- l'argomento è in ogni caso errato nel merito, posto che, a quanto risulta dagli atti, degli 8 ricorsi, 3 riguardano in realtà crediti provenienti dall'azienda farmaceutica Sandoz e 2 riguardano crediti provenienti dall'azienda farmaceutica Finix;
- pertanto, è evidente che la parcellizzazione del credito attuata dall'odierna opposta, lungi dall'essere finalizzata a portarle una apprezzabile e concreta utilità, si traduce, in realtà, in uno sproporzionato aggravio della posizione dell'opponente che, in caso di soccombenza, si troverebbe a sostenere esborsi per spese di lite praticamente moltiplicati per 8 (senza considerare le spese per la propria difesa tecnica in 8 giudizi anziché 1 unico);
- la possibilità che la debitrice ceduta facesse valere eccezioni inerenti al distinto rapporto con il singolo creditore cedente, appesantendo così la trattazione degli altri crediti, non è stata nemmeno prospettata (e, invero, neppure risulta essersi verificata in concreto), ma avrebbe potuto essere agevolmente superata con la successiva separazione delle domande;
- in definitiva, benché i crediti in questione siano giunti nella titolarità dell'ingiungente attraverso contratti di cessione distinti e separati, cionondimeno, per tutte le ragioni sopra esposte sussiste fra le parti una oggettiva “relazione di fatto” (nel senso sopra chiarito) tale per cui il loro esercizio in giudizio attraverso azioni separate non appare conforme ai principi di solidarietà sociale, economia processuale e giusto processo;
- conseguentemente, applicando l'ormai consolidato insegnamento della Corte di Cassazione di cui s'è dato conto, l'opposizione va accolta e la domanda monitoria va dichiarata improcedibile, con revoca del decreto ingiuntivo opposto. 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 55/14 (come modificati dal D.M. 147/22), tenendo conto del valore della controversia e del mancato svolgimento di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione disattesa, ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, DICHIARA improcedibile la domanda monitoria, revocando il decreto ingiuntivo n. 1377/14 di questo Tribunale;
CONDANNA l'opposta a pagare all'opponente le spese di lite, che liquida in € 145,50 per esborsi, € 3.200,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA se dovute per legge. Così deciso a Reggio Emilia il 01/10/2025 Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura e allegata al verbale.
Il Giudice Francesca Malgoni
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