Sentenza 13 dicembre 2018
Massime • 1
L'allontanamento dall'abitazione da parte del condannato ammesso all'esecuzione domiciliare della pena detentiva ex art. 1, legge 26 novembre 2010, n. 199, è punito a titolo di evasione quale ne sia la durata, non trovando applicazione la previsione di cui all'art. 47-sexies, comma 2, legge 26 luglio 1975, n. 354, che limita la punibilità ai sensi dell'art. 385 cod. pen. al solo allontanamento che si protragga per più di dodici ore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/12/2018, n. 16182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16182 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2018 |
Testo completo
16182-19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 2507/2018 SALVATORE DOVERE Presidente - UP 13/12/2018 EUGENIA SERRAO - R.G.N. 29417/2018 MAURA NARDIN Relatore ALESSANDRO RANALDI GIUSEPPE PAVICH ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OZ SI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 09/03/2018 della CORTE APPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIELLA DE MASELLIS che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 9 marzo 2018 la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Lucca pronunciata, con rito abbreviato, con confronti di SS ZI con cui la medesima è stata riconosciuta colpevole del reato di cui agli artt. 624 bis, comma 1^ cod. pen. e dell'art. 385 cod. pen. in relazione all'art. 47 ter O.P. per essersi impossessata, con il fine di trarne profitto, introducendosi nell'abitazione di AN ON, di monili in oro e pietre preziose, nonché delle chiavi di casa, allontanandosi, al di fuori degli orari consentiti, dall'abitazione presso la quale scontava la pena per altro reato, in regime di detenzione domiciliare.
2. Avverso la sentenza propone ricorso l'imputata, a mezzo del suo difensore, formulando tre motivi.
3. Con il primo si duole del vizio di motivazione e della violazione della legge processuale in ordine al valore assegnato dai giudici di merito al riconoscimento fotografico effettuato dal ON e dalla moglie, avanti alla polizia giudiziaria, accompagnato da una descrizione dell'autrice del furto, come caratterizzata da 'carnagione abbronzata', contraddittoriamente interpretata dalla p.g. come appartenente all'etnia rom (con sembianze rom). Circostanza questa che comporta di per sé l'assenza di certezza dell'individuazione, con la conseguenza del venir meno dello stesso fondamento dell'affermazione di responsabilità. Lamenta, inoltre, che nessuna ulteriore attività investigativa sia stata svolta sul furgone bianco a bordo del quale la responsabile del furto si assume essersi allontanata. Rileva il carattere meramente presuntivo dell'addebito mosso alla ZI circa il furto delle chiavi di casa del ON -da questo nascoste sotto una tettoia del magazzino adiacente l'abitazione- delle quali si sarebbe impadronita, dopo averlo visto colà riporle. Osserva che la debolezza del quadro probatorio, anche avuto riguardo all'esito negativo della perquisizione, è inidonea a sorreggere un giudizio di colpevolezza.
4. Con il secondo motivo censura la sentenza impugnata per avere ritenuto la sussistenza del delitto di cui all'art. 385 cod. pen., per essersi la ZI allontanata dall'abitazione, al di fuori degli orari consentiti, benché sottoposta al regime di detenzione domiciliare in forza di provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Firenze. Sottolinea che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale, l'interessata era sottoposta a misura alternativa soggiacente alla disciplina di cui all'art. 47 sexies Ord. Pen., trattandosi di madre con prole inferiore agli anni dieci e rileva che detta normativa esclude il reato di evasione nell'ipotesi in cui l'assenza dal domicilio non sia superiore alle 12 ore.
5. Con il terzo motivo fa valere il vizio di motivazione in ordine alla misura della pena inflitta, la cui eccessività emerge dalla mancata considerazione da 2 parte dei giudici di merito della condizione soggettiva dell'imputata, madre di tre figli minori, dall'applicazione dell'aumento per la recidiva e dal diniego della attenuanti generiche. Conclude per l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO Il primo motivo è manifestamente infondato. 1. 2. La critica avanzata, infatti, da un lato, non è che una mera richiesta di rivalutazione delle prove, non consentita in questa sede e, dall'altro, si concreta nella ripetizione dell'identico motivo di appello, espressamente richiamato ed affrontato dal giudice del gravame (in ordine all'inammissibilità del ricorso per cassazione che si limiti a reiterare i motivi di appello cfr. Sez. 3, Sentenza n. 44882 del 18/07/2014 Ud. (dep. 28/10/2014) Rv. 260608; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Ud. (dep. 13/03/2014) Rv. 259425; Sez. 6^, sentenza n. 34521 del 27 giugno 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133) Sez. 5, Sentenza n. 28011 del 15/02/2013 Ud. (dep. 26/06/2013) Rv. 255568; Sez. 3, Sentenza n. 29612 del 05/05/2010 Ud. (dep. 27/07/2010) Rv. 247741; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009 - dep. 14/05/2009, Arnone e altri, Rv. 24383801).
3. La censura, infatti, sottopone a questa Corte la medesima questione introdotta in sede di gravame, relativa al valore probatorio del riconoscimento fotografico intervenuto avanti alla Polizia giudiziaria nell'immediatezza dei fatti, da parte della persona offesa AN ON e della moglie, a fronte di elementi che si ritengono contraddittorii con il suo esito. Come ben spiega, tuttavia, la sentenza impugnata, riprendendo quanto già emerso in primo grado, l'individuazione è intervenuta separatamente da parte dei due coniugi, che entrambi hanno indicato con certezza l'effige della ZI. Mentre la descrizione fatta dal ON alla polizia giudiziaria, non può, solo perché riportata nella nota in modo errato (donna con sembianze di etnia rom, anziché di carnagione abbronzata), mutare l'attendibilità dell'identificazione, essendo evidente che il riconoscimento fotografico supera la rappresentazione verbale delle fattezze della donna, che i coniugi videro allontanarsi sul furgone bianco.
4. Si tratta di una doglianza che, dunque, non solo non si confronta con le ragioni espresse dalla sentenza per rispondere all'impugnazione della decisione di prima cura, reiterando le argomentazioni già spese, ma che si dimostra priva di consistenza logica poiché non spiega le ragioni per le quali l'errata annotazione della polizia giudiziaria a proposito della descrizione dell'autrice del furto da parte del ON, dovrebbe influire sulla credibilità del riconoscimento effettuato non solo da lui, ma separatamente anche dalla moglie. Questa 3 debolezza argomentativa è ulteriore ragione di manifesta infondatezza della censura.
5. Il secondo motivo non è fondato.
6. La Corte, nel rigettare il motivo di appello in ordine alla responsabilità per il reato di evasione, pur dando atto che la Corte costituzionale con sentenza n. 177/2009 ha dichiarato l'incostituzionalità della disposizione di cui all'art. 47 ter, comma 1^ lett. a) seconda parte O.P., nella parte in cui non prevede l'applicazione del disposto dell'art. 47 sexies O.P. ove la misura della detenzione domiciliare sia concessa a "madri con figli minori di anni dieci", nega in concreto l'applicazione del trattamento di maggior favore sull'allontanamento dal domicilio sulla base di una duplice considerazione. Da un lato, sostiene che non sia stata offerta la prova della condizione di madre con figli minori della detenuta domiciliare, dall'altro, osserva che la misura alternativa non è stata applicata ai sensi dell'art 47 ter, comma 1^, ma ai sensi dell'art. 1 Legge 199/2010, cosicché sarebbe esclusa l'estensione all'ipotesi di specie del dettato della Corte delle leggi.
7. Il ragionamento della Corte, per quanto stringato, va condiviso.
8. Ora, sebbene la ricorrente introduca un'ipotesi suggestiva, che sembra suggerire una completa parificazione fra l'istituto della detenzione domiciliare di cui all'art. 47 ter O.P. e l'esecuzione domiciliare della pena di cui all'art. 1 della L. 199/2010, la lettura di quest'ultima disposizione porta ad escludere che l'intento del legislatore sia stato semplicemente quello di operare l'estensione della misura originariamente prevista. E' pur vero che la misura dell'esecuzione presso il domicilio -introdotta con il fine espresso della deflazione carceraria- si estende (nel limite della pena detentiva, ancorché residua non superiore a 18 mesi) ad ipotesi per le quali, in precedenza, la detenzione domiciliare c.d. generica era interdetta, non incontrando le preclusioni ed i limiti fissati dalla L. 251/2000 -c.d. legge ex Cirielli che escludeva coloro ai quali era applicata la recidiva reiterata (art. 47 ter comma 1 bis ord. penit.) dalla c.d. detenzione domiciliare generica, in assenza dei presupposti per l'applicazione dell'affidamento in prova al servizio sociale. Nondimeno, pur comprendendo un più ampio spettro di casi, non tutte le delle disposizioni che regolano la misura di cui all'art. 47 ter, sono applicabili all'esecuzione domiciliare. Ai sensi del comma 8 dell'art. 1 cit., infatti, "Si applicano, in quanto compatibili, le sole- disposizioni previste dagli articoli 47- - ter, commi 4, 4-bis, 5, 6, 8, 9 e 9-bis, 51-bis, 58 e 58-quater, ad eccezione del comma 7-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nonché le relative norme di esecuzione contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.". La lettura sistematica delle norme consente di mettere in luce non solo la parziale sovrapponibilità delle regole disciplinanti i due istituti, ma altresì le differenze che il legislatore ha inteso introdurre. Si ricava, infatti, che il comma 7 dell'art. 47 ter O.P. -ove si prevede che il venir meno delle condizioni di applicabilità del comma 1 della medesima norma (ad esempio in relazione alla lett. a) il compimento del decimo anno di età del figlio), comporti la revoca della detenzione domiciliare- non si applica all'esecuzione domiciliare della pena, in quanto escluso dal novero dei richiami di cui al comma 8 dell'art. 47. Ciò, tuttavia, implica che l'esecuzione domiciliare della pena si distingua dall'ipotesi di cui all'art. 47 ter comma 1 O.P., perché colei che è detenuta in forza dell'art. 1 L. 199/2010, proseguirà l'esecuzione domiciliare, anche in ipotesi di compimento del decimo anno di età del figlio, mentre colei che è detenuta al proprio domicilio ex art. 47 ter comma 1^ lett. a) O.P. dovrà chiedere, ai sensi del comma 9 bis, altra misura, ove prevista e consentita, cui accederà -eventualmente- secondo il regime giuridico previsto per quella misura. Il che significa che laddove non sia espressamente prevista la tutela rafforzata di cui all'art. 47 sexies O.P.- che esclude il reato di evasione in ipotesi in cui la condannata si allontani dal domicilio per meno di dodici ore, estesa dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 199/2009 anche all'art. 47 ter, comma 1^ lett. a)- essa non potrà trovare applicazione proprio in quanto le ragioni che la giustificavano (prole minore dei dieci anni) sono venute meno. Il mancato richiamo del comma 7 dell'art. 47 ter cit. ad opera del comma 8 dell'art. 1 della l. 199/2010, rivela, quindi, che, da un lato, il regime di cui all'art. 1 medesimo è più favorevole per la madre in esecuzione domiciliare, che non vedrà la misura revocata per il solo compimento del decimo anno del figlio, e dall'altro, che esso è meno vantaggioso, perché non consente di accedere alla tutela rafforzata prevista per la detenzione di cui all'art. 47 ter O.P.. -Il legislatore, invero, fa una scelta precisa e tale deve ritenersi il mancato richiamo del comma 7 dell'art. 47 ter anche perché l'estensione della detenzione domiciliare per limiti di pena ed il favor che l'ordinamento assicura alla madre per la cura del minore è lo strumento privilegiato per l'esecuzione della pena detentiva di madre con figli minori dei dieci anni essendo la sua disciplina ulteriormente estesa dall'art. 47 quinquies O.P., sicché la scelta della condannata di richiedere altra misura, quale quella di cui all'art. 1 I. 199/2010, per i vantaggi che quella offre, dipende esclusivamente dalle valutazioni di opportunità della medesima, ma porta necessariamente con sé la disciplina 5 prevista per quella misura, che esclude, come si è visto, l'estensione della norma di cui all'art. 47 sexies O.P. (in questo senso, seppure stringatamente motivata cfr. Sez. 6, n. 34530 del 02/07/2013 - dep. 08/08/2013, Iacolino, Rv. 25613501) Nel caso di specie la Corte dà conto del fatto che l'imputata era ammessa alla misura prevista dall'art. 1 I. 199/2010 e succ. mod., sicché il suo rientro al domicilio oltre l'orario previsto dall'ordinanza di ammissione all'esecuzione domiciliare, stante l'inapplicabilità dell'art. 47 sexies O.P., integra il reato di evasione. Non resta che respingere il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 13/12/2018 Il Consigliere est. Il Presidente Maura Nardin Salvatore Dovere IL FUNZIONAT CIUDIZIARIO ORIE DEPOSITATO IN CANCELLERIA Dott.ssaiene Caliendo 15 APR. 2019 oggi, 6