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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 11/12/2025, n. 1124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 1124 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa LA OV
IS ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1467/2022 R.G.L.
promossa da
C.F. 1 ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 (c.f.
TA ND, per procura in atti,
ricorrente,
contro
(c.f. C.F._2 ), rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv. PINO PAOLO, per procura in atti,
resistente,
e nei confronti di
Controparte_2 in persona del Presidente, legale rappresentato e difeso, dall'avv.rappresentante pro - tempore, C.F.: P.IVA_1
MARIA CAMMAROTO,
Oggetto: retribuzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
ha convenuto in giudizio Parte_1
1- Con ricorso depositato il 25/06/2022
Controparte_1 deducendo di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze di '
quest'ultimo dal gennaio 2008 al dicembre 2018, senza che il rapporto fosse mai formalizzato. Il ricorrente ha affermato di aver operato come elettricista e di aver collaborato anche nella gestione degli introiti derivanti dall'illuminazione votiva in diversi cimiteri, nonché durante le festività patronali, svolgendo mansioni di rilievo e rappresentanza riconducibili al livello Al Super del CCNL elettrico. Ha sostenuto che le prestazioni lavorative sono state retribuite solo parzialmente, mediante pagamenti in contanti, e che al momento della cessazione del rapporto non gli è stato riconosciuto alcun trattamento previdenziale. Ha quantificato il credito vantato in euro 324.539,01, comprensivo di differenze retributive, TFR e oneri contributivi, detratto l'importo di euro 96.000,00 percepito a titolo di acconti. Ha chiesto, pertanto, la condanna della ditta convenuta al pagamento delle somme dovute, oltre interessi e rivalutazione, nonché alla regolarizzazione contributiva presso l' CP_2.
Si è costituita in giudizio Controparte_1 contestando integralmente le pretese avversarie, ritenute infondate sia in fatto che in diritto. Il resistente ha sostenuto che il rapporto lavorativo con il sig. Pt_1 era di natura occasionale e limitato a brevi periodi dell'anno, in particolare in concomitanza con festività religiose e patronali, per un massimo di 15-20 giorni annui. Ha evidenziato che il ricorrente, negli anni 2008-2010, risultava titolare di impresa artigiana, percependo redditi da lavoro autonomo, e che in altri periodi svolgeva attività per proprio conto, talvolta avvalendosi del personale della ditta CP_1 Ha contestato la qualifica rivendicata dal ricorrente, sostenendo che lo stesso si occupava prevalentemente dell'incasso degli introiti per le lampade votive, mentre la manutenzione degli impianti era affidata ad altri lavoratori. Ha eccepito, inoltre, l'intervenuta prescrizione quinquennale per i crediti anteriori al 2015 e ha chiesto il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Si è altresì costituito l'CP_2, rilevando che, dai propri archivi, risultano periodi di assicurazione in favore del sig. Pt_1, incluso il possesso di un'impresa artigiana fino al 2010. Ha preso atto della domanda relativa alla contribuzione, riservandosi il recupero delle somme eventualmente accertate come dovute, nei limiti della prescrizione quinquennale.
La causa è stata istruita con l'assunzione delle prove orali.
2- Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Secondo l'art. 2094 del c.c. "è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore".
La lettera della legge emblematicamente illustra la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso "alle dipendenze e sotto la direzione” dell'imprenditore. Secondo la
Suprema Corte l'elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (cfr. ex plurimis
Cass. sez. lav. 28.9.2006 n. 21028; Cass. sez. lav. 22.2.2006 n. 3858; Cass. sez. lav.
24.2.2006 n. 4171; Cass. 23.9.2005 n. 18660). In particolare, è stato affermato che ai fini dell'individuazione del rapporto di lavoro subordinato, e della sua distinzione da quello autonomo, è determinante la subordinazione, cioè quel vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore d'opera, limitandone conseguentemente la libertà, al potere direttivo del datore di lavoro inerente all'intrinseco svolgimento della prestazione lavorativa. L'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato ricade sul lavoratore e si estrinseca nella rigorosa dimostrazione di ciò che costituisce l'essenza precipua del vincolo di subordinazione, ossia la soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro (cfr. Cass. n.
1555/2020; Cass. n. 11653/2018; Cass. n. 24561/2013; Cass. n. 2728/2010; Cass. n.
7966/2006). Peraltro, il potere gerarchico e direttivo non può esplicarsi in semplici direttive di carattere generale (invero di per sé compatibili anche con altri tipi di rapporto) ma deve manifestarsi mediante ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti la prestazione lavorativa, nonché nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione della stessa (cfr. Cass. n. 29646/2018; Cass. n.
1692/2015; Cass. n. 7024/2015; Cass. n. 17992/2010; Cass. n. 26986/2009; Cass. n.
20002/2004; Cass. n. 5989/2001).
La S.C. ha inoltre precisato che altri elementi, quali la collaborazione, l'assenza di rischio economico, la natura dell'oggetto della prestazione, la continuità di essa, la forma della retribuzione e l'osservanza di un orario, possono avere una portata soltanto sussidiaria, restando peraltro escluso che anche la sussistenza di tutti questi altri elementi possa far qualificare come lavoro subordinato un rapporto in relazione al quale sia accertata la mancanza del detto elemento determinante. In tutte le ipotesi, in altre parole, in cui l'apprezzamento della subordinazione non è agevole, soccorrono al giudice una serie di criteri distintivi sussidiari, quali, tra gli altri, la continuità nello svolgimento della prestazione lavorativa, la cadenza periodica del relativo compenso, l'alienità del risultato, l'osservanza di un vincolo di orario di lavoro, l'assenza di rischio economico in capo al lavoratore, che costituiscono, globalmente considerati nell'ambito dell'indagine volta ad accertare la sussistenza del requisito della subordinazione, indizi gravi, precisi e concordanti, rivelatori di tale sussistenza. Conclusivamente (cfr Cass. 21194 del 2020), il requisito proprio della subordinazione è la prestazione dell'attività lavorativa alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore e, perciò, con l'inserimento nella organizzazione di questo, mentre gli altri caratteri dell'attività lavorativa, come la continuità, la rispondenza dei suoi contenuti ai fini propri dell'impresa e le modalità di erogazione della retribuzione assumono rilievo sussidiario, da valutarsi globalmente come indici probatori della subordinazione stessa. Una volta provato da parte del lavoratore lo svolgimento dell'attività lavorativa, la stessa si presume effettuata a titolo oneroso, a meno che non risulti che la stessa sia stata resa affectionis vel benevolentiae causa, ovvero in vista di vantaggi indiretti che il lavoratore intendeva trarre dalla gratuità della stessa, ben potendo le parti -nell'esercizio dell'autonomia privata non limitata, sotto questo profilo, dagli artt. 36 Cost., 2094, 2099 e 2113 c.c. che, presupponendo il diritto alla retribuzione, riguardano il rapporto di lavoro a titolo oneroso legittimamente
-
prevedere la prestazione di attività lavorativa gratuita;
tale ultima prova - che va ricavata in modo rigoroso da elementi oggettivi e soggettivi, quali il tipo e le concrete modalità del rapporto, la qualità e la condizione economico-sociale dei soggetti, nonché le relazioni personali tra essi - è invece a carico del beneficiario della prestazione lavorativa
(ovverosia del datore di lavoro), e non può consistere nella semplice inerzia del prestatore d'opera, seppur prolungata nel tempo, nel chiedere un compenso per la prestazione stessa, né nel mero rapporto di convivenza (sul punto si vedano, tra le tante,
Cass. civ., sez. lav., 16 febbraio 1993, n. 1895; Cass. civ., sez. lav., 21 gennaio 1988 n.
447; Cass. civ., sez. lav., 29 agosto 1987 n. 7148; Cass. civ., sez. lav., 12 giugno 1987
n. 5182). 3- Il resistente Controparte_1 in sede di interrogatorio formale, ha negato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con il ricorrente, affermando che quest'ultimo operava in modo autonomo e occasionale, prevalentemente nel cimitero di Protonotaro
e solo in determinati periodi dell'anno. Ha confermato che il Pt_1 veniva retribuito in contanti al termine della prestazione, e che non gli è mai stata riconosciuta alcuna contribuzione previdenziale.
Il teste Testimone_1 dipendente della ditta CP_1 ha confermato che il ricorrente veniva chiamato in occasione di alcune festività per collaborare, specificando che il
Pt_1 non si occupava dell'installazione delle luminarie, ma piuttosto dello scarico del materiale dai camion. Ha riferito che il ricorrente veniva retribuito in contanti, generalmente al termine della prestazione, distinguendosi dal personale dipendente che riceveva il pagamento settimanale. Ha inoltre dichiarato di aver lavorato presso l'abitazione della signora Tes_2 dove il Pt_1 aveva già realizzato l'impianto elettrico, senza però poter precisare se quest'ultimo fosse stato incaricato dalla ditta CP_1 0 avesse agito autonomamente. Ha infine confermato che il Pt_1 ha collaborato anche con la ditta del fratello e che quest'ultimo, prima di costituire la CP_3 Per_1
lavorava per conto del CP_1
Testimone_3 anch'egli dipendente della ditta CP_1 ha dichiarato di Il teste
,
conoscere il ricorrente e di averlo visto operare nel cimitero di Protonotaro durante il periodo dei morti, dove si occupava della riscossione delle somme per le lampade votive.
Ha precisato che il Pt_1 non si occupava della collocazione delle lampade, attività svolta da lui stesso e da altri dipendenti. Ha inoltre riferito che il Pt_1 veniva chiamato occasionalmente per le feste patronali, svolgendo attività di elettricista per brevi periodi, generalmente una giornata per il montaggio e una per lo smontaggio delle luminarie, e che veniva retribuito al termine della prestazione.
Testimone_4Il teste ha riferito di aver visto il ricorrente operare nei cimiteri di
Protonotaro e Bafia, nonché durante le feste patronali in diversi comuni, svolgendo attività di elettricista e verificando il funzionamento delle luci. Ha confermato che il
Pt_1 riceveva denaro per la vendita delle lampade votive, soprattutto nel periodo dei morti, ma anche in altri momenti dell'anno. Ha inoltre dichiarato di averlo visto effettuare interventi di manutenzione alle lampade perpetue. Il teste Testimone_5 ha dichiarato di conoscere il ricorrente da lungo tempo e di averlo visto operare nel cimitero di Protonotaro, dove si occupava della collocazione delle lampade votive, soprattutto nel periodo dei morti. Ha riferito di averlo visto anche a Terme Vigliatore durante le feste patronali, ma ha precisato di non averlo visto personalmente in altri periodi dell'anno, pur avendo sentito dire che vi si recava. Ha confermato che il Pt_1 riceveva denaro per la vendita delle lampade.
Il teste Testimone_6 ha riferito di aver visto il ricorrente nel cimitero di Protonotaro
durante il periodo dei morti, intento a posizionare le lampade votive. Ha dichiarato di averlo visto anche in altri comuni durante le festività, ma non ha saputo precisare per conto di chi lavorasse. Non ha fornito indicazioni utili in merito alla regolarità del rapporto di lavoro.
Nel complesso, le testimonianze assunte confermano la presenza del ricorrente in ambito lavorativo presso la ditta CP_1 soprattutto in occasione delle festività religiose e nel periodo dei morti, con mansioni che spaziano dalla gestione degli introiti per le lampade votive all'assistenza nell'installazione delle luminarie. Tuttavia, emerge una evidente discontinuità temporale e una mancanza di elementi univoci circa la subordinazione e la regolarità del rapporto, con dichiarazioni che propendono essenzialmente per l'esistenza di una collaborazione occasionale.
La retribuzione in contanti e la mancata regolarizzazione del rapporto, pur confermate, non appaiono sufficienti, da sole, a definire con certezza la natura subordinata del rapporto lavorativo.
Ritiene il Tribunale che, in esito alle testimonianze assunte, la prova rigorosa della sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c. non sia stata raggiunta, nei termini dedotti dal ricorrente nell'atto introduttivo, il quale ha sostenuto di aver operato dal 2008 al 2018 come elettricista, svolgendo mansioni di rilievo e rappresentanza riconducibili al livello A1 Super del CCNL elettrico.
Difetta altresì la prova rigorosa del fulcro del rapporto di lavoro subordinato che consiste, come è noto, nel vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale si esplica, fra l'altro, nell'emanazione di ordini specifici, oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e di controllo sull'esecuzione delle prestazioni lavorative.
A ciò si aggiunge un dato oggettivo di particolare rilievo: dall'estratto previdenziale prodotto in giudizio risulta che, in periodi coincidenti con quelli dedotti dal ricorrente
(2007-2010), lo stesso era iscritto come titolare di impresa artigiana, con contribuzione regolare per tale attività.
Le ricevute prodotte in giudizio (cfr allegati ricorso), intestate alla ditta CP_1
[...] e relative al pagamento del canone per l'illuminazione votiva nel cimitero, attestano esclusivamente il rapporto commerciale tra la ditta e i clienti.
Si tratta di documenti fiscali che riportano l'importo versato, la causale e il periodo di riferimento, ma non contengono alcun elemento idoneo a dimostrare la natura del rapporto tra il ricorrente e la ditta.
In particolare, non vi è alcuna indicazione del nominativo del ricorrente, né traccia di ordini, direttive o modalità di esecuzione delle prestazioni che possano far emergere un vincolo di subordinazione. Pertanto, tali ricevute, pur confermando l'attività economica CP svolta dalla nel settore delle lampade votive, risultano irrilevanti ai fini della qualificazione giuridica del rapporto dedotto in giudizio.
Analoga considerazione deve essere svolta per le schede contabili prodotte, che riportano i nominativi dei defunti, i dati dei familiari e gli anni di pagamento del canone per la lampada votiva. Anche queste schede, infatti, si limitano a documentare la CP_1continuità del servizio offerto dalla ditta nel tempo, ma non forniscono alcuna prova circa l'impiego del ricorrente, né elementi che possano far presumere l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Esse, come le ricevute, attestano il contesto operativo in cui il ricorrente sostiene di aver collaborato, ma non incidono sulla prova del vincolo di soggezione personale richiesto dall'art. 2094 c.c.
In conclusione, i documenti esaminati non apportano elementi utili a superare le carenze probatorie già evidenziate, confermando l'assenza di riscontri oggettivi circa la subordinazione e la regolarità del rapporto di lavoro dedotto.
Ritiene il Tribunale, in ultima analisi, che non sia stato dimostrato -con onere della prova ricadente sul ricorrente- che il rapporto esistente tra le parti fosse inquadrabile nel vincolo della subordinazione o, piuttosto, in una relazione lavorativa di collaborazione occasionale.
Nulla aggiunge a tali conclusioni l'allegata denunzia del 01.11.2009 alla stazione dei
Carabinieri di Castroreale in cui lo stesso ricorrente ha affermato di "lavorare per conto della CP_1 presso il Cimitero di Protonotaro”, e ciò in quanto, a parte provenire dallo stesso ricorrente, l'espressione utilizzata non vale in alcun modo a qualificare il rapporto tra le parti come lavoro subordinato ai sensi dell'art. 2094 c.c.
Posto che le domande svolte dal ricorrente si fondano sulla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, esse, alla luce di quanto sopra esposto, devono essere tutte rigettate.
4- Le spese di lite, tenuto conto della molteplicità delle prove assunte, meritano di essere compensate tra le parti in ragione di metà, ponendo la restante metà a carico del ricorrente, liquidata ai minimi di tariffa in ragione della non particolare complessità delle questioni giuridiche oggetto del giudizio. Spese di lite compensate con CP_2 in ragione della qualità di parte necessaria del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1467/2022 RG, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa per metà le spese di lite e condanna il ricorrente al pagamento della restante metà delle spese, in favore del resistente, che si liquidano in euro 4.729,50, oltre rimborso spese generali, Iva e cpa come per legge. Spese compensate con CP_2.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza. Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 03.12.2025
Il Giudice
LA OV IS
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa LA OV
IS ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1467/2022 R.G.L.
promossa da
C.F. 1 ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 (c.f.
TA ND, per procura in atti,
ricorrente,
contro
(c.f. C.F._2 ), rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv. PINO PAOLO, per procura in atti,
resistente,
e nei confronti di
Controparte_2 in persona del Presidente, legale rappresentato e difeso, dall'avv.rappresentante pro - tempore, C.F.: P.IVA_1
MARIA CAMMAROTO,
Oggetto: retribuzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
ha convenuto in giudizio Parte_1
1- Con ricorso depositato il 25/06/2022
Controparte_1 deducendo di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze di '
quest'ultimo dal gennaio 2008 al dicembre 2018, senza che il rapporto fosse mai formalizzato. Il ricorrente ha affermato di aver operato come elettricista e di aver collaborato anche nella gestione degli introiti derivanti dall'illuminazione votiva in diversi cimiteri, nonché durante le festività patronali, svolgendo mansioni di rilievo e rappresentanza riconducibili al livello Al Super del CCNL elettrico. Ha sostenuto che le prestazioni lavorative sono state retribuite solo parzialmente, mediante pagamenti in contanti, e che al momento della cessazione del rapporto non gli è stato riconosciuto alcun trattamento previdenziale. Ha quantificato il credito vantato in euro 324.539,01, comprensivo di differenze retributive, TFR e oneri contributivi, detratto l'importo di euro 96.000,00 percepito a titolo di acconti. Ha chiesto, pertanto, la condanna della ditta convenuta al pagamento delle somme dovute, oltre interessi e rivalutazione, nonché alla regolarizzazione contributiva presso l' CP_2.
Si è costituita in giudizio Controparte_1 contestando integralmente le pretese avversarie, ritenute infondate sia in fatto che in diritto. Il resistente ha sostenuto che il rapporto lavorativo con il sig. Pt_1 era di natura occasionale e limitato a brevi periodi dell'anno, in particolare in concomitanza con festività religiose e patronali, per un massimo di 15-20 giorni annui. Ha evidenziato che il ricorrente, negli anni 2008-2010, risultava titolare di impresa artigiana, percependo redditi da lavoro autonomo, e che in altri periodi svolgeva attività per proprio conto, talvolta avvalendosi del personale della ditta CP_1 Ha contestato la qualifica rivendicata dal ricorrente, sostenendo che lo stesso si occupava prevalentemente dell'incasso degli introiti per le lampade votive, mentre la manutenzione degli impianti era affidata ad altri lavoratori. Ha eccepito, inoltre, l'intervenuta prescrizione quinquennale per i crediti anteriori al 2015 e ha chiesto il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Si è altresì costituito l'CP_2, rilevando che, dai propri archivi, risultano periodi di assicurazione in favore del sig. Pt_1, incluso il possesso di un'impresa artigiana fino al 2010. Ha preso atto della domanda relativa alla contribuzione, riservandosi il recupero delle somme eventualmente accertate come dovute, nei limiti della prescrizione quinquennale.
La causa è stata istruita con l'assunzione delle prove orali.
2- Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Secondo l'art. 2094 del c.c. "è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore".
La lettera della legge emblematicamente illustra la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso "alle dipendenze e sotto la direzione” dell'imprenditore. Secondo la
Suprema Corte l'elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (cfr. ex plurimis
Cass. sez. lav. 28.9.2006 n. 21028; Cass. sez. lav. 22.2.2006 n. 3858; Cass. sez. lav.
24.2.2006 n. 4171; Cass. 23.9.2005 n. 18660). In particolare, è stato affermato che ai fini dell'individuazione del rapporto di lavoro subordinato, e della sua distinzione da quello autonomo, è determinante la subordinazione, cioè quel vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore d'opera, limitandone conseguentemente la libertà, al potere direttivo del datore di lavoro inerente all'intrinseco svolgimento della prestazione lavorativa. L'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato ricade sul lavoratore e si estrinseca nella rigorosa dimostrazione di ciò che costituisce l'essenza precipua del vincolo di subordinazione, ossia la soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro (cfr. Cass. n.
1555/2020; Cass. n. 11653/2018; Cass. n. 24561/2013; Cass. n. 2728/2010; Cass. n.
7966/2006). Peraltro, il potere gerarchico e direttivo non può esplicarsi in semplici direttive di carattere generale (invero di per sé compatibili anche con altri tipi di rapporto) ma deve manifestarsi mediante ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti la prestazione lavorativa, nonché nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione della stessa (cfr. Cass. n. 29646/2018; Cass. n.
1692/2015; Cass. n. 7024/2015; Cass. n. 17992/2010; Cass. n. 26986/2009; Cass. n.
20002/2004; Cass. n. 5989/2001).
La S.C. ha inoltre precisato che altri elementi, quali la collaborazione, l'assenza di rischio economico, la natura dell'oggetto della prestazione, la continuità di essa, la forma della retribuzione e l'osservanza di un orario, possono avere una portata soltanto sussidiaria, restando peraltro escluso che anche la sussistenza di tutti questi altri elementi possa far qualificare come lavoro subordinato un rapporto in relazione al quale sia accertata la mancanza del detto elemento determinante. In tutte le ipotesi, in altre parole, in cui l'apprezzamento della subordinazione non è agevole, soccorrono al giudice una serie di criteri distintivi sussidiari, quali, tra gli altri, la continuità nello svolgimento della prestazione lavorativa, la cadenza periodica del relativo compenso, l'alienità del risultato, l'osservanza di un vincolo di orario di lavoro, l'assenza di rischio economico in capo al lavoratore, che costituiscono, globalmente considerati nell'ambito dell'indagine volta ad accertare la sussistenza del requisito della subordinazione, indizi gravi, precisi e concordanti, rivelatori di tale sussistenza. Conclusivamente (cfr Cass. 21194 del 2020), il requisito proprio della subordinazione è la prestazione dell'attività lavorativa alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore e, perciò, con l'inserimento nella organizzazione di questo, mentre gli altri caratteri dell'attività lavorativa, come la continuità, la rispondenza dei suoi contenuti ai fini propri dell'impresa e le modalità di erogazione della retribuzione assumono rilievo sussidiario, da valutarsi globalmente come indici probatori della subordinazione stessa. Una volta provato da parte del lavoratore lo svolgimento dell'attività lavorativa, la stessa si presume effettuata a titolo oneroso, a meno che non risulti che la stessa sia stata resa affectionis vel benevolentiae causa, ovvero in vista di vantaggi indiretti che il lavoratore intendeva trarre dalla gratuità della stessa, ben potendo le parti -nell'esercizio dell'autonomia privata non limitata, sotto questo profilo, dagli artt. 36 Cost., 2094, 2099 e 2113 c.c. che, presupponendo il diritto alla retribuzione, riguardano il rapporto di lavoro a titolo oneroso legittimamente
-
prevedere la prestazione di attività lavorativa gratuita;
tale ultima prova - che va ricavata in modo rigoroso da elementi oggettivi e soggettivi, quali il tipo e le concrete modalità del rapporto, la qualità e la condizione economico-sociale dei soggetti, nonché le relazioni personali tra essi - è invece a carico del beneficiario della prestazione lavorativa
(ovverosia del datore di lavoro), e non può consistere nella semplice inerzia del prestatore d'opera, seppur prolungata nel tempo, nel chiedere un compenso per la prestazione stessa, né nel mero rapporto di convivenza (sul punto si vedano, tra le tante,
Cass. civ., sez. lav., 16 febbraio 1993, n. 1895; Cass. civ., sez. lav., 21 gennaio 1988 n.
447; Cass. civ., sez. lav., 29 agosto 1987 n. 7148; Cass. civ., sez. lav., 12 giugno 1987
n. 5182). 3- Il resistente Controparte_1 in sede di interrogatorio formale, ha negato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con il ricorrente, affermando che quest'ultimo operava in modo autonomo e occasionale, prevalentemente nel cimitero di Protonotaro
e solo in determinati periodi dell'anno. Ha confermato che il Pt_1 veniva retribuito in contanti al termine della prestazione, e che non gli è mai stata riconosciuta alcuna contribuzione previdenziale.
Il teste Testimone_1 dipendente della ditta CP_1 ha confermato che il ricorrente veniva chiamato in occasione di alcune festività per collaborare, specificando che il
Pt_1 non si occupava dell'installazione delle luminarie, ma piuttosto dello scarico del materiale dai camion. Ha riferito che il ricorrente veniva retribuito in contanti, generalmente al termine della prestazione, distinguendosi dal personale dipendente che riceveva il pagamento settimanale. Ha inoltre dichiarato di aver lavorato presso l'abitazione della signora Tes_2 dove il Pt_1 aveva già realizzato l'impianto elettrico, senza però poter precisare se quest'ultimo fosse stato incaricato dalla ditta CP_1 0 avesse agito autonomamente. Ha infine confermato che il Pt_1 ha collaborato anche con la ditta del fratello e che quest'ultimo, prima di costituire la CP_3 Per_1
lavorava per conto del CP_1
Testimone_3 anch'egli dipendente della ditta CP_1 ha dichiarato di Il teste
,
conoscere il ricorrente e di averlo visto operare nel cimitero di Protonotaro durante il periodo dei morti, dove si occupava della riscossione delle somme per le lampade votive.
Ha precisato che il Pt_1 non si occupava della collocazione delle lampade, attività svolta da lui stesso e da altri dipendenti. Ha inoltre riferito che il Pt_1 veniva chiamato occasionalmente per le feste patronali, svolgendo attività di elettricista per brevi periodi, generalmente una giornata per il montaggio e una per lo smontaggio delle luminarie, e che veniva retribuito al termine della prestazione.
Testimone_4Il teste ha riferito di aver visto il ricorrente operare nei cimiteri di
Protonotaro e Bafia, nonché durante le feste patronali in diversi comuni, svolgendo attività di elettricista e verificando il funzionamento delle luci. Ha confermato che il
Pt_1 riceveva denaro per la vendita delle lampade votive, soprattutto nel periodo dei morti, ma anche in altri momenti dell'anno. Ha inoltre dichiarato di averlo visto effettuare interventi di manutenzione alle lampade perpetue. Il teste Testimone_5 ha dichiarato di conoscere il ricorrente da lungo tempo e di averlo visto operare nel cimitero di Protonotaro, dove si occupava della collocazione delle lampade votive, soprattutto nel periodo dei morti. Ha riferito di averlo visto anche a Terme Vigliatore durante le feste patronali, ma ha precisato di non averlo visto personalmente in altri periodi dell'anno, pur avendo sentito dire che vi si recava. Ha confermato che il Pt_1 riceveva denaro per la vendita delle lampade.
Il teste Testimone_6 ha riferito di aver visto il ricorrente nel cimitero di Protonotaro
durante il periodo dei morti, intento a posizionare le lampade votive. Ha dichiarato di averlo visto anche in altri comuni durante le festività, ma non ha saputo precisare per conto di chi lavorasse. Non ha fornito indicazioni utili in merito alla regolarità del rapporto di lavoro.
Nel complesso, le testimonianze assunte confermano la presenza del ricorrente in ambito lavorativo presso la ditta CP_1 soprattutto in occasione delle festività religiose e nel periodo dei morti, con mansioni che spaziano dalla gestione degli introiti per le lampade votive all'assistenza nell'installazione delle luminarie. Tuttavia, emerge una evidente discontinuità temporale e una mancanza di elementi univoci circa la subordinazione e la regolarità del rapporto, con dichiarazioni che propendono essenzialmente per l'esistenza di una collaborazione occasionale.
La retribuzione in contanti e la mancata regolarizzazione del rapporto, pur confermate, non appaiono sufficienti, da sole, a definire con certezza la natura subordinata del rapporto lavorativo.
Ritiene il Tribunale che, in esito alle testimonianze assunte, la prova rigorosa della sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c. non sia stata raggiunta, nei termini dedotti dal ricorrente nell'atto introduttivo, il quale ha sostenuto di aver operato dal 2008 al 2018 come elettricista, svolgendo mansioni di rilievo e rappresentanza riconducibili al livello A1 Super del CCNL elettrico.
Difetta altresì la prova rigorosa del fulcro del rapporto di lavoro subordinato che consiste, come è noto, nel vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale si esplica, fra l'altro, nell'emanazione di ordini specifici, oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e di controllo sull'esecuzione delle prestazioni lavorative.
A ciò si aggiunge un dato oggettivo di particolare rilievo: dall'estratto previdenziale prodotto in giudizio risulta che, in periodi coincidenti con quelli dedotti dal ricorrente
(2007-2010), lo stesso era iscritto come titolare di impresa artigiana, con contribuzione regolare per tale attività.
Le ricevute prodotte in giudizio (cfr allegati ricorso), intestate alla ditta CP_1
[...] e relative al pagamento del canone per l'illuminazione votiva nel cimitero, attestano esclusivamente il rapporto commerciale tra la ditta e i clienti.
Si tratta di documenti fiscali che riportano l'importo versato, la causale e il periodo di riferimento, ma non contengono alcun elemento idoneo a dimostrare la natura del rapporto tra il ricorrente e la ditta.
In particolare, non vi è alcuna indicazione del nominativo del ricorrente, né traccia di ordini, direttive o modalità di esecuzione delle prestazioni che possano far emergere un vincolo di subordinazione. Pertanto, tali ricevute, pur confermando l'attività economica CP svolta dalla nel settore delle lampade votive, risultano irrilevanti ai fini della qualificazione giuridica del rapporto dedotto in giudizio.
Analoga considerazione deve essere svolta per le schede contabili prodotte, che riportano i nominativi dei defunti, i dati dei familiari e gli anni di pagamento del canone per la lampada votiva. Anche queste schede, infatti, si limitano a documentare la CP_1continuità del servizio offerto dalla ditta nel tempo, ma non forniscono alcuna prova circa l'impiego del ricorrente, né elementi che possano far presumere l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Esse, come le ricevute, attestano il contesto operativo in cui il ricorrente sostiene di aver collaborato, ma non incidono sulla prova del vincolo di soggezione personale richiesto dall'art. 2094 c.c.
In conclusione, i documenti esaminati non apportano elementi utili a superare le carenze probatorie già evidenziate, confermando l'assenza di riscontri oggettivi circa la subordinazione e la regolarità del rapporto di lavoro dedotto.
Ritiene il Tribunale, in ultima analisi, che non sia stato dimostrato -con onere della prova ricadente sul ricorrente- che il rapporto esistente tra le parti fosse inquadrabile nel vincolo della subordinazione o, piuttosto, in una relazione lavorativa di collaborazione occasionale.
Nulla aggiunge a tali conclusioni l'allegata denunzia del 01.11.2009 alla stazione dei
Carabinieri di Castroreale in cui lo stesso ricorrente ha affermato di "lavorare per conto della CP_1 presso il Cimitero di Protonotaro”, e ciò in quanto, a parte provenire dallo stesso ricorrente, l'espressione utilizzata non vale in alcun modo a qualificare il rapporto tra le parti come lavoro subordinato ai sensi dell'art. 2094 c.c.
Posto che le domande svolte dal ricorrente si fondano sulla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, esse, alla luce di quanto sopra esposto, devono essere tutte rigettate.
4- Le spese di lite, tenuto conto della molteplicità delle prove assunte, meritano di essere compensate tra le parti in ragione di metà, ponendo la restante metà a carico del ricorrente, liquidata ai minimi di tariffa in ragione della non particolare complessità delle questioni giuridiche oggetto del giudizio. Spese di lite compensate con CP_2 in ragione della qualità di parte necessaria del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1467/2022 RG, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa per metà le spese di lite e condanna il ricorrente al pagamento della restante metà delle spese, in favore del resistente, che si liquidano in euro 4.729,50, oltre rimborso spese generali, Iva e cpa come per legge. Spese compensate con CP_2.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza. Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 03.12.2025
Il Giudice
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