Sentenza 2 luglio 2013
Massime • 1
La sentenza della Corte Costituzione n. 177 del 2009 - con la quale si è dichiarata l'incostituzionalità dell'art. 47, comma primo, lett. a), seconda parte, l. n. 354 del 1975 nella parte in cui non limita la punibilità ai sensi dell'art. 385 cod. pen. al solo allontanamento che si protragga per più di dodici ore - si applica ai soli casi in cui la detenzione domiciliare sia stata concessa per le ragioni specificamente previste nell'art. 47, comma primo, lett. a), seconda parte della l. n. 354 del 1975 (cd detenzione domiciliare speciale per le madri di minori di anni dieci) e non spiega alcun effetto, invece, nei confronti di altre ipotesi di detenzione domiciliare, essendo a questo fine irrilevante che chi ne usufruisca sia madre di minore di dieci anni. (Fattispecie in cui è stato ritenuto configurabile il delitto di evasione di madre di minore di dieci anni, sottoposta a detenzione domiciliare per motivi di salute, anche se l'allontanamento dal domicilio non aveva superato le dodici ore).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/07/2013, n. 34530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34530 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 02/07/2013
Dott. CORTESE Arturo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - N. 1228
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - N. 14493/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CO ST NI N. IL 20/03/1972;
avverso la sentenza n. 2574/2012 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 28/01/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/07/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ARTURO CORTESE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Stabile Carmine, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. Di Giulio G., che ha concluso come in ricorso.
FATTO
1.- La ricorrente CO ST TO impugna la sentenza di cui in epigrafe, che ne ha confermato la penale responsabilità per il reato di evasione dalla detenzione domiciliare, commesso il 13.07.2006.
2.- Deduce violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la Corte d'appello: a.- disatteso immotivatamente la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria con l'acquisizione di documentazione corroborante gli asserti difensivi;
b.- omesso di tenere adeguatamente conto della situazione soggettiva dell'imputata di madre di figlio infradecenne, attestata da provvedimento del Magistrato di Sorveglianza del 25.07.2006, e che, al di là dello stato di salute della predetta, richiamato nel provvedimento di concessione della detenzione domiciliare, la poneva comunque nella condizione di fruire degli effetti della sentenza n. 177 del 2009 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 47 ter, comma 1, lett. a), seconda parte, e comma 8, della (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non limita la punibilità ai sensi dell'art. 385 c.p. al solo allontanamento che si protragga per più di dodici ore, come stabilito dalla L. n. 354 del 1975, art. 47 sexies, comma 2, sul presupposto, di cui alla citata Legge, art. 47
quinquies, comma 1, che non sussista un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti;
c. - non considerato l'attendibilità - quanto meno agli effetti del ragionevole dubbio, comportante comunque un risultato assolutorio - della versione difensiva della prevenuta, confortata da documentazione e dalle modalità dell'accertamento della sua presunta assenza da parte dei verbalizzanti, secondo cui al momento di tale accertamento, avvenuto in piena notte (ore 4,55), suo marito era al lavoro e lei si trovava sola in casa col figlio piccolo e non sentì il suono del campanello, in quanto era sottoposta a trattamento farmacologico con azione sedativa.
DIRITTO
Il ricorso è fondato nei sensi di cui appresso.
Preliminarmente deve escludersi l'applicabilità al caso di specie degli effetti della richiamata sentenza n. 177 del 2009 della Corte costituzionale, posto che, come correttamente rilevato e motivato, sulla base di documentazione in atti, dalla Corte di merito, la CO non si trovava in detenzione domiciliare in relazione alla ipotesi di cui alla L. n. 354 del 1975, art. 47 ter, comma 1, lett. a), seconda parte, e comma 8, (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà). Accoglibili appaiono invece le doglianze in ordine alla sussistenza di un ragionevole e non superabile dubbio sulla effettiva assenza da casa della donna al momento dell'accertamento degli operanti. Posto, infatti, che gli stessi si limitarono a suonare il campanello per una durata di dieci minuti in piena notte (ore 4,55), e che all'epoca il marito della donna svolgeva frequenti turni di lavoro che lo allontanavano da casa a quell'ora e lei si trovava effettivamente sottoposta a trattamento farmacologico con azione sedativa, non può, in presenza di tali presupposti, aversi la certezza che il mancato riscontro al suono del campanello attesti l'assenza da casa della CO. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2013.
Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2013